Un’agenzia di viaggi può utilizzare un’autovettura adibita a «uso proprio» per il trasporto di persone durante un’escursione turistica organizzata nell’ambito di un pacchetto «all inclusive».
Lo ha deciso la Seconda Sezione Civile della Cassazione, annullando due sanzioni irrogate dalla Polizia Locale nei confronti di un’agenzia di viaggi. Un'agenzia di viaggi offriva ai propri clienti un pacchetto «all inclusive» in cui era ricompresa un'escursione turistica a bordo di un'autovettura di proprietà della medesima agenzia nei luoghi più suggestivi della città di Siena. La Polizia Locale di Siena irrogava due sanzioni amministrative contestando all'agenzia, in qualità di obbligato in solido, la violazione degli articolo 85, comma 4, e 116, comma 16 e 18, c.d.s, per aver adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso e svolgendo, pertanto, tale attività in assenza del relativo certificato di abilitazione professionale. L'agenzia di viaggi proponeva tempestiva opposizione avverso i verbali di accertamento di violazione amministrativa. Il Giudice di Pace di Siena rigettava l'opposizione. La decisione veniva confermata, poi, anche in appello il Tribunale di Siena riteneva precluso l'utilizzo di un'autovettura adibita «a uso privato» da parte di un'agenzia di viaggi per il trasporto di persone durante un'escursione turistica , ancorché nell'ambito di un pacchetto turistico «tutto compreso», affermando la necessità che fosse impiegato un mezzo immatricolato «a uso terzi», come previsto dall' articolo 82, comma 2, c.d.s. che traccia, appunto, le differenze tra veicoli immatricolati «a uso proprio» e «a uso terzi» . Per il Tribunale vi sarebbe «uso di terzi» ogniqualvolta il mezzo sia utilizzato «dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione» articolo 82, comma 3, c.d.s. nel caso in esame sussisteva il presupposto del pagamento del corrispettivo a favore della società appellante per tale ragione l'attività prestata, nonostante alcune differenze minime, doveva essere qualificata quale servizio di noleggio con conducente tale servizio, però, poteva essere espletato esclusivamente con degli autobus che, ai sensi dell' articolo 83 c.d.s. , dovevano essere adibiti «a uso proprio» vi era stata l'inosservanza di tale obbligo, atteso che la società avesse utilizzato un'autovettura con meno di nove posti e non già un autobus, secondo la definizione di cui all'articolo 53, comma 1, lett. b , c.d.s. , per cui non si poteva fare ricorso ad una interpretazione estensiva della normativa ovvero all'applicazione analogica. Ricorreva per cassazione l'agenzia di viaggi , articolando le proprie doglianze in due specifici motivi. Con un primo, veniva prospettata la violazione e la falsa applicazione degli articolo 82, 83, 85 c.d.s. per avere il Tribunale di Siena ritenuto che il trasporto di persone per finalità turistiche nel corso di un'escursione guidata, organizzata nell'ambito di un pacchetto di viaggio «tutto compreso» e svolto da un'agenzia di viaggi con un'autovettura di sua proprietà, costituisse «uso di terzi», per cui si configurerebbe un'attività di noleggio con conducente da svolgersi secondo le prescrizioni previste dalla legge. In secondo luogo, il ricorrente sosteneva che la sentenza di appello fosse censurabile perché con l'interpretazione delle norme in oggetto fornita dal giudice di secondo grado, alle agenzie di viaggio, in modo del tutto irragionevole, non sarebbe consentito effettuare l'attività di trasporto di persone con veicoli adibiti ad uso proprio. Ed in particolare, ciò non sarebbe possibile con un'autovettura mentre lo sarebbe con un autobus «immatricolato ad uso proprio» secondo le disposizioni di cui al D.M. 4 luglio 1994 , obbligando, in questo modo, ed in maniera del tutto irragionevole per la disparità di trattamento, l'agenzia di viaggi ad utilizzare mezzi e servizi di terzi per un'attività che comunque può essere tipicamente propria. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1, 2, l. numero 689/1981 e 85, comma 4, e 116 c.d.s. , per avere il giudice del gravame erroneamente assimilato la condotta sanzionata all'attività abusiva di noleggio con conducente pur non sussistendone i presupposti, assoggettando quindi la condotta ad una sanzione e determinando così una v iolazione del principio di legalità e del divieto di analogia previsti in materia di sanzioni amministrative . Prima ancora di soffermarsi sulle motivazioni contenute nell'ordinanza emessa dalla Cassazione, pare indispensabile offrire al Lettore le specifiche e settoriali norme di riferimento che risulteranno indispensabili per la definizione della controversia. Si tratta in particolare dell' articolo 18 d.lgs. 23 maggio 2011, numero 79 c.d. Codice del turismo , che definisce le agenzie di viaggi come «le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza» ne consegue che lo spettro di operatività di tale norma ricomprenda anche una serie di attività collaterali e funzionali alla prestazione di un servizio turistico, che abbiano comunque ad oggetto l'assistenza e l'accoglienza dei turisti l' articolo 33, comma 1, lett. a , del Codice del turismo , che individua quale «servizio turistico», tanto «il trasporto di persone» numero 1 , quanto il noleggio di auto numero 3 , oltre che, grazie ad un'ampia clausola residuale, «qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1 , 2 o 3 , e non sia un servizio finanziario o assicurativo» numero 4 l'articolo 2, comma 1, lett. f , Regio Decreto-legge 23 novembre 1936, numero 2523 , recante «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo», che individua quali «uffici viaggi e turismo» le aziende che svolgono «tutte o gran parte delle attività» elencate nella stessa disposizione, tra cui vi è ricompresa anche l'attività di «organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture». Per la Cassazione l'utilizzo di un'autovettura, di proprietà dell'agenzia di viaggi, finalizzato al trasporto dei propri clienti integra un servizio turistico collaterale e strumentale all'escursione organizzata dalla medesima agenzia . L'asserzione è frutto di un'approfondita ricognizione della giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in più occasioni, ha riconosciuto come l'utilizzo di un veicolo costituisce uno strumento e complemento delle finalità delle imprese che organizzano viaggi. Dunque, anche nell'ipotesi in esame, era riconoscibile il requisito della strumentalità dell'utilizzo del veicolo proprio da parte dell'agenzia di viaggi segnatamente, chiosa il Collegio, «per lo svolgimento di tale attività strumentale - è bene chiarirlo - le agenzie di viaggio ben possono anche utilizzare mezzi di trasporto propri, quindi non necessariamente a noleggio perché - sempre sulla scia della giurisprudenza amministrativa - la previsione del noleggio di autovetture contenuta nell'articolo 2, primo comma, lett. f del R.D. numero 2523/1936 non incide sull'interpretazione delle attività consentite alle agenzie di viaggi, valendo solo ad esplicitare che queste hanno la facoltà di impiegare mezzi altrui, essendo peraltro la norma retta dalla congiunzione « e noleggio di autovetture» , che sancisce come si tratti di fenomeno distinto e aggiuntivo al potere di organizzare viaggi». La Cassazione rammenta altresì come dalla normativa vigente non emerga alcun obbligo, imposto dalla legge, che vincoli le agenzie di viaggi a rivolgersi a terzi per l'espletamento del servizio di trasporto dei propri clienti. Venendo al nocciolo della questione, il Collegio statuisce che il Tribunale di Siena abbia erroneamente applicato la disciplina di cui agli articolo 82, 83 e 85 C.d.S., qualificando come «uso di terzi» e non come «uso proprio» il servizio di trasporto dei turisti incluso in un pacchetto «tutto compreso» ed effettuato durante un'escursione con un'autovettura di proprietà della stessa agenzia di viaggi. Tale condotta, infatti, non poteva essere sanzionata dalla Polizia Locale di Siena con i verbali impugnati, poiché non costituiva una violazione dell' articolo 85 c.d.s. , non trattandosi di un esercizio abusivo dell'attività di noleggio con conducente in assenza del relativo certificato di abilitazione professionale, bensì dell' esecuzione di una prestazione strumentalmente connessa al servizio turistico offerto dall'agenzia di viaggi . Rimaneva sostanzialmente assorbito il secondo motivo di ricorso e le sanzioni venivano annullate .
Presidente Di Virgilio - Relatore Falaschi Ritenuto che - con ricorso depositato il 17 maggio 2018 dinnanzi al Giudice di Pace di Siena, la OMISSIS S.r.l. proponeva opposizione avverso i verbali numero 29779 e 29780, emessi dalla Polizia Municipale di Siena il 9 maggio 2018, con i quali veniva alla medesima contestata la violazione degli articolo 85, comma 4 e 116, commi 16 e 18 C.d.S. , per avere adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, svolgendo quindi tale attività sprovvista del relativo certificato di abilitazione professionale - instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Comune intimante, il giudice adito, con sentenza numero 63 del 2019, rigettava l'opposizione e confermava i verbali impugnati, ritenendo che la condotta sanzionata non rientrava tra le attività tipiche dell'agenzia di viaggio ed era soggetta alla disciplina del settore dei trasporti esercitata nel mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge - sul gravame interposto dalla società originaria opponente, il Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'appello, nella resistenza del Comune di OMISSIS , con sentenza numero 10 del 2021, rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure, compensate spese di lite. A sostegno della decisione, il Giudice di merito evidenziava che non era possibile l'utilizzo di un'autovettura adibita ad uso privato da parte di un'agenzia di viaggi per il trasporto di persone durante un'escursione turistica, anche nell'ambito di un pacchetto turistico “tutto compreso”, affermando la necessità di utilizzo di mezzo immatricolato ad uso terzi, come previsto dalla normativa in materia di rango primario. La normativa vigente, in effetti, prevedeva, ai sensi dell' articolo 82, comma 2 C.d.S. , che la modalità d'utilizzo del veicolo “ad uso proprio” era identificata per esclusione rispetto all'“uso di terzi”. Secondo la disposizione citata, vi sarebbe “uso di terzi” ogniqualvolta il mezzo veniva utilizzato “dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione”, l'elemento qualificante era da individuare nel pagamento di un corrispettivo per l'uso del mezzo da parte di terzi, così come previsto nelle ipotesi indicate dal comma 5 dell' articolo 82 C.d.S. che, nell'elencazione dei casi di “uso di terzi”, alla lett. b ricomprendeva anche il “servizio di noleggio con conducente”, espressamente disciplinato dalla legge 16 gennaio 1992 numero 21 , c.d. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. Pertanto, sussistendo il presupposto del pagamento del corrispettivo, l'attività prestata dalla OMISSIS s.r.l., nonostante alcune differenze minime, doveva essere qualificata quale servizio di noleggio con conducente, servizio, però, che poteva essere reso solo con degli autobus che, secondo l' articolo 83 C.d.S. , dovevano essere “adibiti ad uso proprio”, e la cui carta di circolazione poteva essere rilasciata soltanto a “imprenditori e collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con le loro attività”, e solo in seguito ad un accertamento della loro effettiva sussistenza da parte del Dipartimento per i trasporti terresti, dovendosi, per di più, dimostrare il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 4 luglio 1994. Nella specie, di converso, il mezzo utilizzato era un'autovettura con meno di nove posti e non già un autobus secondo la definizione di cui all'articolo 53, comma 1, lett. b , C.d.S. , per cui non si poteva fare ricorso ad una interpretazione estensiva della normativa ovvero all'applicazione analogica. Inoltre, il Giudice di secondo grado, riteneva infondato l'ulteriore motivo di appello afferente alla carenza dell'elemento soggettivo previsto dall' articolo 3, l. 24 novembre 1981 numero 689 vertendosi in ipotesi di errore di diritto sulla liceità della condotta sanzionata - avverso la citata sentenza del Tribunale di Siena propone ricorso per cassazione la OMISSIS , sulla base di due motivi - il Comune di OMISSIS è rimasto intimato. Atteso che - con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex articolo 360, comma 1, numero 3 , la violazione e la falsa applicazione degli articolo 82, 83, 85 del Codice della Strada e delle disposizioni di cui al D.M. 4 luglio 1994, per avere il Tribunale di Siena ritenuto che il trasporto di persone per finalità turistiche nel corso di un'escursione guidata, organizzata nell'ambito di un pacchetto di viaggio “tutto compreso”, svolto da un'agenzia di viaggi con un'autovettura di sua proprietà, costituisca “uso di terzi”, per cui si configurerebbe un'attività di noleggio con conducente da svolgersi secondo le prescrizioni previste dalla legge. A detta della ricorrente, inoltre, la sentenza di appello sarebbe censurabile perché con l'interpretazione delle norme in oggetto fornita dal giudice di secondo grado, alle agenzie di viaggio, in modo del tutto irragionevole, non sarebbe consentito effettuare l'attività di trasporto di persone con veicoli adibiti ad uso proprio. Ed in particolare, ciò non sarebbe possibile con un'autovettura mentre lo sarebbe con un autobus “immatricolato ad uso proprio” secondo le disposizioni di cui al D.M. 4 luglio 1994, obbligando, in questo modo, ed in maniera del tutto irragionevole per la disparità di trattamento, l'agenzia di viaggi ad utilizzare mezzi e servizi di terzi per un'attività che comunque può essere tipicamente propria. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. , la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1, 2, l. 689/1981 e 85, comma 4 e 116 del Codice della Strada , per avere il giudice del gravame erroneamente assimilato la condotta sanzionata all'attività abusiva di noleggio con conducente pur non sussistendone i presupposti, assoggettando quindi la condotta ad una sanzione e determinando così una violazione del principio di legalità e del divieto di analogia previsti in materia di sanzioni amministrative. I due motivi di ricorso, da trattare unitariamente per il collegamento logico che li avvince, sono fondati. L' articolo 18 del d.lgs. del 23 maggio 2011, numero 79 c.d. Codice del turismo definisce le agenzie di viaggio come «le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza». Alla luce di questa disposizione, l'attività d'impresa delle agenzie di viaggio, quindi, non è limitata alla mera produzione e organizzazione di viaggi, ma può estendersi anche ad una serie di attività collaterali e funzionali alla prestazione di un servizio turistico, che abbiano comunque ad oggetto l'assistenza e l'accoglienza dei turisti. Inoltre, il Codice del turismo, all'articolo 33, comma 1, lett. a individua quale “servizio turistico”, tanto «il trasporto di persone» numero 1 , quanto il noleggio di auto numero 3 , oltre che, al numero 4, grazie ad un'ampia clausola residuale, anche «qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1 , 2 o 3 , e non sia un servizio finanziario o assicurativo» numero 4 . La disciplina così delineata include nell'attività imprenditoriale delle agenzie di viaggio un ampio ventaglio di prestazioni che vanno oltre la mera produzione e organizzazione di viaggi, comprendendo anche la possibilità per le stesse di effettuare direttamente le prestazioni di servizi turistici di assistenza e accoglienza in favore dei propri clienti. Con la conseguenza che, per quanto qui di rilevanza, nella prestazione dei servizi oggetto di un “pacchetto tutto compreso”, le agenzie di viaggio possono svolgere direttamente l'attività di trasporto di persone con mezzi propri o di noleggio di autovetture. Del resto, il Regio Decreto-legge 23 novembre 1936, numero 2523, contenente le “Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”, all'articolo 2, primo comma, lettera f individua, quali “uffici viaggi e turismo”, le aziende che svolgono «tutte o gran parte delle attività» elencate nella stessa disposizione, tra cui vi è l'«organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture». Dal quadro normativo sin qui ricostruito, è possibile trarre una interpretazione estensiva dell'attività oggetto dell'impresa di un'agenzia di viaggi, in particolare, ricavandosi dall'articolo 2, comma primo, lettera f del Regio Decreto-legge 23 novembre 1936, numero 2523 che il noleggio di autovettura, allorché si accompagna esclusivamente all'attività escursionistica, rientra nell'attività delle agenzie di viaggi e turismo. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato seppure in vicende riguardanti l'immatricolazione di autobus di proprietà di agenzie di viaggi ha già avuto occasione di affermare che la disposizione del R.D. numero 2523/1936, articolo 2 «è univoca nel prevedere, tra le attività consentite alle agenzie di viaggi, l'organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, sicché rispetto ad essa va valutato il requisito relativo alla connessione dell'esigenza che si intende soddisfare tramite l'uso del veicolo» v. Cons. di Stato, sez. IV, numero 2085/2010 Cons. di Stato, sez. VI, numero 1919/08 cfr anche, Cons. di Stato, sez. IV, numero 1358/1978 . Sempre il Consiglio di Stato ha precisato, in tema di estensione dell'attività dell'agenzia di viaggio, che il trasporto dei turisti «integra strumento e complemento delle finalità di queste imprese cfr. Cass., numero 2045/1961 e più recentemente la legislazione regionale v. la legge reg. Lazio, numero 217/1983, articolo 9 ha disposto che l'attività in questione comprende anche l'organizzazione di viaggi, concetto dal quale difficilmente può escludersi l'utilizzo di veicoli di trasporto collettivo» cfr. Consiglio di Stato Sez. IV sentenza numero 2085/2010 cit. . Può, quindi, dirsi sussistente il requisito della strumentalità, che ha proprio lo scopo di agevolare quegli imprenditori o le collettività di persone che, al fine di svolgere un'attività principale diversa da quella che concerne il trasporto di persone su strada, hanno anche tale necessità. E per lo svolgimento di tale attività strumentale - è bene chiarirlo - le agenzie di viaggio ben possono anche utilizzare mezzi di trasporto propri, quindi non necessariamente a noleggio perché - sempre sulla scia della giurisprudenza amministrativa - la previsione del noleggio di autovetture contenuta nell'articolo 2, primo comma, lett. f del R.D. numero 2523/1936 non incide sull'interpretazione delle attività consentite alle agenzie di viaggi, valendo solo ad esplicitare che queste hanno la facoltà di impiegare mezzi altrui, essendo peraltro la norma retta dalla congiunzione e noleggio di autovetture , che sancisce come si tratti di fenomeno distinto e aggiuntivo al potere di organizzare viaggi cfr. Cons. di Stato, sez. VI, numero 1919/08 cit. Cons. di Stato, sez. VI, numero 4808/09 . Inoltre, nella sentenza numero 4898 del 4 agosto 2009, dopo avere riconosciuto che la disciplina delle attività delle agenzie di viaggio comprende anche l'utilizzo dei propri mezzi di trasporto per l'organizzazione