Il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito al quale è legittimato ad addivenire a soluzioni conformi o diverse da quelle del precedente giudice di merito.
In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 38139 depositata il 17 ottobre 2024, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Venezia. Il caso I fatti traggono origine da una sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che decidendo in sede di rinvio disposto a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale con la pronuncia numero 7765 del 2023 , aveva confermato la sentenza di condanna, emessa nei confronti del ricorrente dal GUP del Tribunale di Udine, in esito a giudizio abbreviato, e relativa all'accusa di omicidio volontario ai danni della sua convivente. II processo è basato su una piattaforma di prova tipicamente indiziaria, senza la presenza di testimoni oculari diretti dell'omicidio. La sentenza annullata, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste, aveva assolto l'imputato, ribaltando la decisione di primo grado. La Prima Sezione Penale, nella sentenza rescissoria, dando seguito ai ricorsi proposti dal p.m. e dalla parte civile, aveva individuato una serie di aporie logiche e deficit argomentativi della pronuncia assolutoria poi annullata, riferiti alla valutazione del quadro di gravità indiziaria un quadro basato su una serie di elementi che hanno ricollegato l'imputato all'omicidio, emersi ricostruendo la scena del crimine, le prove dichiarative-testimoniali ed il contesto del delitto. Le soluzioni giuridiche La sentenza della S.C. s'interroga il motivo preliminare e l'ottavo del ricorso ne sono l'occasione ancora una volta sulla questione che attiene l'esattezza, i compiti e poteri del giudice del rinvio quando vi sia una decisione di annullamento per vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Una puntualizzazione, quella sui compiti e poteri del giudice nel giudizio rescissorio, che, la Cassazione - sia pur sinteticamente e sia pur indicando alcuni dettagli di merito come irrilevanti ed altri, invece, come rilevanti, per agevolare il futuro, nuovo ragionamento logico deduttivo - aveva già sentito - per il caso che qui ci riguarda - di dover porre nell'enunciare l'articolato principio di diritto a cui attenersi. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato come il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendia probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. in dottrina per un ampia disamina dell'articolo 627 c.p.p. v. Santalucia, in Codice di Procedura Penale, Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, a cura di Lattanzi – Lupo, p. 483 ss, 2020 . Ed è per questa via che la Corte di Cassazione, condivide le censure proposte dal ricorrente ed in particolare la violazione dell'articolo 627, comma 3, c.p.p. e del vincolo di rinvio imposto dalla sentenza di annullamento, avuto riguardo alla critica, non a caso trasversale all'enunciazione dei singoli motivi e che ne compendia l'asse centrale, riferita al mancato rispetto del canone valutativo unitario della prova indiziaria e della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza rescindente osserva la Quinta sezione, aveva difatti ricordato, sia pur all'esito dell'esame di tutte le criticità specifiche attinenti alla ricostruzione del fatto, che queste ultime non rappresentavano i punti della decisione sui quali cadeva l'annullamento, bensì soltanto le questioni dibattute , gli argomenti logici controversi desunti dalla motivazione del provvedimento annullato e dai quali la Cassazione traeva il vizio di motivazione relative all'affermazione di responsabilità del ricorrente, unico fulcro decisorio annullato e momento dispositivo della sentenza”. Ora, secondo la S.C. le indicazioni ermeneutiche, ulteriormente fornite assieme a quelle di rinvio dalla Prima Sezione Penale, che le ha esplicitate in modo puntuale, all'esito dell'analisi della motivazione del provvedimento impugnato, non sono state rispettate dalla Corte di merito, tanto più, come nel caso di specie, in cui il vizio di motivazione alla base dell'annullamento casisticamente è il vizio maggiormente ricorrente nelle sentenze oggetto di annullamento con rinvio riguardava il capo della sentenza, unico ed unitario, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato. La Prima Sezione Penale col suo percorso decisionale che corrispondeva invero, alla consolidata giurisprudenza di legittimità, aveva sottolineato pure che ogni conclusione nel senso della colpevolezza, una volta raggiunta attraverso la visione unitaria di tutti gli indizi, avrebbe dovuto essere testata alla luce del criterio logico di falsificazione dell'ipotesi d'accusa dettato dal legislatore all'articolo 533 c.p.p. l'esistenza di un ragionevole dubbio. Peraltro, occorre delineare che il giudizio di rinvio è ampio e, come enunciato dalla Prima Sezione Penale, ha ad oggetto tutto il tessuto probatorio. Nella specie, il giudice del rinvio ha equivocato le indicazioni della Corte di cassazione e, pur non potendosi negare che si sia confrontato con le criticità logiche e le questioni dubbie della ricostruzione fattuale indicate dalla sentenza di annullamento, ha sottovalutato il proprio dovere di riesaminare l'intero complesso indiziario, limitandosi, in ultima analisi, a focalizzare le criticità e questioni poste dalla Prima Sezione Penale. E l'errore ermeneutico in cui è caduto emerge dall'esame della motivazione, in tutta la sua evidenza, la dove, la sentenza impugnata afferma che vi sono temi indiziari che non rientrano nel giudizio di rinvio, tra questi, oltre alla questione relativa al rinvenimento di un'ogiva ed alla dichiarazione resa alla nonna da parte del ricorrente ritenute irrilevanti dalla Prima Sezione Penale, vengono inseriti anche le condotte di ostacolo alle indagini ed il possesso di un'arma clandestina da parte dell'imputato, argomenti mai trattati dall'annullamento ed invece indubbiamente rilevanti. II disallineamento del metodo logico seguito dalla pronuncia rescissoria rispetto al dovere motivazionale dettato dalla giurisprudenza di legittimità ha dunque determinato secondo la S.C. un deficit argomentativo che non ha consentito il superamento del canone di affermazione della colpevolezza compendiabile nell'espressione oltre ogni ragionevole dubbio . Ed infatti, ad avviso della Corte di cassazione non è risultata corretta, rispetto alle indicazioni del rinvio, la completa, esplicita elisione, dal campo valutativo, di alcuni aspetti indiziari potenzialmente incisivi sulla piattaforma probatoria anzitutto, di quelli relativi al comportamento dell'imputato post delictum ed alla distruzione di possibili elementi di prova a suo carico, già evocati dalla sentenza rescindente la sostituzione della porta basculante del garage su cui insisteva un foro che forse era attribuibile ad una pallottola il disfarsi del telefonino usato al momento dei fatti, gettato in laguna, e dei vestiti indossati al momento del fatto, bruciati l'effettuazione di lavori di escavazione di una zona della collina dove sorge la villa, funzionali ad impedire di rinvenire il luogo in cui aveva interrato le carcasse di due cani pitbull di sua proprietà ai quali aveva sparato con un'arma che poteva essere la stessa usata per l'omicidio. Altrettanto inesatta, in ogni caso, è risultata anche l'esplicita eliminazione dal campo valutativo della questione relativa al possesso di un'arma clandestina da sparo da parte del ricorrente. Si tratta di particolari concreti, ai quali la sentenza di annullamento aveva fatto richiamo, ma che sono stati estromessi dal campo visivo del giudice di rinvio, che ha creduto erroneamente di doversi concentrare soltanto sulle criticità valutative segnalate da detta sentenza rispetto alla assoluzione pronunciata nel primo giudizio d'appello. Invero, osserva ancora la Corte di Cassazione il giudice del rinvio, avrebbe dovuto utilizzare come propri parametri di riferimento logico-argomentativo, da un lato, la sentenza rescindente e le sue indicazioni ermeneutiche dall'altro, il provvedimento del primo giudice, poiché la sentenza d'appello annullata viene eliminata dalla sequenza processuale proprio dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione e, in tal modo, non può entrare a far parte del percorso motivazionale da sviluppare nel giudizio di rinvio, se non nella misura in cui venga posta a parametro di criticità enunciate dalla sentenza rescindente e da non ripetere nella decisione rescissoria. Per questa via e nel solco della motivazione della sentenza di annullamento, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, dopo aver ravvisato nell'impugnato provvedimento un vizio motivazionale e non corrispondente al vincolo impasto ex articolo 627, comma terzo, c.p.p., ha annullato la sentenza della Corte d' Assise di d'Appello Venezia e rinviato alla Corte d'Assise d'Appello di Roma per nuovo esame.
Presidente Catena - Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio disposto a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale con la pronuncia numero 7765 del 2023 , ha confermato la sentenza di condanna a 16 anni di reclusione, emessa nei confronti di Ca.Pa. dal GUP del Tribunale di Udine in data 19.9.2019, in esito a giudizio abbreviato, e relativa all'accusa di omicidio volontario ai danni della sua convivente Tu.Ta. delitto avvenuto a M il giorno 11 novembre 2008. Il processo è basato su una piattaforma di prova tipicamente indiziaria, senza la presenza di testimoni oculari diretti dell'omicidio. La sentenza annullata, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Trieste, aveva assolto l'imputato, ribaltando la decisione di primo grado. La Prima Sezione Penale, nella sentenza rescissoria, dando seguito ai ricorsi proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile, ha individuato una serie di aporie logiche e deficit argomentativi della pronuncia assolutoria poi annullata, riferiti alla valutazione del quadro di gravità indiziaria un quadro basato su una serie di elementi che hanno ricollegato l'imputato all'omicidio, emersi ricostruendo la scena del crimine, le prove dichiarative-testimoniali ed il contesto del delitto. 1.1. I fatti possono essere brevemente ricostruiti, nella loro struttura essenziale Tu.Ta., convivente dell'imputato, l'imprenditore Ca.Pa., è stata uccisa nella villa di M, ove conviveva con questi, nella serata dell'11 novembre 2008. La vittima è stata prima colpita al capo con un corpo contundente e poi uccisa con tre colpi di pistola, che l'hanno attinta in punti vitali del dorso secondo quanto emerso, è stato esploso anche un quarto colpo non andato a segno. L'arma del delitto non è stata mai ritrovata, ma, in base alle caratteristiche delle ogive rinvenute sul luogo del fatto, si è desunto che fosse sicuramente una pistola. L'imputato era detentore di diverse armi da sparo, regolarmente denunciate, nessuna di esse è risultata compatibile con quella che ha sparato è stato trovato sulla scena del delitto appena avvenuto è colui il quale ha avvisato i soccorsi, chiamando il 118, una prima volta, alle 18.32'57 , chiedendo l'intervento medico per una persona che sembrava aver avuto un malore successivamente, in una seconda telefonata effettuata nove minuti dopo, comunicando all'operatore del 118 di essersi accorto del sangue sul corpo, quando ha girato il corpo della vittima. Le indagini, direttesi subito contro di lui e contro suo figlio minorenne, il diciassettenne Ca.Gi. anch'egli trovato sul luogo del delitto all'intervento della polizia giudiziaria e dei soccorsi, si sono concluse, in tale prima fase, con un'archiviazione per entrambi. All'esito di ulteriori indagini svolte in un procedimento iscritto, quindi, contro ignoti, dopo circa sette anni dall'omicidio, il GIP con provvedimento del 16.9.2015 ha autorizzato la riapertura dell'inchiesta nei confronti dell'attuale imputato, cui hanno fatto seguito il processo in corso, con una prima condanna da parte del GUP in abbreviato e, successivamente, l'assoluzione in overturning nel primo giudizio di appello quindi, l'annullamento della decisione assolutoria da parte della Corte di cassazione e, da ultimo, il giudizio di rinvio con la conferma della condanna di primo grado. 2. Il percorso processuale può essere sintetizzato come segue. La sentenza del GUP ha indicato il movente nel deterioramento dei rapporti tra i due conviventi, dovuto ad una concomitanza di fattori, e principalmente - alcuni dissapori nel rapporto di coppia la vittima aveva avuto una gravidanza poi risoltasi con un aborto, ma è emerso che l'imputato non volesse avere un terzo figlio, dopo i due avuti nel matrimonio con la sua ex moglie - l'interesse dell'imputato verso un'altra donna, Sf.Pa., già evocata in un'intercettazione tra lui ed il figlio registrata pochi giorni dopo il delitto, in cui Ca.Pa. si lasciava andare a palesi apprezzamenti fisici su costei, con la quale, qualche mese dopo, ha instaurato apertamente la sua relazione - l'ostilità dei figli verso la vittima. Il giudice di primo grado, quanto alla ricostruzione dei fatti, ha ritenuto che l'orario in cui era avvenuto il delitto, mai accertato nella sua esattezza, fosse compatibile con uno scenario in cui l'imputato era già rientrato in casa un range temporale compreso tra le ore 17.52, in cui si colloca il rientro in villa della vittima, e le 18.30 o poco dopo, quando, rientrato l'imputato tra le ore 18.25 e le 18.26 - calcolati i tempi in base al percorso che aveva fatto partendo dalla sua azienda e ai ricordi dei testimoni che avevano incrociato la sua auto durante il percorso - erano stati uditi dalla vicina di casa, Ge.Ma., dei rumori ritenuti gli spari dell'omicidio l'orario esatto è stato individuato, sulla base della testimonianza della donna, come poco successivo alle ore 18.29'08 , in cui dai tabulati telefonici risultava una chiamata ricevuta dal figlio della testimone, alla quale quest'ultima agganciava il suo racconto e il suo ricordo . La sentenza di primo grado, in particolare - ha desunto che l'imputato avesse aggredito la vittima nel cortile dell'abitazione e l'avesse poi spostata sulla porta del seminterrato in cui la donna era stata rinvenuta - ha escluso la rilevanza in chiave difensiva della traccia di sangue rinvenuta sullo pneumatico posteriore dell'autovettura di Ca.Pa., che il primo consulente del pubblico ministero aveva ritenuto essere una traccia da rotolamento dello stesso pneumatico e che era stata letta in senso favorevole all'imputato l'imputato avrebbe solo calpestato con l'auto la traccia di sangue, una volta rientrato e ad omicidio già compiuto da altri - ha dato credito al collegio dei consulenti del pubblico ministero della seconda investigazione che, di contro, su tale circostanza, ha ritenuto, invece, che la traccia di sangue sullo pneumatico non poteva essere frutto di rotolamento, non essendovi alcuna traccia-matrice compatibile sul luogo dei fatti e mancandone una analoga sullo pneumatico anteriore anzi si è valorizzato il dato che la traccia poteva essere frutto del contatto fortuito con la mano della vittima - ha tratto elementi indiziari anche dal comportamento successivo dell'imputato che, nell'immediatezza dei fatti e alla presenza, peraltro, dei Carabinieri, si era lavato le mani così ostacolando la prova dello stub, risultato negativo, e che poi, dopo l'archiviazione del procedimento, si era premurato di distruggere alcuni possibili elementi di prova a suo carico aveva fatto sostituire la porta basculante del garage su cui insisteva un foro che forse era attribuibile ad una pallottola aveva gettato in laguna il telefonino usato al momento dei fatti aveva bruciato i vestiti indossati al momento del fatto aveva fatto effettuare lavori di escavazione di una zona della collina dove sorge la villa, lavori che erano in realtà funzionali a impedire di rinvenire il luogo in cui aveva interrato le carcasse di due cani pitbull di sua proprietà, ai quali aveva sparato con un'arma che poteva essere la stessa usata per l'omicidio - ha escluso la verosimiglianza degli scenari alternativi emersi nel corso del processo quello della rapina finita male o quello dell'omicidio su commissione da parte della ex moglie di Ca.Pa. la quale non avrebbe voluto che l'ex marito avesse un figlio anche dalla nuova compagna risulta dal processo che la vittima aveva abortito dopo essere rimasta incinta dell'imputato , poiché ciò avrebbe ridotto correlativamente le pretese del mantenimento di cui ancora godeva nei confronti dell'ex marito e mutato gli equilibri economici familiari. 2.1. La sentenza assolutoria d'appello, poi annullata dalla Prima Sezione Penale, è giunta a conclusioni completamente opposte rispetto a quelle del giudice di primo grado, sostanzialmente sminuendo la valenza e la univocità di significato di tutti gli elementi indiziari valorizzati dal giudice di primo grado in particolare, quello delle dichiarazioni della vicina di casa Ge.Ma., da cui era stata desunta l'ora del delitto e la compatibilità con la presenza in casa dell'imputato, sostenendone l'incertezza ed il valore di mera ipotesi secondo la sentenza annullata, la signora Ge.Ma. avrebbe potuto aver sentito, anziché dei colpi di pistola, i colpi del rumore del veicolo buggy di Ca.Gi. di rientro alla villa. Anche i comportamenti successivi dell'imputato non sono parsi determinanti, soprattutto perché si è ritenuto, in particolare, che le sue inclinazioni al tradimento con una dipendente e con rapporti estemporanei a pagamento , accertate nel corso del processo, non fossero decisive di un suo disamore nei confronti di lei o di un astio conflittuale vero e proprio. 2.2. La sentenza rescindente della Cassazione ha evidenziato deficit motivazionali della prima decisione d'appello, caratterizzata anche da una tendenza diffusa a proporre più spiegazioni alternative, tra loro contraddittorie, tali da determinare l'insostenibilità del ribaltamento assolutorio fondante su quelle basi argomentativo-logiche e la violazione del principio di diritto secondo cui il giudice d'appello che intenda riformare in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, se non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, deve in ogni caso offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata Sez. U, numero 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01, nella scia di Sez. U, numero 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679-01 . In particolare, la Prima Sezione Penale ha evidenziato che a erano state illogicamente svalutate, nella sentenza impugnata, le dichiarazioni di Ge.Ma. quanto alla valenza indiziante del fatto storico costituito dall'esistenza di una tipologia di rumore simile a quello degli spari in orario prossimo all'arrivo dell'imputato alla villa la Corte d'Assise d'Appello avrebbe dovuto assumere tale dato dichiarativo all'interno del percorso logico del giudizio di responsabilità, per valutarlo insieme agli altri elementi indizianti acquisiti nel processo, mentre invece si era limitata a destrutturare la credibilità della testimone su passaggi irrilevanti le valutazioni sulla natura del rumore, non spettanti alla teste ed a valorizzare discrasie del racconto marginali e prive di importanza b era stato conferito un senso assertivo e manifestamente illogico alle dichiarazioni della teste Ge.Ma., anche rispetto alla sentenza di primo grado, poiché la sentenza annullata aveva desunto che il rumore riferito fosse quello del veicolo buggy condotto dal figlio dell'imputato e giunto nella villa del delitto successivamente al suo compimento il risultato probatorio era stato quello di anticipare il tempo dell'omicidio in modo illogico e senza superare la diversa ricostruzione del giudice di primo grado, il quale aveva sottolineato l'impossibilità fisica di confondere due rumori strutturalmente diversi come quelli derivati da colpi di pistola e quelli di un buggy , che - rimarca direttamente la Prima Sezione Penale - produce degli scoppi che si inseriscono in una accentuata rumorosità di sottofondo perdurante, di cui costituiscono una sorta di escrescenza o una acuzie diversamente, il rumore dei colpi di pistola è isolato e non contiene rumorosità tipiche collegate c vi era stata violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa, per l'apodittico rilievo maggiormente indiziante attribuito alle dichiarazioni di un'altra testimone, Ma.El., che soltanto più di quattro anni dopo i fatti ha riferito per la prima volta agli inquirenti di aver sentito degli spari, collocandoli in un orario molto anticipato rispetto a quello delle 18.30. La svalutazione parallela del narrato della testimone Ge.Ma. secondo la sentenza rescindente, ha moltiplicato l'effetto di illogicità della soluzione valutativa adottata ella, infatti, aveva esposto lo stesso dato storico riferendolo ad un orario diverso, soltanto due giorni dopo i fatti, così consentendo al giudice quel confronto tra memoria immediata e ricordo successivo dell'informazione mediato dalle successive codificazioni della mente , essenziale alla valutazione di attendibilità del dato storico riferito d vi era stata una illogica valorizzazione di un'altra testimonianza, invece generica e non di particolare rilievo, quella di Pe.Ve., titolare di un negozio situato sulla strada percorsa dall'imputato verso casa, che ha riferito di averlo visto passare velocemente in auto le sue parole - secondo la Prima Sezione Penale - sono idonee soltanto a collocare l'imputato effettivamente sulla via del ritorno a casa in un orario compatibile con l'omicidio circa mezz'ora prima della chiusura del negozio ed in cui vi è certezza che la vittima era già da molto tempo rientrata alla villa, ma non sono utili a collocare esattamente nel tempo l'omicidio. Dette dichiarazioni, anzi, avrebbero dovuto essere valutate - secondo la sentenza di annullamento - quale non illogico supporto agli esiti delle altre testimonianze di chi aveva visto l'imputato in partenza e dei dati dei tabulati delle telefonate che lo stesso aveva effettuato durante il percorso e vi era stata contraddittorietà nella ricostruzione del tema della traccia ematica ritrovata sullo pneumatico posteriore dell'auto dell'imputato, traccia risultata appartenere alla vittima. La sentenza annullata - evidenzia la Prima Sezione Penale - ha fondato la sua ricostruzione assolutoria dando credito, per l'aspetto in esame, a due soluzioni inconciliabili, venendo meno all'obbligo di costruire una motivazione capace di fornire puntuale e specifica ragione delle difformi conclusioni assunte sui punti cardine del ragionamento probatorio. Secondo la pronuncia rescindente, nel motivare l'overturning assolutorio, la sentenza annullata ha ritenuto contraddittoriamente che la traccia matrice non fosse stata rinvenuta a causa della probabile manipolazione involontaria della scena del crimine o, alternativamente, che tale traccia esistesse perché da una consulenza della difesa si evidenziavano due frammenti fotografici trascurati dagli inquirenti, dai quali la stessa difesa ha ricavato l'esistenza della stessa. Va chiarito, in proposito, che la sentenza di primo grado aveva aderito alle conclusioni della seconda consulenza del pubblico ministero ed aveva ritenuto che la traccia ematica non poteva essere finita sullo pneumatico per rotolamento , in quanto sulla pavimentazione non era stata rinvenuta nessuna traccia che potesse fungere da matrice, desumendo, piuttosto, che essa doveva essere finita sullo pneumatico per contatto dal corpo della vittima, dopo che la stessa era stata colpita e prima che trovasse la posizione di quiete. Come spiega la sentenza rescindente, l'origine da rotolamento deporrebbe per l'arrivo dell'imputato con l'auto sul luogo del crimine dopo la perpetrazione dello stesso l'origine da gocciolamento o comunque da contatto con il corpo della vittima deporrebbe per la presenza dell'imputato sulla scena del crimine in tempo coevo alla sua commissione, data la breve durata presumibile dell'agonia f vi era stata contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale nel superare l'argomento di accusa della falsità delle dichiarazioni d'alibi dell'imputato circa la posizione in cui aveva ritrovato il corpo della vittima. Le discrasie al riguardo tra il racconto e i risultati dell'analisi del corpo in particolare quanto alla posizione delle tracce ematiche sulla fronte erano state valorizzate dal giudice di primo grado come dato di riscontro dell'ipotesi accusatoria. Invece, la decisione d'appello annullata ha assertivamente creduto all'imputato, piegando gli elementi oggettivi collegati alle tracce ematiche presenti sul corpo della vittima al servizio di tale opzione ed andando incontro ad una motivazione manifestamente illogica. Analoga contraddittorietà motivazionale si è riscontrata nella sottovalutazione della dichiarazione dell'imputato relativa allo stato di accensione delle luci collocate sotto la pensilina usata nella villa per il parcheggio delle auto g si rivelavano congetturali molte delle basi logico-motivazionali utilizzate dalla sentenza d'appello per l'assoluzione ed evidenziate dal ricorso delle parti civili oltre ai punti sovrapponibili con quelli già esposti alle lettere precedenti, frutto dell'esame del ricorso del pubblico ministero, altre censure hanno riguardato, tra l'altro, la ricostruzione dell'orario della morte, desunta dallo stato del cadavere e dai dati di localizzazione telefonica, tutti elementi non decisivi e dal contenuto approssimativo . 2.3. La sentenza rescissoria è stata strutturata seguendo le criticità motivazionali rilevate dalla decisione di annullamento, concentrandosi quasi esclusivamente su di esse e ritenendo che non rientrassero nel giudizio di rinvio le questioni espressamente o implicitamente escluse il rinvenimento dell'ogiva la dichiarazione resa dal figlio dell'imputato, Em. alla nonna le condotte di ostacolo alle indagini ed il possesso di un'arma clandestina da parte dell'imputato . Nel solco della motivazione della sentenza di annullamento, dunque, si è giunti alla conferma della condanna di primo grado in punto di colpevolezza dell'imputato, collocando il delitto intorno alle 18.30 e non prima, alle 18.10 circa, come ha proposto la difesa per insinuare il dubbio che l'imputato non fosse ancora giunto in casa in mancanza di possibilità scientifico/medica di individuare l'esatto orario del decesso e rimanendo, A dunque, in campo solo la possibilità di circoscrivere un periodo temporale di compatibilità J della morte con i risultati autoptici . In sintesi a si è data credibilità al racconto della teste Ge.Ma. e si è collocato il suo ricordo di rumori assimilabili agli spari all'interno del complesso degli ulteriori elementi indiziari, desumendone - la piena compatibilità tra lo spazio temporale di presumibile rientro dell'imputato in casa sua e il momento in cui la testimone ricorda di aver sentito i colpi, subito dopo le ore 18 29 08, quando è intercorsa la telefonata tra il nipotino che era in casa con lei, ed il figlio della donna, padre del bambino, che doveva venirlo a riprendere, episodio che ha costituito occasione certa del suo ricordo - la differenza tipologica tra i rumori di spari d'arma da fuoco e quelli da scoppio del motore di un buggy , concludendo per la chiarissima differenza tra loro, sicuramente percepibile da chiunque e desumibile anche dalla consulenza tecnica del pubblico ministero - la corrispondenza delle dichiarazioni della teste con i risultati degli accertamenti tecnici ella ha riferito di rumori forti ed isolati, non accompagnati da altri rumori come sarebbe normale in caso di motore di un buggy, anche se con la marmitta danneggiata, come era quello del figlio Ca.Pa., secondo quanto dichiarato dall'imputato , e li ha abbinati a colpi di fucile, a lei noti - l'impossibilità che la teste Ge.Ma. abbia potuto confondere i rumori sentiti con quelli del motore del veicolo buggy di Ca.Pa., al suo arrivo alla villa subito dopo che il padre ha chiamato i soccorsi, poiché la sequenza temporale degli eventi raccontati dal ragazzo consente di collocare detto arrivo ad un tempo successivo alla seconda chiamata fatta dall'imputato al 118 alle 18 42 27, visto che egli non ha riferito di essere stato presente ad alcuna telefonata del padre al 118 e visto anche che lo stesso imputato ha così dichiarato . In sintesi, secondo la ricostruzione adottata dalla sentenza di rinvio l'omicidio è avvenuto dopo la telefonata tra il figlio della testimone, Ma.Ma., e suo figlio, il nipotino della testimone, il quale aveva chiesto al papà di venire subito a riprenderlo alle ore 18 29 08 dato dei tabulati telefonici l'omicidio è avvenuto entro le ore 18 32 57, orario della prima telefonata al 118 da parte dell'imputato, che ha dato l'allarme su quanto avvenuto l'arco temporale indicato in sentenza è di 3 minuti e 49 secondi. Nel mezzo, il provvedimento rescissorio colloca le attività svolte dalla teste e dai suoi familiari, ritenendo lo spazio di tempo citato compatibile con il loro svolgimento Ma.Ma. percorre in auto il breve tratto che separava il luogo dove si trovava dalla casa della madre poco meno di un chilometro , entra a casa dei genitori, preleva il figlioletto, saluta e va via la madre, Ge.Ma. intenta a cucinare, sente gli spari dopo circa due minuti il tempo minimo riferito dalla teste, che ha dichiarato di aver udito gli spari in un periodo compreso tra due e cinque minuti dopo che i suoi cari avevano lasciato l'abitazione b si è ritenuta la macchia di sangue della vittima trovata sullo pneumatico come proveniente non da rotolamento , poiché non sono state rinvenute dai consulenti del pubblico ministero tracce ematiche sul terreno da cui possano essere derivate mentre la diversa conclusione possibilista della difesa manca di concretezza di elementi, per le ragioni spiegate al par. 9.6.2. della sentenza rescissoria , ma da gocciolamento le dita della mano destra del cadavere della vittima ne conservavano traccia, così come rivela una macchia nera da possibile contatto con lo pneumatico. Dunque, se le tracce sono da contatto, esse sono compatibili con la ricostruzione dell'imputato quale autore dell'omicidio, venendo a cadere l'ipotesi che la ruota abbia calpestato sangue già in terra a delitto già avvenuto all'arrivo dell'imputato c si sono analizzate in più punti le discrepanze tra il racconto del figlio dell'imputato e quello di quest'ultimo, che per crearsi un alibi e avvalorare la tesi di una presenza estranea sulla scena del delitto al momento del suo arrivo, ha mentito, tra l'altro, sullo stato di accensione delle luci automatiche sotto la pensilina del parcheggio della villa. Inoltre, raffrontando le due dichiarazioni, si sono messe in risalto alcune differenze su aspetti importanti cfr. par. 9.6.4 della sentenza impugnata e l'incompatibilità di esse con i dati di fatto obbiettivi accertati dalle indagini. Ad esempio rispetto alla posizione in cui era il corpo nel momento in cui il giovane Ca.Pa. è arrivato alla villa ed ha avuto il primo contatto con il padre, poiché, in merito a tale particolare, la Corte ha spiegato che il racconto dei due appare frutto di una versione di comodo rispetto al massaggio cardiaco che l'imputato ha sostenuto in interrogatorio di aver praticato alla vittima e di cui non vi è traccia sul corpo d si sono eliminate le ipotesi alternative quali spiegazioni dell'omicidio - quella sulla rapina in villa e sul delitto attribuibile a tale Ca.Lu., autore in passato di aggressioni con le medesime armi nella stessa fascia territoriale del delitto e denunciato dall'imputato. La posizione di Ca.Lu. è stata archiviata con ordinanza del GIP del Tribunale di Udine del 23.10.2023, cui la sentenza impugnata dà credito quanto all'assenza di concreti elementi che colleghino l'uomo all'omicidio. Anzitutto, non vi è traccia della presenza di persone diverse dall'imputato sulla scena del crimine, né sono stati sottratti oggetti dalla villa neppure può essere rilevante che, come risulta dai tabulati telefonici, Ca.Lu. si trovasse in luoghi relativamente vicini alla scena del crimine in giorni differenti a quello del delitto e che, in quel giorno, avesse tenuto spento il cellulare né che egli non abbia un alibi o che usasse nelle rapine un bastone e una pistola - quella del delitto riconducibile ad un'iniziativa della ex moglie dell'imputato con il concorso della suocera, ipotesi già esclusa dal giudice di primo grado, analizzata secondo il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e ritenuta priva di concreti elementi di sostegno, frutto di assertive illazioni difensive e si è risposto alle singole obiezioni di dettaglio dell'atto di appello cfr. par. 9.7. della sentenza impugnata e, tra queste, oltre a quanto già esaminato, si sono presi in considerazione l'esito negativo dell'esame stub, sottolineandone l'irrilevanza in chiave difensiva, visto che l'imputato ha ammesso di essersi lavato le mani anche nella caserma dei carabinieri e visto che l'accertamento è intervenuto molte ore dopo e quando egli aveva comunque avuto tutto il tempo per ripulirsi il mancato ritrovamento delle armi utilizzate per infierire sulla vittima un bastone e una pistola f si è esplorato il possibile movente, valorizzando i dati di contesto, per giungere a sostenere la sussistenza della crisi della coppia costituita dall'imputato e dalla vittima, sfruttando la testimonianza di un'amica di costei la sua estetista, Su.Ro. , che ha parlato di un malessere profondo della donna nel rapporto con l'imputato, soprattutto dopo essere rimasta incinta raccontando della reazione dispiaciuta dell'uomo alla notizia e del suo desiderio, invece, di avere un bambino , malessere acuitosi dopo l'aborto, raccontando anche del rifiuto, opposto ancora dall'imputato, di avere rapporti sessuali con lei, proprio al fine di evitare il rischio di un altro figlio circostanza confermata anche da un'altra testimone To.Ma. un'altra teste - Za.Ta. - ha confermato la reazione dispiaciuta dell'imputato alla notizia della gravidanza. In tale cornice, la sentenza impugnata ha sminuito la valenza contraria a tale ricostruzione di altre testimonianze che raccontavano di un'apparente serenità della coppia, evidenziando anche l'accertata consuetudine dell'imputato di indulgere al sesso a pagamento e l'interesse per un'altra donna, di cui vi è prova in un'intercettazione del 28.11.2008, pochi giorni dopo il delitto g si è valorizzato in chiave accusatoria il fatto, accertato, che tra aprile e maggio del 2012 l'imputato, utilizzando una falsa identità di account facebook, aveva invaso di messaggi la pagina facebook aperta dal fratello della vittima in ricordo di lei e, rispondendo alla frase Basta indifferenza sull'omicidio di Tu.Ta. , aveva rivolto espliciti inviti a chiudere la pagina svelata la sua identità, l'imputato ha dichiarato di aver agito per preservare la memoria della compagna morta. La sentenza rescissoria ritiene tale spiegazione non credibile e, invece, iscrive la condotta nell'ambito di quelle azioni dell'imputato di ostacolo sostanziale alla ricerca della verità. Infine, la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha inserito tutti gli elementi indiziari già esposti nella cornice di personalità del ricorrente definita quasi primitiva in sentenza , valorizzando in chiave negativa il suo carattere tendente a regolare in modo risoluto e violento questioni di ogni genere, citando l'episodio dell'eliminazione a colpi di pistola dei suoi cani pitbull, solo perché destavano preoccupazione nei suoi familiari, e la vicenda dell'incendio di una roulotte che insisteva sulla sua proprietà episodi appresi da intercettazioni che hanno coinvolto lo stesso imputato . 3. Ca.Pa. ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia all'esito del giudizio di rinvio, tramite il difensore di fiducia, deducendo dieci motivi di censura. Il ricorso premette, altresì, un preliminare motivo la sentenza impugnata è comunque stata emessa con grave vizio di motivazione ed in violazione di legge perché inidonea ad assicurare il rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio la regola b.a.r.d. più volte invocata lungo lo snodarsi dell'impugnazione per l'affermazione di colpevolezza del ricorrente, non avendo offerto neppure una propria valutazione unitaria della prova indiziaria, rispettosa dei criteri valutativi indicati dall'ar. 192, comma 2, cod. proc. penumero , ma avendo soltanto risposto in maniera insufficiente ai punti di criticità indicati dalla sentenza rescindente della Prima Sezione Penale di questa Corte regolatrice. 3.1. Il primo motivo di censura denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica e di violazione di legge, in relazione all'ordinanza del 21.11.2023, con cui si è rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. penumero , volta all'acquisizione della documentazione relativa al procedimento sorto nel 2022 a carico di Ca.Lu. per l'omicidio Tu.Ta. ed in particolare alle indagini dei carabinieri di Udine, nonché all'esame del maggiore dei carabinieri Ko.Na., che aveva redatto le informative. La tesi difensiva punta a dimostrare l'indispensabilità della rinnovazione istruttoria richiesta, che avrebbe rivelato la fondatezza della pista investigativa sorta dopo la sentenza di assoluzione annullata e che ipotizzava il coinvolgimento di Ca.Lu., autore di rapine in villa con modalità analoghe a quelle riscontrate nell'omicidio per cui è processo in particolare, quanto alle armi utilizzate un bastone e una pistola e più volte condannato. In particolare, la difesa mette in luce alcuni dettagli emersi da quella indagine, rilevanti al fine di fondare un ragionevole dubbio nella condanna del ricorrente Ca.Lu., secondo i tabulati telefonici, era nella zona di M nei giorni precedenti al delitto e non ha fornito un alibi aveva il telefono staccato nel giorno dell'omicidio Tu.Ta. aveva rubato un'auto nel giorno precedente aveva rapinato un'armeria nel 2002 sicché poteva avere una grande disponibilità di armi e del tipo compatibile con l'omicidio aveva un modus procedendi criminale osservato nel corso delle rapine attribuitegli con certezza compatibile con quello registrato nell'omicidio Tu.Ta. il procedimento a suo carico era sorto autonomamente dalle indagini dei carabinieri e non solo per effetto della denuncia del ricorrente, come invece erroneamente indicato in sentenza. In un primo punto, la difesa evoca un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, tra un orientamento secondo cui, in presenza di prove sopravvenute, il giudice di appello è tenuto ad ammetterle a meno che siano vietate dalla legge o manifestamente irrilevanti, anche se il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato, ed una diversa tesi che propugnerebbe, in tali casi, l'esistenza di un mero potere di sollecitazione al giudice, in capo alle parti, per l'acquisizione di nuove prove. Si chiede, pertanto, o di aderire alla prima opzione e di ritenere fondato il motivo di ricorso quanto alla dedotta, omessa rinnovazione istruttoria, oppure di rimettere la questione controversa alle Sezioni Unite. In un secondo punto la difesa eccepisce violazione del diritto al contraddittorio, poiché non si è tenuto conto che, rispetto alla richiesta di istruttoria documentale, si sarebbe dovuto agire solo assicurando il contraddittorio tra le parti la Corte ha invece restituito la documentazione prodotta dalla difesa aver rigettato la richiesta, senza dar vita al contraddittorio, valutando unicamente il parametro di giudizio dell'assoluta necessità, ha prodotto una nullità ex articolo 178, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero , che si riverbera sulla sentenza impugnata. Una terza ragione attraverso la quale si snoda il primo motivo di ricorso eccepisce mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non si è fatta carico di ragionare della novità del dato probatorio in relazione al quale si chiedeva di rinnovare l'istruttoria dibattimentale. La quarta censura interna al primo motivo attiene alla denuncia della violazione della regola b.a.r.d. ed alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con cui si è affermata la responsabilità del ricorrente per l'omicidio, respingendo l'ipotesi alternativa che voleva Ca.Lu. come autore di un tentativo di rapina finito male, o il ragionevole dubbio derivante dalla plausibilità di tale diversa opzione, attraverso il riferimento alla sola motivazione del provvedimento di archiviazione nei suoi confronti, senza l'analisi degli atti di indagine relativi. Tale valutazione ha sovrapposto, travisandoli, i criteri che regolano la prognosi sull'utilità del processo a carico di un indagato autore alternativo con quelli, ovviamente diversi, che presiedono al giudizio sulla rilevanza di quei dati in ordine all'affermazione di responsabilità di un diverso soggetto oltre ogni ragionevole dubbio . Nel caso di specie, la ricostruzione alternativa dell'omicidio con autore Ca.Lu., pur se ritenuta insufficiente a sostenere l'accusa nei suoi confronti in giudizio da qui, l'archiviazione , avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente a profilare un ragionevole dubbio nei confronti del ricorrente. La difesa insiste sul fatto che, tra le pistole rubate nella rapina del 17.8.2002 ad un'armeria di Trieste, che Ca.Lu. aveva a disposizione per averne usate due dello stesso genere in altri delitti commessi nel 2019 e nel 2022, vi fosse un'arma compatibile con quella utilizzata nel delitto Tu.Ta. Inoltre, osserva la difesa, il contenuto del provvedimento di archiviazione non si può prestare a considerazioni diverse da quelle che strettamente ineriscono alla ragione che presiede alla sua pronuncia secondo la sentenza numero 41 del 2024 Corte cost. . 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla regola b.a.r.d. e vizio di motivazione in relazione ai tempi di ascolto dei rumori, ritenuti spari dalla sentenza impugnata, da parte della teste Ge.Ma. ai tempi di percorrenza del tragitto indicato dal figlio della teste per recarsi a casa della madre a riprendere il proprio figlio, rilevante per determinare il tempo in cui la donna ha detto di aver ascoltato gli spari, collocando il momento pochissimi minuti dopo che il nipotino era andato via da casa sua insieme al padre. Tali tempi, indicati in 3 minuti e 49 secondi dalla sentenza a partire dalle ore 18 29 08, quando il nipote della teste Ge.Ma. chiama il padre Ma.Ma. per dirgli di venirlo a prendere subito, sono incompatibili con la ricostruzione dell'omicidio come proposta, se confrontati con le dichiarazioni della teste Ge.Ma. che dice di aver sentito gli spari due o cinque minuti dopo che figlio e nipote erano andati via, e con il tempo di invio della prima telefonata al 118 da parte dell'imputato alle ore 18 32 57 , quando si assume che la vittima fosse stata già colpita. Infatti, dalla telefonata fatta dal nipote della teste al padre, affinchè lo venisse a prendere dal punto dove si trovava, molto vicino all'abitazione di sua madre Ge.Ma. al momento dell'arrivo del genitore per riprendere il bambino dalla nonna, la difesa assume che sia trascorso un tempo superiore a quello di circa un minuto riportato in sentenza e pari a circa due minuti, come stimato dall'esperimento di polizia giudiziaria riferito nelle precedenti sentenze di merito e completamente pretermesso dalla pronuncia impugnata. La sentenza rescissoria non ha, altresì, tenuto conto del tempo di permanenza all'interno della casa pochi minuti non sono compatibili con un quasi istantaneo trattenersi all'interno dell'abitazione, necessariamente da ipotizzare, se si assume un arrivo alle 18 31 circa e l'ascolto degli spari prima della telefonata al 118 tale conclusione è ancora più cronologicamente illogica se si considerano le attività svolte da papà e bambino in casa della nonna prima di andare via sistemare la cartella, mettere il giubbino e altre incombenze di saluto ed il cd. tempo di agonia della vittima, segnato dalle gocce di sangue sul terreno, prima che il ricorrente raccogliesse le idee e chiamasse il 118. Calcolando tempi ragionevoli, l'omicidio dovrebbe essere stato commesso ben prima delle 18 31 e cioè quando Ma.Ma. non era ancora arrivato a casa della madre per riprendere il figlioletto. 3.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, con violazione della regola b.a.r.d., e vizio di motivazione in relazione ai tempi di ascolto dei rumori provenienti dal ritorno di fiamma della marmitta del buggy di Ca.Pa. La difesa contesta la conclusione valutativa a cui giunge la Corte territoriale nel distinguere il rumore prodotto dal Buggy rispetto ai colpi d'arma da fuoco, oltre che il travisamento del fatto, perché la sentenza impugnata non tiene conto del risultato delle misurazioni fonometriche dell'Agenzia regionale per l'Ambiente Arpa , che danno conto della percepibilità del rumore anche del buggy nella abitazione della teste. Si denuncia, altresì, l'assoluta certezza della sentenza impugnata circa il fatto che la teste abbia voluto riferirsi proprio al rumore di spari nel suo ricordo, poiché, invece, da esso si sarebbe dovuta effettuare una valutazione di mera compatibilità non determinante i rumori potevano essere ricondotti anche alle accelerazioni e scoppi di un motore di un mezzo come il buggy in questione, che aveva la marmitta rotta inoltre, la teste non ha mai assimilato i rumori sentiti agli spari di un fucile, come invece asserito nella motivazione del provvedimento impugnato. Si contesta ancora il travisamento del dato relativo all'arrivo del figlio dell'imputato alla villa a bordo del buggy, che inspiegabilmente la Corte del rinvio ha posticipato alla seconda telefonata fatta dal ricorrente al 118 alle ore 18 42 27, mentre invece sia la sentenza di primo grado che quella annullata avevano collocato tale arrivo intorno alle ore 18 35. 3.4. Il quarto argomento difensivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'orario in cui è stato stimato l'arrivo in casa dell'imputato, fissato alle ore 18 15/18 20 in modo del tutto illogico rispetto agli altri elementi indiziari altre testimonianze ed esiti della geolocalizzazione delle celle telefoniche agganciate dal ricorrente . La sentenza impugnata ribalta l'onere della prova e sottrae la propria valutazione alla regola del ragionevole dubbio. La difesa censura sostanzialmente la approssimativa ricostruzione della Corte territoriale dei tempi del rientro a casa del ricorrente, compito che in realtà era stato svolto nei precedenti giudizi e che essa omette, anche dimenticando dati di prova, come l'esperimento dei carabinieri sui tempi di percorrenza del tragitto fatto dall'imputato da A, suo luogo di lavoro, a casa. 3.5. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per inosservanza di norme processuali, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla spiegazione fornita circa il meccanismo di formazione delle macchie sullo pneumatico dell'autovettura in uso a Ca.Pa. La difesa ripropone la tesi della formazione da rotolamento , per assorbimento del sangue presente sul selciato, così da evidenziare che l'imputato si è imbattuto, all'arrivo, nella vittima agonizzante a sostegno, si citano le ragioni della consulenza difensiva e il fatto che essa abbia tratto spunto direttamente dalle fotografie dei carabinieri sulla scena del crimine, inserite nel fascicolo di indagine, e, quindi, abbia elaborato il proprio convincimento da rigorose ricostruzioni scientifiche. D'altro canto, si contestano le approssimative obiezioni all'attendibilità dei risultati di detta consulenza, formulate dalla decisione rescissoria. In particolare, il ricorso - sostenendo ancora una volta la violazione della regola di giudizio b.a.r.d. - punta a mettere in crisi la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui il veicolo del ricorrente si era inizialmente fermato in fondo alla rampa, davanti al cortile e non sotto la pensilina, suggerendo che, in tal caso, le tracce di sangue rilevate e repertate le tracce 1 e 2 non si sarebbero potute formare poiché il veicolo fermo , avrebbe impegnato lo spazio di movimento della vittima, già attinta e sanguinante. L'auto, quindi, è sempre stata posizionata sotto la pensilina di parcheggio. In ogni caso, la motivazione del giudice del rinvio è congetturale, così come la successiva deduzione relativa al fatto che la vittima possa aver toccato con la mano sporca del suo sangue lo pneumatico dell'auto dell'imputato, causando le tracce ematiche da gocciolamento/contatto con le dita della mano destra. Anzi, si tratta di una valutazione che non supera la soglia della mera verosimiglianza o della forte plausibilità , criteri insufficienti ad integrare il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per l'affermazione di colpevolezza. 3.7. Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione e comunque per violazione della regola b.a.r.d. in relazione alla percezione dell'imputato sull'accensione delle luci dei posti auto, che sarebbe stata esclusa, in un punto della sentenza, ove si sostiene che l'imputato ha mentito al riguardo, e, di contro, sarebbe stata giudicata non verificabile in altro punto della sentenza. 