In materia di prescrizione in ambito assicurativo, è stato stabilito che la disciplina sulla sospensione si possa applicare solo ai casi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, non al danno subìto direttamente dall'assicurato.
Con la pronuncia in analisi, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla prescrizione in materia di assicurazione ex articolo 2952 c.c. La controversia da cui è nato il ricorso riguardava un lavoratore che, avendo subìto un incidente stradale mentre si recava al lavoro, oltre ad agire nei confronti del proprietario del veicolo che aveva provocato il sinistro, dava incarico ad un legale per far valere l’indennizzo che la polizza stipulata dal suo datore di lavoro prevedeva. L’avvocato, tuttavia, non aveva monitorato adeguatamente la richiesta di indennizzo che veniva annullata proprio per inerzia dell’assicurato. A questo punto il cliente adìva il tribunale contro il proprio legale, al quale veniva richiesto un risarcimento per perdita dell’indennizzo assicurativo dovuto a colpevole omissione nella richiesta di pagamento. Il legale e la sua Compagnia di assicurazione, chiamata in giudizio dallo stesso, impugnavano la decisione di primo grado che accoglieva la domanda dell’attore, evidenziando che, nonostante potesse esserci stata colpevole omissione nella condotta del difensore, non era stata fornita prova del danno. La Corte d’Appello sosteneva che, effettivamente, «al momento in cui l'azione era stata proposta, il diritto all'indennizzo assicurativo non poteva dirsi prescritto, dal momento che la richiesta di risarcimento aveva prodotto effetto sospensivo fino alla completa guarigione dell’assicurato, come previsto dall'articolo 2952, quarto comma, del codice civile». Il diritto del lavoratore all’indennizzo assicurativo poteva, dunque, essere ancora fatto valere. Avverso tale pronuncia, il cliente proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo errata l’applicazione del suddetto articolo da parte dei giudici di secondo grado. L’articolo 2952 c.c. è infatti relativo all'assicurazione contro i danni e prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento è sospesa quando all’assicurazione giunga comunicazione della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, o del fatto che costui ha iniziato un'azione finalizzata a farsi risarcire i danni. La fattispecie in questione è diversa non si discute del caso in cui l'assicurato abbia fatto danno al terzo, quanto piuttosto del danno subito dall'assicurato medesimo, a vantaggio del quale vanno gli effetti del contratto di assicurazione. Per la Cassazione, «la regola di cui ha fatto applicazione la Corte d'appello vale esclusivamente per il caso di assicurazione per la responsabilità civile Cass. numero 541/2020 , ossia per la responsabilità di danni causati a terzi. Non vale, né può estendersi analogamente, al caso, diverso, di danno subìto anziché inferto dall’assicurato.» Pertanto, la Corte ha accolto tale motivo del ricorso e ha cassato la decisione impugnata in relazione allo stesso.
Presidente Scrima Relatore Cricenti Fatti di causa 1. D.N.F. ha subìto un incidente stradale mentre si recava al lavoro. La banca presso cui lavorava aveva in essere una polizza di copertura dei propri dipendenti per i danni da costoro subiti in ambito di lavoro. 1.2. Ha dunque incaricato l'avvocato G.U.G. di assisterlo nelle questioni e nelle controversie che da quell'incidente sarebbero derivate. In particolare, il D.N.F., oltre ad agire nei confronti del proprietario del veicolo antagonista che aveva provocato l'incidente, ha dato incarico all'avvocato G.U.G. di far valere l'indennizzo che la polizza stipulata dal suo datore di lavoro prevedeva. 1.2. L'avvocato G.U.G. ha comunicato la richiesta di indennizzo alla compagnia di assicurazioni con lettera dell'11/7/2003. Se non che, trascorso del tempo, senza avere notizie dell'indennizzo, D.N.F., ha contattato il mediatore assicurativo, la società AON, che, con una lettera dell'8/5/2009, gli ha fatto presente che la richiesta di indennizzo era stata annullata già nel giugno del 2005 per inerzia dell'assicurato e che di tale chiusura era stata data comunicazione al suo datore di lavoro con una lettera del 26/4/2006. 1.3. D.N.F. ha dunque ritenuto il suo difensore responsabile della perdita del diritto assicurativo, a causa dell'inerzia protrattasi per più di due anni dopo l'invio della prima lettera, ed ha citato l'avvocato G.U.G. davanti al Tribunale di Lecce per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. 1.3.1.-L'avvocato G.U.G. si è costituito ed ha chiesto la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, OMISSIS S.p.A., che, a sua volta, si è difesa chiedendo il rigetto della domanda. 1.4. Il Tribunale, in primo grado, ha accolto la domanda di risarcimento sul presupposto che il cliente aveva perso il diritto all'indennizzo assicurativo per via della colpevole omissione del difensore nella richiesta di pagamento, salvo a riconoscere un danno minore di quello allegato dall'attore. 