In Gazzetta il Dl Paesi Sicuri: il nuovo elenco assume rango primario

«La definizione di Paese sicuro non può spettare alla magistratura, è una valutazione politica pur nei parametri del diritto internazionale», ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Entra in vigore oggi, il Decreto-Legge numero 158, pubblicato in GU del 23 ottobre 2024, e recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale». A seguito della discussa sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione, del 18 ottobre 2024, la quale non convalidava il trattenimento di un migrante in apposita struttura sita sul territorio albanese, come da Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica Albania, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sui c.d. Paesi sicuri. La volontà è quella di rendere norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, fin ora contenuta nel decreto del ministro degli Esteri, di concerto con il ministro dell’Interno e della Giustizia, annualmente aggiornata, ma di rango secondario. Il testo del decreto individua dunque, 19 Paesi sicuri sugli originali 22 quali Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. «Nel momento in cui l'elenco dei Paesi sicuri è inserito in una legge», dichiara il ministro della Giustizia, «il giudice non può disapplicarla. Tenderei ad escludere che possa disapplicarla. A maggior ragione questa sentenza della Corte di giustizia europea non è una direttiva e non è vincolante in via generale astratta, ma mette dei paletti rigorosi in relazione ad un caso estremamente bizzarro e sul quale ha posto quei requisiti al fine dell'eventuale estensione del concetto di Stato non sicuro, che però deve essere motivato». Infatti, la sentenza dei giudici di Roma ancora la mancata convalida a una sentenza della Corte di giustizia europea – Grande Sezione, causa C-406/22, del 4 ottobre 2024, erroneamente interpretata secondo il Ministro Nordio.