Per dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tardività occorre valutare le effettive condizioni al momento della notificazione alla controparte.
La controversia approdata in Cassazione nasceva da una richiesta di risarcimento danni da parte di un lavoratore nei confronti di un Comune della Basilicata, in quanto quest'ultimo aveva ingiustamente proceduto alla risoluzione del contratto d'appalto. Il Comune aveva assegnato all'attore i lavori di riqualificazione urbana, specificando nel contratto d'appalto di utilizzare la «pietra di Gorgoglione», materiale che non era reperibile sul mercato, causando un potenziale inadempimento contrattuale a causa dell'impossibilità oggettiva di procurarlo. Il lavoratore, dunque, sosteneva che il riferimento alla «pietra di Gorgoglione» nel contratto dovesse essere interpretato in modo esteso, permettendo l'utilizzo di equivalenti come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. numero 406/91 e di conseguenza adìva il Tribunale per ottenere un risarcimento per i pregiudizi patrimoniali e quelli afferenti alla lesione del suo diritto all'immagine. Stante il rigetto della domanda in primo grado, il lavoratore impugnava la sentenza davanti alla Corte di Appello, con notifica effettuata tramite ufficiale giudiziario al procuratore del Comune. Durante la prima udienza, il plico contenente la copia dell'appello veniva restituito con la dicitura «trasferito», indicando il cambio di domicilio del procuratore del Comune. La Corte concedendo 30 giorni per una nuova notifica, rinviava l'udienza. Per detta udienza si costituiva in giudizio il Comune lucano, il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività. I giudici di secondo grado, applicando il principio del melius re perpensa, accoglievano l'eccezione preliminare in rito proposta dall'appellato considerando l'appello inammissibile. In particolare, si affermava che laddove la notificazione non avvenga per intervenuto trasferimento del procuratore domiciliatario, il notificante «ha l'onere di rinnovare la notifica nel nuovo domicilio del difensore trasferito entro il termine perentorio prescritto per l'impugnazione.» L'appaltatore ha, dunque, impugnato anche la sentenza della Corte d'Appello con un ricorso per cassazione basato su tre motivi. In ordine al primo motivo, secondo cui i giudici di merito avevano omesso di motivare relativamente alla nullità od inesistenza della prima notificazione dell'atto di appello, il ricorso è ritenuto infondato, in quanto la corte territoriale ha motivato sulla base del suddetto principio giurisprudenziale constatando la sussistenza dei presupposti fattuali e logico giuridici allo stesso sottesi Cass. civ. numero 26189/2016 . La Suprema Corte ha, invece, accolto il secondo e terzo motivo con cui il ricorrente ha contestato la sentenza rispettivamente per non aver esaminato un fatto rilevante per il giudizio tra le parti la Corte distrettuale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza tenere in considerazione che il luogo in cui la prima notificazione non era andata a buon fine era rimasto ad essere comunque sede dello studio legale del procuratore anche dopo che questi si era trasferito in altra sede per violazione degli articolo 156,160 e 291 c.p.c. ed articolo 6 CEDU, in relazione all'articolo 360, comma 1 numero 4 c.p.c. la corte territoriale aveva revocato l'ordinanza di rimessione in termini ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., applicando il principio per cui la notificazione dell'atto di appello al procuratore domiciliatario, senza verificare un eventuale cambio di domicilio, comporta la responsabilità del notificante stesso per non aver adempiuto all'onere di diligenza necessario. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale principio non si doveva applicare in questo caso, poiché l'atto era stato accettato da un collaboratore dell'avvocato destinatario della notifica. Il procedimento di notifica risultava, pertanto, differente rispetto all'ipotesi in cui l'avvocato trasferitosi non avesse ricevuto l'atto nel vecchio domicilio. La specifica situazione non permette di applicare il principio citato nella sentenza, data la diversità dei fatti.
