La Cassazione affronta una materia complessa, oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, anche a causa delle strutturali peculiarità delle fattispecie caratterizzate da elementi, in senso lato, sociologici. In particolare, analizza i requisiti distintivi delle forme di manifestazione del c.d. metodo mafioso, enucleando i criteri utili a poterne constatare la sussistenza in concreto […].
[…] Lo fa, in un contesto processuale caratterizzato da molteplici doglianze, finalizzate a confutare ad ampio spettro – all’esito, infondatamente – la posizione assunta dai giudici di merito, tanto in punto di responsabilità, quanto in relazione alla dosimetria della pena inflitta. Il caso Il processo a quo deriva dalle investigazioni condotte sull'aggressione subita a Roma da una persona estranea ad ambienti delinquenziali, la quale stava discutendo con un ventenne, incensurato, ma proveniente da una famiglia di esponenti di una consorteria criminale di stampo mafioso, particolarmente nota in quel territorio. Quest'ultimo, assecondato dai due fratelli – sopraggiunti nel corso dell'alterco – aveva attinto la vittima con un pugno sul viso, facendola rovinare al suolo a quel punto, dopo averlo ripetutamente colpito mentre era riverso in terra, uno dei tre, aiutato dagli altri due che lo bloccavano, gli aveva reciso l'orecchio con un coltello , continuando a picchiarlo, assieme ai concorrenti, anche dopo avergli provocato tale lesione. Questi i fatti per come ricostruiti nei due gradi di merito, conclusi lo scorso febbraio dalla decisione conforme della Corte d'Appello di Roma. Interponevano ricorso per Cassazione, con distinte ed articolate impugnazioni, entrambi i difensori del più giovane tra gli imputati, denunciando motivi parzialmente sovrapponibili. In specie, lamentavano l'erronea applicazione della legge penale e carenze motivazionali con riguardo al concorso di cause sopravvenute quando agiscano più persone nel reato, per non aver escluso, in relazione alla contestazione di lesioni dolose pluriaggravate, che il contributo del ricorrente potesse ritenersi azione efficiente a produrre l'evento dello sfregio al volto subito dalla persona offesa, stante la dinamica dell'aggressione all'intervento del c.d. concorso anomalo ex articolo 116 c.p. , che avrebbe dovuto comportare una motivazione supplementare sulla prevedibilità del comportamento del correo da parte del deducente all'assenza di prova circa l'appartenenza all'associazione mafiosa dell'imputato, scevro da precedenti condanne, e, al contempo, del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non essendo neppur certo, secondo le difese, che il protagonista abbia chiarito all'avversario da quale famiglia provenisse. Inoltre, in entrambi gli atti si censurava, visti l'incensuratezza, la giovane età ed il minimo contributo materiale all'evento più grave, l'assenza di adeguata giustificazione sulla mancata concessione delle a ttenuanti generiche sul non aver avviato il computo della pena dal minimo edittale. La sentenza La V Sezione – su richiesta di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi da parte del Procuratore generale, svolta con requisitoria in pubblica udienza – rigetta le impugnazioni , condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'Estensore prima di articolare i diversi passaggi del ragionamento condotto, si fa carico di fornire una lineare ricostruzione degli eventi, indispensabile per poter declinare nella fattispecie le coordinate di lettura degli istituti coinvolti. Secondariamente, e prima di entrare nel vivo dei temi sui quali intende esprimersi, esclude dal contraddittorio una parte dei motivi, che esorbitano il sindacato di ultima istanza. Le doglianze di merito Ed infatti, già con riguardo al preteso c.d. travisamento della prova , che avrebbe generato l'improprio ancoraggio probatorio della decisione, si evidenzia che se tale vizio «abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto […] non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto» sul punto, si cita, tra le altre, Cass., Sez. III Penumero , 21/9/2016, numero 19957 . Analogamente, viene dichiarata l'inammissibilità del motivo che denuncia asserito error in procedendo dei giudici distrettuali nell'applicare la regola di giudizio dettata dall' articolo 192 c.p.p. si tratta, infatti, di disposizione il cui rispetto non è presidiato da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza , come tassativamente prescritto dall' articolo 606 del codice di rito affinché possa eccepirsene la violazione si richiama il principio sancito, tra le tante, da Cass., SS. UU. Penumero , 16/7/2020, numero 29541 . L'utilizzo del metodo mafioso Il nodo della riflessione giudiziale, poi, è qui la ritenuta aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso . Il Collegio sottolinea che, diversamente da quanto dedotto, era contestata in forma oggettiva e, pertanto, non richiedeva la dimostrata appartenenza ad un sodalizio rilevante ex articolo 416- bis c.p., ma solo il ricorso a modalità di condotta che evochino “la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso” come precisato, di recente, anche da Cass., Sez. VI Penumero , 13/6/2017, numero 41772 . Forza che, nel caso che ci occupa ed in base all'analisi logicamente solida offerta in sentenza di gravame, ha di certo agevolato la condotta dei tre , tanto per l'omertà diffusa, che ha loro consentito di agire con modalità “pubbliche” senza temere l'intervento delle forze di polizia, stante l'egemonia del clan di appartenenza sul territorio, che escludeva che i cittadini potessero farvi ricorso, quanto apprezzando la stessa reazione degli astanti – ivi compresi i figli minori della persona offesa – nessuno dei quali ha avuto il coraggio di intervenire. Conclusioni La pronuncia in esame è encomiabile nel trattare in modo organico le molte questioni presentate dalle parti alcune, già definite da indirizzi ormai granitici della Suprema Corte altre, sulle quali continua a dibattersi, per la difficoltà di individuare un corretto equilibrio anche costituzionale , tra difficoltà di prova e capacità di punire condotte di sofisticato tenore criminale . Potrà costituire, pertanto, un utile strumento per il penalista, che intenda verificare lo stato dell'arte su questi istituti, beneficiando di una rassegna delle più recenti opinioni degli interpreti.
