In materia di patrocinio a spese dello Stato, è stato affermato che un cittadino extracomunitario non deve necessariamente presentare il codice fiscale italiano o un domicilio fiscale in Italia per richiederlo. Lo ha ricordato la Cassazione, la quale ha spiegato che un non residente in Italia per presentare l'istanza, in luogo del codice fiscale, può fornire i dati anagrafici richiesti per legge, pur continuando ad essere obbligato a presentare il reddito proveniente dall'ultimo paese di residenza.
Con la sentenza in esame, la Cassazione si è espressa in tema di patrocinio a spese dello Stato. Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che l'istanza di ammissione al beneficio presentata dal cittadino extracomunitario non necessita dell'allegazione del codice fiscale italiano, né di un domicilio fiscale stabile in Italia. È stato così accolto il ricorso di un giovane africano contro la pronuncia del Tribunale di Milano che aveva confermato il diniego del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il richiedente risultava privo del codice fiscale. Il Tribunale, dopo aver ricordato l'insegnamento giurisprudenziale che ha ribadito la condizione di ammissibilità costituita dall'indicazione del codice fiscale e/o del suo indirizzo anagrafico, aveva osservato che nel caso di specie il ricorrente non aveva neppure un domicilio fiscale stabile in Italia che consentisse di effettuare controlli sulla sua situazione reddituale. A questo punto, i Giudici, nell'accogliere il ricorso, hanno richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale, secondo la quale « in sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'articolo 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 605 Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti , prevede espressamente che «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4» - dello stesso d.P.R. - «con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero». E l'articolo 4, primo comma, lettera a , del d.P.R. numero 605 del 1973 richiede, per l'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale. Il ricorrente aveva, peraltro, precisato - oltre agli altri dati anagrafici - anche il proprio domicilio fiscale all'estero. Alla luce di ciò, per l'ammissibilità dell'istanza, secondo la Suprema Corte, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero non residente in Italia, al posto del codice fiscale, fornisca semplicemente i dati di cui al suddetto articolo 4, oltre all'indicazione del proprio domicilio all'estero. Dalla normativa vigente, non si evince alcun onere per il cittadino straniero di munirsi di codice fiscale italiano per ottenere il gratuito patrocinio, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di allegazione all'istanza del reddito prodotto come risultante dall'ultima dichiarazione presentata nel paese di residenza. La Cassazione ha, quindi, annullato il provvedimento impugnato con rinvio per una nuova valutazione.
Presidente Piccialli - Relatore Calafiore Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da F.A. avverso il provvedimento con cui, in data 20 giugno 2023, il Giudice unico dello stesso Tribunale aveva rigettato una sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto della mancata indicazione del codice fiscale, giacché quello indicato era stato ricavato attraverso l'applicativo on line e non avendo il difensore depositato l'integrazione documentale richiesta. In particolare, il Tribunale, dopo aver ricordato l'insegnamento giurisprudenziale che ha ribadito la condizione di ammissibilità costituita dalla indicazione del codice fiscale e/o del suo indirizzo anagrafico, in caso di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadino extracomunitario, ha osservato che nel caso di specie il richiedente non aveva neanche indicato un domicilio fiscale stabile in Italia, così rendendo impossibile l'effettuazione dei controlli sulla sua situazione reddituale. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione F.A. a mezzo del suo difensore, deducendo un motivo di doglianza, con il quale ha eccepito violazione dell'articolo 6, comma 2, d.P.R. numero 605 del 1973 e vizio di motivazione. Ritiene, infatti, il ricorrente che la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti prevede che, nei casi di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. A suo dire, pertanto, configurandosi la sua posizione come quella di un cittadino extracomunitario sprovvisto di codice fiscale, non sarebbe stata necessaria l'indicazione del codice fiscale, potendosi ovviare ad esso mediante la rappresentazione dei suoi dati anagrafici e del domicilio o sede legale all'estero, come da lui correttamente effettuato nel caso di specie, ove i dati erano stati compiutamente allegati ed autocertificati. In ogni modo, il primo giudice avrebbe potuto superare la ritenuta omissione accertando, attraverso i suoi poteri istruttori, il codice fiscale appartenente all'istante. All'esplicitazione del motivo di ricorso, il ricorrente fa seguire alcune deduzioni relative alla esclusione nel procedimento dell'obbligo di versare il contributo unificato e l'applicabilità della disciplina penale delle impugnazioni. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L'articolo 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l'indicazione del codice fiscale. In sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'articolo 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 605 Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti , prevede espressamente che «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4» - dello stesso d.P.R. - «con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Il citato articolo 4, primo comma, lettera a , del d.P.R. numero 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale. 3. Secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale numero 144 del 2004 < < in sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, il testo dell'articolo 6, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 605 Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti , prevede espressamente che «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4» - dello stesso d.P.R. - «con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero» che il richiamato articolo 4, primo comma, lettera a , del d.P.R. numero 605 del 1973 richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale che, alla stregua della normativa suddetta, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero extracomunitario, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'articolo 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero> > . 4. Ciò premesso, l'odierno ricorrente ha dedotto di non essere in possesso del codice fiscale ma di aver indicato oltre agli altri dati anagrafici, anche il proprio domicilio fiscale all'estero. L'ordinanza pare avvalorare tale affermazione, laddove rimprovera all'istante la mancata indicazione di uno stabile domicilio fiscale in Italia. 5. Orbene, come già affermato da Sez. 4, numero 30047 del 23 aprile 2024 alla stregua della normativa sopra indicata, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero non residente in Italia, pure se residente in un paese UE, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'articolo 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero. Dalle norme in questione, infatti, non si ricava alcun onere, per il cittadino straniero non residente, di munirsi di un codice fiscale italiano al fine di avanzare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermo restando l'obbligo, di cui all'articolo 76 del DPR 115 del 2002, di allegazione alla istanza del reddito prodotto come risultante dalla ultima dichiarazione presentata nel paese di residenza. 5. Né la lettura della ordinanza numero 144 del 2004 della Corte Costituzionale porta alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Milano. In quella sede il giudice delle leggi, decidendo sulla legittimità costituzionale dell'articolo 79 DPR 115/2002 se interpretato nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità, anche per il cittadino extracomunitario il codice fiscale, ha rilevato che la lettura congiunta dell'articolo 6 e dell'articolo 4 del DPR numero 605 del 1973 consentiva di ritenere sufficiente, per il cittadino straniero irregolare, la sola indicazione del domicilio nel paese estero. 6. Alla luce di quanto esposto si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Milano per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Milano.