Presidente Acierno - Relatore Garri Fatti di causa 1. Con atto di citazione del 21.10.2009 il sig. V.O., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, il Comune di OMISSIS allegando che, con contratto di appalto del 10.02.1998, lo stesso Comune gli aveva affidato l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistica per l'importo complessivo di € 247.788,98 già lire 479.786.123 . Al riguardo lamentava che il materiale prescritto per eseguire i lavori di pavimentazione individuato nella cosiddetta “pietra di Gorgoglione” non risultava reperibile sul mercato, per cui veniva a configurarsi una ipotesi di ineseguibilità del contratto per impossibilità oggettiva, salvo che il riferimento alla “pietra di Gorgoglione” contenuto nell'elenco prezzi del contratto fosse da intendersi in modo non esclusivo, ma esteso al concetto di “o equivalente” in conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. numero 406/91, ipotesi non condivisa dalla stazione appaltante che a fronte della eccepita ineseguibilità della prestazione da parte dell'appaltatore aveva disposto la risoluzione del contratto, procedendo, successivamente, ad un'altra gara di appalto per le medesime opere. 2. Conseguentemente il V.O. chiedeva che venisse dichiarato l'inadempimento contrattuale in capo al Comune di OMISSIS relativamente all'atto negoziale numero 285 del 10.02.1998, con condanna dello stesso, in suo favore, agli indennizzi e danni di legge, per i pregiudizi patrimoniali ed anche afferenti alla lesione del suo diritto all'immagine. 3. Si costituiva in giudizio il Comune di OMISSIS chiedendo il rigetto della domanda. 4. Il Tribunale di Matera, con la sentenza numero 124/2014, resa e pubblicata in data 26.02.2014 nella causa numero OMISSIS /2009 rigettava la domanda. 5. Avverso tale sentenza proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il sig. V.O. con atto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica due giorni prima della scadenza del cd. “termine lungo” per appellare, indirizzando la richiesta di notifica presso lo studio dell'avv. R.F., procuratore costituito e domiciliatario della controparte, indicato nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio come domicilio eletto ubicato in Marconia MT alla via OMISSIS . 6. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 10.03.2015 la difesa dell'appellante, avendo ricevuto la restituzione del plico raccomandato contenente la copia dell'appello destinato al Comune di OMISSIS , con l'annotazione “TRASFERITO” riportata sullo stesso, rappresentava alla Corte di Appello che il procuratore e domiciliatario dell'appellato risultava aver trasferito il proprio studio professionale sempre in Marconia MT ma alla via OMISSIS , ottenendo dalla Corte medesima ulteriore termine di giorni 30 per la rinotificazione con rinvio all'udienza del 13.10.2015. Per detta udienza si costituiva in giudizio ritualmente il Comune di OMISSIS , il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività. 7. La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza numero 599/2021, applicando il principio del “melius re perpensa” rispetto all'ordinanza del 10.03.2015, con cui aveva disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, accoglieva l'eccezione preliminare in rito proposta dall'appellato dichiarando l'appello inammissibile. In particolare, la sentenza, previa revoca dell'ordinanza di rimessione in termini, riteneva che laddove la notificazione non si perfeziona per intervenuto trasferimento del procuratore domiciliatario, ma sempre nell'ambito del distretto appartenente al notificante, costui ha l'onere di rinnovare la notifica nel nuovo domicilio del difensore trasferito entro il termine perentorio prescritto per l'impugnazione. La sentenza, notificata, è stata impugnata da V.O., con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Non si è costituito il Comune di OMISSIS . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost. in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c La Corte di Appello di Potenza, in violazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost., ha omesso di motivare in merito alla nullità od inesistenza della prima notificazione dell'atto di appello. La Corte, infatti, ha omesso di indicare le specifiche e concrete situazioni che avrebbero consentito la applicazione del principio giurisprudenziale di cui alla sentenza della Cassazione richiamata Cass. 26189/2016 . 2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sentenza gravata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360 comma 1, numero 5 c.p.c La Corte distrettuale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza tenere in considerazione che il luogo in cui la prima notificazione non era andata a buon fine, già sede dello studio professionale dell'avv. R.F., procuratore costituito e domiciliatario del Comune di OMISSIS nel primo grado del giudizio, era rimasto ad essere sede dello studio professionale dell'avv. G.M., rimasto organico allo studio legale dell'avv. R.F., anche dopo che questi aveva trasferito il suo studio in altra sede. 3. Con il terzo ed ultimo motivo si eccepisce la violazione degli articolo 156,160 e 291 c.p.c. ed articolo 6 CEDU, in relazione all'articolo 360, comma 1 numero 4 c.p.c , avendo la corte territoriale erroneamente revocato l'ordinanza con cui, in precedenza, aveva disposto la rinnovazione della prima notificazione della citazione in appello, negando l'effetto giuridico della rinnovazione di atto processuale nullo ex articolo 291 c.p.c., ovverosia il far venir meno di ogni decadenza e, in violazione dell'articolo 6 CEDU, per la mancata necessaria e proporzionata valutazione e valorizzazione, in termini di contribuzione causale, delle condotte dell'addetto al servizio postale in relazione alle attività svolte in occasione della prima notifica dell'atto di appello non andata a buon fine. 4. In ordine al primo motivo di ricorso lo stesso è infondato. Ed invero, la corte territoriale ha motivato in ordine alla applicazione del principio giurisprudenziale richiamato rilevando la sussistenza dei presupposti fattuali e logico giuridici sottesi al principio stesso. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto e motivato nel senso di ritenere che nel caso di tentata notifica a domiciliatario in quanto trasferito, come nel caso di specie, la notifica, nel caso in cui il difensore sia domiciliato nel distretto del notificante, debba avvenire entro il termine decadenziale fissato per l'impugnativa. Tale principio è stato applicato alla fattispecie come emersa nel giudizio di appello con una motivazione contenente i presupposti di fatto per l'applicazione del principio nomofilattico richiamato Cass. numero 26189/2016 . 5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente. E', in primo luogo, da rilevarsi come la circostanza che nel domicilio indicato per il primo grado di giudizio, in cui è stata tentata la prima notifica dell'atto di appello, avesse sede uno stretto collaboratore del difensore del Comune di OMISSIS costituisce un profilo decisivo ai fini della valutazione relativa alla validità della notificazione. Al riguardo, tale profilo di fatto è rilevante ai fini della disamina della notificazione che è stata successivamente effettuata al domicilio in cui il difensore dell'appellato si era trasferito in forza del provvedimento di rinnovazione della notifica disposta dalla Corte in prima udienza ai sensi dell'articolo 350 comma 2, c.p.c Con la sentenza impugnata la corte territoriale ha disposto la revoca dell'ordinanza di rimessione in termini disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. riesaminando l'attività notificatoria posta in essere dall'appellante che aveva notificato nei termini l'atto di appello nel domicilio del difensore risultato trasferito. Conseguentemente, la Corte distrettuale ha ritenuto di dover fare applicazione del principio secondo cui la notificazione dell'atto di appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore, ove quest'ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l'eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all'onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell'albo professionale, con conseguente inammissibilità dell'appello tardivamente proposto. Invero, la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell'albo professionale cfr. Cass. 26189/2016 . Ad avviso di questa Corte l'anzidetto principio, peraltro consolidato, non è applicabile al fine di poter dichiarare la tardività dell'appello, nel momento in cui la Corte territoriale ha legittimamente concesso all'appellante termine per la rinotifica dell'atto di appello, ravvisando una eventuale ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione. In particolare, la pronuncia di questa Corte, richiamata dalla Corte distrettuale, fa riferimento alla diversa ipotesi in cui la notifica presso il domicilio non abbia avuto alcun esito con restituzione dell'atto al notificante viceversa, nel caso di specie, la notifica è stata accettata da un collaboratore dell'avvocato destinatario della notifica presso il domicilio antecedente al trasferimento di quest'ultimo. In buona sostanza, il procedimento notificatorio si è atteggiato in modo diverso dall'ipotesi di mancata ricezione dell'atto nel domicilio da cui il difensore si è trasferito. Tale specifico profilo non consente ad avviso di questa Corte di far riferimento alla applicazione del principio giurisprudenziale richiamato in sentenza, attesa la diversità dei presupposti di fatto. Infatti, nel caso di specie, l'atto di appello è stato notificato presso un domicilio in cui è stato ricevuto da un appartenente allo studio professionale del difensore domiciliatario e restituito in considerazione del trasferimento del predetto difensore presso altro domicilio dello stesso Comune. Tale circostanza, evidenziata nella prima udienza di trattazione in appello, ha determinato il provvedimento di rinnovazione dell'atto di appello ai sensi dell'articolo 350 comma 2, c.p.c Conseguentemente, la Corte distrettuale ha disposto la rinnovazione della notifica al nuovo domicilio del difensore in considerazione del ricevimento dell'atto da parte di un suo collaboratore presso il precedente domicilio, ritenendo rispettati i termini perentori per l'impugnazione con riferimento alla prima notifica, in quanto non inesistente. Sulla scorta delle seguenti considerazioni è da rilevarsi la erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto di dover revocare l'ordinanza di rimessione in termini in mancanza del necessario presupposto giustificante la revoca stessa. Ed invero, il giudice territoriale ha erroneamente disposto la revoca della rimessione in termini a favore dell'appellante, laddove non ricorreva alcuna ipotesi di rimessione. attesa la diversa ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell'articolo 350 c.p.c In conclusione, respinto il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo ed il terzo con conseguente cassazione e rinvio alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese della presente fase. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo ed il terzo motivo con rinvio alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione anche con riferimento alle spese del giudizio di Cassazione.