La domanda risarcitoria da infiltrazioni da parti comuni può essere proposta nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell’intero condominio.
Il caso Gli attori adivano l'autorità giudiziaria affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità della condomina Azienda Unità Sanitaria Locale , ex articolo 2051 c.c. ed in via concorrente o alternativa ex articolo 2043 c.c., nella causazione del danno, patrimoniale e non, patito a seguito delle consistenti infiltrazioni di acqua nell'immobile di loro proprietà, adibito allo svolgimento di attività commerciale nel settore dell'abbigliamento . Assumevano, infatti, che il fenomeno infiltrativo traeva origine delle condizioni di fatiscenza dell'immobile soprastante e , comunque, dalle parti dell'edificio nella materiale ed esclusiva disponibilità della dell'Ente convenuto . L'AUSL, infatti, proprietaria esclusiva del sottotetto, aveva il possesso esclusivo della porzione dello stesso sovrastante gli immobili degli attori, nella quale porzione era unicamente sorvegliabile lo stato delle travi ivi ubicate . Costituitasi in giudizio, parte convenuta, contestava la domanda, eccependo che legittimato passivo sarebbe stato “l'ente condominio”. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria nel successivo giudizio, invece, la Corte territoriale riformava la sentenza di condanna, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta. Avverso il provvedimento in commento, parte attrice proponeva ricorso in Cassazione, eccependo, tra i vari motivi, l'erroneità di tale decisione in violazione dell' articolo 2055 c.c. , disposizione in forza della quale ben può il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio. La legittimazione passiva Secondo la S.C., la legittimazione “ ad causam ” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale , cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità , in capo a costui, del dovere asseritamente violato, in relazione al diritto per cui si agisce. Così, il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a «subire» la pronuncia giurisdizionale. Premesso ciò, nella specie, il giudice di appello, lungi da riscontrare il difetto di corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti era stata proposta la domanda e quello che, nella domanda stessa, era indicato come responsabile del danno, aveva escluso che la concreta titolarità del rapporto in giudizio facesse capo, appunto, alla parte convenuta, pervenendo ad una conclusione erronea. La responsabilità solidale Con il provvedimento in commento, la S.C. giunge ad una conclusione, ma senza smentire il principio generale delle Sezioni Unite numero 9148/2008 secondo cui «in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà , per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articolo 752 e 1295 cod. civ. ». Invero, a parere della Corte di Cassazione, nel caso dei danni che originino da parti condominiali , tale espressa previsione normativa formulazione operata precedentemente dalle Sezioni Unite si identifica nell' articolo 2055 c.c . , sussistendo tre elementi premesse storiche, ragioni sistematiche e considerazioni particolari alla fattispecie della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia idonei a confortare la tesi dell'applicabilità del principio di solidarietà anche in ambito condominiale. Responsabilità da custodia Con tale ragionamento, la Corte di legittimità evidenzia che la responsabilità da custodia presuppone l'individuazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia , tale soggetto non può essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa , in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex articolo 1117 c.c. Principio di diritto In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, la Corte territoriale aveva errato nell'escludere la titolarità, dal lato passivo, nel rapporto controverso, della condomina AUSL, con conseguente accoglimento del motivo di ricorso. Per queste ragioni, la S.C. ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha cassato il provvedimento rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto «in caso di azione ex articolo 2051 c.c. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex articolo 2055 c.c., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell'intero condominio».
