Il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito al quale è legittimato ad addivenire a soluzioni conformi o diverse da quelle del precedente giudice di merito.
In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 38139 depositata il 17 ottobre 2024, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Venezia. Il caso I fatti traggono origine da una sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che decidendo in sede di rinvio disposto a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale con la pronuncia numero 7765 del 2023 , aveva confermato la sentenza di condanna, emessa nei confronti del ricorrente dal GUP del Tribunale di Udine, in esito a giudizio abbreviato, e relativa all'accusa di omicidio volontario ai danni della sua convivente. II processo è basato su una piattaforma di prova tipicamente indiziaria, senza la presenza di testimoni oculari diretti dell'omicidio. La sentenza annullata, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste, aveva assolto l'imputato, ribaltando la decisione di primo grado. La Prima Sezione Penale, nella sentenza rescissoria, dando seguito ai ricorsi proposti dal p.m. e dalla parte civile, aveva individuato una serie di aporie logiche e deficit argomentativi della pronuncia assolutoria poi annullata, riferiti alla valutazione del quadro di gravità indiziaria un quadro basato su una serie di elementi che hanno ricollegato l'imputato all'omicidio, emersi ricostruendo la scena del crimine, le prove dichiarative-testimoniali ed il contesto del delitto. Le soluzioni giuridiche La sentenza della S.C. s'interroga il motivo preliminare e l'ottavo del ricorso ne sono l'occasione ancora una volta sulla questione che attiene l'esattezza, i compiti e poteri del giudice del rinvio quando vi sia una decisione di annullamento per vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Una puntualizzazione, quella sui compiti e poteri del giudice nel giudizio rescissorio, che, la Cassazione - sia pur sinteticamente e sia pur indicando alcuni dettagli di merito come irrilevanti ed altri, invece, come rilevanti, per agevolare il futuro, nuovo ragionamento logico deduttivo - aveva già sentito - per il caso che qui ci riguarda - di dover porre nell'enunciare l'articolato principio di diritto a cui attenersi. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato come il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendia probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. in dottrina per un ampia disamina dell'articolo 627 c.p.p. v. Santalucia, in Codice di Procedura Penale, Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, a cura di Lattanzi – Lupo, p. 483 ss, 2020 . Ed è per questa via che la Corte di Cassazione, condivide le censure proposte dal ricorrente ed in particolare la violazione dell'articolo 627, comma 3, c.p.p. e del vincolo di rinvio imposto dalla sentenza di annullamento, avuto riguardo alla critica, non a caso trasversale all'enunciazione dei singoli motivi e che ne compendia l'asse centrale, riferita al mancato rispetto del canone valutativo unitario della prova indiziaria e della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza rescindente osserva la Quinta sezione, aveva difatti ricordato, sia pur all'esito dell'esame di tutte le criticità specifiche attinenti alla ricostruzione del fatto, che queste ultime non rappresentavano i punti della decisione sui quali cadeva l'annullamento, bensì soltanto le questioni dibattute , gli argomenti logici controversi desunti dalla motivazione del provvedimento annullato e dai quali la Cassazione traeva il vizio di motivazione relative all'affermazione di responsabilità del ricorrente, unico fulcro decisorio annullato e momento dispositivo della sentenza”. Ora, secondo la S.C. le indicazioni ermeneutiche, ulteriormente fornite assieme a quelle di rinvio dalla Prima Sezione Penale, che le ha esplicitate in modo puntuale, all'esito dell'analisi della motivazione del provvedimento impugnato, non sono state rispettate dalla Corte di merito, tanto più, come nel caso di specie, in cui il vizio di motivazione alla base dell'annullamento casisticamente è il vizio maggiormente ricorrente nelle sentenze oggetto di annullamento con rinvio riguardava il capo della sentenza, unico ed unitario, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato. La Prima Sezione Penale col suo percorso decisionale che corrispondeva invero, alla consolidata giurisprudenza di legittimità, aveva sottolineato pure che ogni conclusione nel