3.8. Con un settimo motivo si censura violazione di legge processuale, in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ed al rispetto del vincolo di rinvio ai sensi dell'articolo 627 cod. proc. penumero , oltre che vizio di motivazione anche per travisamento dei fatti e della prova rispetto alle dichiarazioni di Ca.Pa. sulla posizione di rinvenimento del cadavere e alle dichiarazioni contra se. Si sostiene che se la dichiarazione dell'imputato vera o falsa che sia non fosse stata finalizzata, come riconosce la sentenza impugnata, a depistare una corretta ricostruzione dei fatti, non poteva esser valutata né come dato isolato né insieme ad altre circostanze del suo racconto, per verificarne la credibilità ai fini dell'accertamento della sua responsabilità . Si denuncia il rovesciamento dell'onere della prova e la violazione della regola b.a.r.d. Il motivo di ricorso ripercorre le prove utili a giudizio della difesa e contesta il travisamento della prova dichiarativa costituita dal racconto di Ca.Pa. che la difesa ritiene per niente in contrasto con quello fornito dal padre. In sintesi, il motivo eccepisce che, sia sulla posizione di ritrovamento del cadavere della vittima, sia sulle dichiarazioni dell'imputato, la sentenza impugnata individua, quali indizi di falsità del racconto, circostanze che, pur contraddittoriamente, riconosce come non verificabili o incerte, sicché essere rimangono spiegazioni alternative compatibili con la prova dell'innocenza del ricorrente. 3.8. L'ottava ragione di ricorso eccepisce violazione di legge quanto alla valutazione della gravità indiziaria ed al rispetto del vincolo di rinvio, non avendo dato luogo il giudice d'appello ad una motivazione unitaria e coordinata degli indizi. La difesa rappresenta l'incertezza sul senso del dato principale del processo, vale a dire le dichiarazioni sugli spari uditi rese dalla teste Ge.Ma., nonché l'inversione dell'onere della prova riscontrabile dallo stesso lessico utilizzato per elencare gli ulteriori elementi A indiziari, che invece tali non sono. Si critica, in particolare, la natura di indizio della mancata conferma al calpestamento delle tracce ematiche da parte dell'auto del ricorrente e della asserita menzogna dell'imputato circa le luci accese sotto la pensilina di parcheggio un'affermazione di colpevolezza non si costruisce attraverso la dimostrazione che non vi sia riscontro ad una prova di innocenza e, d'altra parte, il tema delle luci accese era già stato ritenuto non verificabile dalla sentenza rescindente, a pag. 37, sicché non poteva assurgere ad indizio di colpevolezza, sotto forma di dichiarazione dell'imputato non veritiera. 3.9. Il nono motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi che nei motivi nuovi di appello erano stati indicati a sostegno di una prova di innocenza dell'imputato. Si tratta degli elementi forniti dalla difesa per giungere ad una corretta individuazione dell'ora della morte della vittima, anche sul presupposto che il medico legale, nella relazione autoptica, ha collocato l'evento in un range temporale tra le 15 45 e le 17 45/18 45, sicché la ricostruzione della sentenza impugnata si allinea all'estremo limite della forbice di tempo consentita. In particolare, si denuncia la sottovalutazione del tema della temperatura corporea del cadavere, completamente omesso dalla sentenza del giudice del rinvio, nonché la mancata esplorazione di altri dettagli importanti, quali quelli afferenti all'epoca del rientro in casa della vittima ed alle ragioni per le quali ella non aveva atteso alle sue abituali mansioni familiari liberare i cani, ad esempio, o salire in casa semplicemente . Altra omissione ha riguardato le obiezioni difensive, proposte nei motivi nuovi d'appello, relative alla mancata emersione di un qualsiasi movente occasionale che spieghi il delitto - secondo la difesa la latente crisi di coppia è solo un'ipotesi - ed alla valenza difensiva delle dichiarazioni rese al 118 dall'imputato nella prima telefonata. Quanto a quest'ultimo profilo, il ricorso ne sottolinea la valenza difensiva, poiché solo un innocente avrebbe evitato di dire che la vittima era stata attinta da colpi d'arma da fuoco, non essendosene accorto realmente circostanza confermata dai rilievi e dalle testimonianze delle infermiere intervenute, che hanno dato atto di come le ferite da sparo non erano visibili perché il sanguinamento e i fori erano coperti dal tipo di giubbotto indossato, in piuma il colpevole, invece, avrebbe avuto tutto l'interesse a fingere di denunciare l'accaduto, per chiamarsi fuori dal novero dei sospetti. Ancora, non vi è stata adeguata risposta all'obiezione difensiva circa l'esito negativo della prova stub sui vestiti, sulle mani, sul volto e nelle narici del ricorrente, che ha dato un risultato di due sole particelle rinvenute. In particolare, si fa rilevare la sottovalutazione degli elementi difensivi riferiti al fatto che le particelle di polvere da sparo, secondo la letteratura scientifica, si trattengono per quasi un giorno nelle narici. La sentenza ritiene, altresì, che l'imputato abbia avuto tutto il tempo di ripulirsi, ma, se così è, doveva essere spiegato perché egli ha chiamato nuovamente il 118, per sollecitare l'accesso in casa, quando aveva necessità di provvedere a distruggere le prove contro di lui con più calma ecco un altro argomento difensivo non valutato, così come il mancato ritrovamento delle armi del delitto, che i tempi ristretti nei quali se ne ricostruisce la dinamica non avrebbero permesso di nascondere adeguatamente, ed i lividi sulle braccia della vittima, cui non corrispondono segni di percosse del presunto omicida. 3.10. Con un decimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al movente individuato, omettendo la Corte del rinvio di confrontarsi con l'atto di appello, i motivi aggiunti e le memorie successive e tradendo il compito assegnatole all'esito della valutazione degli indizi. La dinamica del delitto e il ristretto tempo in cui si ricostruisce la sua realizzazione, sono dati che non collimano con l'assenza di indizi che rimandino ad un qualsiasi litigio scatenante la violenza anzi, sono state ignorate le testimonianze richiamate nell'atto di appello a pag. 114 ed una intercettazione di una collega di lavoro della vittima, dalle quali si evince che la giornata dell'omicidio era trascorsa serena per entrambi i coniugi . Né tantomeno sono sufficienti ad integrare un movente i richiami al rapporto di coppia tra imputato e vittima, come ritenuto, invece, dalla sentenza tale situazione familiare al più potrebbe costituire lo sfondo del delitto, ma non rappresenta certo un movente in senso proprio, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla sentenza di rinvio, che aveva parlato della ricerca di un elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova . Inoltre, si tratta di una condizione di crisi ed infelicità smentita dalle testimonianze di innumerevoli amici e anche dai familiari della vittima la madre, il fratello e la sorella , oltre che da un dato già esaltato dalla difesa nell'appello il ricorrente si era sottoposto ad un esame genetico nell'ottobre del 2008 per verificare la possibilità di concepire un figlio con la vittima, con esito favorevole, esito che aveva reso felice la donna. Infine, la difesa contesta la frammentaria e mistificante descrizione della personalità del ricorrente operata in sentenza l'imputato è stato ritenuto un violento, travisando gli elementi di fatto la vicenda dei pitbull è avvenuta all'esito di un'aggressione ai figli piccoli ed è stata una scelta sofferta per il ricorrente, come testimoniato dalla moglie che lo vide piangere dopo l'uccisione dei cani l'episodio dell'incendio della roulotte è avvenuto all'esito della vittoria nella causa civile intentata dall'imputato contro l'occupante abusiva l'unico episodio di aggressione all'ex moglie, pur deprecabile, è isolato e, d'altra parte, la psicologa che aiutò i coniugi durante la separazione non ha mai fatto trapelare condotte violente, come risulta dalla sentenza annullata . In sintesi, le conclusioni del giudice del rinvio sono congetturali e assertive, oltre che ininfluenti sulla prova della responsabilità del fatto, perché basate su stereotipi soggettivi per tipologia di autore. 3.11. Il ricorso si chiude con una richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata, poiché il quadro probatorio è altamente carente e non potrebbe comunque essere integrato da un nuovo giudizio di rinvio. 4. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 4.1. La difesa delle parti civili ha depositato memoria con la quale, esaminati tutti i motivi di ricorso, ne ha valutato la formulazione secondo direttrici di merito, rivalutative, che li rendono inammissibili o, al più, devono determinare il loro rigetto. In udienza, l'avvocato di parte civile ha depositato conclusioni con nota spese. 5. L'avv. GAMBERINI, difensore di fiducia del ricorrente, ha depositato motivi aggiunti con memoria scritta, con la quale si ribadiscono gli aspetti salienti del ricorso e si mette in risalto che la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio doveva confrontarsi con quella assolutoria, ancorché annullata, per superarne gli aspetti non oggetto dell'annullamento, in quanto lo statuto processuale delle decisioni di assoluzione e condanna successiva lo avrebbe imposto, nei termini della necessità di una motivazione rafforzata. Nel caso di specie, la condanna impugnata si fonda su argomenti diversi da quelli utilizzati dal primo giudice, sicché non ci si troverebbe dinanzi ad un'ipotesi di doppia pronuncia conforme. Viceversa, ritenere che la sentenza annullata scompaia dall'orizzonte di comparazione necessario del giudice del rinvio, anche per gli aspetti ed i protocolli probatori non investiti dalla rescissione, imporrebbe di rimettere la questione alle Sezioni Unite, poiché vi sarebbe contraddizione con i principi declinati dalla giurisprudenza del massimo collegio nomofilattico sul tema si richiamano alcune sentenze delle Sezioni unite in proposito . I motivi aggiunti si preoccupano, in particolare, di evidenziare come i contenuti della sentenza annullata riferiti all'orario in cui la teste Ge.Ma. avrebbe sentito i rumori/scoppi - che secondo i giudici dell'assoluzione erano successivi alla prima telefonata effettuata al 118 dal ricorrente e, dunque, non erano individuabili come gli spari dell'omicidio - non sono stati oggetto della rescissione, sicché con essi la sentenza di rinvio avrebbe dovuto confrontarsi. Anche il dato indiziante della presenza di una traccia ematica da gocciolamento del sangue proveniente dalla mano della vittima sullo pneumatico dell'auto del ricorrente non è stato adeguatamente spiegato in sentenza non si dice da quali dita provenga il sangue e da quali fotografie la Corte territoriale abbia tratto il convincimento. 5.1. La difesa ha anche confutato le argomentazioni della parte civile con una ulteriore memoria depositata in data 2.9.2024. 5.2. L'altro avvocato difensore del ricorrente, l'avv. BATTOCLETTI, ha depositato note di udienza in risposta alla requisitoria del Procuratore Generale, con le quali evidenzia gli aspetti principali dei motivi di ricorso, ulteriormente precisandone i contorni. 