Affitti brevi: slitta al 1° gennaio 2025 il termine per ottenere il CIN

Il Ministero del Turismo, con nota del 22 ottobre 2024, ha comunicato di aver prorogato al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale i proprietari di strutture ricettive dovranno dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale.

Il cd. Decreto Anticipi decreto-legge numero 145/2023, convertito con legge numero 191/2023 ha recentemente istituito nuovi requisiti che i proprietari di strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, nonché di unità immobiliari destinate alla locazione turistica oppure breve, dovranno rispettare per continuare o avviare le loro attività ricettive in favore dei turisti. Per ottemperare a tali regolamentazioni, è richiesto il possesso del Codice Identificativo Nazionale CIN secondo quanto stabilito dall'articolo 13-ter del decreto. Le nuove norme avrebbero dovuto entrare in vigore il 2 novembre 2024, ma il Ministero per il Turismo ha prorogato il termine al 1° gennaio 2025 per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole. Già nel 2019, il cd. CIR veniva rilasciato dalle Regioni previa istanza dei titolari delle strutture ricettive alla propria Regione di competenza, a condizione che quest'ultima abbia introdotto la banca dati regionale. A tale requisito è stato ora aggiunta la disponibilità del CIN, che non assorbe e sostituisce i CIR che, anzi, costituiscono il presupposto per il rilascio del CIN, a meno che non sia diversamente previsto dalla normativa locale. L'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale CIN avviene mediante l'invio telematico di un'apposita istanza da parte del locatore o del titolare della struttura al Ministero del Turismo, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell'unità immobiliare e il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti previsti dalle normative urbanistiche vigenti. Il CIN è legato specificamente ad ogni singola unità immobiliare, anche nel caso in cui il titolare possieda più immobili. Per quanto concerne i termini per presentare l'istanza, si delineano diverse situazioni i titolari di strutture ricettive che abbiano già ottenuto il CIR entro il 1° gennaio 2025, avranno tempo fino a tale data per richiedere il CIN chi otterrà il CIR dopo il 2 novembre 2024 ad esempio, per strutture nuove dovrà richiedere il CIN entro 30 giorni dalla concessione del CIR, pur avendo tempo fino al 1° gennaio 2025 per farlo nel caso in cui il territorio di ubicazione dell'immobile non richieda il CIR, l'obbligo di possedere il CIN scatterà dal 1° gennaio 2025.   Una volta ottenuto, il CIN deve essere visibile all'esterno dell'immobile in locazione e indicato in tutti gli annunci, sia cartacei che online, compresi quelli pubblicati su piattaforme online come Booking, AirBnB, e altre simili. Inoltre, in caso di sovrapposizioni tra CIR e CIN, il CIR dovrà essere esposto insieme al CIN conformemente alla normativa regionale. Le strutture destinate a locazioni turistiche e brevi devono essere dotate di dispositivi di sicurezza come rilevatori di gas e monossido di carbonio, rispettando i requisiti specificati nelle disposizioni Ministeriali. Gli impianti devono soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa statale e regionale in caso di attività imprenditoriale. Si precisa che tali obblighi non si applicano alle strutture alberghiere ed extralberghiere, che devono conformarsi ai regolamenti di sicurezza già esistenti. La non conformità alle nuove disposizioni comporta pesanti sanzioni, tra cui multe salate per l'assenza del CIN o la mancata esposizione del codice, nonché la rimozione degli annunci irregolari. Violazioni dei requisiti di sicurezza possono portare a sanzioni regionali o statali. Infine, per esercitare l'attività di locazione in forma imprenditoriale, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA al competente Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, con relative attestazioni e allegati, pena sanzioni economiche proporzionate alle dimensioni dell'immobile in caso di non conformità.