Serbatoio GPL in comodato: spetta al cliente comodatario l’onere di restituirlo

La Corte di Appello di Napoli afferma che il d.lgs. numero 32/1998 - che impone al comodante l’obbligo di procedere a proprie spese alla rimozione dei serbatoi di GPL - disciplini i soli contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, mentre per i rapporti successivi si debba far riferimento alla disciplina contrattualmente prevista o, in sua assenza, a quella codicistica che all’articolo 1809 c.c., in materia di comodato, impone al comodatario l’onere della restituzione della cosa, una volta che questi se ne sia servito in conformità al contratto.

Parte attrice, persona fisica, sottoscriveva un contratto di fornitura di gas con la società convenuta, al quale accedeva, in regime di comodato, la concessione di un serbatoio utilizzato per il rifornimento. L'attrice lamentava che, a seguito della disdetta della fornitura e nonostante gli accordi intercorsi, la società non avesse provveduto al ritiro del serbatoio, la cui presenza, per l'ingombro derivatone, avrebbe impedito le attività di manutenzione e ristrutturazione del giardino, producendole un danno. L'istante chiedeva al Giudice di Pace di Napoli la condanna della società convenuta all'immediata rimozione del serbatoio di GPL e al risarcimento dei danni provocati. La convenuta, dopo aver eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, deduceva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo che quest'ultima non sarebbe stata titolare del contratto di comodato relativo al serbatoio, stipulato invece con il Condominio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo trasferito i rapporti ad altra società di energia che sarebbe quindi divenuta proprietaria del serbatoio. Proponeva infine domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture inevase. A seguito della pronuncia di incompetenza del Giudice di Pace di Napoli, il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Napoli, il quale accoglieva la domanda dell'attrice limitatamente alla richiesta di rimozione del serbatoio, respingendone le istanze risarcitorie e rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta. Avverso tale sentenza la convenuta proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. Con sentenza del 3 ottobre 2024 la Corte di Appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza appellata essendo intervenuta la sostituzione del Giudice in un momento successivo alla comunicazione del decreto con cui veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione conclusioni e decideva la causa nel merito rilevando come l'emersione del predetto vizio in sede di appello non consenta la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell'articolo 354 c.p.c. Cass. numero 4255/2020, Cass. numero 14144/2020, conformi a Cass., Sez. Unumero , numero 26938/2013 . La Corte d'Appello riteneva infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva proposte dalla convenuta, accogliendone tuttavia la domanda riconvenzionale e rigettava la domanda di rimozione del serbatoio proposta dall'attrice, ritenendo che - le disposizioni di cui al d.lgs. numero 32/1998 invocate dall'attrice che imporrebbero ai somministranti l'obbligo di procedere alla rimozione dei serbatoi di GPL, trovino applicazione solo in riferimento ai contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto e che non essendo ricavabile dalla normativa speciale la necessaria previsione di un onere di rimozione a carico del comodante, la disciplina applicabile alla fattispecie andasse ricavata dal contratto specificamente sottoscritto dalle parti e, in assenza, dai principi generali di derivazione codicistica -la società avesse correttamente invocato l'applicazione dell'articolo 1809 c.c., che, in materia di comodato, impone al comodatario l'onere della restituzione della cosa, una volta che questi se ne sia servito in conformità al contratto.