senso della colpevolezza, una volta raggiunta attraverso la visione unitaria di tutti gli indizi, avrebbe dovuto essere testata alla luce del criterio logico di falsificazione dell'ipotesi d'accusa dettato dal legislatore all'articolo 533 c.p.p. l'esistenza di un ragionevole dubbio. Peraltro, occorre delineare che il giudizio di rinvio è ampio e, come enunciato dalla Prima Sezione Penale, ha ad oggetto tutto il tessuto probatorio. Nella specie, il giudice del rinvio ha equivocato le indicazioni della Corte di cassazione e, pur non potendosi negare che si sia confrontato con le criticità logiche e le questioni dubbie della ricostruzione fattuale indicate dalla sentenza di annullamento, ha sottovalutato il proprio dovere di riesaminare l'intero complesso indiziario, limitandosi, in ultima analisi, a focalizzare le criticità e questioni poste dalla Prima Sezione Penale. E l'errore ermeneutico in cui è caduto emerge dall'esame della motivazione, in tutta la sua evidenza, la dove, la sentenza impugnata afferma che vi sono temi indiziari che non rientrano nel giudizio di rinvio, tra questi, oltre alla questione relativa al rinvenimento di un'ogiva ed alla dichiarazione resa alla nonna da parte del ricorrente ritenute irrilevanti dalla Prima Sezione Penale, vengono inseriti anche le condotte di ostacolo alle indagini ed il possesso di un'arma clandestina da parte dell'imputato, argomenti mai trattati dall'annullamento ed invece indubbiamente rilevanti. II disallineamento del metodo logico seguito dalla pronuncia rescissoria rispetto al dovere motivazionale dettato dalla giurisprudenza di legittimità ha dunque determinato secondo la S.C. un deficit argomentativo che non ha consentito il superamento del canone di affermazione della colpevolezza compendiabile nell'espressione oltre ogni ragionevole dubbio . Ed infatti, ad avviso della Corte di cassazione non è risultata corretta, rispetto alle indicazioni del rinvio, la completa, esplicita elisione, dal campo valutativo, di alcuni aspetti indiziari potenzialmente incisivi sulla piattaforma probatoria anzitutto, di quelli relativi al comportamento dell'imputato post delictum ed alla distruzione di possibili elementi di prova a suo carico, già evocati dalla sentenza rescindente la sostituzione della porta basculante del garage su cui insisteva un foro che forse era attribuibile ad una pallottola il disfarsi del telefonino usato al momento dei fatti, gettato in laguna, e dei vestiti indossati al momento del fatto, bruciati l'effettuazione di lavori di escavazione di una zona della collina dove sorge la villa, funzionali ad impedire di rinvenire il luogo in cui aveva interrato le carcasse di due cani pitbull di sua proprietà ai quali aveva sparato con un'arma che poteva essere la stessa usata per l'omicidio. Altrettanto inesatta, in ogni caso, è risultata anche l'esplicita eliminazione dal campo valutativo della questione relativa al possesso di un'arma clandestina da sparo da parte del ricorrente. Si tratta di particolari concreti, ai quali la sentenza di annullamento aveva fatto richiamo, ma che sono stati estromessi dal campo visivo del giudice di rinvio, che ha creduto erroneamente di doversi concentrare soltanto sulle criticità valutative segnalate da detta sentenza rispetto alla assoluzione pronunciata nel primo giudizio d'appello. Invero, osserva ancora la Corte di Cassazione il giudice del rinvio, avrebbe dovuto utilizzare come propri parametri di riferimento logico-argomentativo, da un lato, la sentenza rescindente e le sue indicazioni ermeneutiche dall'altro, il provvedimento del primo giudice, poiché la sentenza d'appello annullata viene eliminata dalla sequenza processuale proprio dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione e, in tal modo, non può entrare a far parte del percorso motivazionale da sviluppare nel giudizio di rinvio, se non nella misura in cui venga posta a parametro di criticità enunciate dalla sentenza rescindente e da non ripetere nella decisione rescissoria. Per questa via e nel solco della motivazione della sentenza di annullamento, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, dopo aver ravvisato nell'impugnato provvedimento un vizio motivazionale e non corrispondente al vincolo impasto ex articolo 627, comma terzo, c.p.p., ha annullato la sentenza della Corte d' Assise di d'Appello Venezia e rinviato alla Corte d'Assise d'Appello di Roma per nuovo esame.
Presidente Catena - Relatore Brancaccio Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.