Con ordinanza numero 26895 del 16 ottobre 2024, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del danno.
Il caso in esame trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente a causa di una caduta in una buca aperta di una via cittadina, interna ad un complesso edilizio realizzato da un’impresa edile. I genitori del ricorrente, all’epoca minorenne, citavano in giudizio il titolare dell’impresa, che veniva riconosciuto responsabile dell'incidente in concorso con la stessa vittima, per una quota dell’80%. L’occasione offre il destro alla Corte per pronunciarsi sulla concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del danno. A tal proposito, i Giudici ricordano che «in tema di responsabilità per cosa in custodia, l’incidenza causale concorrente o esclusiva del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile». Erroneamente, dunque, la Corte d’Appello ha ritenuto di escludere che «la condotta del danneggiato e di chi ne aveva l’onere della vigilanza e del controllo possano avere reciso del tutto il nesso eziologico tra il danno e la res custodita». Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto «ricorrendo la fattispecie di cui all’art 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell’evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile».