La Camera approva il Disegno di Legge d'iniziativa governativa recante disposizioni in materia di lavoro

Il 9 ottobre 2024, a seguito dell’esame in sede referente concluso dalla Commissione Lavoro in data 19 settembre 2024, la Camera ha approvato con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, il DdL d'iniziativa governativa recante disposizioni in materia di lavoro, il cui esame in Commissione era iniziato il 6 dicembre 2023.

Il testo del provvedimento, passato ora al Senato per la seconda lettura, è composto da 33 articoli e introduce rilevanti novità in relazione a diversi istituti giuslavoristici. Dimissioni risoluzione per assenza ingiustificata Una delle principali, nonché una delle più attese, novità introdotte dal disegno di legge è sicuramente quella riguardante la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore. Integrando l’articolo 26 del d.lgs. numero 151 del 2015, il provvedimento prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore sia imputabile alla volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni. È stato, altresì, sancito che le dimissioni non troveranno efficacia qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza. Con la suddetta modifica, il legislatore parrebbe voler arginare la pratica adottata da quei lavoratori “furbetti” che, invece di dimettersi – circostanza che non darebbe diritto alla Naspi – costringono il datore di lavoro a licenziarli per accedere all’indennità di disoccupazione e a sostenere il costo del ticket di licenziamento. La norma indebolisce sicuramente la posizione di quei lavoratori che ricorrono all’assenza ingiustificata quale conseguenza di un comportamento scorretto adottato dal datore di lavoro, quale, a titolo meramente esemplificativo, la mancata corresponsione della retribuzione e il mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. Qualora dovessero sussistere tali motivazioni, infatti, l’assenza continuata comporterebbe l’assegnazione al lavoratore della targhetta di “dimissionario per legge”, imponendo poi a quest’ultimo di dimostrare che l’assenza dal posto di lavoro era dovuta ad altre ragioni. È probabilmente a causa di tale rischio che il disegno di legge prevede un meccanismo di salvaguardia. Infatti, il datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata nei termini previsti dalla legge, non può considerare il lavoratore automaticamente dimissionario, ma deve darne comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale può verificare la veridicità della comunicazione, l'assenza del lavoratore e gli eventuali motivi arbitrari di quest’ultima. Tale accorgimento, tuttavia, ad una prima lettura non sembrerebbe idoneo a scongiurare il dubbio relativo alla sede dove il lavoratore possa dimostrare che l’assenza prolungata dal posto di lavoro non era dovuta alla volontà di recedere dal contratto ma connessa ad altre ragioni. La speranza che la chiamata in causa dell’Ispettorato possa ritenersi sufficiente a tutelare il lavoratore è fortemente  minacciata dalla circostanza per cui il controllo da parte dell’Ispettorato sembrerebbe configurarsi come possibilità e non un vero e proprio obbligo procedurale. Periodo di prova In relazione alla durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, in applicazione del principio secondo cui in tale tipologia di rapporto di lavoro la durata del periodo di prova deve essere fissato in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, la nuova disposizione stabilisce che, fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi , la durata del periodo di prova è sancita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data d'inizio del rapporto di lavoro. Senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente, pertanto, la durata del periodo di prova non potrà in ogni caso essere inferiore a 2 giorni, né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi e non potrà, inoltre, essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi. Semplificazioni per la somministrazione di lavoro Da ultimo, vengono proposte una serie di semplificazioni, seppur già dibattute, in materia di somministrazione. In primo luogo, viene sancita l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi ad oggi, pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori dei lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni . Viene poi eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, attualmente pari a 24 mesi. Illustrate le principali novità, non resta che attendere per sapere se le stesse verranno approvate dal Senato o verranno modificate quale conseguenza delle pressioni esercitate negli ultimi giorni da alcune associazioni sindacali.