Infermità mentale: le perizie compiute in procedimenti diversi giustificano la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale

«Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei».

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha fornito importanti precisazioni circa l'accertamento della capacità di intendere e di volere nei confronti di un'imputata, per la quale era stato già disposto in distinti procedimenti penali. Il Collegio ha rilevato che i giudici di merito non hanno applicato correttamente il principio per cui «l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità, non essendo tale accertamento condizionato alla richiesta delle parti». La Corte d'appello ha, erroneamente, ritenuto di superare le valutazioni scientifiche derivanti da ben due perizie, sebbene compiute in altri procedimenti, attraverso il richiamo a regole di comune esperienza e prive di alcun supporto tecnico. Senonché uno dei reati per i quali l'imputata è stata ritenuta incapace di intendere e di volere è del tutto omogeneo a quello per il quale si procedeva nel processo oggetto della sentenza in commento. Alla luce di tali premesse, il ricorso è fondato, in particolare con riferimento al rilievo secondo cui «è viziata la motivazione con la quale la Corte di appello ha disatteso le richieste difensive di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'articolo 603 c.p.p. mediante l'espletamento di un accertamento peritale giustificato dalle risultanze di altre due perizie disposte nei confronti dell'imputata in distinti procedimenti penali». I giudici di legittimità concludono infatti, statuendo che «ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei».

Presidente De Marzo - Relatore Galati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città il 10 novembre 2021, ha riqualificato il fatto ascritto a D.S.B.V. ai sensi dell'articolo 4 legge numero 110 del 1975 e rideterminato la pena in quattro mesi di arresto e 680 euro di ammenda, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza. I giudici di merito hanno concordemente affermato la penale responsabilità dell'imputata sulla base delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ha assistito al fatto consistito nel porto, fuori dall'abitazione della D.S.B.V. del coltello di cui al capo di imputazione definito come «pugnale a serramanico con apertura autobloccante con lama monofilare della lunghezza di cm. 9». Preliminarmente la Corte di appello ha escluso la fondatezza dei rilievi difensivi fondati su una perizia psichiatrica disposta sulla persona dell'imputata nell'ambito di altro procedimento penale, all'esito del quale la stessa era stata assolta perché non imputabile a causa di vizio totale di mente. I giudici di merito hanno ritenuto la condotta per la quale si procede non riconducibile al quadro psicopatologico dell'imputata che, contrariamente a quanto avvenuto in occasione del fatto giudicato in altro procedimento, non ha posto in essere alcuna azione oppositiva, tenendo un comportamento del tutto collaborativo. Le argomentazioni condensate in una memoria difensiva con la quale è stata chiesta la pronuncia assolutoria in ragione di un secondo procedimento all'esito del quale era stata pronunciata altra sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 88 cod. penumero sono state, parimenti, disattese stante la diversità dei contesti in cui sono stati commessi i fatti. Tali ragioni sono state poste a fondamento anche del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'espletamento di una nuova perizia psichiatrica. I giudici di appello hanno, invece, ritenuto fondato il motivo avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto che è stato inquadrato nell'ambito dell'articolo 4, comma terzo, legge numero 110 del 1975. L'attenuante della live entità è stata esclusa in ragione delle caratteristiche del coltello a scatto e tenuto conto, altresì, dei plurimi precedenti penali dell'imputata per reati omogenei. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.S.B.V., per mezzo del proprio difensore Avv. Marco Reperto, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione ex articolo 88 cod. penumero E' stato censurato il mero riferimento alla mancanza di condotta oppositiva nei confronti degli operanti posto a fondamento del rigetto delle allegazioni difensive in punto di capacità di intendere e di volere dell'imputata. La motivazione sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà, oltre a rivelarsi insufficiente. Peraltro, le stesse circostanze fattuali descritte nella sentenza di primo grado smentirebbero, alla base, la ricostruzione della decisione di appello e le ragioni poste a fondamento della stessa che risulta viziata anche nella parte in cui è stata negata la necessità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante una nuova perizia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputata ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. E' fondato, in particolare, il rilievo secondo cui è viziata la motivazione con la quale la Corte di appello genovese ha disatteso le richieste difensive di rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. penumero mediante l'espletamento di un accertamento peritale giustificato dalle risultanze di altre due perizie disposte nei confronti dell'imputata in distinti procedimenti penali. Invero, pur avendo espressamente citato i risultati di tali perizie, disposte in relazione a reati commessi il 1° giugno 2019 e 16 settembre 2018, i giudici di merito hanno ritenuto di non procedere ad analogo accertamento in ragione della mancanza di alcuna condotta oppositiva dell'imputata contrariamente a quanto emerso con riguardo al primo dei fatti diversi per i quali la stessa è stata assolta ai sensi dell'articolo 88 cod. penumero ovvero di azioni aggressive poste in essere in danno di terzi circostanza, invece, caratterizzante il secondo degli episodi citati . In particolare, nel primo procedimento, l'imputata è stata giudicata affetta da «schizofrenia paranoide cronica con discontrollo degli impulsi in comorbilità con disturbo neurocognitivo derivato da pregresso abuso di stupefacenti». Si tratta, all'evidenza, di valutazioni prive di alcun supporto tecnico scientifico e, in quanto tali, inidonee a superare l'allegazione difensiva secondo cui, anche nel caso in esame, la condotta illecita dell'imputata sarebbe stata commessa in una condizione di incapacità di intendere e di volere e nel contesto di una condotta dell'imputata che importunava i passanti . D'altronde, in presenza di valutazioni scientifiche, sebbene compiute in altri procedimenti, la Corte di appello ha ritenuto di superarle richiamando regole di comune esperienza o, comunque, prive di alcun supporto tecnico. E' stato già, condivisibilmente, affermato che «ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei. In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell'Imputato, per avere la corte di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell'imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all'atto » Sez. 6, numero 27747 del 15/09/2020, A., Rv. 279619 . Nel caso di specie, peraltro, uno dei reati per i quali l'imputata è stata già ritenuta incapace di intendere e di volere per il fatto commesso il 16 settembre 2018 è del tutto omogeneo a quello per il quale si procede nel presente procedimento. Come segnalato anche dal Procuratore generale, la Corte genovese ha omesso di fare corretta applicazione del principio per cui «l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'Imputato, può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità, non essendo tale accertamento condizionato alla richiesta delle parti» Sez. 6, numero 34570 del 19/06/2012, Lo Bartolo, Rv. 253435 . Peraltro, pur rimanendo l'accertamento della capacità dell'imputato confinato alle questioni di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, va comunque ricordato che esso si sottrae al sindacato di legittimità solo se esaurientemente motivato, «anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo» Sez. 1, numero 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170 . 3. Da quanto esposto, discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per altro giudizio sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati. Il riferimento a condizioni di salute della ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'articolo 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova.