Respinta la richiesta avanzata da una signora vittima di un capitombolo all’interno di un centro commerciale. Ricostruito nei dettagli l’episodio, foto e video inchiodano la signora ella, in condizioni di ottima visibilità, non adottò le necessarie cautele e prudenza tali da permetterle di avvedersi dell’evidente stato dei luoghi.
Niente risarcimento per la signora che camminando in un centro commerciale si avvicina troppo a una zona con pavimentazione dissestata, in quanto limitrofa ad un piccolo cantiere, e, per questo, perde l’equilibrio e finisce rovinosamente a terra, riportando serie lesioni, tanto da dovere ricorrere alle cure dei medici in Pronto Soccorso. Scenario dell’episodio che dà il ‘la’ alla querelle giudiziaria è un centro commerciale della Capitale. Lì una signora rimane vittima di una disavventura nello specifico, poggia il piede destro in un avvallamento di una pavimentazione sconnessa e cade a terra. A fronte delle lesioni riportate, e certificate anche dal referto del Pronto Soccorso ove è stata curata, la signora decide rivolgersi ai giudici per ottenere un adeguato risarcimento. Di conseguenza, nel contesto del Tribunale di Roma, ella fornisce la propria versione dei fatti, spiegando che «si trovava all’interno del centro commerciale, al primo piano, nel corridoio antistante il supermercato e in prossimità dell’uscita delle casse, ove era presente un’area che presentava una pavimentazione sconnessa e dissestata, priva di mattonato e coperta da un telo plastificato, area che risultava delimitata da quattro paletti mobili, non ancorati a terra raccordati da catenelle di plastica mobili e collegati tra loro da un nastro segnaletico bicolore» e aggiungendo che «nel momento in cui ella transitava in prossimità di quell’area, la segnaletica non copriva tutta l’area dissestata e non riusciva a separarla completamente dall’area circostante e a renderla non accessibile e calpestabile dagli ospiti del centro commerciale», e, racconta ancora, «mentre transitava in prossimità di tale area, nello spazio esistente tra tale area e le persone che uscivano dal supermercato con i carrelli della spesa, poggiava il piede destro in un avvallamento della pavimentazione sconnessa e divelta, avvallamento posto al di fuori dell’area delimitata, perdendo l’equilibrio e finendo in terra sul lato destro, riportando lesioni fisiche che ne richiedevano il trasporto in ambulanza presso il Pronto Soccorso per le cure necessarie». Per il giudice del Tribunale di Roma si deve partire da un dato storico, cioè la dinamica dell’episodio, così come ricostruito grazie alla dichiarazioni rese dai testimoni, ritenuti attendibili, e, soprattutto, alle risultanze del video registrato dalle telecamere del centro commerciale. Proprio alla luce di tali dati probatori, è certo che «la signora, nel transitare all’interno del centro commerciale, precisamente nel corridoio antistante il supermercato, in prossimità dell’uscita dalle casse, dove era presente un’area delimitata da paletti raccordati da catenelle di plastica mobili e collegati tra loro da un nastro segnaletico bicolore, perdeva l’equilibrio, cadeva in terra e riportava lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto in autoambulanza presso il Pronto Soccorso». Proprio per questo, la signora ha presentato richiesta di risarcimento nei confronti del custode della struttura, custode che, di solito, «risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito». Detto ciò, però, «non vi è dubbio che il tratto ove la signora cadde era a ridosso di un’area evidentemente interdetta – attraverso l’apposizione di paletti mobili raccordati da catenelle di plastica e nastro segnaletico bicolore – al transito dei clienti del centro commerciale». E «dall’esame della documentazione fotografica risulta», annota il giudice, «che, all’interno dell’area delimitata, vi era una sorta di scalino e certamente irregolarità del pavimento, rivestiti da un telo di plastica» e, quindi, «il tratto interdetto era ben evidenziato e adeguatamente segnalato». In sostanza, «come emerge dal video acquisito, la signora, in un momento di particolare affollamento, nello spostarsi lateralmente, perse l’equilibrio cadendo in terra». Ciò significa che «se ella incappò in una irregolarità della pavimentazione, appare evidente, dai rilievi oggettivi, che lo fece invadendo la zona interdetta». Proprio alla luce dei dati probatori, «raggiunta la prova del fatto storico, ossia della caduta in terra della signora, è stata raggiunta anche la prova del caso fortuito, coincidente con il comportamento della stessa signora, la quale, in condizioni di ottima visibilità quale quelle risultanti dal materiale fotografico e video, non adottò le necessarie cautele e prudenza tali da permetterle di avvedersi dell’evidente stato dei luoghi, evitando di transitare sul tratto interdetto, finendo così per perdere l’equilibrio e cadere in terra», chiosa il giudice del Tribunale. Tirando le somme, la richiesta di risarcimento avanzata dalla signora va respinta, «essendosi il fatto verificato per imprudenza della stessa parte lesa, imprudenza tale da spezzare il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l’evento dannoso».
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, omissis conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il omissis Esponeva l'attrice che - verso le ore omissis si trovava all'interno del omissis centro commerciale al primo piano, nel corridoio antistante il supermercato omissis e in prossimità dell'uscita delle casse, ove era presente un'area che presentava una pavimentazione sconnessa e dissestata, priva di mattonato e coperta da un telo plastificato e l'area predetta risultava delimitata da 4 paletti mobili, non ancorati a terra, raccordati da catenelle di plastica mobili e collegati tra loro da un nastro segnaletico bicolore - nel momento in cui ella transitava in prossimità di tale area, la segnaletica non copriva tutta l'area dissestata e non riusciva a separarla completamente dall'area circostante e a renderla non accessibile e calpestabile dagli utenti del centro commerciale - mentre dunque transitava in prossimità di tale area, nello spazio esistente tra tale area e le persone che uscivano dal supermercato con i carrelli della spesa, poggiava il piede destro in un avvallamento della pavimentazione sconnessa e divelta posto al di fuori dell'area delimitata, perdendo l'equilibrio e finendo in terra sul lato destro, riportando lesioni fisiche che ne richiedevano il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso del omissis per le cure necessarie - a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, malgrado la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del convenuto. Concludeva pertanto l'attrice per l'accertamento e la declaratoria di responsabilità del omissis convenuto nell'occorso e per l'effetto, ai sensi degli articolo 2051/2043 c.c., per la condanna dello stesso al risarcimento del danno da lei patito in conseguenza del sinistro, da liquidarsi in € 102.791,17 o nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi importo poi ridotto ad € 59.360,67 . Si costituiva il omissis eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la mancanza di responsabilità nell'occorso, non essendo proprietario del luogo né obbligato alla custodia del centro commerciale essendo il omissis un insieme degli operatori del centro, finalizzato a consentire la gestione unitaria delle attività di interesse comune del centro come la promozione commerciale, l'organizzazione di eventi attrattivi e la pubblicità, nonché la ripartizione degli oneri e delle spese per le parti comuni , evidenziando che la proprietà è custodia del omissis era della omissis S.r.l., chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, assumendo la responsabilità della stessa attrice nell'occorso, rilevando l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 2051 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2043 c.c., contestando anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo anche autorizzarsi la chiamata in causa della omissis sua compagnia assicurativa, per essere da questa manlevata in caso di soccombenza, concludendo per il rigetto della domanda, in subordine per la condanna dei terzi chiamati a manlevarlo e garantirlo in caso di soccombenza. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la omissis eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di un effettivo potere di custodia sull'area di cantiere affidato all'appaltatrice ove si era verificato il sinistro, riconoscendo di essere proprietaria del centro commerciale ma assumendo in capo al omissis la titolarità del dovere di vigilare sulle parti comuni del centro commerciale, in forza di statuto per cui la parte deve “provvedere alla conservazione, il mantenimento e l'amministrazione delle parti, servizi ed impianti comuni in relazione all'attività consortile, nonché provvedere alla manutenzione ordinaria, alla gestione e conduzione del Centro” doc.1 Statuto articolo 1 punto i oltre a “provvedere a tutto quanto necessario per rendere e mantenere il Centro, i servizi e gli impianti, in regola con tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, antincendio e, più in generale, a tutta la normativa vigente” doc.1 Statuto del omissis articolo 1 punto m , rilevando che rientra tra le competenze di chi gestisce il Centro Commerciale, ossia il omissis , valutare se un'area comune, nella fattispecie quella limitrofa al cantiere, possa essere ritenuta sicura e, nell'eventualità, adottare tutte le necessarie misure al fine di renderla inaccessibile, dovendosi pertanto una eventuale responsabilità ex articolo 2051 c.c. addebitare al omissis anche solo sotto un profilo fattuale, evidenziando l'insussistenza dell'insidia e l'insussistenza della responsabilità da parte della omissis nella causazione dell'evento, assumendo l'insussistenza della dedotta insidia, anche alla luce della documentazione versata in atti dalla stessa attrice, rilevando che, come emergente dal video registrato e versato in atti, l'evento lesivo si era verificato per imprudenza della stessa attrice, la quale stava camminando in prossimità dell'area delimitata preceduta da un'altra signora e, al sopraggiungere di un terzo che procedeva in direzione opposta alla sua, vista l'insufficienza di spazio per consentire a tutti di transitare, anziché indietreggiare o attendere qualche secondo, si allargava nell'area delimitata mentre il terzo cercava di scavalcarla, pertanto, se la stessa avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, il danno non si sarebbe verificato, invocando la sussistenza del fortuito coincidente col fatto colposo dell'attrice, assumendo in ogni caso la propria totale assenza di responsabilità nell'occorso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, eccessivo ed ingiustificato, chiedendo in ogni caso l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia omissis per essere da questa manlevata in caso di soccombenza, concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'accertamento di sua assenza di responsabilità nell'occorso, in subordine, per la condanna della omissis S.p.A., a manlevarla da ogni pretesa attorea e di manleva della convenuta principale, condannando la omissis a rifondere alla omissis quanto eventualmente tenuta a pagare all'attrice o alla convenuta principale in forza della sentenza nonché a rifondere alla stessa omissis e/o al omissis le spese e competenze del giudizio. Si costituiva anche la omissis eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del omissis , non proprietario del Centro commerciale e di conseguenza non soggetto obbligato alla sua custodia, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, stante l'eventuale responsabilità della stessa attrice nell'occorso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, assumendo la inoperatività della polizza per mancata copertura del fatto dedotto in giudizio, evidenziando in ogni caso la presenza in contratto di una franchigia, concludendo per il rigetto della domanda formulata dall'attrice nei confronti del Consorzio Domus perché infondata sia in fatto e sia in diritto oltre che non provata, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti del omissis per l'applicazione delle condizioni di polizza. Autorizzata la omissis a chiamare in causa la omissis quest'ultima, costituitasi, in merito al contratto assicurativo tra la omissis stessa e la omissis S.r.l., confermava senza riserve la piena operatività, in relazione alla fattispecie controversa, della garanzia assicurativa prestata con la polizza numero omissis , rilevando che il massimale contrattualmente pattuito per i danni alle terze persone era in ogni caso ampiamente sovrabbondante in ragione delle pur contestate pretese risarcitorie avanzate da omissis evidenziando che, in relazione all'obbligo di manutenzione del fabbricato e in merito alla responsabilità in relazione ai fatti oggetto di causa, in forza dello Statuto, tutte le opere di manutenzione ordinaria e di conservazione del fabbricato di proprietà della omissis s.r.l. restavano a proprio esclusivo carico e responsabilità, come previsto dall'articolo 1, lettera i dello Statuto, essendo pertanto correttamente stato evocato in giudizio il omissis che immotivatamente riteneva di chiamare in causa la proprietà del fabbricato, per esercitare nei confronti della stessa l'azione di manleva e garanzia, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, sia in punto di an che di quantum debeatur, concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente totale assorbimento di ogni altra successiva domanda di manleva e garanzia proposta dal omissis nei confronti della omissis e da entrambe nei confronti dei rispettivi assicuratori, omissis con condanna dell'attrice al pagamento dello spese di lite anche in suo favore, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, per la declaratoria di esclusiva responsabilità in capo al omissis convenuto, con conseguente rigetto della domanda di manleva e garanzia proposta dal omissis nei confronti della omissis e con totale assorbimento della ulteriore domanda di garanzia proposta dalla omissis s.r.l. nei suoi confronti, in tale ipotesi condannando il omissis al pagamento anche delle spese processuali e del compenso per l'attività professionale svolta nell'interesse della omissis Nel corso dell'istruttoria era acquisita documentazione, ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale e per testi nonché disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice. All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 10.11.2023 e in detta data trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Rimessa sul ruolo dal precedente giudicante perché trasferito ad altra sezione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.7.2024, in detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini. Motivi della decisione All'esito dell'istruttoria svolta, affidata, in punto di prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento, alla dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalle parti e regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, nonché dalle risultanze del video registrato dalle telecamere del Centro, acquisito agli atti, deve ritenersi provato che l'attrice, verso le ore omissis nel transitare all'interno del centro commerciale “ omissis ”, precisamente nel corridoio antistante il supermercato omissis , in prossimità dell'uscita dalle casse, dove era presente un'area delimitata da paletti raccordati da catenelle di plastica mobili e collegati tra loro da un nastro segnaletico bicolore, perdeva l'equilibrio, cadeva in terra e riportava lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto in autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Tor Vergata per le cure necessarie. Tali essendo le risultanze dell'istruttoria svolta, deve ritenersi sufficientemente provato il fatto storico. In punto di responsabilità, parte attrice ha richiamato il disposto di cui all'articolo 2051 c.c. A norma di tale articolo, certamente applicabile al caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito. Come chiarito da ultimo dalla Corte di Cassazione con Ord. del 2.11.2023 numero 30394, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'articolo 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituiva un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” cfr. anche sent. Cass. numero 8478/2020, Ordinanza del 3.4.2019 numero 9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nnumero 2480, 2481, 2482 e 2483 . Orbene nel caso di specie non vi è dubbio che il tratto ove l'attrice cadde era a ridosso di un'area evidentemente interdetta al transito dei clienti del centro commerciale, attraverso l'apposizione di paletti mobili raccordati da catenelle di plastica e nastro segnaletico bicolore. Dall'esame della documentazione fotografica in atti risulta che all'interno dell'area delimitata, vi era una sorta di scalino e certamente irregolarità del pavimento, rivestiti da un telo di plastica. Il tratto interdetto era pertanto ben evidenziato e adeguatamente segnalato. Come emerge dal video acquisito agli atti, l'attrice, in un momento di particolare affollamento, nello spostarsi lateralmente, perse l'equilibrio cadendo in terra. Se, come dedotto dalla stessa, ella incappò in una irregolarità della pavimentazione, appare evidente, dai rilievi oggettivi in atti, che lo fece invadendo la zona interdetta. Ritiene di conseguenza questo giudicante che, raggiunta la prova del fatto storico, ossia della caduta in terra dell'attrice, sia stata raggiunta anche la prova del caso fortuito, coincidente con il fatto della stessa attrice che, in condizioni di ottima visibilità quale quelle risultanti dal materiale fotografico e video in atti, non adottò le necessarie cautele e prudenza tali da permetterle di avvedersi dell'evidente stato dei luoghi, evitando di transitare sul tratto interdetto, finendo così per perdere l'equilibrio e cadere in terra. Ne consegue che la domanda, come proposta, deve essere rigettata, essendosi il fatto verificato per imprudenza della stessa attrice, tale da spezzare il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno. Il rigetto della domanda attorea rende assorbite le domande di manleva. La raggiunta prova circa lo stato dei luoghi, se da un lato non comporta responsabilità del custode per i motivi espressi in motivazione, dall'altro, ad avviso del giudicante, giustifica la compensazione fra tutte le parti delle spese di lite. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede - rigetta la domanda proposta da omissis nei confronti del omissis , dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dal omissis nei confronti della omissis e della omissis nonché di quella proposta dalla omissis nei confronti della omissis S.p.A. e compensa fra le parti le spese di lite.