Ambiente: misure urgenti per la tutela del Paese

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 ottobre 2024, ha approvato un decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per la tutela dell’ambiente e del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».

Le misure urgenti, introdotte con il decreto-legge ambiente 2024, prevedono, tra le altre cose, delle misure dirette alla lotta contro i fenomeni ambientali violenti, tra i quali figura la siccità estrema, che negli ultimi anni si è abbattuta su tutta la penisola ed allo stesso tempo vengo previste misure che rendano più effettive la tutela del suolo e la lotta contro il dissesto idrogeologico. Tra le misure urgenti, vi figurano pure quelle afferenti alla economia circolare, tra gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU e che l’Italia promuove attraverso la previsione di una maggiore cura per il verde ed attraverso una azione di recupero di rifiuti e riutilizzo di materiali di scarto. Tali misure le troviamo descritte in 11 articoli. Di seguito si analizzeranno i più rilevanti. articolo 1 Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali Con il presente articolo ci si pone quale obiettivo primario quello di assicurare affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica a quei progetti, relativi ai  programmi dichiarati di preminente interesse strategico, in rapporto alla loro realizzazione, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze comunitarie per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale integrato Energia e Clima PNIEC , dando priorità ai progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile, progetti fotovoltaici, garantendo, inoltre, la sempre maggiore diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR . articolo 2 Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti La ricerca e la produzione degli idrocarburi si coniuga necessariamente, con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e con la sicurezza degli approvvigionamenti, proprio in ragione di ciò con il presente articolo si mira a garantire la certezza del quadro normativo di riferimento. Viene specificato altresì che a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione «il conferimento di permessi e di concessioni di coltivazioni di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito». Ed inoltre si specifica che sarà compito delle amministrazioni competenti, in caso di rilascio di proroghe alle concessioni di coltivazione di idrocarburi, «tener conto delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento». articolo 3 Misure urgenti per la gestione idrica Al fine di arginare e contrastare, quanto più possibile, gli effetti dei cambiamenti climatici, che si stanno manifestando con eventi sempre più estremi, con il presente articolo è stata inserita una ulteriore voce all’articolo 74 del d.lgs. numero 152/2006 T.U. Ambiente relativa alle “acque affinate”. Le acque affinate consistono in acque reflue domestiche o industriali, trattate conformemente alla normativa unionale, e sottoposte a ulteriore trattamento in impianto di affinamento. L’utilizzo di tali acque permetterebbe di prevenire i fenomeni siccitosi attraverso le buone pratiche del riuso in quanto potrebbero contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei. articolo 5 Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare Al fine di promuovere l’economia circolare, prevista tra i GOALS dell’Agenda 2030 dell’ONU, con il presente articolo si istituisce, presso la direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare, un apposito gruppo di lavoro. Sono previste inoltre misure volte all’ampliamento di «attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato». Il medesimo articolo mira a semplificare le modalità di individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, che consenta di trovare la figura professionale senza aggravi economici per le aziende. Si prevede, altresì, il rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali, che avrà più ampia rappresentanza delle categorie interessate, ovvero prevedendo due membri aggiuntivi uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori ed uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti articolo 6 Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali Il presente articolo si inserisce all’interno di un corposo programma di investimenti straordinari ed urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città, ed ha come finalità quello di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando le operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione di tali infrastrutture, con particolare riferimento agli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla diga foranea di Genova. Si prevede inoltre che il Sindaco pro-tempore, quale Commissario straordinario, possa adottare con tempestività un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità articolo 7 Misure urgenti in materia di bonifica Per sito orfano, deve intendersi un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o concluso il procedimento di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152 T.U. Ambiente , o di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, numero 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti. Tale norma mira a consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR di bonifica e riqualificazione dei suindicati siti, entro le scadenze prefissate. articolo 9 Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo Con la presente normativa viene previsto, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, che i soggetti a cui viene affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo debbano alimentare tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la  difesa del suolo attraverso la piattaforma ReNDiS. Sarà compito di tali soggetti inserire, ove mancanti, le informazioni tecniche relative a posizione geografica, tipologia di dissesto e delle opere, nonché degli elaborati progettuali degli interventi medesimi. articolo 10 Programma e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico Al fine di rendere più effettiva ed efficiente la tutela del suolo attraverso la lotta al dissesto idrogeologico, viene previsto con il presente decreto un rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione, quali Commissari di Governo, come per esempio la possibilità di nominare con proprio provvedimento un soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o l’attribuzione ai medesimi commissari delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Viene previsto altresì l’introduzione di un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi finanziati col fondo progettazione che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica , la programmazione e il monitoraggio degli interventi, che garantiscano l’interoperabilità tra le banche dati esistenti.

Decreto-legge 17 ottobre 2024, numero 153 in G.U. del 17 ottobre 2024, numero 244