Obblighi fiscali: qual è la responsabilità del curatore dell’eredità giacente?

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di obblighi fiscali legati all’eredità.

Il caso in esame origina dall’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza emessa dal giudice dell’appello. Nel dettaglio, la CTR della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria nei riguardi di un curatore dell’eredità giacente avverso la sentenza della CTP di Lucca che accoglieva il ricorso proposto da detto curatore relativo a molteplici accertamenti fiscali relativi a imposte di bollo, catastali e ipotecarie associate all’eredità. Avverso suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articolo 36, commi 3, 4, 27, comma 2, d.lgs. numero 346/1990, nonché degli articolo 2 e 10 d. lgs. numero 347/1990. Con controricorso ha resistito il curatore dell’eredità giacente. La Corte di Cassazione ha stabilito che il curatore dell’eredità giacente è effettivamente responsabile del pagamento delle tasse, ma solo per l’importo del valore degli attivi ereditati durante il possesso pertanto, il curatore non è personalmente responsabile oltre al valore dell’asse ereditario. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria, ribaltando la decisione precedente e respingendo le istanze della parte convenuta.

Presidente Paolitto – Relatore Liberati Fatti di causa 1. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. Bu.Ro. nella sua qualità di curatore della eredità giacente di To.Ma. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca numero 355/2017 di accoglimento del ricorso proposto dal detto curatore dell'eredità giacente, relativo ai plurimi avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, riferiti ad imposta di bollo, catastale, ipotecaria e registro inerenti la procedura di successione, con il quale l'Ufficio aveva ingiunto il pagamento di Euro 967,00 considerandolo coobbligato al pagamento del tributo gravante sulla eredità giacente. 2. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il sig. Bu.Ro. 3. Parte resistente ha depositato memoria ex articolo 380-bis 1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articolo 36 commi 3, 4, 27 comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 numero 346, nonché degli articoli 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 numero 347, in uno con l'articolo 530 primo e secondo comma cod. civ. 1.1. La CTR avrebbe errato nel ritenere esclusa una responsabilità del curatore della eredità giacente rispetto ai tributi gravanti sulla dichiarazione di successione registrata a norma degli articolo 27 e ss. del D.Lgs. numero 346 del 1990. 2. Il ricorso deve essere accolto. 3. Il controricorrente è stato destinatario dell'atto impositivo nella sua qualità di curatore della eredità giacente. 3.1. In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. numero 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'articolo 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. numero 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso Cass. 15/07/2009 numero 16428 . Allo stesso modo, non si può certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente. 3.2. In particolare, dal punto di vista normativo, l'articolo 36 D.Lgs. 346/1990 dispone che sono soggetti obbligati al pagamento dell'imposta solo 1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. mentre ai sensi del comma 3 è previsto che 3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'articolo 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131. 3.3. Se ne deve dedurre la circostanza che, atteso che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione articolo 28 , tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento articolo 36 . 3.4. Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione articolo 530 cod. civ. per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali . 3.5. Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell'articolo 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà. 3.6. Come la Corte ha già rilevato Cass., 15 luglio 2009, numero 16428 , il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. numero 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è dunque tenuto, ai sensi dell'articolo 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. numero 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso. 3.7. In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non è condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura erariale nella parte in cui ritiene che debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni pag. 13 del ricorso , in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario. Tra l'altro, si osserva, unitamente alla istanza di fissazione della udienza è stata allegata documentazione relativa allo stato attivo di liquidità della eredità giacente, sicché il riferimento appare sul punto anche non del tutto conferente. 3.8. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, deve ritenersi, in conclusione, che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. numero 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'articolo 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. numero 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale. 3.9. Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione della norma oggetto di ricorso articolo 36 commi 3, 4, 27 comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 numero 346, nonché degli articoli 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 numero 347, in uno con l'articolo 530 primo e secondo comma cod. civ. . 4. Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra indicati, e cassata la decisione impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 secondo comma cod. proc. civ., va respinto l'originario ricorso del contribuente. 5. Le spese del giudizio di merito e di legittimità vanno integralmente compensate, stante la novità della questione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. Spese dell'intero giudizio compensate.