Il Tribunale di Torino condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento per errata attribuzione da parte dell’algoritmo del punteggio delle graduatorie delle supplenze e per il riconoscimento della carta docenti.
Una docente di scuola secondaria superiore partecipava nel 2021 ad un avviso per l'assegnazione delle supplenze di scuola superiore. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si avvaleva per la gestione del conferimento degli incarichi di supplenza di un sistema algoritmico. L'algoritmo dovrebbe assegnare a ciascun docente un incarico in base alle proprie preferenze graduazioni , cercando di assegnare a ciascuno la miglior scelta possibile, compatibilmente con la posizione in graduatoria dello stesso. La docente si è, invece, ritrovata nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze GPS della scuola con un punteggio più basso attribuitole dal sistema informatico algoritmico e si è vista scavalcata, ingiustamente, da altri candidati con voti più bassi. Alla docente veniva, infatti, proposto un contratto a 9 ore e non una cattedra ad orario intero. La donna veniva inserita in seconda fascia dal sistema e stipulava, pertanto, un contratto a tempo determinato di 9 ore spezzate. Pur avendo chiesto espressamente il completamento di orario, ai sensi dell'articolo 12 comma 10 del decreto numero 60 del 10 luglio 2020, e nonostante la disponibilità di posti, il Ministero non sanava la posizione e soltanto il 20 ottobre stipulava un contratto di ulteriori 6 ore. Dopo la nomina su di uno spezzone di 9 ore la docente avrebbe potuto, infatti, stipulare diversi contratti di completamento orario, in quanto 4 spezzoni di 9 ore compatibili con il completamento erano stati assegnati ad altri docenti con un punteggio più basso. La docente presentava ricorso al Tribunale del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità delle operazioni di assegnazione delle supplenze. Richiedeva inoltre il risarcimento dei danni pari all'ammontare di tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate quantificate in € 4568 e il riconoscimento del diritto di usufruire del beneficio di euro 500 annui tramite la Carta docente elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come previsto dalla legge numero 107/2015, spetta, infatti, anche ai docenti assunti a tempo determinato. Il Ministero, in riferimento al profilo dell'assegnazione delle supplenze, rappresentava che la ricorrente non aveva subito alcun danno e che anzi, proprio in virtù dell'errore interpretativo commesso dall'istituzione scolastica, aveva ottenuto un incarico a cui non avrebbe avuto titolo. Secondo il giudice, la tesi del Ministero sul punto non può essere condivisa in quanto l'attribuzione dell'incarico avveniva sulla base dell'algoritmo utilizzato dal Ministero che elabora i dati considerando il punteggio e le preferenze di assegnazione ai vari istituti scolastici espresse dal docente tale sistema ha penalizzato la docente privandola del diritto al completamento dell'orario di lavoro. Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso e condannato il Ministero al risarcimento del danno di € 4.568,69 le somme retributive non percepite , oltre al pagamento delle spese di lite. In merito al profilo del riconoscimento della carta docenti, e al relativo beneficio economico di € 500, il Ministero eccepiva la prescrizione quinquennale in ipotesi maturate antecedentemente il quinquennio che precede la notifica del ricorso. La decisione sul punto è coerente con la giurisprudenza consolidata che ha riconosciuto, nel caso di mancato riconoscimento tempestivo di tale beneficio, la possibilità dei docenti di esperire l'azione di adempimento in forma specifica. Tale azione si prescrive in cinque anni, mentre l'azione risarcitoria di natura contrattuale si prescrive in dieci anni. Il Tribunale ha specificato che la normativa in materia di carta docenti prevede che i beneficiari siano registrati sulla piattaforma web dedicata, come previsto dal DPCM 28 novembre 2016 e ha disposto che alla docente a tempo determinato vengano risarciti ulteriori 2.500 per il mancato riconoscimento della Carta Docente, a tutela dei suoi diritti. Tale decisione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale sia del Consiglio di Stato C.d.S, sent. 16 marzo 2022 numero 1842 e sia della Cassazione Cass. civ., sent. 27 ottobre 2023 numero 29961 . La sentenza del Tribunale di Torino è di interesse in quanto apre le porte a futuri contenziosi in materia di riconoscimento della carta docenti e dell'attribuzione delle supplenze, richiamando l'attenzione degli operatori sull'importanza del rispetto del principio di buona amministrazione nella pubblica amministrazione e della meritocrazia che possono essere messi a rischio dall'utilizzo di un sistema algoritmico non affidabile con gravi danni ai docenti, agli allievi e all'intera comunità educativa. La sentenza si inserisce nel solco del nuovo recentissimo orientamento giurisprudenziale inerente il diritto del lavoro in ambito scolastico Trib. Roma, sez. lav., sent. 18 giugno 2024 che ha dichiarato la legittimità della procedura di assegnazione delle supplenze attraverso il ricorso all'algoritmo pur riconoscendo il risarcimento dei danni. Le decisioni sulle persone che hanno una conseguenza sui loro diritti e sulla loro vita non possono essere relata alla tecnologia e a semplici algoritmi. Occorre, tuttavia, non demonizzare il ricorso agli algoritmi ma presidiare il processo di scelta del ricorso all'intelligenza artificiale, migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini e degli utenti e monitorarne l'efficacia nel tempo. Le amministrazioni pubbliche devono confrontarsi sia con i principi del GDPR art 22 , sia con i tre principi che governano l'utilizzo di algoritmi e di strumenti di IA nell'esecuzione di compiti di rilevante interesse pubblico, come indicato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato C.d.S, sez. VI, numero 2270/2019, C.d.S, sez. VI, numero 8472/2019, C.d.S, sez. VI, numero 8473/2019, C.d.S, sez. VI, numero 8474/2019, C.d.S, sez. VI, numero 881/2020 il principio di conoscibilità, il principio di non esclusività della decisione algoritmica e il principio di non discriminazione. Secondo il principio di conoscibilità, l'interessato ha il diritto di conoscere l'esistenza di processi decisionali basati su trattamenti automatizzati e, in tal caso, di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sì da poterla comprendere secondo il principio di non esclusività della decisione algoritmica, deve comunque esistere nel processo decisionale un intervento umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica c.d. human in the loop secondo il principio di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi sistemi di IA affidabili che riducano le opacità, gli errori dovuti a cause tecnologiche e/o umane, verificandone periodicamente l'efficacia anche alla luce della rapida evoluzione delle tecnologie impiegate, delle procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Ciò, anche al fine di garantire, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, visti i potenziali effetti discriminatori che un trattamento inesatto di dati sullo stato di salute può determinare nei confronti di persone fisiche cfr. considerando numero 71 del GDPR .
Il testo del provvedimento sarà disponibile a breve.