CEDU, Cipro condannata per trattamenti inumani dei migranti

Due richiedenti asilo siriani, a bordo di una nave con altri migranti, in totale assenza di adeguate condizioni igieniche, vengono rimandati indietro. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato Cipro per violazione della CEDU.

La Corte di Strasburgo ha condannato Cipro  ricorso numero 39090/20  per non aver consentito a due richiedenti asilo siriani di sbarcare sul proprio territorio, rinviandoli invece in Libano, violando così gli articolo 3 e 13 della Convenzione europea, nonché l'articolo 4 del Protocollo numero 4 che vieta le espulsioni collettive. In particolare, i due richiedenti asilo erano partiti dal Libano su un'imbarcazione carica di altri migranti ed erano arrivati vicino Cipro, dove le pubbliche autorità avevano impedito lo sbarco nel porto, costringendo i due migranti siriani a rimanere sulla nave in attesa di determinare il loro status. Dopo la decisione di rimandarli in Libano, i due uomini si sono rivolti a Strasburgo che ha accolto il ricorso ed evidenziato la violazione della CEDU. Secondo la Corte europea, i richiedenti asilo erano soggetti al controllo delle autorità cipriote, rendendo lo Stato responsabile per aver esposto i due siriani a condizioni inumane o degradanti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea. I migranti erano stati privati di cibo, esposti a temperature elevate e senza alcuna struttura igienica adeguata. Oltre al trattamento inumano e degradante, la Corte ha rilevato, poi, che Cipro non ha tenuto conto delle condizioni dei richiedenti asilo in Libano e non ha verificato con che modalità le autorità libanesi avrebbero rispettato gli obblighi internazionali. Pertanto, sono stati violati gli obblighi procedurali previsti dall'articolo 3 della CEDU. Inoltre, le autorità, avendo determinato un'espulsione collettiva dei migranti senza verificare la presenza di richiedenti asilo e senza procedere con esami individuali, hanno posto in essere una grave violazione del Protocollo Addizionale numero 4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La corte ha, infine, contestato le affermazioni di Cipro secondo cui il rimpatrio in Libano poteva essere fatto senza controlli dal momento che ciò era previsto dall'accordo bilaterale tra Nicosia e Beirut e il Libano era un luogo sicuro per i rifugiati siriani. Per i giudici di Strasburgo, il fatto che un Paese abbia stipulato un accordo bilaterale in materia di immigrazione non gli consente di violare i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.