Presidente Catena - Estensore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 9 febbraio 2024, confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Roma, che aveva accertato la responsabilità penale di Ca.Gi., in concorso con Ca.Anumero , non ricorrente, quanto al delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso dagli articolo 583-quinquies, 585 in relazione all' articolo 577, numero 4, 61 numero 11-quinquies e 416-bis 1 cod. penumero Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di aver colpito, in concorso con Ca.Anumero , ripetutamente con calci e pugni, nonché mediante un coltello Ma.Ma., così provocandogli lesioni personali consistite in ferita da arma bianco elice dx, trauma cranio-facciale e contusioni multiple da cui derivava lo sfregio permanente del viso ed in particolare la recisione della porzione superiore del padiglione auricolare destro. In particolare, veniva contestato che dopo che Ca.Anumero aveva cercato di ferire la persona offesa, utilizzando un coltello nella sua disponibilità, Ca.Gi. colpiva la persona offesa Ma.Ma. con un pugno al volto, provocandone la caduta in terra. Successivamente i due Ca. colpivano ripetutamente Ma.Ma., mentre questi si trovava ancora in terra, con calci e pugni al volto ed al corpo, impedendogli di rialzarsi infine, mentre un complice immobilizzava Ma.Ma., Ca.Anumero utilizzava il coltello nella sua disponibilità, per recidere la porzione superiore del padiglione auricolare destro. Venivano poi contestate le aggravanti dell'aver commesso il fatto per motivi futili, avendo aggredito Ma.Ma. per motivi legati alla circolazione stradale, mediante l'utilizzo di un coltello, in più persone riunite, in presenza di minori degli anni diciotto, individuabili nei figli della persona offesa infine, anche quella di aver utilizzato il metodo mafioso consistito nell'evocare l'appartenenza al clan Ca. e nel tenere una condotta con modalità tale - in luogo pubblico e in presenza di diversi testimoni, consistita nella intenzionale recisione del lobo dell'orecchio con finalità punitive per la persona offesa - da richiamare quella particolare coazione e conseguente capacità intimidatoria che sono proprie delle organizzazioni mafiose. 2. Due sono gli atti di ricorso per cassazione proposti nell'interesse di Ca.Gi. da parte di ciascuno dei due difensori di fiducia, i cui motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall' articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 3. Il ricorso proposto dall'avvocato PIERGIORGIO MANCA consta di cinque motivi. 3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla fattispecie prevista dall' articolo 583-quinquies cod. penumero La sentenza sarebbe viziata in quanto non tiene in conto i principi in materia di concorso di cause sopravvenute e concorso di persone nel reato. Quanto al primo profilo, la Corte di appello non ha tenuto conto che Ca.Gi. stava soccombendo nel confronto con la persona offesa e solo il successivo arrivo - non sollecitato dal ricorrente - del fratello avrebbe determinato lo sfregio al volto, senza alcun concorso da parte dell'attuale ricorrente, che era solo fisicamente presente invoca, il ricorrente, il sopravvenire di una causa autonoma nella dinamica eziologica che conduceva all'evento lesivo. Anche quanto al concorso di persone, la Corte di appello avrebbe immotivatamente, in assenza di elementi di prova in tal senso, ritenuto che Ca.Gi. abbia bloccato la persona offesa mentre il fratello operava lo sfregio, cosicché resterebbe apodittica l'affermazione che i germani si siano intesi spontaneamente quanto alla commissione del delitto e che Ca.Gi. abbia offerto un supporto all'azione di Ca.Anumero , che invece risultava azione del tutto estemporanea. A ben vedere i Giudici del merito non hanno, poi, neanche individuato il terzo ignoto, concorrente nel 'blocco' della persona offesa. 3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sempre con riferimento all' articolo 583-quinquies cod. penumero La doglianza attiene alla circostanza che la lesione apportata non riguarderebbe il viso bensì l'orecchio, che deve essere inteso come estraneo al viso medesimo. La doglianza richiama alcuni spunti critici già formulati con il primo motivo. 3.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso di persone nel reato. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, nonostante le conclusioni del Procuratore generale territoriale, non abbia ritenuto applicabile al ricorrente l' articolo 116, comma secondo, cod. penumero , che avrebbe implicato la valutazione di prevedibilità e delle modalità effettive dell'azione, quali l'inseguimento operato dalla persona offesa, la discesa dall'auto per aggredire Ca.Gi., un pungo sferrato dalla persona offesa all'imputato. 3.