6. Su richiesta della difesa dell'imputato è stata ammessa la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata, rilevata la violazione del vincolo di rinvio ed il vizio di motivazione, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Sono fondati il motivo preliminare e l'ottavo, riferiti alla violazione dell'articolo 627, comma 3, cod. proc. penumero e del vincolo di rinvio imposto dalla sentenza di annullamento, avuto riguardo alla critica, non a caso trasversale all'enunciazione dei singoli motivi e che ne compendia l'asse centrale, riferita al mancato rispetto del canone valutativo unitario della prova indiziaria e della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ossia la regola bard, più volte evocata dalla difesa, acronimo dall'inglese beyond any reasonable doubt . Conviene riportare precisamente le indicazioni di rinvio fornite dalla Prima Sezione Penale, che le ha esplicitate in modo puntuale, all'esito dell'analisi della motivazione del provvedimento impugnato il giudice del rinvio si dovrà confrontare sui punti man mano evidenziati e, in particolare, sulla questione della origine della traccia ematica sul battistrada dell'auto dell'imputato e sulla posizione di rinvenimento del cadavere dovendo arrivare a costruire una propria ipotesi ricostruttiva sul punto, dovrà introdurre nel percorso logico della propria decisione la rinnovata valutazione degli elementi illogicamente svalutati le dichiarazioni di Ge.Ma. o neutralizzati la circostanza delle luci accese dalla sentenza impugnata, tralasciando quelli puramente suggestivi e che non sono utili alla corretta ricostruzione del fatto, quali - per quanto finora emerso nelle sentenze di merito delibate in questa sede - il rinvenimento dell'ogiva o le dichiarazioni alla nonna di Ca.Pa. Una volta giunto ad una conclusione sul giudizio di responsabilità, mediante una valutazione unitaria degli indizi per tutte Sez. U, numero 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01 , il giudice del rinvio dovrà verificare se tale giudizio trovi eventuale conferma nel movente, quale fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto ed, all'esito di una eventuale conclusione nel senso della non colpevolezza, dovrà porsi in una logica di motivazione rafforzata, ovvero all'esito di una eventuale conclusione nel senso della colpevolezza, dovrà verificare se tale conclusione sia falsificata dall'esistenza di un ragionevole dubbio che l'omicidio di Tu.Ta. possa essere avvenuto per effetto di una serie causale diversa non necessariamente le due indicate in sentenza ed in ricorso, non formandosi preclusione processuale su tali argomenti logici, in quanto l'effetto JT devolutivo dell'impugnazione è connesso ai punti della decisione, ovvero, nel caso in esame all'accertamento di responsabilità, e non alle singole questioni che vi si dibattono, perché la nozione di punti della decisione di cui all'articolo 597, comma 1, cod. proc. penumero va collegata al momento dispositivo della sentenza, e non a quello logico e, quindi, deve riferirsi alla decisione del giudice, e non agli argomenti logici Sez. 5, numero 29175 del 07/04/2021, Schiraldi, Rv. 281697 - 01 Sez. 4, numero 47158 del 25/10/2007, Minardi, Rv. 238353 - 01 . Dunque, la sentenza rescindente aveva ricordato, sia pur all'esito dell'esame di tutte le criticità specifiche attinenti alla ricostruzione del fatto, che queste ultime non rappresentavano i punti della decisione sui quali cadeva l'annullamento, bensì soltanto le questioni dibattute , gli argomenti logici controversi desunti dalla motivazione del provvedimento annullato e dai quali la Cassazione traeva il vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità del ricorrente, unico fulcro decisorio annullato e momento dispositivo della sentenza . Rispetto a tale momento dispositivo , la sentenza rescindente ha evidenziato la necessità di comporre un nuovo giudizio di responsabilità, basato su una valutazione unitaria degli indizi, secondo le linee guida consolidate della giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. U, numero 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01 . Solo una volta giunto al consolidamento del convincimento di colpevolezza dell'imputato attraverso la visione unitaria degli indizi, il giudice del rinvio avrebbe potuto utilizzare il collante del movente per fondere ancor meglio la valenza degli elementi positivi di prova della responsabilità, già dotati, collettivamente, di una loro forza propria. Il movente, dunque, in tal modo, sarebbe assurto al ruolo di legame, fattuale e logico, rafforzativo della ricostruzione indiziaria. La Prima Sezione Penale ha, altresì, sottolineato che ogni conclusione nel senso della colpevolezza, una volta raggiunta attraverso la visione unitaria di tutti gli indizi, avrebbe dovuto essere testata alla luce del criterio logico di falsificazione dell'ipotesi d'accusa dettato dal legislatore all'articolo 533 cod. proc. penumero l'esistenza di un ragionevole dubbio. 2.1. Il percorso decisionale indicato dalla Prima Sezione Penale corrisponde alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ma conviene puntualizzarne alcuni aspetti, per poter apprezzare l'errore interpretativo in cui è caduto il giudice del rinvio con maggior chiarezza. Occorre, infatti, delineare con esattezza i compiti e poteri del giudice del rinvio quando vi sia una decisione di annullamento per vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato una puntualizzazione, quella su compiti e poteri del giudice nel giudizio rescissorio, che, come si è anticipato, la Cassazione - sia pur sinteticamente e sia pur indicando alcuni dettagli di merito come irrilevanti ed altri, invece, come rilevanti, per agevolare il futuro, nuovo ragionamento logico deduttivo - aveva già sentito di dover porre nell'enunciare l'articolato principio di diritto a cui attenersi. Ed infatti, l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto ex multis Sez. 6, numero 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738 Sez. 5, numero 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760 Sez. 3, numero 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345 . In altre parole, il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito Sez. 1, numero 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 . È pur vero che, poiché la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, il giudice del rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato e con gli stessi poteri del giudice del provvedimento annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di fondamentale rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, per non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata cfr. Sez. 1, numero 7963 del 15/1/2007, Pinto, Rv. 236242 e la giurisprudenza conforme successiva, tra cui Sez. 2, numero 45863 del 24/9/2019, Marrini, Rv. 277999 Sez. 5, numero 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830 Sez. 1, numero 7963 del 15/1/2007, Pinto, Rv. 236242 . Tuttavia, tale affermazione, come si comprende dal riferimento ermeneutico finale del principio di diritto che la sintetizza, rappresenta un monito a non ripetere i vizi della motivazione già causa di annullamento, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali od omissioni processuali già stigmatizzati dalla decisione di annullamento, ma non costituisce certo una griglia che perimetra il potere cognitivo del giudice del rinvio. Questi, senza ripetere gli errori valutativi già segnalati dalla sentenza di annullamento, non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova cfr., ex multis, Sez. 2, numero 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 Sez. 5, numero 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264861 . In altre parole, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio e, in esito alla compiuta rivisitazione di esso, addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli Sez. 5, numero 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413 . 2.2. Si tratta di indicazioni generali che non sono state rispettate dalla Corte di merito, tanto più in un caso, come quello di specie, in cui il vizio di motivazione alla base dell'annullamento riguardava il capo della sentenza, unico ed unitario, relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato in tale ipotesi, il giudizio di rinvio è ampio e, come espressamente enunciato dalla Prima Sezione Penale, ha ad oggetto tutto il tessuto probatorio si rammenta, in proposito, che la sentenza di primo grado è intervenuta all'esito di rito abbreviato . Il giudice del rinvio ha equivocato le indicazioni della Corte di cassazione e, pur non potendosi negare che si sia confrontato con le criticità logiche e le questioni dubbie della ricostruzione fattuale indicate dalla sentenza di annullamento, ha sottovalutato il proprio dovere di riesaminare l'intero complesso indiziario, limitandosi, in ultima analisi, a focalizzare le criticità e questioni poste dalla Prima Sezione Penale. E l'errore ermeneutico in cui è caduto emerge esplicitamente dall'esame della motivazione, in tutta la sua evidenza, là dove, a pag. XIII del provvedimento impugnato nella numerazione a penna , la sentenza afferma che vi sono temi indiziari che non rientrano nel giudizio di rinvio, tra questi, oltre alla questione relativa al rinvenimento di un'ogiva ed alla dichiarazione resa alla nonna da parte di Ca.Em., ritenute irrilevanti dalla Prima Sezione Penale, vengono inseriti anche le condotte di ostacolo alle indagini ed il possesso di un'arma clandestina da parte dell'imputato, argomenti mai trattati dall'annullamento ed invece indubbiamente rilevanti. L'errore metodologico continua, là dove la Corte di rinvio non si pone in una prospettiva di confronto con la sentenza di primo grado e con i suoi dati probatori, tra i quali, come emerge dalla stessa sintesi della Prima Sezione Penale, proprio quegli importanti elementi appena richiamati, volutamente esclusi dalla sentenza di rinvio poiché non oggetto delle questioni maggiormente critiche individuate dalla decisione di annullamento. Il disallineamento del metodo logico seguito dalla pronuncia rescissoria rispetto al dovere motivazionale dettato dalla giurisprudenza di legittimità ha determinato un deficit argomentativo che non ha consentito il superamento del canone di affermazione della colpevolezza compendiabile nell'espressione oltre ogni ragionevole dubbio . Sicuramente non è corretta, rispetto alle indicazioni del rinvio, la completa, esplicita elisione, dal campo valutativo, di alcuni aspetti indiziari potenzialmente incisivi sulla piattaforma probatoria anzitutto, di quelli relativi al comportamento dell'imputato post-delictum ed alla distruzione di possibili elementi di prova a suo carico, già evocati dalla sentenza rescindente la sostituzione della porta basculante del garage su cui insisteva un foro che forse era attribuibile ad una pallottola il disfarsi del telefonino usato al momento dei fatti, gettato in laguna, e dei vestiti indossati al momento del fatto, bruciati l'effettuazione di lavori di escavazione di una zona della collina dove sorge la villa, funzionali ad impedire di rinvenire il luogo in cui aveva interrato le carcasse di due cani pitbull di sua proprietà ai quali aveva sparato con un'arma che poteva essere la stessa usata per l'omicidio. Altrettanto inesatta, in ogni caso, è anche l'esplicita eliminazione dal campo valutativo della questione relativa al possesso di un'arma clandestina da sparo da parte del ricorrente mentre può convenirsi che, sui dati già ritenuti di scarso rilievo dalla sentenza di annullamento, il giudice del rinvio poteva anche non soffermarsi affatto . Si tratta di particolari concreti, ai quali - si ripete - già la sentenza di annullamento aveva fatto richiamo, ma che sono stati estromessi dal campo visivo del giudice di rinvio, che ha creduto erroneamente di doversi concentrare soltanto sulle criticità valutative segnalate da detta sentenza rispetto alla assoluzione pronunciata nel primo giudizio d'appello. In conclusione, deve affermarsi, in relazione al caso di specie ed anche ai fini dell'enunciazione del principio di diritto ex articolo 627, comma 3, cod. proc. penumero , che, il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione de! compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni conformi o diverse da quelle del precedente giudice di merito. 