Con la sentenza numero 128 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 2, d.lgs. numero 23/2015, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della tutela reintegratoria cd. “attenuata” nel caso in cui il fatto materiale posto a base del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo non sussista, rimanendo la tutela “indennitaria” circoscritta all'ipotesi in cui l'illegittimità di detto licenziamento derivi dall'inosservanza dell'obbligo di “repechage”.
In questa nuova intervista per Avvocati.it, ne parlano il Pres. Vincenzo Di Cerbo, già Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il Prof. Arturo Maresca, Emerito di Diritto del lavoro all´Università di Roma “La Sapienza” e il Prof. Valerio Speziale, Ordinario di Diritto del lavoro all´Università G. d'Annunzio Chieti-Pescara.