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso. La sentenza impugnata riconosce l'aggravante sia in ragione della parentela del ricorrente con imputati in processi per associazione per delinquere di stampo mafioso, sia anche per quanto narrato dalla persona offesa, relativamente alle espressioni dell'imputato che avrebbe palesato e prospettato la sua appartenenza alla famiglia Ca. al fine di intimorire. La sentenza impugnata non si confronterebbe con la circostanza che non sussiste la prova della appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, del dolo specifico richiesto, come anche con il dato emerso che la persona offesa non abbia mai né sentito parlare dei Ca. né riferito a riguardo, avendo indicato al pronto soccorso di essere stato aggredito da ignoti. La sentenza richiama una annotazione della polizia giudiziaria ove si riferisce che Ca.Gi. avrebbe chiarito alla persona offesa la sua appartenenza alla relativa famiglia, ma ciò verrebbe smentito dalla trascrizione dell'audio registrato, dimostrandosi in tal modo la inattendibilità del narrato di Ma.Ma. Il motivo propone, poi, la dinamica degli eventi descritta dai precedenti motivi. 3.5 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. La Corte di appello non ha valutato elementi positivi, quali la giovanissima età dell'imputato e l'assenza di precedenti penali, indicativi della assenza di una pregressa capacità a delinquere, che avrebbero dovuto condurre a una pena dimensionata nel minimo, anche attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di Ca.Gi. da parte dell'avvocato ALESSANDRO DIDDI si articola in quattro motivi. 4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli articolo 41, comma 2, 110,583-quinquies cod. penumero e violazione di legge processuale in relazione all' articolo 192 cod. proc. penumero nonché vizio di motivazione. Richiama, la presente censura, il contenuto del primo motivo sub par. 3.1, deducendo che la Corte di appello non avrebbe dato risposta in tema di interruzione del nesso causale, limitandosi a offrire una errata motivazione solo in tema di concorso di persone. Difatti, non avrebbe chiarito quale sia il tipo di contributo - istigazione, rafforzamento, agevolazione - offerto dall'imputato all'azione del fratello, a differenza di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità Sez. U., Andreotti . Difetterebbe, inoltre, la consapevolezza di Ca.Gi. rispetto all'azione del fratello Ca.Anumero , che ebbe ad agire in modo estemporaneo, con interruzione del nesso causale fra l'azione dell'imputato ricorrente e l'evento lesivo. Apodittica - oltre che in assenza di prova - risulterebbe la conclusione della Corte di appello per cui Ca.Gi. abbia proseguito nel pestare la persona offesa anche dopo il taglio dell'orecchio. 4.2 Il secondo motivo deduce violazione della legge processuale in relazione all'articolo 546, lett. e cod. proc. penumero nonché vizio di motivazione. Difetterebbe del tutto la motivazione della Corte di appello quanto al motivo relativo alla legittima difesa invocata quanto ad Ca.Anumero , intervenuto per proteggere il fratello, al più nella forma dell'eccesso colposo nella reazione rispetto all'aggressione, con l'effetto scriminante esteso a Ca.Gi. Inoltre, non vi è una adeguata risposta alla richiesta di applicazione dell' articolo 116 cod. penumero non essendo stato esaminato il tema posto della diversità del reato voluto da Ca.Gi. rispetto a quello commesso dall' Ca.Anumero 4.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge penale in relazione agli articolo 416-bis 1, 61 numero 11-quinquies, 585 in relazione all' articolo 577 numero 4 cod. penumero La Corte di appello non ha risposto alla doglianza che riguardava tali circostanze aggravanti, che possono essere imputate al ricorrente se costui, ex articolo 59, comma 2, cod. penumero le abbia conosciute. Inoltre, quanto all'aggravante del metodo mafioso, il motivo ripropone quanto indicato, anche in ordine alla attendibilità della persona offesa, dalla doglianza formulata con altro ricorso sub par. 3.4 , rilevando come la finalità di affermazione del potere sul territorio, richiamata dalla sentenza impugnata, risulti smentita dai fatti, che vedono Ca.Gi. inseguito, poi teso a invitare il suo contraddittore ad allontanarsi, cosicché il metodo mafioso non è evocabile in relazione a chi subisce l'altrui azione e quando il contraddittore non si allontana tempestivamente dal luogo della aggressione. Anche la spendita del cognome avrebbe funzione difensiva e non intimidatoria, come d'altro canto emergerebbe dalla dichiarazione del Gr., la cui valutazione di inattendibilità operata in sede di merito risulterebbe illogica, mentre il taglio dell'orecchio apparirebbe estemporaneo e, quindi, inadeguato a ristabilire gli equilibri sul territorio. Le parole di Gr., e di Ca.Gi. sarebbero state oggetto di travisamento. Tutte le altre circostanze aggravanti - uso del coltello, persone riunite e presenza dei minori - non sono state volute dal ricorrente. 4.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alle negate circostanze attenuanti generiche, con argomenti sovrapponibili a quelli indicati sub par. 3.5, oltre che con riferimento al minimo contributo offerto. 5. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell' articolo 23, comma 8, D.L. numero 137 del 2020 , disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell' articolo 7, comma 1, D.L. numero 105 del 2021 , la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 numero 150 , come modificato dall' articolo 5-duodecies D.L. 31 ottobre 2022, numero 162 , convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, numero 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, numero 215 , convertito in legge 23 febbraio 2024, numero 18 . 6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono complessivamente infondati. 2. Va premesso che alcuni dei motivi di ricorso risultano fondarsi su una diversa ricostruzione fattuale degli eventi. A ben vedere la Corte di appello con motivazione risultante né manifestamente illogica né contraddittoria, ricostruisce la dinamica degli eventi ai foll. 13 e ss. della sentenza impugnata, sulla base della dichiarazione della persona offesa, della moglie di quest'ultimo, nonché della trascrizione della registrazione audio. Ca.Gi. stava discutendo con Ma.Ma. dinanzi alla propria abitazione, quando dal portone della stessa fuoriuscirono il fratello Ca.Anumero e un'altra persona. Ca.Anumero impugnava un coltello e a più riprese tentò di colpire Ma.Ma., che cercava di mettersi in salvo, ma Ca.Gi. lo aveva raggiunto con un pugno sul viso ed egli era caduto a terra dopo essere stato colpito da tutti e tre gli aggressori, si era sentito bloccare le spalle da uno di loro ed aveva poi sentito un fortissimo dolore causato da un taglio sull'orecchio, senza che ciò ponesse fine all'aggressione, che continuava anche in seguito, allorquando egli era ormai riverso a terra così la sentenza impugnata . E bene, tale ricostruzione dei fatti non può essere oggetto di sindacato in questa sede, in assenza di deduzioni specifiche di travisamento, in quanto alcune delle doglianze formulate risultano fondarsi su una diversa ricostruzione operata dalle difese, che si sostanza in una inammissibile prospettazione alternativa dei fatti. Difatti, il ricorrente propone al giudice di legittimità la rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto e la rivalutazione nel merito della sentenza impugnata, operazioni non consentite Sez. 6, numero 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559 Sez. 6, numero 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U., numero 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 Sez. U., numero 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U., numero 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, numero 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215 Sez. 6, numero 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 . Anche quando viene evocato il travisamento della prova il motivo resta aspecifico infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, il che nel caso in esame non è avvenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto ex multis Sez. 4 numero 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, Rv. 241023 Sez. 3, numero 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801 . 3. Tanto premesso, in relazione ai motivi primo e secondo del primo ricorso par. 3.1. e 3.2 nonché al primo motivo del secondo ricorso par. 4.1. deve procedersi, data la sostanziale sovrapponibilità, alla trattazione congiunta. 3.1 La censura mossa alla Corte di appello - di non avere tenuto conto che Ca.Gi. stava soccombendo e che il fratello subentrava per soccorrerlo sfregiando il volto della persona offesa con il coltello - risulta rappresentare una dinamica del tutto diversa da quella accertata dalla sentenza impugnata. Pertanto, dovendo escludersi la non consentita rilettura richiesta a questa Corte, i motivi di ricorso non si confrontano adeguatamente con la circostanza che nella dinamica ricostruita al fol. 14 dalla Corte territoriale Ca.Gi. rende un contributo effettivo alle lesioni procurate, facendo cadere con un pugno la persona offesa subito dopo che Ca.Anumero aveva provato a colpirlo più volte con un coltello - del quale l'attuale ricorrente aveva piena contezza - così da arrestare la fuga dell'egiziano, consentirne il blocco, oltre che la successiva la recisione di parte dell'orecchio, con la prosecuzione del pestaggio successivamente da parte dei tre aggressori, quindi anche da parte di Ca.Gi. Per altro, la Corte di appello non fa riferimento al ruolo di Ca.Gi. come coautore del 'blocco' alle spalle della persona offesa, a differenza di quanto si lamenta nel primo ricorso, che dunque non si confronta correttamente con la sentenza impugnata. Proprio la ricostruita dinamica esclude, come correttamente osserva la Corte di appello fol. 13 , che si sia interrotta la serie causale per l'intervenuta sopravvenienza di una causa autonoma. A ben vedere pacifico è il principio per cui le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità nel solo caso in cui innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, ovvero quando, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità Sez. 5, numero 7205 del 09/11/2022, dep. 20/02/2023, Licciardi, Rv. 284338 - 02 conf. numero 17804 del 2015 Rv. 263581 - 01, numero 10626 del 2013 Rv. 256391 - 01, numero 9967 del 2010 Rv. 246797 - 01, numero 43168 del 2013 Rv. 258085 - 01, numero 13939 del 2008 Rv. 239593 - 01, numero 29075 del 2012 Rv. 253316 - 01, numero 42502 del 2009 Rv. 245460 - 01, numero 53541 del 2017 Rv. 271846 - 01, numero 39617 del 2007 Rv. 237659 - 01, numero 6215 del 2010 Rv. 246421 - 01 . La ricostruzione degli eventi operata dalla Corte territoriale vede Ca.Anumero impugnare il coltello e provare da subito a colpire la persona offesa con l'arma, il seguente contributo fattivo dell'imputato di ausilio all'azione lesiva prima, e poi dopo, con la prosecuzione del pestaggio ciò rende corretta la valutazione della sentenza impugnata quanto alla evidenza che l'esito dell'azione - quale fu la lesione procurata a mezzo dell'uso di coltello - non costituiva certamente una evoluzione anomala o eccezionale, al di fuori della ragionevole probabilità dell'evoluzione degli eventi. Ciò da un punto di vista oggettivo, ma anche soggettivo, in quanto - a differenza di quanto deduce il ricorrente - la partecipazione concorrente dell'imputato viene convalidata anche dall'assenza di azioni oppositive all'uso dell'arma o anche di indifferenza rispetto a quanto accaduto, risultando invece il concorrere anche al pestaggio successivo la dimostrazione di una adesione consapevole e volontaria all'azione lesiva medesima, come correttamente rileva la Corte territoriale. Pertanto, la sintetica, ma sufficiente e logica, negazione da parte della Corte di appello della fondatezza della doglianza relativa alla interruzione della serie causale, trae la propria linfa proprio dal ritenuto concorso materiale dell'imputato alla dinamica dell'azione, cosi come ricostruita fol. 13 . Anche le doglianze relative