Nei casi in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, si applicano le disposizioni di cui agli articolo 157-ter, co. 3, 581, co. 1-ter e 1- quater e 585, co. 1-bis, e 175 c.p.p., quando la pronuncia della sentenza da impugnare sia intervenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della Riforma.
Nel caso oggetto d'esame, con ordinanza, la Corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l'appello proposto perché ritenuto tardivo. L'appellante, a mezzo del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale denunciava violazione dell'articolo 606 lett. c c.p.p. in relazione all'articolo 585 co. 1 lett. a e co. 1-bis c.p.p. in quanto la Corte territoriale, ritenendo tardivo il ricorso, non teneva conto del dettato di cui all'articolo 585 co. 1-bis c.p.p. nella parte in cui prevede che «i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza». Imputato che, nel caso di specie, veniva dichiarata assente all'udienza del 4 ottobre 2022 e tale status perdurava fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Pertanto, a parere della difesa, il termine finale per proporre appello era da individuarsi nel giorno 11 aprile 2024 e non nel 27 marzo 2024. Ciò premesso, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. La Corte territoriale, afferma il Collegio, in armonia con quanto sostenuto dalla difesa, non ha tenuto conto della previsione di cui all'articolo 585 co. 1-bis c.p.p., la quale aumenta di 15 giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, ritenendo erroneamente la scadenza maturata il 27 marzo piuttosto che l'11 aprile 2024. Infatti, il processo è stato definito con sentenza del 12 marzo 2024, mentre la dichiarazione di assenza è avvenuta all'udienza del 4 ottobre 2022. Così, ne discende che, non avrebbe dovuto trovato applicazione l'articolo 420 co. 2-ter, seconda parte c.p.p., in quanto «la dichiarazione di assenza è intervenuta nella vigenza dell'assetto normativo anteriore all'entrata in vigore della Riforma Cartabia», ma la disposizione di cui all'articolo 585, comma 1 bis c.p.p. essendo stata «la sentenza impugnata pronunciata dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia». I giudici ricordano che, con riguardo alla disciplina sull'assenza avente contenuto innovativo introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, l'articolo 89 d.lgs. numero 150/2022 ha previsto una specifica disciplina transitoria. In particolare, l'articolo 89, al comma 1, dispone che, «quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2022 devono proseguire con l'applicazione delle disposizioni del codice di rito e delle disposizioni di attuazione dello stesso in materia di assenza anteriormente vigenti» cosicché, nel caso di specie, avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni di cui agli articolo 157-ter, co. 3, 581, co. 1-ter e 1- quater e 585, co. 1-bis, e 175 c.p.p. L'ordinanza impugnata pertanto, sentenziano i giudici, è viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio.
Presidente Ciampi - Relatore Arena Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l'appello proposto da I.T. avverso la sentenza del Tribunale di Parma perché tardivo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione I.T. a messo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'articolo 606 lett. c cod. proc. penumero in relazione all'articolo 585 co. 1 lett. a e co 1 bis cod. proc. penumero Rileva in particolare la difesa che la Corte territoriale che ha ritenuto tardivo il ricorso, non ha tenuto conto del dettato di cui all'articolo 585 co. 1 bis cod. proc. nella parte in cui prevede che i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza . Nel caso in esame all'udienza del 4 ottobre 2022 è stata dichiarata l'assenza dell'imputato e tale status è perdurato fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, pertanto, il termine finale era da individuarsi nel giorno 11 aprile 2024 e non nel 27 marzo 2024. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Francesca Romana Pirrelli, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e la restituzione alla Corte di merito per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale, nel rilevare la tardività dell'appello, non ha tenuto conto della previsione di cui all'articolo 585 comma 1 bis cod. proc. penumero che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Detto termine non è stato computato dalla Corte territoriale che nel dichiarare tardivo il ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato in data 9 aprile 2024 ha calcolato solo quindici giorni dalla lettura contestuale del dispositivo e della motivazione in esito all'udienza del 12 marzo 2024, ritenendo dunque la scadenza maturata il 27 marzo 2024 piuttosto che l'11 aprile 2024. 3. Per completezza va detto che non rileva il fatto l'appello sia stato proposto avverso una sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex articolo 420, comma 2-ter, cod. proc. penumero , in ragione della scelta del rito effettuata, rendendo così irrilevante il fatto che lo stesso sia stato indicato come assente Sez. 3, numero 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 - 01, Sez. 2, numero 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208 - 01 . Tale principio, invero, non opera nella fattispecie in esame in quanto la dichiarazione di assenza è stata effettuata in primo grado nella vigenza delle disposizioni relative all'assenza nella formulazione precedente all'entrata in vigore della cd Riforma Cartabia. Infatti, con riguardo alle disposizioni sull'assenza aventi contenuto innovativo quale l'articolo 420, comma 2-ter, seconda parte cod.proc.pen che è stato inserito dall'articolo 23 comma 1 lett. b del dlgs 10 ottobre 2022 numero 150 ed è entrato in vigore a decorrere dal 30/12/2022 ex art 99.bis del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 6 del d.l. 31 ottobre 2022 numero 162, convertito con modificazioni nella l. 30 dicembre 2022 numero 199 , l'articolo 89 del d.lgs. numero 150/2022 ha previsto una specifica disciplina transitoria. In particolare l'articolo 89, al comma 1, dispone che, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2022 debbano proseguire con l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti. Per quanto qui rileva, la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell'articolo 89 cit, prevede che nei casi in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2022, si applicano le disposizioni di cui agli articolo 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, e 175 del codice di procedura penale, quando la pronuncia della sentenza da impugnare sia intervenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia e, pertanto, a partire dal 31.12.2022, secondo quanto previsto dall'articolo 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022 Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella dì entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto . 5.- Nel caso in esame, come si ricava dagli atti a disposizione di questa Corte il processo è stato definito con sentenza del 12 marzo 2024 mentre la dichiarazione di assenza, come pure la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato è avvenuta all'udienza del 4 ottobre 2022. Da quanto detto discende che nel caso in esame non avrebbe trovato applicazione neppure l'articolo 420, comma 2-ter, seconda parte cod. proc. pen, in quanto la dichiarazione di assenza è intervenuta nella vigenza dell'assetto normativo anteriore all'entrata in vigore della Riforma Cartabia, ma trova, invece, immediata applicazione la disposizione di cui all'articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata dopo l'entrata in vigore c.d. Riforma Cartabia. L'ordinanza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna.