Pesanti offese contro agenti di Polizia tramite diretta Instagram: legittimo parlare di oltraggio a pubblico ufficiale

Possibile ipotizzare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale anche se le persone che hanno udito le offese – rivolte, nel caso specifico, ad alcuni agenti di Polizia – sono presenti solo virtualmente.

Nel gennaio 2021, un cittadino di Aosta rivolgeva pesanti offese ad alcuni agenti di Polizia impegnati a far rispettare le prescrizioni anti-Covid attraverso una diretta su Instagram , seguita da almeno trentacinque persone. Inevitabile l’azione giudiziaria, in cui il privato cittadino si trovava imputato del reato di oltraggio a pubblico ufficiale seguita però, da un’assoluzione in primo grado poiché « la presenza di più persone non coinvolte deve essere intesa in senso fisico e non virtuale ». Si appurava che il privato cittadino «aveva offeso l’onore e il prestigio degli agenti di Polizia effettivi alla Questura di Aosta mentre procedevano a verificare il rispetto delle norme volte al contenimento dell’epidemia causata dal virus Covid-19», ma per i giudici « l’assenza del requisito della presenza di più persone , allorché furono pronunciate le offese, non avendo gli operatori della Questura di Aosta relazionato che, al momento in cui le espressioni oltraggiose furono pronunciate dall’uomo, fossero presenti fisicamente più persone», ed essendosi essi limitati ad evidenziare che «le offese furono riprese dal vivo e furono seguite in diretta da un numero variabile da trentacinque a quarantacinque utenti del social network ‘Instagram’», permetteva di affermare che non si era configurato il reato in contestazione . Secondo la Procura, però, non risulta condivisibile la posizione dei giudici del Tribunale perché « il concetto di più persone deve ritenersi integrato anche nei casi di presenza virtuale garantita dai mezzi di comunicazione audio e video che consentano ai terzi di percepire indiretta le offese rivolte ai pubblici ufficiali » cosicché propone ricorso per cassazione. Per la Suprema Corte, l’obiezione sollevata dalla Procura è fondata. In materia di oltraggio a pubblico ufficiale, il requisito della presenza di più persone « non deve essere necessariamente inteso in senso fisico, ma anche in senso virtuale ». Tale principio è stato espresso per distinguere il delitto di diffamazione dall’illecito civile di ingiuria, ove il tratto distintivo è costituito proprio dalla presenza o dall’assenza della persona offesa, ma, aggiungono i magistrati di Cassazione, «esso deve, senza dubbio alcuno, essere steso anche al reato di oltraggio che, come l’ingiuria, richiede la presenza di più persone». Proprio applicando questa prospettiva alla vicenda oggetto del processo, è evidente, secondo i magistrati che si è configurato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale , poiché concretizzatosi «durante una diretta avviata sul social network ‘Instagram’, diretta seguita da quarantaquattro persone, che hanno, quindi, percepito in tempo reale l’offesa all’onore e al prestigio dei pubblici ufficiali».

Presidente Di Stefano  - Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, M.B. era assolto dal Tribunale di Aosta dal reato di cui agli articolo 81, secondo comma, 110 e 341-bis cod. penumero perché il fatto non sussiste. 2. Nei confronti dell'imputato e del concorrente G.A., era emesso decreto penale di condanna, avverso il quale era presentata opposizione, e, a dibattimento, le parti concordavano l'acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico ministero. Si contesta agli imputati di aver offeso, in data 26 gennaio 2021, l'onore e il prestigio degli agenti di polizia effettivi alla Questura di Aosta mentre procedevano a verificare il rispetto delle norme volte al contenimento dell'epidemia causata dal virus Covid-19. La sentenza impugnata ha ritenuto l'assenza del requisito della presenza di più persone, allorchè furono pronunciate le offese, non avendo gli operatori della Questura di Aosta relazionato che, al momento in cui le espressioni oltraggiose furono pronunciate da M.B. e dal concorrente nel reato, fossero presenti fisicamente più persone , limitandosi ad evidenziare che le offese erano state riprese dal vivo dal concorrente ed erano state seguite in diretta da un numero variabile da trentacinque a quarantacinque utenti del social network Instagram. Ad avviso del giudicante, la presenza di più persone non coinvolte doveva essere intesa in senso fisico e non virtuale. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge penale in relazione all' articolo 341-bis cod. penumero Il concetto di più persone deve ritenersi integrato anche nei casi di presenza virtuale garantita dai mezzi di comunicazione audio video che consentano ai terzi di percepire indiretta le offese rivolte ai pubblici ufficiali. Tale principio è stato espresso dallo stesso giudice, allorquando si era trovato a giudicare la posizione del concorrente G.A. condannato con sentenza passata in giudicato che viene allegata al ricorso . 3. La difesa ha depositato memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che il Legislatore, dopo aver del tutto abrogato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale con L. 25/06/1999, numero 205 , lo ha poi reintrodotto con L. 15/07/2009, numero 94 , senza però prevedere, come in passato, che la comunicazione offensiva potesse avvenire in modo mediato attraverso un mezzo di comunicazione a distanza. Si è trattato di una precisa scelta volta a limitare l'ambito di applicazione della norma penale incriminatrice. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre, preliminarmente, osservare che costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale, per la presenza di più persone, non deve essere necessariamente intesa la presenza in senso fisico, ma anche quella in senso virtuale. Tale principio non è stato espresso in tema di oltraggio, bensì in tema di distinzione tra delitto di diffamazione ed illecito civile di ingiuria ove il tratto distintivo è costituito proprio dalla presenza o dall'assenza dell'offeso vedi Sez. 6, numero 17563 del 23/03/2023, Amurri, Rv. 284592 - 01 Sez. 5 , numero 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541 - 01 Sez. 5, numero 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 - 01 . Si tratta di un principio che deve, senza dubbio alcuno, essere steso anche al reato di oltraggio che, come l'ingiuria, richiede la presenza di più persone. 3. Nel caso in esame l'oltraggio è avvenuto durante una diretta avviata sul social network OMISSIS seguita da quarantaquattro persone, che hanno, quindi, percepito in tempo reale l'offesa all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali. Ciò nonostante, Il Tribunale di Aosta, non conformandosi al principio di diritto sopra indicato, ha ritenuto che, per configurare il reato di cui all' articolo 341-bis cod. penumero fosse indispensabile la presenza fisica di più persone sul luogo dell'evento. 4. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio per il giudizio di impugnazione alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di impugnazione alla Corte di appello di Torino.