al concorso di persone sono infondate non vi è dubbio che, come rileva il secondo ricorso, nel caso di concorso di persone, il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso , che impongono al giudice di merito un obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall' articolo 110 cod. penumero , con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà Sez. U., numero 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 . Ma nel caso in esame la dinamica ricostruita dalla Corte di appello rende evidente che il concorso si sostanziò in un contributo materiale volontario - il pugno sferrato per bloccare la fuga della persona offesa, dopo i tentativi di accoltellamento e prima del taglio dell'orecchio, cui seguiva il pestaggio - oltre che morale, cosicché non si verte in tema di partecipazione alla fase ideativa o preparatoria, o di solo concorso morale in sostanza non si verte nel caso all'attenzione delle Sezioni Unite, per il quale vi era un vuoto probatorio relativo alla modalità materiale del contributo, che nel caso in esame viene invece ben identificato e riferito fattualmente dalla sentenza impugnata. In tal senso risulta non manifestamente illogica, in quanto tratta dalla dinamica come ricostruita, l'affermazione che i concorrenti operarono in spontanea e immediata adesione nell'unico delitto, data l'evidenza dell'intento lesivo palesato da Ca.Anumero - percepito dallo stesso Ca.Gi. - che impugnava il coltello e provava a colpire l'avversario, intento subito fatto proprio, come univocamente attesta la condotta tenuta, da Ca.Gi., che con un pugno impedisce la fuga alla persona offesa, non risultando apodittico né manifestamente illogico il riferimento alla condotta successiva come prova della adesione all'azione posta in essere. Né rileva la circostanza che sia rimasto ignoto il terzo concorrente del reato, della cui esistenza la Corte di appello non dubita nella ricostruzione operata e la cui sconosciuta identità non rende viziata la motivazione impugnata. 3.2 Anche corretta risulta la qualificazione giuridica offerta dalla Corte territoriale fol. 18 l'asportazione di parte dell'orecchio determina comunque un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole, sufficiente, anche in assenza di ripugnanza Sez. 5, numero 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653 , non essendo richiesto uno sfiguramento ripugnante o una sensibile modificazione delle sembianze Sez. 5, numero 4113 del 18/02/1997, Lalan, Rv. 207404 , ma risultando idonea un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso Sez. 5, numero 27564 del 21/09/2020, Piras, Rv. 279471 , compromettendone l'immagine in senso estetico Sez. 5, numero 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 247892 . Si tratta di un apprezzamento dì fatto che compete al giudice di merito, il quale è chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso in esame, motivato in modo non manifestamente illogico cfr. Sez. 5, numero 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv. 270137 . È altresì opportuno precisare che, ai fini della sussistenza dello sfregio permanente, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale Sez. 5, numero 23692 del 07/05/2021, Di Rocco, Rv. 281319 , in quanto l'eventuale limitazione degli effetti estetici del danno costituisce un post factum non collegato alla condotta di aggressione . D'altro canto, questa Corte, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame, ha ritenuto integrato lo sfregio permanente articolo 582,583, comma secondo, numero 4, cod. penumero - Sez. 5, numero 21998 del 16/01/2012, Cipolla, Rv. 252952 - 01- allorché il giudice di merito aveva ritenuto la sussistenza del reato proprio nel distacco di parte del lobo di un orecchio. Ne consegue che anche infondata è la doglianza che vuole escludere l'orecchio dalla nozione di viso ai fini della configurabilità della fattispecie prevista dall' articolo 583-quinquies cod. penumero 3.3 Quanto poi alla violazione di legge processuale dedotta in relazione agli articolo 192 e 546 cod. proc. penumero , deve osservarsi come sia inammissibile sotto forma di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell' articolo 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'articolo 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'articolo 606 lett. c c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale ex multis Sez. 3, numero 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567 Sez. 3, numero 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174 Sez. 1, numero 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294 Sez. 4, numero 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 Sez. U., Sentenza numero 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 . Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b dell' articolo 606 c.p.p. , posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite posto dalla citata lett. c dello stesso articolo della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità ex multis Sez. 3, numero 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446 Sez. 5, numero 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404 . 3.4 Infine, in ordine alla legittima difesa, in primo luogo il motivo è inedito perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall' articolo 606 comma 3 cod. proc. penumero , come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata - che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto - oltre che dall'esame dell'atto di appello. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente articolo 606, comma 3, c.p.p. la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione così Sez. 2, numero 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813 Sez. 2, numero 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, numero 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 Sez. 3, numero 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 Sez. 3, numero 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869 Sez. 2 2, numero 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 Sez. 2, numero 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368 . Ad ogni buon conto, comunque, la dinamica come ricostruita esclude la possibilità di ritenere che l'imputato fosse in pericolo non per propria volontà. A riguardo va richiamato il consolidato orientamento per cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui Sez. 1, numero 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01 Sez. 1, numero 4874 del 27/11/2012, dep. 31/01/2013, Spano, Rv. 254697 - 01 . Inoltre, ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio ex ante , ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso Sez. 5, numero 32414 del 24/09/2020, Di Pietro, Rv. 279777 - 01 il che si verifica nel caso in esame, poiché il sopraggiungere di Ca.Anumero con altro sodale in aggiunta al Ca.Gi. - quindi tre persone contro l'una - rendeva assolutamente sproporzionato l'uso del coltello per difendere l'attuale imputato, senza che per altro fosse accertato che la persona offesa avesse rinvenuto l'oggetto che aveva cercato nel cofano per colpire a sua volta. Anche in ordine al prospettato eccesso colposo, l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati Sez. 5, numero 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344 - 02 . 3.5 Ne consegue la infondatezza e la natura non consentita dei motivi fin qui esaminati. 4. In ordine al terzo motivo del primo ricorso e al secondo del primo parr. 3.3 e 4.2 quanto all'omesso riconoscimento dell'attenuante dell' articolo 116 cod. penumero la Corte di appello, sulla scorta della ritenuta piena e consapevole condotta di Ca.Gi. quanto ai fatti in disanima, esclude l'applicabilità dell'attenuante. L'articolo 116 recita Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave . A ben vedere la Corte territoriale, senza aporie logiche, ritiene sussistente il concorso di persone nel reato di deformazione al volto, quindi né in un diverso comma primo né meno grave comma secondo reato voluto dall'imputato. La Corte di appello ritiene che l'imputato abbia concorso e voluto l'uso del coltello contro la vittima, utilizzato vanamente dal fratello in precedenza, accettandone se non altro l'eventualità dell'uso, anzi consentendone il riutilizzo, proprio sferrando il pugno al volto della persona offesa che ne arrestava la fuga. In sostanza i tentativi di accoltellamento andati a vuoto in precedenza mettevano già in pericolo il bene della integrità fisica personale della persona offesa, cosicché l'imputato ebbe a volere, anche nella forma del dolo eventuale, che grazie al proprio intervento che frenò la fuga della persona offesa, quelle azioni lesive fossero poi portate a compimento. Ne consegue la corretta esclusione dell'applicazione, da parte della Corte di appello, dell'articolo 116 cod. penumero , che richiede la diversità del fatto rispetto a quello voluto dal concorrente. 5. I motivi quarto del primo ricorso e terzo del secondo parr. 3.4 e 4.3 , riguardanti le circostanze aggravanti, vanno trattati congiuntamente. 5.1 Quanto al metodo mafioso va premesso che la doglianza relativa al dolo specifico è fuori fuoco , in quanto inerente alla aggravante in forma soggettiva, relativa alla agevolazione mafiosa. Difatti, nel caso in esame non è contestata la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, che ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere Sez. U., numero 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 , bensì quella oggettiva, implicante il dolo generico. Anche irrilevante è la doglianza quanto alla circostanza che non vi sia prova che l'imputato o il fratello siano appartenenti al clan Ca., in quanto la circostanza aggravante oggettiva dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex articolo 416-bis cod. penumero , essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso essa è, pertanto, configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché anche nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo Sez. 6, numero 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 . La Corte di appello chiarisce come risulti che Ca.Gi. abbia evocato il nome dei Ca. a più riprese, nel corso dell'acceso dialogo con la persona offesa, come emerge sia dalle dichiarazioni di quest'ultima, sia da quelle della moglie, che errava sul cognome citando i 'Ca.', sia anche per quanto emerge dalla annotazione di polizia giudiziaria che riporta il dialogo registrato dal sistema audio video attivo sulla scena del crimine. Proprio tale annotazione smentisce la tesi difensiva che nella registrazione non vi sarebbe il riferimento ai Ca., come anche la lettura che l'espressione cacasotto del vieni qua non fosse rivolta in segno di sfida al Ma.Ma., bensì al Gr., che inerte assisteva alla scena. Tale ultima prospettazione viene ritenuta non attendibile dalla Corte di merito, sia per il tenore della registrazione, sia anche per l'inserimento della frase nel dialogo fra i due contendenti, sia infine per la valutazione di inattendibilità dello stesso teste Gr., attestata dalla circostanza che costui non riferiva che Ca.Anumero aveva con sé un coltello foll. 14 e 15 . Si tratta di una argomentazione certamente non manifestamente illogica che non consente alcun ulteriore sindacato in questa sede. Come anche, non si rinvengono manifeste illogicità nella valutazione di attendibilità della persona offesa costui non ebbe a indicare i propri aggressori in ospedale, osserva la Corte di appello, in quanto non li aveva mai visti in precedenza fol. 17 . Tale deficit identificativo veniva superato dalle dichiarazioni rese poi alla polizia giudiziaria. Pertanto, le censure mosse alle valutazioni di attendibilità/inattendibilità operate dalla Corte di merito non sono in sé consentite, in quanto in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni Sez. 2, numero 41505 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Terrusa, Rv. 257241 , il che non è nel caso in esame come anche, va ricordato, che sono inammissibili le doglianze che attacchino la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento cfr. Sez. 6, numero 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965 . Anche la doglianza relativa alla comparazione - per far rilevare il contrasto fra il contenuto della annotazione trascrittiva di polizia giudiziaria relativa alla registrazione audio e la asserita assenza del nome Ca. nella medesima registrazione - risulta aspecifica, in quanto denuncia un travisamento che non viene supportato da alcuna puntuale allegazione, idonea a consentire a questa Corte la verifica di sussistenza del vizio, cosicché la censura rifluisce in una non consentita richiesta di rivalutazione di merito. Infine, l'evocazione del nome dei Ca. in funzione difensiva, come sostenuto nel secondo ricorso, con la finalità di far allontanare Ma.Ma., ritenuto aggressore, anche scaturisce da una rilettura della conversazione registrata non ammessa in questa sede. Come noto, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il che vale anche per la registrazione ora costituente fonte di prova, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Sez. U., Sentenza numero 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Pertanto, tornando alla aggravante del metodo mafioso, i motivi di ricorso si concentrano sul tema del controllo del territorio e della affermazione della egemonia sulla zona di interesse dei Ca. da parte dell'imputato, ma non si confrontano in modo adeguatamente specifico con la parte della motivazione fol. 17 , ove la Corte di appello chiarisce che gli astanti non sono in alcun modo intervenuti a dividere i contendenti, e ciò sebbene fossero presenti i figli minori di Ma.Ma., essendo essi ben consapevoli dei rischi che la loro intromissione avrebbe comportato per la loro incolumità .,. . È stato evidenziato come nell'occasione gli imputati non si siano minimamente preoccupati della possibile reazione dei presenti a difesa delle vittime e di quanto avrebbero potuto riferire alla polizia, ma abbiano invece proseguito nella aggressione, confidando sul clima di omertà e reticenza in caso di indagini, essendo nota ai presenti la riconducibilità degli aggressori ai Ca come si evince anche dalle dichiarazioni rese da Do.Si. . In vero la motivazione della sentenza impugnata risulta oltremodo conforme al principio per cui, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso , non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa ciò affermava la Corte di cassazione in un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame, relativo alle violente lesioni inferte ad un giornalista da un personaggio notoriamente malavitoso, che, nel rifiutare di essere intervistato, aggrediva il cronista con una testata sul volto, si avvaleva di un guardaspalle, pronunciava frasi intimidatorie che evocavano l'intervento di altri soggetti al fine di danneggiare la vettura dello stesso, in contesto omertoso caratterizzato non solo dal disinteresse dei passanti, ma anche dal compiacimento per l'accaduto da parte di alcuni presenti all'aggressione Sez. 5, numero 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01 conf. numero 16883 del 2010 Rv. 246753 - 01, numero 5881 del 2011 Rv. 251830 - 01, numero 41772 del 2017 Rv. 271103 - 01 . La Corte di appello valorizza l'esistenza del clima di omertà preesistente in quel territorio, evidenziando proprio come gli autori del reato abbiano confidato nella reticenza e della passività dei presenti nel proprio contesto territoriale, che indubbiamente agevola la commissione del delitto, convalidato dall'evocazione del nome dei Ca., oltre che dalle modalità evidenti, pubbliche, con il taglio all'orecchio, fortemente simbolico che rinvia a pratiche mafiose, il che risponde perfettamente alla previsione dell' articolo 416-bis 1 cod. penumero , che al comma primo delinea all'aggravante per i delitti punibili commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis , condizioni specificate dall'articolo 416-bis, al comma terzo, per cui le associazioni mafiose si avvalgono della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti . Con il profilo del metodo mafioso che agevola la consumazione del reato non si confrontano in modo specifico i motivi dei ricorsi. Come è stato osservato da Sez. 1, numero 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 - 01, la circostanza in parola si caratterizza per il fatto che le modalità esecutive del reato devono evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo Sez. 6, numero 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 27110301 , capace di determinare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata Sez. 2, numero 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 26490001 . Anche a voler ritenere, come sostiene questo orientamento, che l'aggravante non può ritenersi integrata dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti proprie dell'organizzazione mafiosa, ad esempio a partire dal mero carattere eclatante dell'azione, siccome commessa in pieno giorno, nel centro cittadino di una zona di sicuro radicamento mafioso, nonché dalla sua efficiente pianificazione, è però sufficiente la modalità della condotta che presenti un nesso immediato rispetto all'azione criminosa, nel senso di connotarsi come funzionale alla più pronta e agevole realizzazione del reato Sez. 1, numero 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365 - 01 v. anche Sez. 1, numero 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01 . Nel caso in esame non vi è dubbio alcuno che la Corte di appello abbia individuato nell'omertà e nella passività degli astanti - il tutto avveniva a ridosso dell'abitazione dei Ca. - un fattore integrante il metodo mafioso, facilitando in modo funzionale la commissione del delitto. 5.2 Quanto alle altre circostanze aggravanti, in ordine alle quali viene proposta impugnazione sono tutte oggettive l'uso del coltello, le persone riunite, la presenza dei minori. Va premesso che per le stesse le doglianze inedite, quindi non consentite, in quanto non proposte con l'atto di appello, secondo il consolidato orientamento già richiamato. Ad ogni buon conto, quanto alle persone riunite, basti ricordare che Ca.Gi. era presente e ebbe modo di vedere e di agire in concorso con il fratello e il soggetto rimasto ignoto. Ne consegue che la Corte di appello ha fatto buon governo del principio per cui l'aggravante ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione Sez. 2, numero 46221 del 08/11/2023, Piromalli, Rv. 285443 - 01, sicché si comunica anche ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza conf. numero 31199 del 2014 Rv. 259987 - 01, numero 36926 del 2018 Rv. 273521 - 01 . Anche l'aggravante connessa all'uso del coltello risulta correttamente confermata dalla Corte di appello difatti, Sez. 2, numero 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02, ha chiarito che in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall' articolo 59, comma secondo, cod. penumero - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell' articolo 118 cod. penumero , che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive in relazione a una fattispecie nella quale la Corte di legittimità ha ritenuto sussistente il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma in capo al concorrente non armato, in quanto i cocci di bottiglia utilizzati come arma impropria si trovavano sul luogo del delitto e il loro utilizzo era ampiamente prevedibile . Nel caso in esame, come più volte evidenziato, la dinamica ricostruita vede Ca.Gi. ben consapevole della volontà del fratello di riutilizzare il coltello per colpire, il che rendeva oltremodo prevedibile la lesione a mezzo dell'arma bianca. Quanto alla circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, nelle ipotesi previste dall'articolo 61 numero 11-quinquies cod. penumero , è configurabile tutte le volte in cui il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore dello stesso, sempre che questi ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza Sez. 1, numero 44965 del 25/06/2.018, R., Rv. 274027 - 01 conf. numero 12328 del 2017 Rv. 269556 - 01 . Nel caso in esame la Corte di appello dava atto non solo che fossero presenti i figli minori della persona offesa, ma anche che costoro urlassero disperati e piangenti, come emergeva dalla trascrizione della registrazione audio della polizia giudiziaria, cosicché ne era certamente percepibile la presenza anche per l'imputato. I motivi sulle aggravanti sono quindi manifestamente infondati oltre che inediti e quindi non consentiti. 6. Il quinto motivo del primo ricorso e il quarto del secondo vanno trattati congiuntamente, quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Sul primo profilo di doglianza, va evidenziato come la Corte di appello non abbia ritenuto la rilevanza della incensuratezza e della giovane età, avendo implicitamente escluso il minimo contributo, riconoscendo il pieno concorso dell'imputato nella dinamica delittuosa. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio ex multis e da ultime Sez. 3, numero 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900 Sez. 5, numero 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716 . Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall' articolo 133 c.p. , quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio Sez. 6 numero 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, Rv. 248737 Sez. 2, numero 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163 . La valutazione della natura ostativa - al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - del pieno concorso morale e materiale e della gravità dei fatti in esame integra motivazione non manifestamente illogica ed esclude la sussistenza di un vizio per violazione di legge. Quanto alla dosimetria della pena, per la stessa deve osservarsi che, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all' articolo 133 cod. penumero Sez. 4, numero 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 , ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena Sez. 3, numero 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 . Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza delle due doglianze ora esaminate. Per altro, rileva la Corte di appello come la pena sia stata determinata in misura inferiore al minimo in primo grado e correttamente la stessa non viene riformata difatti, in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo né con le formalità di cui agli articolo 130 e 619 cod. proc. penumero , versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all' articolo 1 cod. penumero e in forza del proprio compito istituzionale di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità l'illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius Sez. 3, numero 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 02 conf. numero 49858 del 2013 Rv. 257672 - 01, numero 771 del 2000 Rv. 215727 - 01, numero 30198 del 2020 Rv. 279905 -01, numero 22494 del 2021 Rv. 281453 - 01, numero 44897 del 2015 Rv. 265529 - 01 . 7. Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi, con condanna del ricorrente alle spese processuali. 8. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall' articolo 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.