Il tabagismo di un dipendente esposto all'amianto in uno stabilimento siderurgico non interrompe il nesso causale con l'insorgenza del tumore, ma deve essere preso in considerazione per determinare il risarcimento dovuto dal datore di lavoro.
La Cassazione ha deciso che il tabagismo di un dipendente di uno stabilimento siderurgico, esposto all'amianto senza protezioni, non interrompe il nesso causale con l'insorgenza del tumore ma va comunque considerato per la quantificazione del risarcimento del danno da parte del datore di lavoro. Nello specifico, il caso - portato davanti ai Giudici - riguardava la condanna di una società al pagamento a favore degli eredi a titolo di danno differenziale iure hereditati per la neoplasia polmonare che aveva determinato il decesso del dipendente, impiegato da oltre 20 anni presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. La Suprema Corte ha evidenziato la conformità della pronuncia impugnata ai precedenti della giurisprudenza di legittimità che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., secondo la quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per cui riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche indirettamente, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a causare l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a mere occasioni v. Cass. numero 13954/2014, numero 38123/2021, numero 15852/2024 . È stato, inoltre, ricordato il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia a eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere stabilita anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie. Si deve, tuttavia, acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi mediante ulteriori elementi, come i dati epidemiologici, utili a trasformare la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. Nella sentenza impugnata, il giudice, dopo aver accertato – in base alla CTU - il nesso causale tra esposizione all'amianto sul luogo di lavoro e patologia tumorale, riconosceva rilevanza concausale al tabagismo, ma non tale da interrompere il nesso con causale dell'esposizione sul luogo di lavoro a sostanze nocive della patologia tumorale a origine multifattoriale. Tale concausa non è stata, tuttavia, presa in considerazione ai fini del risarcimento. Per la Cassazione, infatti, «la Corte di merito ha sovrapposto i profili della causalità del danno governata dal principio di equivalenza delle condizioni e della sua quantificazione governata dai principi di personalizzazione e di responsabilità ». Invero, tenuto conto del tabagismo del lavoratore in questione, la pronuncia non aveva correttamente applicato l'articolo 1227 c.c., atteso che, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, nell'espressione «fatto colposo» rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire perciò, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento del de cuius. La Cassazione ha, inoltre, stabilito che l'articolo 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis Cass. numero 9349/2017 .
Presidente Manna - Relatore Michelini Rilevato che 1. la Corte d'Appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, in accoglimento dell'appello degli eredi di C.R., in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha condannato OMISSIS al pagamento in loro favore di somma a titolo di risarcimento dei danni in loro favore patiti in conseguenza del decesso del congiunto il 28.11.2013 in corso di causa per neoplasia polmonare 2. il risarcimento pari a complessivi € 464.625,71 a titolo di danno differenziale iure hereditatis, in luogo della somma di € 175.891,72 riconosciuta dal Tribunale è stato riconosciuto per l'accertata responsabilità della datrice di lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., nell'insorgenza della patologia tumorale che ha cagionato il decesso del dante causa, che aveva lavorato dal 1970 al 1995 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, con mansioni che avevano comportato esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro la prova dei fatti costitutivi della responsabilità risarcitoria veniva desunta da CTU medico-legale dalle prove raccolte in primo grado 3. in particolare, la Corte di merito ha respinto l'appello della società circa il difetto di legittimazione passiva rectius di titolarità del debito e sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia ha accolto l'appello degli eredi relativamente alla quantificazione in 1/2 del danno biologico complessivo stante la concausalità, nella misura del 50%, di cause extra-lavorative nell'eziopatogenesi, come riconosciuto dal CTU 4. per la cassazione della sentenza propone ricorso la società, con 6 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso gli eredi del lavoratore al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza Considerato che 1. preliminarmente deve darsi atto, come eccepito da parte ricorrente, della tardività del controricorso circostanza potenzialmente rilevante ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità , atteso che il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo PEC in data 31.3.2023, mentre il controricorso risulta depositato in data 23.5.2023, quindi oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso 2. con il primo motivo di doglianza, la società ricorrente deduce violazione a falsa applicazione degli articolo 2697 e 2504-decies c.c., 106 e 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., per il mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di OMISSIS 3. con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., in riferimento al ritenuto nesso di causa tra la patologia tumorale e l'attività lavorativa 4. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1218,1223,2043,2087 e 2112 c.c., in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che OMISSIS poteva ritenersi responsabile ex articolo 2087 c.c. solo per il periodo 1989-1993, in virtù della propria carenza di legittimazione passiva 5. con il quarto motivo, deduce, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articolo 2043,2059,1223 e 1226 c.c. per errata applicazione delle tabelle di Milano all'atto della liquidazione del danno non patrimoniale 6. con il quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1223,1226 e 1227, comma 1, c.c., in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., per mancata considerazione dell'efficienza causale del fatto colposo abitudine al fumo di sigaretta del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento, con riferimento alle risultanze della CTU, la quale aveva attribuito efficacia causale anche a fattori non lavorativi nella misura di 2/3 7. con il sesto motivo, deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., per avere la Corte di merito quantificato il danno da risarcire in un importo assai superiore rispetto a quello richiesto dagli eredi 8. il primo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione in quanto concernenti la titolarità del debito risarcitorio, non sono fondati 9. osserva la Corte che, in materia, opera il meccanismo di responsabilità solidale stabilito dall'articolo 2112 c.c. infatti, le vicende comportanti una continuità aziendale e la conseguente continuità del rapporto di lavoro costituiscono la base della garanzia della salvaguardia della posizione del lavoratore rispetto all'obbligo di sicurezza del datore di lavoro, obbligo che ne determina la responsabilità risarcitoria al verificarsi dell'evento dannoso derivante dalla sua violazione ciò sulla base del principio generale, chiarito già con riguardo al testo originario dell'articolo 2112 c.c. cfr. Cass. numero 14081/2000 secondo cui la responsabilità solidale di cessionario dell'azienda e cedente, per i crediti dei prestatori di lavoro sussistenti alla data del trasferimento dell'azienda rispetto alle conseguenze derivanti dalla violazione del dovere di prevenzione o obbligo di sicurezza in corso di rapporto di lavoro riguarda tanto i crediti dei dipendenti menzionati nei libri contabili dell'azienda trasferita quanto quelli rispetto ai quali risulti che il cessionario, al momento del trasferimento, fosse a conoscenza del loro mancato soddisfacimento, conoscenza accertabile anche sulla base di elementi presuntivi, quali circostanze di fatto che implichino un'agevole conoscibilità, da parte del cessionario, delle situazioni di fatto e di diritto in cui versava il datore di lavoro cedente 10. quanto all'interpretazione degli atti negoziali rilevanti ai fini della titolarità societaria operata dai giudici del merito, questa è a essi riservata, e rimane incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi né la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, seppure plausibile per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l'ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità v. Cass. numero 18214/2024, numero 33425/2022, numero 27702/2020, numero 39643/2019, numero 16368/2014, numero 24539/2009, numero 10131/2006 11. il secondo motivo non è fondato 12. la pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni v. Cass. numero 13954/2014, numero 38123/2021, numero 15852/2024 13. è altresì conforme al principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale cfr. Cass. numero 13814/2017, numero 9634/2004 14. la sentenza impugnata ha accertato, sulla base della CTU il nesso causale tra esposizione del lavoratore ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e patologia tumorale contratta ha riconosciuto rilevanza concausale al tabagismo, ma non tale da interrompere il nesso con causale dell'esposizione sul luogo di lavoro a sostanze nocive della patologia tumorale a origine multifattoriale per cui è causa, ma piuttosto sinergico 15. neppure è fondato il quarto motivo 16. per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, si reputa comunemente necessario fare riferimento ai criteri di liquidazione adottati dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'articolo 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli articolo 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono cfr. Cass. numero 12408/2011, numero 27562/2017, numero 3684/2022 v. anche Cass. numero 9950/2017 a tali tabelle si è conformata la Corte di merito, dandone adeguata motivazione 17. il quinto motivo è, invece, fondato per quanto di ragione 18. la Corte di merito ha sovrapposto i profili della causalità del danno governata dal principio di equivalenza delle condizioni e della sua quantificazione governata dai principi di personalizzazione e di responsabilità 19. tenuto conto del tabagismo del de cuius come emerso dalla CTU, la sentenza gravata non ha correttamente applicato l'articolo 1227 c.c. questa Corte ha chiarito, infatti, che, in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione fatto colposo adoperata nell'articolo 1227, comma 1, c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza Cass. numero 2483/2018, numero 4178/2020 nell'espressione “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire Cass. numero 1165/2020 per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima v. Cass. numero 2763/1997, numero 23426/2014, numero 4208/2017, numero 10220/2017 l'articolo 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis v. Cass. numero 9349/2017 20. il sesto motivo non è fondato, risultando dagli atti che l'originario ricorrente al quale sono subentrati gli eredi per il decesso in corso di causa aveva concluso per il risarcimento del danno in misura determinata o “maggiore o minore” di giustizia 21. la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto il quinto , rigettati gli altri, con rinvio alla Corte d'Appello indicata in dispositivo, che rideterminerà il danno con applicazione dell'articolo 1227, comma 1, c.c., e provvederà sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03.