Presidente Forgillo -  Relatore Ceccarelli Svolgimento del processo e conclusioni Con atto di citazione del 26.4.2018, I.V. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la società BA.CO.GAS. s.r.l., chiedendone la condanna alla immediata rimozione del serbatoio di GPL installato presso la proprietà attorea, nonché al risarcimento dei danni provocati. L'attrice deduceva di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di fornitura di gas al quale accedeva, in regime di comodato, la concessione di un serbatoio utilizzato per il rifornimento. Lamentava che, a seguito della disdetta della fornitura, comunicata in data 24.1.2011, e nonostante gli accordi specificamente intercorsi, la società non aveva provveduto al ritiro del serbatoio, la cui presenza, in ragione dell'ingombro derivatone, aveva impedito le attività di manutenzione e ristrutturazione del giardino, producendole in un danno complessivamente quantificato in euro 1.000,00. Costituitasi in giudizio, la società eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito. Nel merito, la convenuta deduceva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, titolare di un contratto di “lettura e gestione contatori”, e non del contratto di somministrazione e comodato relativo al serbatoio. Tale ultimo contratto, infatti, era stato stipulato dal Condominio “Coste S.” ed era funzionale a garantire la fornitura di gas a diverse unità abitative condominiali, cui afferivano separati contratti per il comodato dei misuratori per la rilevazione dei rispettivi consumi. Inoltre, la società eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo trasferito i rapporti in oggetto a Energas s.p.a., divenuta quindi proprietaria del serbatoio di cui era stata chiesta la rimozione. Proponeva, infine, domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento dell'importo di euro 530,50, portato da quattro fatture inevase, relative a consumi riferibili all'unità abitativa dell'attrice. A seguito della pronuncia di incompetenza del Giudice di Pace di Napoli, il giudizio veniva riassunto dall'attrice ai sensi dell'articolo 50 c.p.c. e, costituitasi nuovamente la convenuta, proseguiva dinanzi al Tribunale di Napoli. La causa, istruita documentalmente, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea limitatamente alla richiesta di rimozione del serbatoio, respingendo le istanze risarcitorie avanzate dall'attrice e rigettando, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta. In particolare, ritenuta provata la reciproca titolarità del contratto di comodato afferente al serbatoio, il primo giudice affermava l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10 del d.lgs. numero 32/1998, che, normando il settore, riconduceva all'impresa comodante l'onere e i costi della rimozione. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, il Tribunale riteneva l'allegazione attorea priva di adeguata prova, rilevando, in proposito, come la quantificazione mancasse dell'indicazione di parametri valutativi utili alla corretta determinazione del danno. Infine, quanto alla domanda di pagamento delle fatture inevase, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, il primo giudice riteneva non debitamente provata, da parte della società, l'effettività dei consumi addebitati, facendone conseguire il rigetto della relativa pretesa. Avverso tale pronuncia, come sopra motivata, ha proposto tempestivo appello, con citazione del 23.11.2022, la società BA.CO.GAS. s.p.a., deducendo la nullità della sentenza per vizio della costituzione del giudice ai sensi dell'articolo 158 c.p.c.  in ragione della sostituzione del giudice avvenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni , e lamentando l'erroneità della valutazione svolta dal Tribunale in ordine alla qualificazione del contratto di comodato, tanto nei profili afferenti alla titolarità del rapporto, tanto in quelli afferenti alla relativa collocazione normativa. Inoltre, la società ha censurato il rigetto della domanda riconvenzionale, rilevando l'omessa contestazione, da parte dell'attrice, delle fatture recanti gli addebiti richiesti. Ha chiesto, pertanto, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, concludendo per il rigetto della domanda di rimozione del serbatoio, avanzata dalla I.V., e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 530,50, o della minor somma di euro 104,10, con vittoria delle spese del doppio grado. Con comparsa del 6.2.2023 per l'udienza del 28.02.2023 si è costituita in giudizio I.V., che ha resistito all'avverso gravame chiedendone il rigetto, e chiedendo, in via istruttoria, espletarsi la prova testimoniale articolata e non ammessa in primo grado. Con ordinanza del 3.3.2023, la Corte ha accolto l'istanza di parte appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza, ed ha ammesso la prova testimoniale articolata dall'appellata nel giudizio di primo grado, ritenendone l'indispensabilità ai fini della decisione. Escusso il teste P.G. amministratore dei sottoservizi di zona condotta idrica e fognaria , all'udienza indicata in epigrafe la Corte si è riservata decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi della decisione Vanno esaminate, dapprima, le doglianze concernenti la