ICI: per l'agevolazione «prima casa» basta la dimora abituale del solo contribuente?

Ai fini del godimento dell’agevolazione «prima casa», il requisito della dimora abituale non solo del proprietario ma anche dei suoi familiari, in precedenza abrogato dalla Consulta relativamente all’Imu, torna davanti al giudice delle leggi per l’Ici. 

Con l'ordinanza interlocutoria numero 26774 del 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992 numero 504, come modificato dall'articolo 1, comma 173, lett. b , l. 27 dicembre 2006, numero 296, per contrasto con gli articolo 3 , 29,31 e 53, comma 1, Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell'agevolazione ICI all'essere l'immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce « p er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre « p er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». A seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 209 del 2022 e relativa all'agevolazione IMU «prima casa», le Sezioni Unite sono state chiamate ad esprimersi in merito alla possibilità di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina relativa all'ICI contenuta nell'articolo 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 504, come modificato dall'articolo 1, comma 173, lett. b , l. 27 dicembre 2006, numero 296, in forza della quale l'agevolazione per l'abitazione principale debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari. Il Collegio esclude che possa essere praticata una interpretazione costituzionalmente orientata, giacché trattasi di norme di stretta interpretazione non sussistendo un onere di interpretazione conferme, si apre necessariamente la strada all'incidente di costituzionalità. Come già in materia di IMU, così anche in materia di ICI il c.d. «diritto vivente», ai fini della spettanza dell'agevolazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei familiari, non sussistendo il diritto al godimento dell'agevolazione, ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. Preso atto di tale esegesi pretoria, le Sezioni Unite ritengono che in materia di ICI debbano essere condivise le medesime argomentazioni già espresse dalla Consulta con riferimento all'IMU Quanto alla rilevanza della questione ai fini della decisione nel giudizio sub iudice, il Collegio osserva che la pretesa impositiva concerne il disconoscimento dell'esenzione in relazione alla sussistenza del presupposto soggettivo a seconda che esso debba essere riferito al solo possessore dell'immobile o debba comprendere anche, necessariamente, il riferimento ai familiari del medesimo come abitualmente dimoranti nella medesima abitazione affinché la stessa possa qualificarsi principale. Quanto alla non manifesta infondatezza, i parametri della questione di legittimità costituzionale sono identificati, da un lato negli articolo 3,53, comma 1, Cost. e, dall'altro, negli articolo 29 e 31 Cost. Come l'agevolazione per l'abitazione principale nell'IMU così anche la medesima agevolazione nell'ICI è prevista da una norma di esenzione e si giustifica in relazione al raggiungimento di finalità extrafiscali, volte a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ex articolo 47, comma 2, Cost Come l'IMU così anche l'ICI è imposta “reale”, vale a dire riferita a bene immobile facente parte del patrimonio del contribuente «ciò rendendo irragionevole, anche in relazione all'articolo 53, comma 1, oltre che con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, l'attribuzione di rilievo, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, di “relazioni del soggetto con il nucleo familiare, e dunque, lo status personale del contribuente”, laddove dovrebbe attribuirsi rilievo solo ad elementi come “la natura, la destinazione o lo stato dell'immobile”». La disciplina ICI suscita dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione all'articolo 29 Cost., discriminando in modo arbitrario ai fini del godimento dell'agevolazione non solo la persona unita in matrimonio rispetto a quella non coniugata, ma soprattutto, riservando un diverso trattamento tra i coniugi che convivono e quelli non conviventi, nonché in relazione all'articolo 31 Cost.

Presidente D'Ascola - Relatore Napolitano Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.