Competenza territoriale: riflessioni post Cartabia

Ragionevole prevedere un'udienza specifica, anticipata rispetto al procedimento ordinario, al fine di discutere in contraddittorio questioni processuali, quali la competenza territoriale. Si sottolinea l'importanza di una rapida risoluzione nell'ottica della Riforma Cartabia e dei principi di giusto processo, garantendo efficaci risparmi di tempo nelle fasi successive del procedimento.

In una controversia relativa alla somministrazione di energia elettrica, l'attore ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, cui ha aderito anche il convenuto che ha chiesto di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo o di concedere termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28 c.p.c., preclude al giudice adito di decidere sulla questione di competenza. In tale contesto, il tribunale di Bologna ha evidenziato come, coerentemente allo spirito della Riforma Cartabia e in conformità ai principi del giusto processo, della sua ragionevole durata, nonché al buon andamento della giustizia e dell'economia processuale, sia opportuno fissare, anche con lo stesso decreto ex articolo 171-bis c.p.c., un'udienza ad hoc anteriore a quella regolata dall'articolo 183 c.p.c., per sentire le parti o comunque i loro difensori e adottare i provvedimenti adeguati in relazione al caso concreto. In particolare, nel caso di specie, stante l'immediata adesione della controparte, la questione processuale dev'essere immediatamente discussa nel contraddittorio delle parti, poiché un confermato accordo tra le parti sull'individuazione del giudice competente renderebbe superfluo il deposito delle memorie integrative ed il successivo svolgimento dell'udienza di trattazione. In questo senso, gli articolo 175 e 38, comma 2, c.p.c. possono essere riletti alla luce della riforma Cartabia e in linea coi principi costituzionali in tema di processo civile, in modo da permettere, ove non sia necessario attendere il deposito delle memorie ex articolo 171-ter c.p.c. e previo confronto con i difensori, l'immediata pronuncia dell'ordinanza con cui si dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Alla luce di ciò, il tribunale ha stabilito che fissata l'udienza anticipata sulla questione della competenza territoriale, «è opportuno differire ai sensi dell'articolo 171-bis, comma 3, c.p.c. la data dell'udienza di trattazione, che, ove fosse confermato l'accordo delle parti sul giudice competente, potrebbe rivelarsi superflua alla pari del deposito delle memorie di cui all'articolo 171-ter c.p.c.».

Fatto e diritto Il giudice, esaminati gli atti rilevato che parte convenuta si è costituita rilevato che - la prima udienza di trattazione è fissata per il giorno 24 ottobre 2024 - si discute di somministrazione di energia elettrica presso numerosi punti di fornitura POD intestati al Comune di omissis , serviti alcuni in regime di convenzione Consip, altri in regime di salvaguardia, altri ancora in regime di servizio a tutele graduali - il predetto Comune ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale l'opponente ha indicato come giudice competente il Tribunale di Catanzaro, avuto riguardo alla sede dell'ente pubblico attore, che ha veste di convenuto sul piano sostanziale, nonché al luogo in cui si trova la sua tesoreria e alle norme sulla contabilità pubblica, in quanto il servizio di tesoreria è affidato ad una banca con sede in provincia di Catanzaro non è invece rilevante il luogo ove viene somministrata l'energia elettrica, posto che l'obbligazione dedotta in giudizio è quella al pagamento del corrispettivo dovuto alla società di vendita - la convenuta, ferme le sue difese nel merito, ha espressamente dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attore ed ha chiesto «in via pregiudiziale di rito» di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e di concedere termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, ossia il Tribunale di Catanzaro - l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28 c.p.c. cfr. Cass., sez. III, ord. 5 giugno 2024, numero 15699 Cass., sez. VI-1, ord. 8 giugno 2016, numero 11764, anche in tema di spese processuali , preclude al giudice adito di decidere sulla questione di competenza ai sensi dell'articolo 38, comma 2, c.p.c., in caso di tempestiva riassunzione resta ferma la competenza del giudice indicato da chi ha sollevato l'eccezione cfr., fra le altre, Cass., sez. VI-3, ord. 11 maggio 2022, numero 15017 Cass., sez. VI-1, ord. 9 febbraio 2021, numero 3055 - in tale contesto, non appare del tutto ragionevole e conforme alle finalità perseguite dalla c.d. riforma Cartabia e comunque ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, dell'economia processuale e del buon andamento della giustizia, tutti di rilevanza costituzionale, limitarsi alle sole verifiche preliminari elencate dall'articolo 171-bis c.p.c. per poi attendere il deposito delle memorie integrative e il compimento dell'udienza di trattazione come regolata dall'articolo 183 c.p.c. va infatti evitato lo svolgimento di attività inutile - è invece ragionevole, e conforme ai principi sopra ricordati, fissare, anche con lo stesso decreto ex articolo 171-bis c.p.c. il cui comma 3 consente di differire la data della prima udienza ed in base agli articolo 175 e 127 c.p.c., una apposita udienza, seppur non espressamente prevista ma non esclusa dalla disciplina introdotta col d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149, anteriore a quella regolata dall'articolo 183 c.p.c., per sentire le parti o comunque i loro difensori e adottare i provvedimenti adeguati in relazione al caso concreto - vanno richiamati i precedenti di questo tribunale in tema di udienza anticipata, con particolare riferimento all'ipotesi in cui sia emersa, come nel caso di specie, una questione pregiudiziale idonea a precludere l'esame del merito della causa Trib. Bologna, decr. 22 dicembre 2023, seguita dalla sentenza non definitiva Trib. Bologna, 28 dicembre 2023, numero 2865 Trib. Bologna, decr. 6 maggio 2024, seguita da Trib. Bologna, 21 maggio 2024, numero 1591 con riguardo ai profili di merito, v. Trib. Bologna, decr. 3 novembre 2023, cui ha fatto la sentenza Trib. Bologna, 2 dicembre 2023, numero 2678 in tema di discussione sull'istanza ex articolo 648 c.p.c., v. ad esempio Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023, in Giur. it., 2024, 326 Trib. Bologna, decr. 15 aprile 2024 v. altresì Trib. Bologna, decr. 10 maggio 2024 Trib. Bologna, decr. 3 giugno 2024 Trib. Bologna, decr. 26 giugno 2024 Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2024 , orientamento che per vari aspetti trova ora autorevole conferma nell'interpretazione adeguatrice accolta dal giudice delle leggi Corte cost., 3 giugno 2024, numero 96, paragrafi 8.5 e seguenti - nel caso di specie, attesa l'immediata adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, è opportuno che la questione processuale sia immediatamente discussa nel contraddittorio delle parti, poiché, non ravvisandosi nella specie uno dei casi previsti dall'articolo 28 c.p.c., un confermato accordo tra le parti in ordine all'individuazione del giudice competente renderebbe del tutto superfluo il deposito, in questo giudizio, delle memorie integrative ed il successivo svolgimento dell'udienza di trattazione - in tale prospettiva, gli articolo 175 e 38, comma 2, c.p.c., rimasti immutati dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149 nonostante l'anticipazione delle barriere preclusive, e del deposito di tre memorie integrative per parte, ad un momento anteriore all'udienza ex articolo 183 c.p.c. e così al primo contatto diretto col giudice, paiono suscettibili di una ragionevole rilettura, coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e coi principi costituzionali in tema di processo civile, tale da consentire, ove non sia necessario attendere il deposito delle memorie ex articolo 171-ter c.p.c. e previo confronto coi difensori, l'immediata pronuncia dell'ordinanza con cui, preso atto dell'accordo tra le parti sul giudice indicato come competente per territorio, si dispone la cancellazione della causa dal ruolo sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata dell'opponente, v., fra le tante, Trib. Bologna, ord. 25 marzo 2021 - su tali premesse, fissata l'udienza anticipata per l'audizione dei difensori sulla questione della competenza territoriale, è opportuno differire ai sensi dell'articolo 171-bis, comma 3, c.p.c. la data dell'udienza di trattazione, che, ove fosse confermato l'accordo delle parti sul giudice competente, potrebbe rivelarsi superflua alla pari del deposito delle memorie di cui all'articolo 171-ter c.p.c. P.Q.M. - visto l'articolo 171-bis, comma 3, c.p.c., differisce al 3 dicembre 2024 ore 11 00 la data della prima udienza, rispetto alla quale decorrono i termini a ritroso indicati dall'articolo 171-ter c.p.c. - visti gli articolo 127 e 175 c.p.c., anche in relazione all'articolo 38, comma 2, c.p.c., fissa per l'audizione dei difensori e la discussione della questione pregiudiziale attinente al processo l'udienza martedì 10 settembre 2024 ore 11 45, che su richiesta delle parti potrà svolgersi in videoconferenza articolo 127-bis c.p.c. , con termine all'opponente per eventuale breve nota scritta da depositarsi in telematico entro il 4 settembre 2024 - dispone il seguente calendario della fase di trattazione udienza anticipata, martedì 10 settembre 2024 ore 11 45 per audizione dei difensori sulla questione pregiudiziale udienza di trattazione ex articolo 183 c.p.c., martedì 3 dicembre 2024 ore 11 00, per l'ipotesi in cui il processo dovesse proseguire - visto l'articolo 121 c.p.c. e per l'ipotesi di prosecuzione del giudizio, invita i difensori ad attenersi sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e chiaramente il contenuto , alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna https //www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C 3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614 da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi sarà sufficiente farvi richiamo e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del thema decidendum e del thema probandum si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati articolo 121 c.p.c. e articolo 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 - rinvia all'udienza martedì 10 settembre 2024 ore 11 45.