Donna cade rovinosamente a terra dopo essere stata urtata da un ragazzino che, assieme ad alcuni coetanei, giocava con il pallone in strada responsabilità attribuita ai genitori del minorenne, i quali dovranno ora risarcirla.
La vicenda trae origine da una partita di pallone giocata nelle stradine di una città pugliese. Una donna, 55 anni all’epoca, veniva urtata all’improvviso da uno dei ragazzini partecipanti, perdendo l’equilibrio e finendo rovinosamente a terra. La donna conveniva quindi, in giudizio, i genitori dell’undicenne, al fine di ottenere il risarcimento del danno, il quale veniva riconosciuto dai giudici di merito, che li condannavano al versamento di 11mila euro. I soccombenti proponevano dunque, ricorso per cassazione dichiarato poi, dal Collegio adito, inammissibile per complessiva inadeguatezza delle censure in quanto, in armonia con la disciplina del Codice Civile, è pacifica la loro responsabilità per la condotta del figlio, «non avendo essi, con idoneo comportamento – educativo e di sorveglianza – rapportato alle esigenze e al carattere del minore, impedito il fatto dannoso», ossia la dolorosa caduta subita dalla signora.
Presidente Travaglino - Relatore Valle Rilevato che i fatti, per come risultanti dalla sentenza impugnata e ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti L.M.P. mentre, il OMISSIS , camminava per strada in OMISSIS , di giorno, nelle prime ore pomeridiane, venne urtata da un bambino di circa undici anni che sta giocando a pallone con dei coetanei e che successivamente verrà identificato per M.S. la L.M.P. convenne in giudizio i genitori del minore dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia la causa venne istruita con prove testimoniali e consulenza medico legale di ufficio e all'esito i coniugi S.D. e M.L. vennero condannati al risarcimento dei danni, per oltre undicimila euro la Corte d'appello di Bari, adita dai genitori del minore, ha, nel ricostituito contraddittorio delle parti, rigettato l'impugnazione con sentenza numero 1305 del 12/09/2022 avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono S.D. e M.L. con due motivi di ricorso il Consigliere delegato ha emanato, in data 20/12/2023, proposta di definizione accelerata di inammissibilità del ricorso, che è stata ritualmente comunicata i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso il ricorso è stato, quindi, destinato alla trattazione in forma camerale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l'adunanza camerale del 8/07/2024 la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che i motivi di ricorso sono i seguenti primo motivo, violazione del combinato disposto tra gli articolo 116 cod. proc. civ., 2048 cod. civ., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 e 5 cod. proc. civ., motivazione omessa e contraddittoria, i ricorrenti censurano la sentenza per avere i giudici d'appello confermato la valutazione delle prove offerta dal tribunale in tal modo confermando la responsabilità dei genitori del minore sulla base di una interpretazione errata dell'articolo 2048 cod. civ. con riguardo alla prova liberatoria secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5 cod. proc. civ. per avere, i giudici di merito, omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze e segnatamente le risultanze dell'istruttoria testimoniale i due motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, vertendo entrambi sulla valutazione delle prove e sulla prova liberatoria che deve essere offerta dai genitori del minore ai sensi dell'articolo 2048 cod. civ. i motivi sono entrambi inammissibili, in quanto, a parte il riferimento all'oggetto della prova liberatoria che deve essere resa dai genitori del minore, secondo il disposto dell'articolo 2048, comma 3, cod. civ., con essi si chiede un riesame complessivo della valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito l'articolo 2048 cod. civ. prevede, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, una responsabilità diretta per fatto anche proprio dei genitori che concorre con quella del minore Cass. numero 4303 del 13/02/2023 Rv. 666774 - 02 e Cass. numero 22541 del 10/09/2019 Rv. 655364 - 01 per non avere essi, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, rapportato alle esigenze e al carattere del minore, impedito il fatto dannoso ciò posto, e con riferimento, in particolare, alla parte di censure mosse alla stregua dell'articolo 360, comma 1, numero 5 cod. proc. civ. è sufficiente richiamare il disposto dell'articolo 348 ter commi 4 e 5 cod. proc. civ. per affermarne la radicale inammissibilità, in quanto i giudici di merito hanno adottato una motivazione del tutto conforme in punto di fatto e il ricorso non offre alcuna diversa ricostruzione fattuale che non sia già stata scrutinata in ordine alla valutazione delle prove deve pure affermarsi la inammissibilità della censura, posta mediante richiamo all'articolo 116 cod. proc. civ., giacché per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 116 cod. proc. civ. è necessario considerare che, poiché esso prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione peraltro, e più correttamente ai sensi del numero 4 dell'articolo 360 cod. proc. civ. è concepibile solo a se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria come, ad esempio, valore di prova legale b se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi , come costantemente affermato da questa Corte Cass. numero 11892 del 2016 e, prima, Cass. numero 26965 del 20/12/2007 Rv. 601128 - 01 in senso conforme Cass. numero 20119 del 18/09/2009 Cass. numero 13960 del 19/06/2014 Rv. 631646 - 01 ne consegue, anche sulla base delle affermazioni della giurisprudenza nomofilattica Sez. U nn, 8053 e 8054 del 07/04/2014 l'inammissibilità della censura la motivazione resa dalla Corte territoriale risponde, inoltre e ampiamente, al minimo costituzionale, come delineato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte a partire dall'anno 2014 Sez. U. numero 8053 del 7/04/20214 Rv. 629830-01 e più di recente Cass. numero 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120-01 e deve, inoltre, ribadirsi che Cass. numero 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679-05 la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito , restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per complessiva inadeguatezza delle censure le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e, venendo in oggetto una pronuncia assolutamente conforme all'originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'articolo 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., gli stessi devono essere ritenuti responsabili ai sensi dell'articolo 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale espletata sull'applicabilità dell'articolo 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. si veda Sez. U numero 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 - 01 la decisione di inammissibilità dell'impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 380 bis 1 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.