di viaggi o di escursioni, è lo stesso Consiglio di Stato a ravvisare che non vi è «alcun obbligo imposto alle agenzie di rivolgersi a terzi per lo svolgimento del servizio di trasporto, chiaramente strumentale alla possibilità di svolgimento della propria attività, e dovendosi osservare che, laddove viene previsto che le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” articolo 2, lett. f , non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, ossia che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi». Acclarato che tra le attività proprie delle agenzie di viaggio è compreso il noleggio delle autovetture, quale servizio strumentale per l'esecuzione di un servizio turistico che prevede un'escursione privata, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, nel caso di specie il Tribunale di Siena ha erroneamente applicato la disciplina di cui agli articolo 82, 83 e 85 C.d.S. , qualificando come “uso di terzi” e non come “uso proprio” il servizio di trasporto dei turisti, incluso in un pacchetto “tutto compreso” ed effettuato durante un'escursione con un'autovettura di proprietà della stessa agenzia di viaggi, la OMISSIS s.r.l. Tale condotta, infatti, non poteva essere sanzionata dalla Polizia Municipale del Comune di OMISSIS con i verbali impugnati, poichè non costituiva una violazione dell' articolo 85 C.d.S. , non trattandosi di un esercizio abusivo dell'attività di noleggio con conducente in assenza del relativo certificato di abilitazione professionale, bensì della prestazione di un servizio turistico, quale il trasporto di persone, collaterale e strumentale all'escursione organizzata dalla stessa OMISSIS s.r.l. L'utilizzo della propria autovettura da parte dell'agenzia di viaggi, quindi, deve essere qualificato come un “uso proprio”, in quanto strumentale all'esercizio dell'attività di impresa della stessa, e come tale ne è esclusa l'applicazione della disciplina di cui all' articolo 85 C.d.S. Ne discende la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, poiché l'erronea applicazione dell' articolo 85 C.d.S. e la sanzione irrogata ai sensi dell' articolo 116 C.d.S. , in assenza degli elementi costitutivi della condotta illecita, hanno determinato la violazione del principio di legalità da parte del giudice di merito, sancito dagli articolo 1 e 2 l. numero 689/1981 , venendosi ad applicare una fattispecie sanzionatoria ad una condotta che non risulta essere illecita, ma pienamente legittima secondo il quadro normativo applicabile. A margine, e per quanto ancora qui di rilevanza, oltre ad essere assorbita dalle considerazioni sopra svolte, è da ritenere inconferente la denuncia della ricorrente di una disparità di trattamento tra la disciplina avente ad oggetto le autovetture e quella sugli autobus, il cui “uso proprio” da parte di un imprenditore o di una collettività, ai sensi dell' articolo 83, comma 1 C.d.S. , è consentito «per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività» e soltanto «a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali» nello specifico il D.M. 4 luglio 1994 . Come ben si evince, la disposizione si occupa della regolamentazione dell'“uso proprio” degli autobus, cioè dei «veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più̀ di nove posti compreso quello del conducente» articolo 54, comma 1, lett. b . Si tratta quindi di un “autoveicolo” diverso dalle autovetture che, ai sensi dell'articolo 54 comma 1 lett. a , hanno fino a nove posti, e per le quali l'“uso proprio” è liberalizzato e non è sottoposto ad alcun particolare regime autorizzatorio. In conclusione, quindi, non sussiste alcuna disparità di trattamento, ma si tratta di due diverse fattispecie, previste distintamente dalla normativa e tra loro incomparabili, avendo ad oggetto due diverse tipologie di autoveicoli, il cui “uso proprio” nello svolgimento di un'attività strumentale all'esercizio dell'impresa è liberalizzato nel caso delle autovetture, mentre è sottoposto ad un regime controllato nel caso degli autobus. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ex articolo 384, comma 2, c.p.c. , con l'accoglimento della domanda attorea e dell'originario ricorso per opposizione della ricorrente, con annullamento delle ordinanze ingiunzione intimate. Le spese dell'intero giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie la domanda attorea con conseguente annullamento delle originarie ordinanze ingiunzione impugnate condanna l'Amministrazione controcorrente al rimborso delle spese processuali di tutte le fasi del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 250,00, per il primo grado in euro 450,00, per il secondo grado in euro 710,00, di cui euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di cassazione, oltre - in tutte le fasi - al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.