Presidente De Stefano - Relatore Guizzi Fatti di causa 1. La società OMISSIS di V. L. S.numero c. d'ora in poi, “società V.” , nonché L., G. M. e M. C. V., e con essi M. T. C., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza numero 470/22, del 20 settembre 2022, della Corte d'appello di Perugia, che – accogliendo il gravame esperito dall'Azienda Unità Sanitaria Locale OMISSIS d'ora in poi, “AUSL OMISSIS ” , avverso la sentenza numero 1293/19 del Tribunale di Perugia – ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della AUSL OMISSIS , in relazione alla domanda risarcitoria dagli stessi proposta per danni agli immobili di loro proprietà. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito l'autorità giudiziaria, affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità della AUSL OMISSIS , ex articolo 2051 cod. civ. ed in via concorrente od alternativa ex articolo 2043 cod. civ. , nella causazione del danno, patrimoniale e non, patito a seguito delle consistenti infiltrazioni di acqua nell'immobile di loro proprietà in Foligno, adibito da oltre settant'anni allo svolgimento di attività commerciale nel settore dell'abbigliamento, infiltrazioni culminate nel crollo delle travi del tetto posto sull'intradosso della proprietà AUSL OMISSIS . Assumevano, infatti, che il fenomeno infiltrativo traesse origine delle condizioni di fatiscenza dell'immobile soprastante e, comunque, dalle parti dell'edificio nella materiale ed esclusiva disponibilità della AUSL OMISSIS . Essa, infatti, proprietaria esclusiva del sottotetto, aveva il possesso esclusivo della porzione dello stesso sovrastante gli immobili degli attori, nella quale porzione era unicamente sorvegliabile lo stato delle travi ivi ubicate. Costituitasi in giudizio, l'AUSL OMISSIS , oltre a resistere all'avversaria domanda, eccepiva, preliminarmente, che legittimato passivo sarebbe stato “l'ente condominio”. Istruita la causa con l'assunzione di prova testimoniale e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando l'importo complessivo di € 25.357,07, per le spese sostenute in relazione agli interventi di bonifica, per danni alle merci e per lucro cessante, in ragione della chiusura dei locali. Su gravame, tuttavia, della convenuta soccombente, il giudice d'appello riformava la sentenza di condanna, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della AUSL OMISSIS , legittimazione sussistente – a suo dire – in capo all'intero condominio. 3. Avverso la sentenza della Corte perugina hanno proposto ricorso per cassazione la società V., nonché i V. e la C., sulla base – come detto – di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, numero 3 , cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell' articolo 81 cod. proc. civ. , e degli articolo 1105, 1117, 1123, 1126, 2043, 2051, 2055 cod. civ. e 24 Cost., per avere la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto la carenza di legittimazione passiva dell'appellante. I ricorrenti denunciano l'erroneità di tale decisione, che violerebbe, in primo luogo, l' articolo 2055 cod. civ. , disposizione in forza della quale ben può il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio. In tal senso, del resto, si è già affermato che “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex articolo 2055 cod. civ. , comma primo, norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall' articolo 2051 cod. civ. , non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini”. Peraltro, la responsabilità della custodia, da cui discende la legittimazione passiva della AUSL OMISSIS , emergerebbe anche dai documenti prodotti, dai quali risulterebbe per tabulas la preordinata e colposa inerzia della stessa, consistita nel voler procrastinare le opere volte ad assicurare e tutelare la pubblica incolumità e sicurezza. Inoltre, la Corte perugina avrebbe errato anche nel richiamare, a sostegno del difetto di legittimazione della AUSL OMISSIS , la tesi del “'principio della necessaria convocazione dell'assemblea per le decisioni comuni” ex articolo 1105 cod. civ. , così avendo inteso porre “quale condizione per l'azione preordinata al risarcimento da fatto illecito ex articolo 2043/2051 cod. civ. quale è l'iniziativa degli odierni ricorrenti la previa convocazione dell'assemblea, quantunque il danno si fosse già verificato”. In via subordinata e di mero corollario, si rileva come la Corte territoriale non avrebbe comunque dovuto pronunziare la carenza di legittimazione passiva della AUSL OMISSIS , ma, al più, emettere sentenza ex articolo 354 cod. proc. civ. , ordinando l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' articolo 102 cod. proc. civ. nei confronti degli altri comproprietari degli immobili componenti lo stabile in cui è avvenuto il crollo. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, nnumero 4 e 5 , cod. proc. civ. – violazione dell' articolo 2909 cod. civ. , nonché degli articolo 324, 329, comma 2, 346, 132, comma 2, numero 4 , cod. proc. civ. , dell'articolo 111, comma 6, Cost. e degli articolo 99 e 112 cod. proc. civ., ovvero, in subordine, censura la sentenza impugnata per omessa pronunzia in ordine al giudicato formatosi sulla condanna in primo grado nei confronti della AUSL OMISSIS per responsabilità ex articolo 2043 cod. civ. Assumono i ricorrenti che il giudice di prime cure avrebbe censurato la condotta della AUSL OMISSIS , “riconoscendo in capo ad essa la sussistenza delle due obbligazioni violate quelle da custodia e da neminem laedere , addebitando in via esclusiva entrambe le condotte e, per l'effetto, pronunciando la convergente condanna al risarcimento”. In difetto di impugnazione della condanna pronunciata ex articolo 2043 cod. civ. , pertanto, la relativa statuizione sarebbe passata in giudicato, avendo la convenuta fatto acquiescenza. Inoltre, si assume la violazione anche del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 cod. proc. civ. , apparendo evidente – si sostiene – come la sentenza impugnata abbia travalicato i limiti previsti da tale norma “esercitando il potere di «riforma» su un capo di condanna della decisione di primo grado articolo 2043 cod. civ. sul quale non era stata mossa alcuna censura in appello dalla AUSL OMISSIS e nei confronti del quale capo, pertanto, non disponeva di alcun sindacato né potere di pronunzia”. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, numero 5 , cod. proc. civ. – violazione degli articolo 2043 e 2051 cod. civ. e degli articolo 81 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello di Perugia omesso l'esame di fatti decisivi per il giudizio, vale a dire – la missiva della AUSL OMISSIS all'Avv. Fava, datata 10 marzo 2010 – la missiva dell'Avv. Fava alla AUSL OMISSIS , datata 5 marzo 2010 per conto della V. S.numero c. – la CTU dell'Ing. L. resa in sede di giudizio di primo grado – la relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco del 7 maggio 2010. Fatti, tutti, attestati la responsabilità della AUSL OMISSIS per i danni cagionati ai ricorrenti. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, l'AUSL OMISSIS , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Entrambe le parti hanno presentato memoria. 7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati. 8.1. Il primo motivo – che lamenta l'erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione passiva della AUSL OMISSIS – è, infatti, fondato. 8.1.1. In relazione ad esso, tuttavia, è necessaria una precisazione preliminare. Va, infatti, chiarito che l'espressione “legittimazione passiva”, pur adoperata dalla Corte territoriale, è impropria, giacché ciò che essa ha erroneamente escluso – come si evince dal testo della sentenza impugnata, oltre che dalla censura che di essa è fatta con il presente motivo – è la “titolarità passiva” del rapporto controverso. Va, infatti, ribadito che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo o legittimazione a contraddire “costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato , in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a «subire» la pronuncia giurisdizionale” “ex multis”, nitidamente, Cass. Sez. 1, sent. 6 aprile 2006, numero 8040 , Rv. 587972-01 . Nella specie, il giudice di appello, lungi da riscontrare questo difetto di corrispondenza – in cui si sostanzia, come appena detto, il difetto di legittimazione passiva – tra il soggetto nei cui confronti era stata proposta la domanda e quello che, nella domanda stessa, era indicato come responsabile del danno, ha escluso che la concreta titolarità del rapporto in giudizio facesse capo, appunto, all'AUSL OMISSIS , pervenendo, però, ad una conclusione erronea. 8.1.2. Questa Corte, infatti, con riferimento all'azione risarcitoria per danni da cosa in custodia di proprietà condominiale, ha ritenuto applicabile la regola della responsabilità solidale ex articolo 2055, comma 1, cod. civ. , individuando nei singoli condomini, e non nel condominio, i soggetti solidalmente responsabili Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio 2015, numero 1674 , Rv. 634159-01 e, quindi, titolari dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio dal danneggiato. In particolare, nel caso sottoposto a questa Corte ed oggetto dell'arresto appena menzionato, è stata ritenuta erronea l'affermazione del giudice di merito, il quale aveva escluso la solidarietà sul rilievo che “nella disciplina positiva del condominio” vi sarebbe sempre “un collegamento immediato tra le obbligazioni e le quote che esprimono la proprietà” qualunque sia il titolo dell'obbligazione , per cui, “secondo il combinato disposto degli arti 1118 e 1123 cod. civ. i diritti e le obbligazioni dei condomini sono proporzionati al valore del bene in proprietà solitaria, sicché all'adempimento delle obbligazioni i condomini sono tenuti sempre in proporzione alle rispettive quote”. Questa Corte, tuttavia, è giunta all'opposta conclusione senza smentire il principio generale – da essa precedentemente enunciato, nella sua più autorevole composizione – secondo cui, “in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articolo 752 e 1295 cod. civ. ” Cass. Sez. Un, sent. 8 aprile 2008, numero 9148 , Rv. 602479-01 . Nondimeno, nel caso dei danni che originino da parti condominiali, tale “espressa previsione normativa” – ha affermato questo giudice di legittimità – si identifica nell' articolo 2055 cod. civ. , sussistendo tre elementi che questa Corte individua in “premesse storiche, ragioni sistematiche e considerazioni particolari alla fattispecie della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia” idonei a confortare “la tesi dell'applicabilità” del principio di solidarietà “anche in ambito condominiale” Cass. Sez. 2, sent. numero 1674 del 2015 , cit. . Sul piano storico si è rilevato, infatti, che già nel codice civile 1865 che pure, come tutti i codici liberali dell'800, richiedeva una specifica fonte convenzionale o legale della solidarietà, essendo ispirato al favor debitoris cfr. articolo 1188 , “la previsione della solidarietà passiva nelle ipotesi di delitto o quasi-delitto” cfr. articolo 1156 “impediva che l'opposto principio della parziarietà dell'obbligazione, concepito come una sorta di beneficio, potesse operare anche a vantaggio di chi, essendo autore di un illecito aquiliano, non ne era ritenuto degno”. A maggior ragione, dunque, nel codice del 1942, la regola dell'attuazione solidale dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – sancita dall' articolo 2055 cod. civ. – è destinata a ricevere applicazione generalizzata, giacché essa è “mera norma di rimando all' articolo 1294 cod. civ. ” così, nuovamente, Cass. Sez. 2, sent. numero 1674 del 2015 , cit. . A quello storico, questa Corte ha fatto seguire, poi, un argomento di natura sistematica, ovvero che l'applicabilità dell' articolo 2055 cod. civ. realizza, anche in questo caso, la sua funzione tipica, quella di operare “un rafforzamento del credito evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota ”, coerente con il fatto che il condomino danneggiato si pone “quale terzo rispetto allo stesso condominio cui è ascrivibile il danno stesso con conseguente inapplicabilità dell' articolo 1227, comma 1, cod. civ. ”, non potendo ritenersi soggetto che abbia “concorso a cagionare il danno” cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 2, sent. numero 1674 del 2015 , cit. . Infine, il terzo argomento fa leva sulle caratteristiche intrinseche della responsabilità per danni prevista dall' articolo 2051 cod. civ. , giacché essa presuppone l'individuazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia, tale soggetto non potendo “essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex articolo 1117 cod. civ. ” così, testualmente, Cass. Sez. 2, sent. numero 1674 del 2015 , cit. . 8.1.3. Orbene, sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia errato nell'escludere la titolarità, dal lato passivo, nel rapporto controverso, della condomina AUSL Umbria 2, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso. 8.2. I motivi secondo e terzo sono assorbiti dall'accoglimento del primo. 9. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto “in caso di azione ex articolo 2051 cod. civ. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex articolo 2055 cod. civ. , nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell'intero condominio”. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.