2.3. Un ulteriore difetto argomentativo del provvedimento impugnato - che spiega probabilmente anche il mancato saldarsi della sentenza rescissoria con l'omologa decisione conforme di condanna in primo grado - attiene all'interpretazione delle regole motivazionali che riguardano i rapporti del giudizio di rinvio con le decisioni di merito precedenti rapporti complessi, peraltro, tanto che anche la memoria post-ricorso depositata dal ricorrente e la requisitoria della Procura Generale della Cassazione non sono immuni da errori ermeneutici che riguardano tale aspetto. Il giudice del rinvio, infatti, avrebbe dovuto utilizzare come propri parametri di riferimento logico-argomentativo, da un lato, la sentenza rescindente e le sue indicazioni ermeneutiche, nel senso corretto già puntualizzato al par. 2.1. dall'altro, il provvedimento del primo giudice, poiché la sentenza d'appello annullata viene eliminata dalla sequenza processuale proprio dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione e, in tal modo, non può entrare a far parte del percorso motivazionale da sviluppare nel giudizio di rinvio, se non nella misura in cui venga posta a parametro di criticità enunciate dalla sentenza rescindente e da non ripetere nella decisione rescissoria. Ed infatti, si rammenta che già in altre decisioni questa stessa Sezione ha avuto modo di evidenziare le differenze tra lo sviluppo processuale verticale di un ribaltamento del giudizio di appello, rispetto a quello di primo grado, e lo snodo orizzontale che collega la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la sentenza annullata e quella emessa in sua sostituzione, all'esito del giudizio di rinvio. Sia la pronuncia Sez. 5, numero 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 che quella Sez. 5, numero 52052 del 12/11/2019, numero m. - decidendo in ordine alla non necessità di rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. penumero , in caso di sentenza di condanna pronunciata dal giudice del rinvio conforme a quella di condanna di primo grado, ma divergente dall'assoluzione scaturita dal primo giudizio d'appello annullato dalla Corte di cassazione tema collegato, come si è visto, alla questione degli obblighi motivazionali del giudice che acceda ad un overturning in appello - hanno, invero, chiarito che non sussiste alcuna distonia orizzontale tra i due giudizi d'appello, determinata dall'annullamento in sede di legittimità e dagli esiti del rinvio ex articolo 627 cod. proc. penumero In tale ipotesi, la pronuncia rescindente della Corte di cassazione ha eliminato la sentenza annullata dal novero delle pronunce legittimamente emesse, tanto che di essa non deve tener conto il giudice del rinvio se non come paradigma negativo, per non incorrere nei medesimi errori già oggetto delle censure in sede di legittimità. La sentenza annullata, in altre parole, è travolta dalle conseguenze radicali degli effetti rescindenti dell'annullamento, e, pertanto, non può assurgere a polo di comparazione con la nuova sentenza d'appello che, orientandosi secondo il vincolo di rinvio, ha pronunciato una diversa decisione. Da ciò deriva che, se è stata pronunciata una sentenza di condanna in primo grado e, a seguito di annullamento della sentenza d'appello assolutoria che ribalti tale decisione, intervenga una nuova decisione di condanna in appello all'esito del giudizio di rinvio, tale seconda pronuncia d'appello si pone in rapporto di conformità con quella di primo grado. Nessun confronto tra motivazioni va proposto tra le due sentenze d'appello succedutesi in seguito all'annullamento da parte della Corte di cassazione della prima di esse, se non nei limiti utili a non incorrere in eventuali vizi argomentativi già evidenziati dalla sentenza rescindente. 2.4. Orbene, il provvedimento impugnato oggi all'esame del Collegio si è confrontato unicamente con la pronuncia di assoluzione annullata e, peraltro, limitatamente a quei soli aspetti, motivazionali e analitici della piattaforma indiziaria, oggetto delle puntuali critiche della Prima Sezione Penale, dimenticando del tutto il tessuto argomentativo già disegnato dalla sentenza di primo grado, con cui - si ribadisce - all'esito del giudizio di rinvio, pure ed inevitabilmente, dal punto di vista processuale, si salda in una doppia pronuncia conforme di condanna . Vi è da evidenziare come, anche dal punto di vista strutturale, la sentenza mostri tale deficit di impostazione argomentativa e logica quasi tutta la motivazione, infatti, è costruita sul confronto con i punti deboli e non convincenti della pronuncia assolutoria d'appello, poi annullata, indicati dalla sentenza della Prima Sezione Penale, sui quali la decisione di condanna impugnata si diffonde in modo senza dubbio encomiabile per impegno ricostruttivo e tuttavia non convincente oltre ogni ragionevole dubbio , perché viziato nella genesi, alla luce delle ragioni ermeneutiche già esposte. Non vi è alcuna traccia di un dialogo con i risultati di prova raggiunti dal primo giudice. Poche pagine finali, invece, sono dedicate ad un'analisi del quadro indiziario meno vincolata ai segmenti critici individuati dalla sentenza rescindente e maggiormente autonoma pagine incentrate, tuttavia, su un non chiarissimo esame dei motivi d'appello originariamente proposti dalla difesa dell'imputato e su un esame - invece persuasivo - della personalità del ricorrente, desunta da vari episodi storici della sua vita, tratteggiati in un quadro complessivamente inquietante, che, tuttavia, non aggiunge elementi definitivi nel senso del consolidamento dell'ipotesi d'accusa oltre ogni ragionevole dubbio . Manca, in buona sostanza, quella disamina complessiva e nuova dell'intera piattaforma indiziaria che il vincolo di rinvio della sentenza di annullamento aveva prescritto, sia pur con le avvertenze specifiche rispetto a taluni aspetti della prova dei quali si sarebbe dovuto tener conto nel senso indicato dalla Prima Sezione Penale. Peraltro, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica , quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice Sez. U, numero 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230 . Nello stesso senso, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto Sez. 2, numero 35827 del 12/7/2019, Matasaru, Rv. 276743 Sez. 5, numero 36152 del 30/4/2019, Barone, Rv. 277529 . Certamente il giudizio di colpevolezza, che superi ogni ragionevole dubbio, può essere sostenuto da un compendio probatorio di natura indiziaria, intendendosi per tale un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste possano essere significative al pari della prova rappresentativa, e ciò che qualifica l'indizio non è né la fonte né l'oggetto della prova ma il suo contenuto ed il suo grado di persuasività Sez. 1, numero 47250 del 9/11/2011, Livadia, Rv. 251502 . Ma non rientra nel novero degli indizi il movente, ancorché solido o quantomeno plausibile, che non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro indiziario di per sé non convincente, poiché la causale funge esclusivamente da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi in tema, vedi Sez. 1, numero 813 del 19/10/2016, Lin, Rv. 269287 Sez. 1, numero 17548 del 20/4/2012, Sorrentino, Rv. 252889 né costituisce un indizio l'alibi fallito, che al più rappresenta un elemento integrativo, di chiusura di un quadro probatorio già acquisito, mentre l'alibi falso o costruito possono avere valenza indiziante cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. II, numero 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191231 Sez. 6, numero 15255 del 19/2/2020, Prota, Rv. 278878 . Tornando al caso di specie, la Corte d'Assise d'Appello ha valutato gli indizi complessivamente presenti nel processo in modo parcellizzato, facendo perno soltanto su quelli dei quali si è occupata la sentenza rescindente, come se fossero gli unici punti di fatto da trattare precipuamente, perdendo di vista la loro valenza unitaria, che risulta oltremodo indebolita dalla mancanza di una ricostruzione della vicenda autonoma, soprattutto organica e convincente, che componga i vari tasselli di fatto utili alla decisione prescelta in una trama coerente e consequenziale, idonea ad un'affermazione di f colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio . Ed invece, seguendo un indirizzo interpretativo condiviso e costante di questa Corte di legittimità, la valutazione della prova indiziaria deve svolgersi in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi, per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore cfr., per tutte, tra le tante, Sez. 1, numero 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056 Sez. 2, numero 42482 del 19/9/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967 Sez. U, numero 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678 . I giudici del rinvio hanno agito solo nel primo dei due sensi soprarichiamati, oltretutto limitando gli elementi indiziari, non pochi in verità, presenti nel bagaglio istruttorio del processo, dimenticandone alcuni in seguito all'errore ermeneutico già posto in risalto di intendere le questioni motivazionali critiche segnalate dalla Corte di cassazione come, sostanzialmente, i soli punti rimessi alla cognizione del giudice del rinvio si sono poi occupati parallelamente del movente, per ricostruire il quale si è indugiato anche sul contesto familiare e sulla personalità del ricorrente fornendo, peraltro, uno scenario di contesto sostenibile rispetto alla condanna, quanto a tali aspetti . Si è tradito, così, al tempo stesso il senso profondo della seconda, decisiva fase valutativa della prova indiziaria, che deve necessariamente giovarsi di tutti gli apporti cognitivi utili presenti nel processo, anche quando vi sia stato un annullamento con rinvio all'esito del giudizio di legittimità per vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputato. Si ribadisce, in sintesi, che, nel giudizio dì rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione in cui vi sia l'indicazione di punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame di questi, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma si espande a tutto il tessuto probatorio, di modo che la motivazione sia idonea ed adeguata a spiegare l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, sia in assoluto che rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio vedi, per un'analoga prospettiva, oltre alla giurisprudenza già citata, Sez. 5, numero 33847 del 19/4/2018, Cesarano, Rv. 273628 Sez. 5, numero 5678 del 17/1/2005, Nuzzo, Rv. 230744 . Inevitabilmente, pertanto, la sentenza risulta disorganica e focalizzata sui particolari, incapace di rispondere ad una domanda essenziale nell'argomentazione di una pronuncia di condanna per omicidio, vale a dire come è avvenuto il delitto da parte di chi si indica che l'abbia commesso, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di indizi riferiti proprio, tutti alla dinamica di esso ed ai suoi tempi. Non si ritrova, in ultima analisi, nella sentenza impugnata, quella determinante fase valutativa destinata a far convergere il molteplice in una visione unica, proiettando ciascuno di tali elementi in una prospettiva costruttiva, senza la quale la valutazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 192 cod. proc. penumero viene sostanzialmente elusa. Si è, così, definitivamente manifestato quell'equivoco sulle prospettive del vincolo di rinvio e sulle criticità segnalate dalla sentenza rescindente che si percepisce lungo l'intero percorso motivazionale del provvedimento impugnato lungi dal puntare ad un risultato di condanna, la sentenza rescindente aveva, doverosamente, soltanto indicato un metodo di analisi e valutazione corretto, dettando le coordinate sia per la soluzione assolutoria, eventualmente da validare con un'adeguata e puntuale motivazione capace di sostenere il ribaltamento della condanna di primo grado sia per la soluzione di affermazione della colpevolezza, necessariamente da pronunciare superando la presunzione di innocenza, con una condanna oltre ogni ragionevole dubbio . 3. Gli errori logici, prima ancora che argomentativi, nei quali è caduto il giudice del rinvio hanno privato la soluzione prescelta dalla Corte d'Assise d'Appello di un materiale cognitivo che avrebbe dovuto essere considerato, ai fini della tenuta complessiva della decisione di condanna una decisione che, in ogni caso, è priva di quell'organicità, completezza e coerenza nella ricostruzione del delitto che le avrebbe consentito, eventualmente, di superare il test legale di affermazione della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio del ricorrente, invece fallito. Un sintetico ma utile focus più specifico sul senso profondo del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio può concentrarsi su poche affermazioni della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che maggiormente lo esprimono. Si tratta, anzitutto, di un canone interpretativo legale che si traduce in una regola di giudizio capace di pervadere sia la valutazione degli indizi che il metodo di accertamento del fatto e che è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva Sez. 1, numero 34032 del 1/7/2022, Scapin, Rv. 283987 . Detto altrimenti, il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile, che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto. Per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, l'oltre ogni ragionevole dubbio esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, definendo lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, sicché esclude in radice la possibilità di ricorrere a parametri di consistente verosimiglianza o forte plausibilità per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, ma non il ricorso a regole di esperienza, e obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste emerse nel processo o prospettate dalla difesa cfr. Sez. 5, numero 25272 del 19/4/2021, Maurici, Rv. 281468 Sez. 6, numero 45506 del 27/4/2023, Bagarella, Rv. 285548 Sez. 1, numero 34032 del 1/7/2022, Scapin, Rv. 283987-01 . In tal senso, può essere utile evidenziare la presenza di criticità argomentative anche in alcuni dei punti focali utilizzati dalla sentenza impugnata per giungere alla condanna. Ne vengono in rilievo due, che rendono vacillanti gli altri elementi indiziari - comunque meno rilevanti autonomamente - ed inutile lo sforzo motivazionale, meglio riuscito, svolto dai giudici del rinvio sotto altri aspetti e per comporre il movente del delitto a un'inadeguata ricostruzione del tempo narrativo relativo al ricordo di quella che risulta, alla resa finale, la testimone considerata chiave dell'accusa Ge.Ma. In più punti della pronuncia di condanna impugnata, infatti, si ripercorrono i momenti essenziali di quei 3 minuti e 49 secondi di attività della testimone e dei suoi familiari che si ritengono compatibili a collocare il ricordo dei colpi - ritenuti spari - ascoltati da lei e ricondotti dalla Corte del rinvio all'omicidio della vittima. E tuttavia, all'esasperata ricerca del dettaglio esplicativo di tali momenti fa da contraltare una superficiale analisi della compatibilità di essi con i tempi dell'omicidio, bloccato - secondo la Corte di merito - ad un tempo sicuramente precedente alla prima telefonata al 118 da parte del ricorrente. La soluzione di compatibilità è stata svolta con un'esposizione a tratti troppo rapida e, in parte, assertiva, mentre altri elementi, quali, ad esempio, quelli evocati dalla difesa e riferiti ad accertamenti investigativi dei carabinieri riguardo ai tempi di percorrenza del tragitto effettuato da Ma.Ma., figlio della testimone, per recarsi a casa della madre, non risultano analizzati debitamente b una sostanziale ambiguità di opzioni prescelte dalla sentenza impugnata quanto alla rilevanza del particolare delle tracce ematiche sullo pneumatico, in relazione al quale non si riesce a comprendere, di fondo, la linea riscostruttiva sposata dalla Corte territoriale da rotolamento della ruota sul selciato o da contatto di essa con la vittima , pena, altrimenti, la sostanziale neutralità di un indizio che, effettivamente, si presta a letture le quali, tutte, sembrano porgere il fianco a margini di congetturalità. Tanto più in una situazione che svela una non condivisibile sottovalutazione, nella prima fase delle indagini, della necessità di svolgere attività cruciali, quali potevano essere l'esame accurato della scena del crimine o la scrupolosa acquisizione di risultati di accertamenti tecnici che avrebbero potuto essere determinanti la prova stub di chi era stato trovato presente sul luogo del delitto, se svolta immediatamente . Certamente la presenza dell'imputato sulla scena del crimine, in una situazione di fatto quale quella che si è svelata nel corso del processo, può costituire un formidabile indizio di per sé, che collega quest'ultimo al delitto tuttavia, si deve tener conto che la sua presenza non è quella di un estraneo al luogo, teatro dell'omicidio, bensì del proprietario , dell'abitazione e convivente della vittima, sicché potrebbe argomentarsi, altrettanto plausibilmente, circa il fatto che tale presenza abbia una valenza piuttosto neutra, se non supportata da altri elementi indiziari di univoco e concordante segno. Del resto, nel senso di tale seconda opzione logico-deduttiva, depone proprio la storia delle indagini nella loro fase immediatamente successiva al reato, con il mancato svolgimento di alcune tipiche attività investigative di più urgente rilievo, come già evidenziato. 4. L'esito della verifica svolta dal Collegio impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, in relazione alla violazione del vincolo ex articolo 627, comma 3, cod. proc. penumero , avendo la Corte di merito disatteso l'obbligo di rivalutare il complesso degli elementi indiziari impostole dalla sentenza di annullamento, con ciò determinando un deficit argomentativo che ha portato al mancato superamento del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel decidere della colpevolezza del ricorrente. In proposito, il Collegio indica, quale linea ermeneutica ulteriore, cui attenersi nel giudizio di rinvio e da aggiungere a quelle già esposte nei paragrafi precedenti in relazione ai diversi passaggi logico-motivazionali, la consolidata opzione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, espressa dall'articolo 533, comma 1, cod. proc. penumero , consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana cfr., per tutte, Sez. 5, numero 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 e Sez. 2, numero 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280 . 4.1. Tali considerazioni consentono agevolmente di comprendere perché le censure di ordine processuale contenute nel primo motivo di ricorso, apparentemente preliminari, devono ritenersi assorbite dall'accoglimento delle ragioni difensive relative alla violazione del vincolo di rinvio ed al vizio di motivazione rispetto alla valutazione della prova indiziaria. Esse non hanno valenza preliminare, nel caso di specie, poiché attengono al mancato rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio sotto il profilo della sussistenza di plausibili ipotesi alternative di riconducibilità del delitto ad un'azione delittuosa diversa da quella ipotizzata a carico del ricorrente. Sì tratta, in estrema sintesi, di obiezioni incentrate sulla possibilità di mettere in crisi il tessuto dì prova costruito dal giudice, attraverso il collegamento dei diversi indizi, mediante il test di validazione finale della piattaforma indiziaria, costituito dall'assenza ' di serie piste alternative. Ma se il nodo da sciogliere, per giungere eventualmente ad una nuova affermazione di colpevolezza del ricorrente, è quello della preliminare capacità degli elementi indiziari esistenti nel processo a sostenere la struttura portante di una ricostruzione dei fatti che faccia concludere in tal senso, ecco che la richiesta difensiva di acquisizione della documentazione relativa all'indagine sul possibile, diverso autore dell'omicidio, indicato in Ca.Lu., diviene oggetto di una valutazione successiva, o per meglio dire diviene attuale solo in una fase finale, che si pone a valle del processo logico-cognitivo del giudice, come suo momento di chiusura. Da qui, l'assorbimento del motivo corrispondente, in relazione al quale, comunque, è bene chiarire che - come ha evidenziato la difesa - non vi è sovrapponibilità tra la valutazione da svolgersi per l'archiviazione del procedimento a carico di un possibile diverso autore del delitto, che è riferita all'inesistenza di una ragionevole previsione di condanna , e l'incidenza di tale valutazione sull'esistenza di un dubbio ragionevole che osti all'affermazione di responsabilità. 4.2. Occorre svolgere un'annotazione ulteriore si è ritenuto di concentrare prevalentemente le ragioni dell'annullamento sulle questioni di diritto e sulle evidenze che emergono dalle motivazioni della sentenza impugnata, comparate con gli argomenti giuridici e logico-fattuali contenuti nel provvedimento di annullamento della Prima Sezione Penale, poiché deve essere chiaro che, in tal modo, non si è inteso fornire alcuna indicazione utile a sostenere l'una o l'altra ipotesi da coltivare nella sentenza di rinvio quanto alla piattaforma indiziaria men che meno si è voluto fornire indicazioni in un senso o nell'altro tra i due opposti esiti decisori. Sarà il giudice del rinvio che - facendosi carico di una reale, approfondita rivalutazione degli indizi sedimentatisi nel giudizio di merito di primo grado, eventualmente arricchiti da eventuali istruttorie ex articolo 603 cod. proc. penumero , sempre possibili in un giudizio rescissorio come quello in esame - dovrà scegliere la direzione da prendere, orientandosi secondo le opzioni della giurisprudenza di legittimità enunciate nel presente provvedimento di annullamento e seguendo i principi di diritto enunciati ex articolo 627, comma 3, cod. proc. penumero Si terrà conto, altresì, come ulteriore e decisiva chiave interpretativa della prova indiziaria, del principio ben espresso anche da questa Sezione, secondo cui, in relazione agli indizi, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto Sez. 5, numero 36252 del 30/4/2019, Barone, Rv. 277529 Sez. 2, numero 35827 del 12/7/2019, Matasaru, Rv. 276743 Sez. 5, numero 16397 del 21/2/2014, Maggi, Rv. 259552 . Infine, dal lato degli obblighi motivazionali del giudice del rinvio, dovrà tenersi presente che, quando in appello interviene una pronuncia assolutoria in overturning, le Sezioni Unite hanno ampiamente ed approfonditamente indicato i doveri motivazionali del giudice di secondo grado, descrivendoli, volutamente, non in termini esattamente sovrapponibili a quelli propri del ribaltamento della pronuncia assolutoria in quella di condanna. In particolare, la sentenza Sez. U, numero 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01 ha chiarito che, se non ha obblighi di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva . Tale motivazione puntuale ed adeguata risponde ad esigenze processuali di validazione argomentativa del giudizio assolutorio, di segno opposto a quello pronunciato in primo grado, ma non nasce dalle medesime istanze valoriali. La condanna, infatti, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza -hanno ricordato le Sezioni Unite - sicché il più intenso onere argomentativo di motivazione rafforzata , imposto per la riforma di una sentenza assolutoria di primo grado dalla regola del ragionevole dubbio , quale canone di giudizio che informa l'intero sistema processuale, ispirato dalla garanzia costituzionale del principio della presunzione di innocenza, che ne costituisce, a sua volta, il sostrato valoriale, non si applica in modo identico alla decisione assolutoria che ribalti una condanna in primo grado. Ricorda, infatti, la sentenza Troise La disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all'esclusivo ambito di applicazione dell'articolo 533 cod. proc. penumero , che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall'articolo 530 cod. proc. penumero , che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba pronunciare assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato, ciò che equivale a descrivere - dalla prospettiva dell'assoluzione - il mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio. Si tratta di affermazioni che devono essere ribadite in questa sede, ove un problema di ribaltamento overturning si pone soltanto in caso di decisione assolutoria, poiché la sentenza di primo grado si è espressa in termini di condanna, sicché un'eventuale condanna che scaturisca dal nuovo giudizio di rinvio si porrebbe in una relazione processuale di conferma della decisione del primo giudice, per le ragioni già evidenziate al par. 2.3. 5. In conclusione, il provvedimento impugnato, viziato nella motivazione e non corrispondente al vincolo imposto ex articolo 627, comma terzo, cod. proc. penumero , deve essere annullato per le ragioni sinora esposte e rinviato alla Corte d'Assise d'Appello di Roma per nuovo esame. Il giudice del rinvio è libero di analizzare nuovamente la regiudicanda, con l'unico limite di conformarsi all'interpretazione data alle questioni di diritto e di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente. Restano affidati, pertanto, al giudice del rinvio i poteri istruttori e motivazionali pieni che devono guidarlo nella decisione finale secondo il proprio libero convincimento, anche sulla base di elementi sinora trascurati e ferma la possibilità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'articolo 603 del codice di rito, tenendo presente, ovviamente, come stella polare di ogni valutazione intorno alla responsabilità, il canone dell'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'articolo 533 cod. proc. penumero , nei termini già ampiamente chiariti. 5.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Venezia. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.