Il disconoscimento del documento telematico

In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'articolo 215, comma 1, numero 2 c.p.c. infatti, se in quest'ultimo caso la mancanza di verificazione preclude l'utilizzo della scrittura, la contestazione circa la “non conformità all’originale”,  di cui all'articolo 2719 c.c. non impedisce, invece, al giudice di accertare la conformità della copia prodotta rispetto all'originale, ricorrendo ad altri mezzi di prova ivi comprese le presunzioni.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione conferma l'ormai consolidato orientamento in tema di disconoscimento/contestazione in giudizio di prove documentali prodotte su formati fotostatici o su file , richiamando esplicitamente i principi già individuati con la sentenza numero 1324/2022. Il disconoscimento in giudizio In primo luogo, un punto fermo in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' art 2719 c.c. , impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle copie all'originale venga compiuta a pena di inefficacia mediante una dichiarazione che evidenzi  - in modo chiaro ed univoco - sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale non sono infatti sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Tale principio ha carattere generale e non v'è quindi ragione di non estenderlo ai casi in cui il documento contestato sia stato prodotto su file e riproduca un documento che in origine era analogico. Peraltro, siffatta ricostruzione trae diretta origine dalla lettera delle norme in gioco, prima fra tutti l'articolo 22 commi 3 e 4, d.lgs. 82/2015, applicabile ratione temporis , secondo cui «3. le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente riconosciuta. 4. Le coppie formate dai sensi dei commi 123 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico e sono idonea ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge salvo quanto previsto dal comma 5.» Si tratta di disposizioni perfettamente in linea con l' art 2712 c.c. secondo cui «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e virgola in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano p iena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime .» Le attestazioni di conformità, sono sempre necessarie? Le norme rilevanti non parlano di «attestazione di conformità» bensì di disconoscimento puntuale della documentazione prodotta e, pertanto, occorre chiedersi quando l'attestazione di conformità sia effettivamente necessaria . Nel caso di specie, infatti, il ricorrente in cassazione lamentava che le prove documentali prodotte da controparte nei giudizi di merito fossero state allegate senza l'attestazione di conformità agli originale  e, pera tale motivo, esse non avrebbero potuto formare oggetto di prova. La Corte di Cassazione si discosta da questa difesa e precisa che l'attestazione di conformità è richiesta con riguardo agli atti processuali di parte o del giudice così articolo 16 decies d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012 e non ai documenti telematici in genere. Ciò significa che per le copie di atti che, ad esempio, sono destinati a provare o negare i fatti posti a fondamento delle domande trovano applicazione le ordinarie regole stabilite dal giudice civile in tema di efficacia contestazione e riconoscimento delle scritture private e degli atti pubblici. Ne consegue che a  sulle copie informatiche degli atti processuali di parte, depositate con modalità telematiche, può porsi il problema della necessaria attestazione di conformità , quando la loro produzione in giudizio svolge una funzione essenziale per l'instaurazione, lo svolgimento e la definizione del giudizio ed è quindi necessario che ne sia confermata la provenienza dal difensore che è l'unico soggetto legittimato a formare gli originali e comunque unico soggetto competente a rendere l'attestazione. b  Mentre, per quanto riguarda le prove documentali, allegate in copia, la loro origine conformità all'originale può essere determinata applicando le normali regole del codice civile e ciò a prescindere dal fatto che siano depositate fisicamente in versione analogica o telematicamente in quelle informatica. Il ricorso viene quindi rigettato .

