La Cassazione afferma l’utilizzabilità delle intercettazioni eseguite con un server di transito

La Corte di Cassazione ha affermato che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l’utilizzo di un cd. “server di transito”, pur in assenza di un decreto autorizzativo motivato ad espletare le intercettazioni con impianti diversi da quelli situati nella Procura.

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 29308/2024, ha affermato che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un cd. “server di transito” senza decreto autorizzativo motivato ad espletare le intercettazioni con impianti diversi da quelli situati nella Procura , nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo, e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della procura della Repubblica, si svolge in tale sede.  Anche in precedenza la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l'inutilizzabilità, ex articolo 271 e 268, comma 3, c.p.p., consegue alla sola mancata registrazione per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Solo a questo segmento dell'attività di intercettazione si riferirebbe la disposizione citata, mentre le attività di ascolto, di verbalizzazione o di eventuale riproduzione dei dati registrati potrebbero essere eseguite anche altrove, perché non pregiudicano le garanzie della difesa alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originarie. La sentenza afferma un principio nuovo e inquietante l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti realizzate per mezzo di un captatore informatico, nonostante sia emerso che il programma non trasmetteva direttamente i dati captati al server installato nei locali della Procura della Repubblica per la loro registrazione, ma compiva un passaggio intermedio, di natura tecnica, in un server definito “di transito”. In tale sistema informatico, di proprietà della società privata che, per incarico della Procura, realizzava l'intercettazione, si svolgevano, in modo automatico, diverse operazioni la ricezione dei dati informatici captati dal trojan la creazione di una copia digitale di tali dati il trasferimento di questa copia al server installato presso i locali della Procura della Repubblica la successiva cancellazione dei dati ricevuti. Tutte queste operazioni avvenivano in modo automatico, senza interventi umani, in un breve arco temporale, apprezzato di circa 2 o 3 minuti. La garanzia dell'integrità dei dati captati sarebbe assicurata dall'impiego di un protocollo di sicurezza, teso ad impedirne l'alterazione, sempre che non si verifichi un accesso abusivo al sistema informatico Cass. numero 10611/2024 . Si era pure affermato che non rileva che i files audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati a mano nel server dell'ufficio requirente Cass. numero 52464/2017 . Anche le Sezioni Unite Carli del 2008 esclusero l'impiego del server di transito, esigendo che proprio la registrazione avvenga direttamente sul server della Procura della Repubblica. Esse affermarono infatti che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che la “registrazione” - che consiste nell'immissione nella memoria informatica centralizzata server , dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico - sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di “ascolto”, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di p.g.  Le S.U. Carli chiarirono che l'utilizzo nelle operazioni di intercettazione della tecnica del cosiddetto “ascolto remotizzato” roaming , in base al quale l'intercettazione, mediante istradamento dei flussi sonori, può essere immediatamente ascoltata anche presso gli uffici della p.g., è legittimo, senza necessità di dover far ricorso alla disciplina dell'articolo 268, comma 3, c.p.p., con conseguente utilizzabilità dei relativi esiti, purché la “registrazione”- che consiste nell'immissione nella memoria informatica centralizzata server dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico - sia avvenuta per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica, e ciò anche se le operazioni di trasferimento su supporto informatico dei dati registrati e di verbalizzazione siano eseguite negli uffici di p.g. Nel ribadire la legittimità dell'ascolto “remotizzato” presso gli uffici di p.g. delle intercettazioni telefoniche, le Sezioni Unite  precisarono che essenziale per l'utilizzabilità delle medesime è che l'attività di “registrazione” - e cioè di immissione dei dati captati in una memoria informatica - avvenga nei locali della procura della Repubblica salva la possibilità di una registrazione derivata anche presso gli uffici di polizia mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, dove non è invece necessario vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di “verbalizzazione” ed eventuale “riproduzione” dei dati così registrati su supporto informatico. In particolare, la Corte ha chiarito che anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario può essere “remotizzato”, trattandosi di operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui affidabilità viene garantita dalla legge processuale consentendo alla difesa l'accesso alle registrazioni originali. Merito chiarificatore delle S.U. è stato quello di individuare le diverse fasi delle operazioni di intercettazione la “captazione” delle conversazioni non può essere effettuata che presso l'operatore telefonico che poi trasmette i dati in formato digitale per la registrazione attraverso apparati multilinea collegati cioè ad un flusso di linee telefoniche agli impianti di procura. L'operazione di “registrazione” deve necessariamente avvenire negli uffici della procura, a pena di inutilizzabilità ex articolo 268, comma 3, c.p.p., e 271 c.p.p. con successiva decodificazione in files vocali immagazzinati in memorie informatiche centralizzate server , ai fini del successivo trasferimento su supporti informatici cd o dvd per l'utilizzo nei diversi procedimenti. Non si può escludere, secondo le S.U., un'ulteriore registrazione, derivata dalla prima, per mezzo degli impianti in uso alla p.g. che procede all'ascolto, da impiegare poi per le successive operazioni, sempre negli uffici della p.g. di trasferimento dei dati su supporti informatici. Diversa e successiva è la fase dell'“ascolto”, cui si procede, di norma, direttamente nel luogo ove si procede alla registrazione, ossia presso gli uffici della procura, salva l'ipotesi di cui all'articolo 268, comma 3, c.p.p., allorché l'ascolto avviene nel diverso luogo ove avviene la registrazione. Nel caso di “ascolto remotizzato”, all'ascolto può procedersi contemporaneamente negli uffici sia della procura sia della p.g. dove il segnale è trasferito. Ancora diversa e successiva è la fase del “trasferimento” dei dati su supporto informatico cd o dvd , che è autonoma rispetto alla registrazione già avvenuta sul server della procura con eventuale ripetizione sugli apparati in uso alla p.g. al fine di agevolare lo scarico dei dati su supporti informatici della stessa p.g. Tutte le menzionate operazioni sono infine oggetto di “verbalizzazione”, che descrive le diverse fasi secondo le prescrizioni dell'articolo 89 disp. att., e che non deve necessariamente avvenire negli uffici della procura. In definitiva, secondo le S.U., condizione necessaria per l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è che la registrazione sia avvenuta per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, anche se le operazioni di ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici della p.g. Sez. Unite Carli . La soluzione accolta nella sentenza annotata dimentica quale sia la ratio della disposizione di cui all'articolo 268, comma 3, c.p.p., la quale prescrivendo che le operazioni possono essere compiute “esclusivamente” per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, letteralmente vieta l'impiego di impianti diversi da quelli sotto il controllo del Procuratore della Repubblica, il quale ha il compito di vigilare sulla legittimità delle operazioni di intercettazione. L'impiego di impianti diversi, anche meramente “di transito”, non garantisce affatto contro eventuali accessi abusivi di terzi, eventuali manipolazioni, danneggiamenti o illecita divulgazione dei dati informatici tutti eventi che la prescrizione di cui all'articolo 268, comma 3, c.p.p. intende evitare prescrivendo l'utilizzo esclusivamente di impianti sotto la diretta vigilanza del P.M.

Presidente Frasca - Relatore Guizzi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.