nullità della sentenza di prime cure ai sensi dell'articolo 158 c.p.c., in ragione della sostituzione del giudice avvenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni. La società appellante rappresenta, infatti, che il provvedimento di riserva in decisione della causa sarebbe stato adottato da un giudice diverso rispetto a quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni, a tal fine rilevando come il secondo giudicante sia subentrato al precedente istruttore soltanto dopo la comunicazione del decreto che fissava, per l'udienza di precisazione delle conclusioni, le modalità della trattazione scritta, allorquando le parti, nel rispetto del termine assegnato, avevano già depositato le rispettive note. Le doglianze sono fondate. Avuto riguardo alle difese delle parti, è pacifica la circostanza che la sostituzione del giudice assegnatario del procedimento sia avvenuta in momento successivo alla comunicazione del decreto con cui era disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle rispettive note scritte. Tale evenienza è del resto riscontrabile anche all'esame del fascicolo del primo grado, dal quale emerge che la sostituzione è avvenuta mediante l'inserimento di un'annotazione telematica recante il nominativo del nuovo magistrato, aggiunta allo storico della procedura in data 22.2.2022, soltanto due giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 24.2.2022. In ordine alle modalità della sostituzione, il Collegio non ignora l'orientamento secondo cui l'inosservanza delle condizioni stabilite dagli articolo 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c. integra una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza Cass. numero 14544/2022, Cass. numero 2745/2007 . Nel caso in esame, tuttavia, va rilevato come l'annotazione relativa alla sostituzione, peraltro non comunicata alle parti, sia stata inserita in un momento in cui era già scaduto il termine concesso per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni rassegnate, fissato con decreto a cinque giorni prima dell'udienza. La stessa annotazione, inoltre, riferiva di una sostituzione limitata alla sola udienza, venendo seguita dal diverso evento “sostituzione giudice sul ruolo” soltanto dopo la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione in decisione, resa dal magistrato subentrato al procedimento. Rispetto a tale ultima evenienza, non rileva la circostanza che il provvedimento di rimessione in decisione sia stato adottato, sulle conclusioni svolte, dallo stesso giudice che ha delibato la decisione gravata. In analoga fattispecie, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui la sostituzione di due componenti del Collegio giudicante è rituale anche se avvenuta dopo la formale enunciazione delle conclusioni delle parti, purché comunicata prima del trattenimento della causa in decisione e inserita nel medesimo contesto di udienza, gravando sulle parti l'onere di presenziare e fare constare a verbale osservazioni o contestazioni Cass. numero 18574/2019 . Nel caso di specie, considerate le modalità di svolgimento dell'udienza, occorre tuttavia tener conto della particolare scomposizione temporale dell'attività processuale imposta dalla trattazione scritta. In particolare, occorre considerare come le parti abbiano conosciuto della sostituzione soltanto all'esito della comunicazione dell'ordinanza di rimessione in decisione, ossia in forza di un provvedimento reso fuori udienza, in un momento in cui l'attività processuale si era già esaurita sul punto si veda Cass. numero 13735/2023 . Tenuto conto di tali modalità, non può non rilevarsi come la designazione del nuovo giudice si sia prodotta nella nullità sancita dall'articolo 158 c.p.c., conformemente al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “la sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex articolo 158 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'articolo 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell'articolo 354 c.p.c.” Cass. numero 4255/2020, Cass. numero 14144/2020, conformi a Cass., Sez. Unumero , numero 26938/2013 . Va dichiarata, pertanto, la nullità della sentenza impugnata. Quanto alle conseguenze della nullità, debitamente dedotta come motivo di gravame, deve escludersi che il giudice investito dell'appello debba rimettere la causa al giudice di prime cure, atteso che, conformemente al richiamato orientamento delle Sezioni Unite, il vizio derivante dalla costituzione del giudice non è contemplato tra le ipotesi di rimessione tassativamente indicate dall'articolo 354 c.p.c.  Cass., Sez. Unumero , numero 26938/2013 cit., Cass. numero 9369/2012, Cass. numero 15629/2005 . All'accertamento della nullità della sentenza segue, quindi, la decisione della causa nel merito. Ai fini di quanto qui rileva, la domanda proposta da I.V. concerne la rimozione di un serbatoio di GPL che, nella ricostruzione attorea, sarebbe stato concesso in comodato dalla BA.CO.GAS. s.r.l. contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura di gas poi disdetto dall'attrice. Resistendo a tale domanda, con le argomentazioni riproposte nel secondo motivo di gravame, l'odierna appellante ha eccepito l'inesistenza di un contratto di comodato specificamente concluso con l'attrice. In particolare, la società ha evidenziato che il contratto sottoscritto dall'attrice sarebbe un semplice contratto di “lettura e gestione contatori”, avente ad oggetto il solo noleggio delle apparecchiature necessarie alla misurazione dei consumi riferibili a una specifica unità abitativa. Diversamente, il contratto di somministrazione e di comodato del serbatoio sarebbe stato stipulato, come contratto “multiutenza”, dal Condominio “Coste S.”. Il serbatoio in oggetto, infatti, sarebbe posto al servizio di più utenti, ciascuno dei quali titolare di un proprio contratto per il nolo del contatore, necessario alla misurazione dei consumi effettivi e alla relativa fatturazione. Premesse tali circostanze, la società ha, quindi, dedotto il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, per difetto della titolarità del contratto di comodato. L'eccezione è infondata. La diversa titolarità del contratto di comodato del serbatoio, così come allegata dall'odierna appellante, non trova riscontro nella documentazione in atti. Nella documentazione acquisita al fascicolo risulta rinvenibile il solo contratto di “lettura e gestione contatori” concluso da I.V Tale contratto, pur richiamando in premessa un diverso contratto di somministrazione concluso con il Condominio evocato altresì nelle clausole afferenti alla determinazione del canone e al pagamento dei consumi , non reca alcuno specifico riferimento a un ulteriore contratto di comodato del serbatoio riferibile alla compagine condominiale. Al contrario, in calce al richiamato contratto è accluso lo stralcio di un diverso capitolato contrattuale, sottoscritto dalla sola I.V., ove si fa riferimento, in diverse clausole, alla concessione in comodato di un serbatoio connesso alla fornitura, con espresso riconoscimento all'utente della facoltà di acquistare o prendere in locazione il serbatoio in caso di disdetta del contratto cfr. articolo 16-18 riportati alla pag. 3 dell'allegato “02 contratto” di cui alla produzione di parte appellante . La circostanza che l'utenza dell'attrice non gravasse su un serbatoio comune trova riscontro, inoltre, nelle dichiarazioni del teste P.G., amministratore del Condominio “Coste S.”. Il teste ha riferito, infatti, di amministrare i soli sottoservizi relativi alla condotta idrica e fognaria, e di non essere a conoscenza dell'esistenza di contratti di fornitura del gas di carattere condominiale stipulati dai precedenti amministratori cfr. verbale di udienza del 6.6.2023 . Tanto premesso, non può ritenersi assolto l'onere probatorio relativo alla diversa titolarità del rapporto in capo al Condominio e non alla I.V. eccepita dalla BA.CO.GAS., operando, nella specie, il principio secondo cui “il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex articolo 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa” Cass. numero 440/2017 . Conclusivamente, indimostrata la diversa titolarità del rapporto dedotta dalla società convenuta, va ritenuta la legittimazione attiva della I.V. rispetto alla domanda di rimozione del serbatoio. Ulteriormente, con le doglianze riproposte nel terzo motivo di gravame, la società BA.CO.GAS. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando, in merito, di aver trasferito i contratti in oggetto alla società Energas s.p.a., nell'ambito di una più ampia cessione di ramo di azienda. Anche tale eccezione è infondata. Assume portata assorbente il rilievo che, nell'atto di cessione prodotto, i contratti di comodato ceduti non sono oggetto di puntuale individuazione, facendosi riferimento all'elenco contenuto in un separato “allegato A”, non prodotto. Occorre, a questo punto, procedere all'esame della disciplina applicabile al contratto di comodato in oggetto, avendo la società eccepito, con le osservazioni riproposte al quarto motivo di appello, l'inapplicabilità delle disposizioni recate dal d.lgs. numero 32/1998, invocate dall'attrice I.V Assume l'appellante che tale norma, nell'imporre ai somministranti l'obbligo di procedere alla rimozione dei serbatoi di GPL, integrerebbe una disposizione speciale di carattere transitorio, finalizzata alla disciplina dei contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e, dunque, non applicabile al contratto in ispecie, che resterebbe soggetto ai criteri generali dettati dal Codice civile, secondo cui l'onere di restituzione della cosa comodata è posto a carico del comodatario. Il rilievo va condiviso. Il d.lgs. numero 32/1998, non abrogato dal successivo d.lgs. numero 128/2006, dedica all'impiego dei serbatoi di GPL una disciplina specifica, racchiusa nell'articolo 10. Tale disposizione reca nuovi criteri per il contenuto e la durata massima dei contratti di comodato e locazione dei serbatoi, prescrivendo, tra l'altro, una durata non superiore a due anni e la preventiva quantificazione del prezzo di acquisto del bene in caso di esercizio della relativa opzione da parte dell'utente, unitamente alla preventiva individuazione delle modalità di acquisto in regime di esclusiva. Il comma 2, che qui interessa, sancisce, invece, che “i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998 in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente”. Tanto premesso, è