Presidente Di Paolantonio - Relatore Cavallari Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Firenze Fa.Anumero , dipendente del MIUR, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con il quale la P.A. datrice di lavoro aveva mutato l'incarico a lei già attribuito di dirigente scolastico presso l'Istituto comprensivo … di F, destinandola alla Direzione didattica di E, con condanna del medesimo MIUR a riassegnarla alla precedente sede. Il Tribunale di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza numero 622/2019, ha rigettato il ricorso. Fa.Anumero ha proposto appello, che la Corte d'Appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza numero 596/2020, ha respinto. Fa.Anumero ha presentato ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il MIUR è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1   Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell' articolo 132 c.p.c.   e dell'articolo 118 R.D. numero 1368 del 1941. Essa contesta, in primo luogo, che la corte territoriale abbia ritenuto utilmente acquisita al giudizio la documentazione prodotta dal MIUR in primo grado ai numeri da 1 a 22A, nonostante la tardiva costituzione in appello della P.A. Inoltre, rappresenta che la Corte d'Appello di Firenze avrebbe errato nel non dare rilievo al contenuto del provvedimento di valutazione prodotto dalla sua difesa, dal quale sarebbe risultato il regolare raggiungimento, da parte sua, degli obiettivi assegnati. Ne sarebbe derivata, quindi, la palese apparenza, contraddittorietà e arbitrarietà della motivazione della sentenza impugnata, come ricavabile dalle attività organizzative, finanziarie e direzionali da lei poste in essere nell'anno scolastico 2016-2017, non esaminate dal giudice. In aggiunta a ciò, essa osserva che le firme e il contenuto della lettera contenente le sottoscrizioni di 717 genitori dell'I.C. … di F sarebbero state illeggibili e non autenticati. Priva di rilievo sarebbe stata, poi, la circostanza che essa si sarebbe già trovata in una situazione di incompatibilità ambientale in occasione del suo incarico precedente. Infine, la sentenza impugnata sarebbe stata erronea perché non avrebbe rilevato che il MIUR non avrebbe depositato in appello il relativo Indice o Foliario dei documenti asseritamente allegati in secondo grado. La doglianza è inammissibile. Infatti, la formulazione del motivo non permette di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti. Nel caso di specie, in particolare, le doglianze sovrappongono e confondono profili di merito e questioni giuridiche, con la conseguenza che finiscono per assegnare inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, con la menzione delle disposizioni violate al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse Cass., SU, numero 9100 del 6 maggio 2015   Cass., Sez. 2, numero 26790 del 23 ottobre 2018 . L'unico vizio denunciato con relativa chiarezza attiene al profilo motivazionale della sentenza che, comunque, è stato descritto in maniera confusa e, in ogni caso, non sussiste, atteso che la corte territoriale ha valutato, in maniera compiuta, sia la questione della dedotta inutilizzabilità dei documenti   de quibus   sia quella dell'incidenza del documento di valutazione presentato dalla ricorrente. Peraltro, la tardiva costituzione in appello non può incidere sul potere della corte territoriale di esaminare i documenti depositati in primo grado. Per quanto concerne la lettera dei 717 genitori dell'I.C. … e la pregressa situazione di incompatibilità ambientale della ricorrente, la censura è pure inammissibile, richiedendo la lavoratrice un nuovo esame nel merito di documenti e fatti, precluso a questa Suprema Corte. L'assenza dell'indice non ha, infine, alcuna incidenza, in quanto le norme relative alla produzione di documenti sono finalizzate a garantire il diritto di difesa della parte contro cui la produzione ha luogo tale finalità, peraltro, si deve ritenere conseguita e l'eventuale irritualità della produzione è sanata quando il giudice abbia tenuto conto dei detti documenti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando, così, di avere avuto conoscenza di siffatti documenti principio ricavabile da   Cass., Sez. 3, numero 9545 del 22 aprile 2010 . 2   Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione degli   articolo 22,   comma 2, e 1, i bis , del D.Lgs. numero 82 del 2005, dell'articolo 1 del decreto direttoriale del 28 dicembre 2015, degli articolo 16   decies   e 16   undecies   del D.L. numero 179 del 2012, dell'articolo 4 del d.P.C.M. del 13 novembre 2014 e dell'articolo 2719 c.c. Essa rileva che il MIUR avrebbe depositato in prime cure la documentazione in questione telematicamente, senza attestazione di conformità agli eventuali originali da lei contestata , al che sarebbe conseguita, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di appello, l'inapplicabilità dell' articolo 2719 c.c. , che sarebbe stato sostituito dalle regole del PCT. La doglianza è infondata. Al riguardo, è principio consolidato, in giurisprudenza, che   In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell' articolo 2719 c.c. , della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall' articolo 215, comma 1, numero 2, c.p.c. , in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all' articolo 2719 c.c.   non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni   Cass., Sez. 5, numero 1324 del 18 gennaio 2022 . Inoltre, la Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' articolo 2719 c.c. , impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni Cass., Sez. 5, numero 16557 del 20 giugno 2019 . Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici. A sostegno di questa conclusione depongono sia dati formali sia considerazioni di ordine logico. Innanzitutto, è la stessa normativa menzionata dalla ricorrente che conduce a simili conclusioni. Infatti, l' articolo 22, ai commi 3 e 4, D.Lgs. numero 82 del 2005 , prescrive, nel testo   ratione temporis   rilevante, che 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5 . Si tratta di prescrizioni che sono ricollegabili chiaramente al disposto dell' articolo 2712 c.c. , il quale stabilisce che   Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime . L'attestazione di conformità è richiesta, peraltro, non per ogni deposito documentale, ma solo con riguardo agli atti processuali di parte o per quelli del giudice , come chiarito dall'articolo 16   decies   del D.L. numero 179 del 2012, conv., con modif., dalla   legge numero 221 del 2012 , nel testo applicabile nella specie, intitolato Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti , per il quale 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento . Per le copie degli altri atti, non formati proprio per il processo dal difensore e diversi dai provvedimenti del giudice, ma, ad esempio, destinati a provare o negare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, trovano applicazione, quindi, le ordinarie regole stabilite dal Codice civile in tema di efficacia, contestazione e riconoscimento delle scritture private e degli atti pubblici. Pure l'articolo 1 del decreto del Ministro della Giustizia del 28 dicembre 2015, citato sempre dalla ricorrente, richiama, al numero 3, quanto alle modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato di cui all'articolo 19 ter del provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante   Specifiche tecniche previste dall' articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 numero 44 , l' articolo 16 undecies del D.L. numero 179 del 2012 , conv., con modif., dalla   legge numero 221 del 2012 , sempre concernente le Modalità dell'attestazione di conformità , che, a sua volta, rinvia alla attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione … ,   e, quindi, al precedente articolo 16   decies , sopra citato. Occorre rilevare, in aggiunta a ciò, che neanche con riferimento alle copie informatiche, depositate con modalità telematiche, degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice l'attestazione in questione è richiesta sempre senza eccezioni, atteso che la giurisprudenza di legittimità ne ha negato la necessità, pur se in contesti e con percorsi logici particolari, in ordine al deposito della decisione impugnata in cassazione Cass., SU, numero 8312 del 25 marzo 2019 , del controricorso Cass., Sez. 6-1, numero 32231 del 13 dicembre 2018 o del ricorso Cass., S.U., numero 22438 del 24 settembre 2018 . Vi sono, infine, considerazioni di ordine logico-sistematico alla base della presente decisione. Infatti, in ordine alle copie informatiche degli atti processuali di parte, depositate con modalità telematiche, può porsi il problema della relativa attestazione di conformità, in quanto questi svolgono una funzione essenziale per l'instaurazione, lo svolgimento e la definizione del giudizio ed è necessario che ne sia confermata la provenienza dal difensore, unico soggetto legittimato a formarne gli originali e, quindi, anche persona competente a rendere l'attestazione   de qua . Per ciò che concerne, invece, le prove documentali allegate in copia, la loro origine e conformità all'originale può essere determinata applicando le normali regole del Codice civile, a prescindere dal fatto che siano depositate fisicamente in versione analogica o telematicamente in quella informatica, non ricorrendo le ragioni sopra menzionate. 3   Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell' articolo 132 c.p.c.   e dell'articolo 118 R.D. numero 1368 del 1941 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, mentre con il decreto del MIUR numero 10015 del 28 giugno 2017 le sarebbe stata comunicata l'apertura di un procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale, con il successivo decreto del 18 luglio 2017 sarebbe stato decretato il mutamento del suo incarico. In questo modo, sarebbe stato leso il suo diritto di difesa. Inoltre, essa evidenzia che il trasferimento sarebbe avvenuto senza previa sospensione e prima dell'inizio del successivo anno scolastico. La doglianza è inammissibile, atteso che la Corte d'Appello di Firenze ha con chiarezza spiegato che i due decreti si riferivano alla stessa vicenda e che il mutamento dell'incarico era la conseguenza del disposto trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale. In ordine alle altre censure, si osserva che la sospensione dal servizio non è normativamente imposta e che l' articolo 468 del D.Lgs. numero 297 del 1994 , pure richiamato dalla ricorrente, consente che il trasferimento per incompatibilità ambientale avvenga durante l'anno scolastico. 4   Con il quarto motivo la ricorrente contesta la nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132 c.p.c.   e dell'articolo   118   R.D. numero 1368 del 1941 perché la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio   e quanto ad esso collegato e connesso . In particolare, essa critica il contenuto della relazione ispettiva del 31 maggio 2007 e riporta il contenuto delle dichiarazioni valutate dal giudice di appello. Afferma, poi, che la sua condotta sarebbe stata, comunque, sempre legittima e che il contrasto denunciato sarebbe esistito solo con una piccola parte dell'ambiente. La doglianza è inammissibile, atteso che la ricorrente ha chiesto, nella sostanza, a questo Collegio di rivalutare il contenuto delle prove agli atti, attività che, in sede di legittimità, è preclusa. 5   Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica, depositata in giudizio con modalità telematiche, di scritture analogiche è disciplinato dall' articolo 2719 c.c.   e non dalla normativa in tema di processo civile telematico. Tale disconoscimento deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni, e, comunque, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall' articolo 215, comma 1, numero 2, c.p.c. , in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all' articolo 2719 c.c.   non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni . L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore   ex articolo 16 decies del D.L. numero 179 del 2012 , conv., con modif., dalla   legge numero 221 del 2012 , è richiesta per le copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, ma non riguarda gli altri documenti, in particolare le copi e informatiche delle scritture analogiche prodotte in giudizio telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni . Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non avendo la P.A. svolto difese. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13,   comma 1 quater , se dovuto. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso.