All'appello cartolare, vista la comunanza di struttura con il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, può estendersi il principio secondo cui, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa.
La Corte di Cassazione osserva, nel caso in esame, in primis che l'udienza a trattazione scritta dinanzi alla Corte d'appello era prevista per il 13 ottobre 2023 per cui all'atto in cui veniva formulata la richiesta di termine a difesa del nuovo difensore, avvenuta due giorni prima dell'udienza, risultava già spirato il termine per svolgere le consuete attività difensive quali depositare le conclusioni scritte o richiedere la trattazione orale, secondo la declinazione temporale fissata dalla normativa emergenziale per il giudizio di appello. Ciò premesso, ricorda la Corte, che la sequenza procedimentale dell'udienza cartolare non prevede lo svolgimento di alcuna attività delle parti nei tre giorni antecedenti l'udienza, né alla facoltà di cui all'articolo 121 c.p.p. corrisponde il diritto alla concessione del termine a difesa. Il Collegio ritiene infatti, che possa utilizzarsi come riferimento, l'orientamento affermatosi con riguardo al giudizio di legittimità, stante la comunanza di struttura del giudizio di appello cartolare con quello dinanzi alla Corte di Cassazione, cosicché «il difensore, anche se nominato dopo la presentazione dell'impugnazione può, al più, limitarsi all'illustrazione dei contenuti dell'atto scritto e all'eventuale approfondimento delle questioni di diritto già illustrate nell'impugnazione e negli atti scritti accessori». A sostegno di tale tesi argomentativa viene citata la sentenza della Sezione V, numero 2655/2021, che può estendersi anche al giudizio cartolare di appello, con la quale si è affermato che «nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare». Inoltre, pur volendo ipotizzare la possibilità della concessione del termine, il Collegio rileva la genericità e inidoneità delle deduzioni volte a sostenere la richiesta della nullità a regime intermedio determinata dalla mancata concessione dei termini a difesa in quanto, nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha esplicitato la sussistenza di situazioni particolari, o di prove sopravvenute frustrate dal mancato accoglimento della richiesta di termine a difesa e, quindi, della necessità di differire l'udienza che imponessero l'esercizio di facoltà esercitabili in ogni momento prima della decisione. Per cui, in piena armonia con un principio già affermato dalle Sezioni Unite «il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'articolo 108, comma 1, c.p.p., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione», la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Presidente Di Stefano - Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 3 marzo 2020, che condannava Ga.Gi. per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. 2. Avverso la sentenza Ga.Gi. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli articolo 96 e 108 cod. proc. penumero , in combinato disposto con gli articolo 178, lett. c e 180 cod. proc. penumero Il 10 ottobre 2023 Ga.Gi., mediante dichiarazione rilasciata al Direttore della casa di lavoro di A, indicava quale proprio nuovo difensore di fiducia, nell'ambito del presente procedimento, l'avvocato Nicola Cerasuolo, con contestuale revoca del precedente legale tale nomina perveniva regolarmente alla Corte di appello di Potenza e l'11 ottobre 2023 il nuovo difensore avanzava alla stessa istanza di concessione di termini a difesa motivata sulla esiguità del tempo intercorrente tra l'atto fiduciario e la celebrazione della udienza. In pari data la Corte d'Appello osservava visto, si provvederà in udienza ad individuare la nuova data . L'udienza del 13 ottobre 2023, invece, si celebrava, regolarmente, in forma di trattazione scritta con pronuncia del dispositivo che confermava la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in violazione del diritto di difesa ad ottenere la concessione dei termini ex articolo 108 cod. proc. penumero e ciò ha determinato una nullità a regime intermedio. Il ricorso per cassazione è il primo momento utile per far valere tale vizio. 2.2. Omessa motivazione in relazione alla mancata concessione dei termini a difesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la violazione del diritto di difesa ad ottenere la concessione dei termini ex articolo 108 cod. proc. penumero 3. Occorre osservare che l'udienza a trattazione scritta dinanzi alla Corte d'Appello era prevista per il 13 ottobre 2023. All'atto in cui venne formulata la richiesta di termine a difesa del nuovo difensore due giorni prima dell'udienza , era già spirato il termine per svolgere le diverse attività difensive depositare le conclusioni scritte o richiedere la trattazione orale, secondo la declinazione temporale fissata dalla normativa emergenziale per il giudizio di appello. La sequenza procedimentale dell'udienza cartolare, infatti, non prevede lo svolgimento di alcuna attività delle parti nei tre giorni antecedenti l'udienza, né alla facoltà di cui all'articolo 121 cod. proc. penumero corrisponde il diritto alla concessione del termine a difesa. 3.1. Può farsi riferimento - ai fini dello scrutinio dell'eccezione -all'orientamento affermatosi con riguardo al giudizio di legittimità, stante la comunanza di struttura del giudizio di appello cartolare con quello dinanzi alla Corte di cassazione, condividendo il rito cartolare di appello, introdotto con la normativa emergenziale e ora divenuto la regola a seguito dell'introduzione della riforma Cartabia , con il giudizio di legittimità, l'idea di fondo di conferire risalto agli scritti difensivi e, in primis, ovviamente, all'atto introduttivo del giudizio. Cosicché, il difensore, anche se nominato dopo la presentazione dell'impugnazione, può, al più, limitarsi all'illustrazione dei contenuti dell'atto scritto e all'eventuale approfondimento delle questioni di diritto tutte o alcune già illustrate, appunto, nell'impugnazione e negli atti scritti accessori. Più in particolare, la sentenza della Sezione 5 numero 2655 del 05/10/2021 - dep. 2022-, Chelucci, Rv. 282647, ha affermato che nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare . 3.2. Il principio può estendersi anche al giudizio cartolare di appello, in cui la dialettica processuale è incentrata sul contenuto dell'atto introduttivo conf. Sez. 1, numero 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459 . D'altronde, le Sezioni Unite hanno affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'articolo 108, comma 1, cod. proc. penumero , non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione Sez. U, numero 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012-, Rossi, Rv. 251497 . 3.3. Ebbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente, a sostegno della deduzione della nullità, non ha esplicitato la sussistenza di situazioni particolari, quali, ad esempio, la necessità di richiedere la rimessione in termini Sez. 6, numero 41381 del 08/11/2011, Esposito, Rv. 251067 , o di dedurre prove sopravvenute frustrate dal mancato accoglimento della richiesta di termine a difesa e, quindi, dalla necessità conseguente di differire l'udienza, che imponessero l'esercizio di facoltà esercitabili in ogni momento prima della decisione. 4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.