Con la sentenza n. 128 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della tutela reintegratoria cd. “attenuata” nel caso in cui il fatto materiale posto a base del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo non sussista, rimanendo la tutela “indennitaria” circoscritta all'ipotesi in cui l'illegittimità di detto licenziamento derivi dall'inosservanza dell'obbligo di “ repechage ”.
In questa nuova intervista per Avvocati.it, ne parlano il Pres. Vincenzo Di Cerbo , già Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il Prof. Arturo Maresca , Emerito di Diritto del lavoro all´Università di Roma “La Sapienza” e il Prof. Valerio Speziale , Ordinario di Diritto del lavoro all´Università G. d'Annunzio Chieti-Pescara.