Con sentenza numero 26603 del 14 ottobre 2024, la Suprema Corte si è pronunciata sull’annosa questione del risarcimento del danno da inadempimento delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, escludendo coloro che abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata da tali direttive.
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un gruppo di medici specializzandi, che chiedono il risarcimento per i danni dovuti al ritardo nell'attuazione delle direttive europee in materia di remunerazione per la formazione medica. Nello specifico, i ricorrenti, che hanno completato la loro specializzazione medica tra il 1977 e il 1994, sostengono di non aver ricevuto alcuna retribuzione durante la loro formazione, in contrasto con i requisiti stabiliti dalle direttive europee 75/362/CEE e 75/363/CEE che impongono un'adeguata retribuzione per i tirocinanti medici. L'Italia ha applicato solo parzialmente queste direttive attraverso una legge del 1991, che i ricorrenti sostengono essere stata “tardiva e insufficiente”. Il Tribunale di Roma ha inizialmente emesso una sentenza nel 2013, con la quale ha concesso un risarcimento ad alcuni ricorrenti, mentre ha respinto le richieste di coloro che avevano iniziato la formazione prima del 1983. A sua volta, la Corte d'Appello, nel 2020, ha accolto solo alcune richieste, respingendone altre in base alla tempistica della formazione. I ricorrenti sostengono che la Corte d'Appello ha commesso un errore nell'applicazione della legge in materia di risarcimento, in particolare nell'utilizzare parametri obsoleti per il calcolo dei danni, e che il risarcimento dovrebbe riflettere la perdita effettiva subita a causa dell'attuazione ritardata delle direttive. Il caso è quindi giunto in Cassazione, che, nel risolvere la controversia, ha enunciato il seguente principio di diritto «Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991”».