Vaccini: l’indennizzo aggiuntivo deve essere riconosciuto a decorrere dall’entrata in vigore della legge del 2005

L’articolo 1 della legge numero 229 del 2005 non contempla ex professo l’efficacia retroattiva della disciplina, non apportando, infatti, alcuna deroga alla generale operatività delle leggi soltanto per l’avvenire.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha emanato un importante principio di diritto volto a derimere il problema interpretativo sorto in relazione all'individuazione del momento di decorrenza del vitalizio mensile, introdotto nel 2005, il quale va ad aggiungersi all'indennizzo base già previsto dalla legge del 1992, in favore di chi abbia riportato danni irreversibili alla salute, in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie e nonumero La controversia ruota intorno al Decreto Ministeriale Salute del 10 ottobre 2006, attuativo della legge 229/2005, il quale prevede che il vitalizio venga erogato con l'entrata in vigore della legge del 2005, escludendo una decorrenza retroattivo al primo indennizzo base, se questo è stato già erogato. La Corte Suprema ha infatti, stabilito che non vi sia alcuna violazione costituzionale nell'individuare la data di entrata in vigore della legge come momento iniziale di erogazione del vitalizio in quanto nella comune prassi, le leggi si applicano dalla data di efficacia che combacia con l'entrata in vigore. I casi in cui invece, come accaduto, il diritto aggiuntivo è stato riconosciuto anche a chi aveva in precedenza ottenuto dallo Stato l'indennizzo base previsto dalla legge 210/1992, ha fatto sorgere il dubbio circa la possibilità di far retroagire o meno l'assegno mensile al giorno del riconoscimento del primo ristoro base come disciplinato dalla legge 210/1992. Sul punto, la Corte ha chiarito che la coincidenza tra le due linee di indennizzo si realizza solo per chi acquisisce il diritto all'indennizzo base in un momento successivo all'entrata in vigore del nuovo vitalizio poiché il richiamo che la legge 229/2005 fa alla 210/1992 è circoscritto al solo quantum e non investe il diverso profilo della decorrenza. Ciò trova conferma nell'articolo 1, comma 4 della l. 229/2005, con cui, per l'indennizzo aggiuntivo, viene fissata la rivalutazione Istat annuale dell'importo individuato dalla legge, senza preoccuparsi di regolare il periodo anteriore proprio a voler sottolineare la sua portata non retroattiva. Così, alla luce di tali premesse, la Suprema Corte dirime la controversia rinviando la causa alla Corte d'appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto «l'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, numero 229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria».

Presidente Berrino - Relatore Cerulo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.