La sicurezza, anche quoad circolationem, è di potestà esclusiva dello Stato. Essa è esercitata con l’adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve, invece, rimanere unitario.
Questo il principio di diritto affermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza numero 8079, pubblicata l'8 ottobre 2024. Il caso Un Sindaco di Città Metropolitana introduceva, tramite ordinanza, l'obbligo, «per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell'articolo 1 della legge numero 160/2019, che circolano sulle strade comunali, di indossare idoneo casco protettivo». L'ordinanza traeva giustificazione nella possibilità di prevedere, da parte dell'Amministrazione comunale, prescrizioni e limitazioni della circolazione, ai sensi degli articolo 6, comma 4, e 7, comma 1, C.d.s., oltre che dell'art 4, comma 3, D.M. Infrastrutture e Trasporti del 04/06/2019, recante «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica». Il TAR, rilevata, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici, l'incompetenza del Sindaco a favore della Dirigenza, annullava l'impugnata ordinanza. Conseguentemente, mediante provvedimento dirigenziale della Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture dell'Amministrazione comunale, veniva ristabilito l'obbligo citato. Il nuovo provvedimento, nel reiterare i contenuti della precedente ordinanza sindacale, si basava sulla medesima base normativa precedente, nonché su una serie di considerazioni relative alla «specificità dell'ambiente urbano della Città», con particolare riferimento all' «elevata estensione delle pavimentazioni stradali lapidee soprattutto nel centro storico», all' «elevata incidenza di aree pedonali», e alla particolare pericolosità del mezzo che, «per la caratteristica sinuosità delle traiettorie, l'accelerazione e la velocità raggiungibili, in presenza di elevate densità di pedoni può dar luogo ad un incremento del numero di collisioni». Anche tale atto veniva annullato dal TAR. Avverso tale sentenza il Comune ha interposto appello, deducendo error in iudicando violazione e/o errata applicazione degli articolo 5,6 e 7 C.d.S. difetto di istruttoria e di motivazione perplessità dell'iter logico-giuridico contraddittorietà, illogicità e travisamento. La sentenza del Consiglio di Stato L'appello è stato ritenuto infondato. La Sezione osserva che nessuna delle previsioni normative, invocate a fondamento giustificativo, autorizza l'adozione di un provvedimento di tal fatta. Da un lato, l'articolo 6, comma 4, C.d.s., nel prevedere il potere dell'ente proprietario della strada di stabilire una serie di limitazioni alla circolazione stradale, non reca quello di imporre l'uso di caschi protettivi. Dall'altro, l'articolo 7, comma 1, C.d.S., nel prevedere la possibilità, per i comuni, di introdurre, nei centri abitati, una serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta, non comprende in alcun modo il potere di imporre l'utilizzazione del casco sui monopattini elettrici. Infatti, il pur alto e nobile intento di evitare incidenti stradali, deve coordinarsi con la normativa statale in tema di circolazione stradale, recata dal codice della strada, che non assegna in alcun modo ai comuni il potere di imporre l'adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini o qualsiasi altro veicolo a due ruote sul territorio comunale. Ne deriva il difetto di potere da parte dell'organo emanante. In merito, i giudici ricordano che, nel riparto di competenze, il tema della sicurezza, anche stradale, costituisce materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. h , Cost., che non può essere delegata agli enti locali. In conclusione, l'appello è stato rigettato.
Presidente Caringella - Relatore Palmieri Fatto e diritto 1. Con ordinanza 18 dicembre 2020 numero ORD/2020/00508, il Sindaco di Firenze ha introdotto l'obbligo, “per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, … di indossare idoneo casco protettivo”, fissando il termine di decorrenza iniziale della prescrizione al 1° febbraio 2021 L'ordinanza ha individuato la giustificazione normativa nelle previsioni di cui agli articolo 6, 4° comma e 7, 1° comma del d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 che sostanzialmente attribuiscono, all'Ente proprietario della strada ed all'Amministrazione comunale, la possibilità di prevedere prescrizioni e limitazioni della circolazione , oltre che nella previsione di cui all'art 4, 3° comma, d.m. Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019 Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica . Decidendo due ricorsi proposti dall'attuale appellata e dalla Timove s.r.l., Il TAR Firenze, con sentenza numero 215/21, ha annullato detta ordinanza, rilevando l'incompetenza del Sindaco nei confronti della Dirigenza, in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D. Lgs. numero 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza. Con provvedimento 28 agosto 2021 numero DD/2021/05183, il Dirigente la Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture dell'Amministrazione comunale di Firenze ha nuovamente stabilito l'obbligo, “per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, … di indossare idoneo casco protettivo”, fissando l'entrata in vigore della previsione al 1° dicembre 2021. A base del nuovo provvedimento che reitera sostanzialmente tutti i contenuti della precedente ordinanza Sindacale è stata posta la medesima base normativa dell'ordinanza annullata, nonché una serie di considerazioni relative alla specificità dell'ambiente urbano della Città di Firenze”, con particolare riferimento all' “elevata estensione delle pavimentazioni stradali lapidee soprattutto nel centro storico”, all' “elevata incidenza di aree pedonali”, e alla particolare pericolosità del mezzo che, “per la caratteristica sinuosità delle traiettorie, l'accelerazione e la velocità raggiungibili, … in presenza di elevate densità di pedoni può dar luogo ad un incremento del numero di collisioni”. Il provvedimento da ultimo citato è stato impugnato dall'odierna appellata che risulta tra i gestori del servizio di sharing dei monopattini elettrici nella Città di Firenze, a seguito dell'apposita procedura di gara instaurata dall'Amministrazione comunale , che sulla base dei proposti motivi di ricorso ne ha chiesto l'annullamento. Costituitosi in giudizio, il Comune di Firenze ha chiesto il rigetto del ricorso. Con sentenza numero 524/22 il TAR Firenze ha annullato l'atto impugnato. Avverso tale pronuncia giudiziale il Comune di Firenze ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati Error in iudicando. Violazione e/o errata applicazione degli articolo 5,6 e 7 del Codice della Strada D. Lgs. numero 285/1992 . Difetto di istruttoria e di motivazione. Perplessità dell'iter logico-giuridico. Contraddittorietà, illogicità, travisamento. Ha chiesto pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dall'appellata in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Costituitasi in giudizio, la società Bit Mobility s.r.l. ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite. All'udienza pubblica del 19.9.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 2. L'appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato. 3. Il Comune di Firenze ha posto a fondamento giustificativo del provvedimento impugnato dall'odierna appellata le succitate previsioni di cui agli articolo 6 co. 4 e 7 co. 1 d. lgs. numero 285/92 codice della strada . Nondimeno, nessuna delle citate previsioni normative autorizza l'adozione di un provvedimento di tal fatta. Non la previsione di cui all'articolo 6 co. 4 codice della strada, che prevede il potere dell'ente proprietario della strada di prevedere una serie di limitazioni alla circolazione stradale, tra i quali non rientra certamente quello di imporre l'uso di caschi protettivi. Non la previsione di cui all'articolo 7 co. 1 c.d.s. che prevede la possibilità, per i comuni, di introdurre, nei centri abitati, una nutrita serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta, che non comprende tuttavia in alcun modo il potere di imporre l'utilizzazione del casco sui monopattini elettrici, o su qualsivoglia tipologia di veicolo a due ruote. 4. Per tali ragioni, è evidente il difetto di potere da parte dell'organo emanante, dovendo l'alto e nobile intento di evitare incidenti stradali coordinarsi con la normativa statale e segnatamente il codice della strada in tema di circolazione stradale normativa che non assegna in alcun modo ai comuni il potere di imporre l'adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini o qualsiasi mezzo a due ruote sul territorio comunale. La qual cosa è tanto più vera se si considera che quella della “sicurezza” tra i quali rientra anche quella stradale è una materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato articolo 117 co. 2 lett. h Cost. , che la esercita pertanto con l'adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, e che per tale ragione non può essere delegata alle Regioni e agli altri enti territoriali, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario. 5. Per tali ragioni, l'impugnata sentenza deve ritenersi immune dalle lamentate censure, in quanto conseguenza della corretta applicazione dei succitati criteri di riparto di competenze – quoad circolationem – tra lo Stato e gli enti locali. 6. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è infondato. Ne consegue il suo rigetto. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il COmune di Firenze al rimborso delle spese di lite sostenute dalla società appellata, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.