chiaro ed evidente dalla stessa formulazione letterale che la norma in questione trovi applicazione solo in riferimento ai contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto numero 32/1998, con la conseguenza che la disposizione secondo cui le spese di rimozione sono in ogni caso a carico del comodante non possa trovare applicazione nella presente fattispecie, il cui contratto di riferimento, a prescindere dal contrasto delle parti sulla relativa titolarità, è stato pacificamente stipulato dopo l'entrata in vigore del decreto. Non essendo ricavabile dalla normativa speciale la necessaria previsione di un onere di rimozione a carico del comodante, la disciplina applicabile alla fattispecie al vaglio va ricavata dal contratto specificamente sottoscritto dalle parti e, in assenza, dai principi generali di derivazione codicistica. Nel caso di specie, lo stralcio del capitolato contrattuale presente in atti non reca alcuna disposizione in ordine alle modalità di restituzione del bene in caso di cessazione del contratto, né la sussistenza di uno specifico onere contrattuale del comodante è stata allegata dall'attrice, che, sul punto, si è limitata a richiamare le menzionate disposizioni transitorie del d.lgs. numero 32/1998. Pertanto, correttamente la società invoca l'applicazione dell'articolo 1809 c.c., che, in materia di comodato, impone al comodatario l'onere della restituzione della cosa, una volta che questi se ne sia servito in conformità al contratto. Ne consegue, pertanto, che la domanda di rimozione proposta da I.V. va rigettata, risultando il relativo onere posto a carico dell'utente. Da ultimo, va esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalla società, oggetto dell'ultimo motivo di appello. L'odierna appellante ha richiesto in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 530,50, quale residuo insoluto recato da quattro fatture non saldate dall'attrice. In subordine, la società ha domandato il pagamento della minor somma di euro 104,10, riconosciuta dalla stessa attrice come coincidente al consumo effettivo di gas di cui al periodo fatturato. Ed infatti, la I.V. ha resistito alla domanda esibendo una conversazione in cui, in risposta alle contestazioni relative ai consumi, la società rideterminava il credito derivante dalle fatture insolute in euro 104,10. In ogni caso, ha evidenziato l'attrice, anche tale ultimo importo non sarebbe dovuto, trattandosi di una quantificazione accettata dall'utente al solo fine di definire bonariamente tutta la controversia, ivi inclusa la rimozione del serbatoio. Al riguardo, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare l'effettività dei consumi misurati, dimostrando il corretto funzionamento delle apparecchiature da ultimo, Cass. numero 28984/2023 . Nel caso di specie tale prova non può dirsi raggiunta, avendo la società istante prodotto soltanto una copia delle fatture recanti le misurazioni contestate, nulla deducendo in ordine alla correttezza dei consumi rilevati. L'esame deve spostarsi, quindi, sull'effettiva portata delle contestazioni sollevate dall'utente. Come premesso, la I.V. ha opposto alla domanda di pagamento una diversa quantificazione del credito, riconoscendo, a fronte della richiesta della società, consumi effettivi per euro 104,10. Tanto si rinviene, oltre che nei messaggi prodotti, nella pec del 7.12.2007 trasmessa alla BA.CO.GAS. e all'Associazione di consumatori Assicom, ove l'attrice precisava che “l'importo corrispondente all'effettivo consumo di gas è pari ad € 104,10”. Tale circostanza impone di ritenere il credito della BA.CO.GAS. provato nei limiti dell'importo di euro 104,10, non potendo assumere efficacia estintiva dell'obbligazione le considerazioni svolte dall'attrice in ordine alla natura transattiva dell'importo così rideterminato, prive di riscontro documentale e, oltretutto, smentite dal tenore della corrispondenza sopra richiamata. In conclusione, la domanda riconvenzionale proposta dalla società va accolta limitatamente all'importo di euro 104,10. Su tale importo, come rideterminato dalle parti, vanno riconosciuti i soli interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda, non potendo trovare applicazione il tasso concordato nel contratto di “lettura e gestione contatori” sottoscritto dall'attrice, relativo alla sola ipotesi di ritardato pagamento delle fatture emesse dalla società. Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla nullità processuale, alla peculiarità della vicenda, al modestissimo importo del credito contrattuale accertato, all'incidenza sulla decisione della normazione transitoria del rapporto in lite, e potendosi, in definitiva, ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione a tenore dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. numero 77/2018. P.Q.M. La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede - Dichiara la nullità della sentenza appellata - Rigetta la domanda di rimozione del serbatoio di GPL proposta da I.V. con citazione del 26.4.2018 - Accoglie la domanda riconvenzionale della BA.CO.GAS. s.r.l. per quanto di ragione, e condanna I.V. al pagamento, in favore della società, della somma di euro 104,10, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.