1.5. La sentenza è stata impugnata con appello principale da G.U.G. e dalla OMISSIS S.p.A. e, con appello incidentale, relativamente al quantum, dal D.N.F 1.6. La Corte di appello di Lecce ha accolto l'appello principale con l'argomento che, seppure poteva esservi colpevole omissione nella condotta del difensore, tuttavia non era stata fornita prova del danno, in quanto, al momento in cui l'azione era stata proposta, il diritto all'indennizzo assicurativo non poteva dirsi prescritto, dal momento che la richiesta di risarcimento aveva prodotto effetto sospensivo fino alla completa guarigione dell'assicurato, come previsto dall'articolo 2952, quarto comma, del codice civile. 1.7. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.N.F., con due motivi di censura. Si sono costituiti per chiedere il rigetto del ricorso sia l'avvocato G.U.G. che la OMISSIS assicurazioni, la quale ha peraltro proposto ricorso incidentale condizionato basato su un solo motivo di censura. Il ricorrente principale e l'avvocato G.U.G. hanno depositato rispettive memorie. Ragioni della decisione 2. Con il primo motivo si prospetta violazione dell'articolo 2952 del codice civile. Come si è prima ricordato, la Corte d'appello ha ritenuto non provato il danno derivante dalla eventuale inerzia del difensore, sul presupposto che il diritto all'indennizzo assicurativo non era ancora prescritto e poteva dunque essere fatto valere ciò in quanto la richiesta di risarcimento inviata nel 2005 aveva prodotto l'effetto sospensivo della prescrizione fino a guarigione avvenuta dell'assicurato. Il ricorrente contesta questa tesi facendo presente che la norma di cui ha fatto applicazione la Corte di appello, ossia l'articolo 2952 quarto comma del codice civile, è relativa a fattispecie diversa da quella in esame, poiché riguarda l'assicurazione contro i danni causati a terzi e prevede l'effetto sospensivo del diritto al risarcimento a favore del terzo danneggiato. Invece, nel caso presente, si tratta del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, o meglio, del beneficiario dell'assicurazione e non del terzo danneggiato. Il motivo è fondato. La norma applicata dalla Corte di appello è infatti relativa all'assicurazione contro i danni e prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento è sospesa quando all'assicurazione giunga comunicazione della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, o del fatto che costui ha iniziato un'azione volta a farsi risarcire i danni. La norma chiaramente è riferita al caso in cui l'assicurato cagioni danno a un terzo e costui abbia fatto richiesta di risarcimento. La fattispecie in questione è invece diversa, poiché non si discute del caso in cui l'assicurato abbia fatto danno al terzo, quanto piuttosto del danno subito dall'assicurato medesimo, a cui favore vanno gli effetti del contratto di assicurazione. In sostanza, la regola di cui ha fatto applicazione la Corte d'appello vale esclusivamente per il caso di assicurazione per la responsabilità civile Cass. numero 541/2020 , ossia per la responsabilità di danni causati a terzi. Non vale, né può estendersi analogamente, al caso, diverso, di danno subìto anziché inferto dall'assicurato. 2.1. Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, nel ritenere che l'assicurato non era ancora guarito, e che quindi per tale motivo la prescrizione non era ancora maturata, non ha tenuto conto di un fatto decisivo che invece era stato documentato sin dal primo grado, vale a dire la circostanza che l'avvocato sapeva invece dell'avvenuta completa guarigione, tanto è vero che aveva comunicato all'Inail, sin dal 2004, la circostanza che il cliente era del tutto guarito. Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente. Infatti, posto che non si applica la norma richiamata dalla Corte d'appello sulla sospensione della prescrizione fino a che il credito non diventa liquido ed esigibile, la questione se l'assicurato fosse guarito o meno, se il difensore lo sapesse, se la Corte ha omesso di considerarlo, è questione irrilevante in questa fattispecie dove la richiesta di risarcimento produce effetto interruttivo della prescrizione e non già l'effetto sospensivo ipotizzato dai giudici di merito nei termini sopra visti. E non conta dunque se l'assicurato fosse guarito o meno. 3. OMISSIS S.p.A. ha proposto ricorso incidentale condizionato basato su un motivo che prospetta violazione dell'articolo 183 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile. La questione attiene alla tardiva produzione della polizza sulla cui base il ricorrente principale fa valere il suo diritto. Sostiene la società ricorrente che la polizza è stata tardivamente prodotta dopo i termini di 183 c.p.c., e quindi il illegittimamente acquisita dal giudice di primo grado, e che, posta la questione in appello, il giudice di secondo grado l'ha ritenuta comunque validamente acquisita, trattandosi non già del presupposto contrattuale dell'azione fatta valere, vale a dire non già dell'azione da responsabilità del difensore, bensì di documentazione secondaria costituente semmai presupposto della azione principale. Secondo la ricorrente incidentale si tratterebbe di un errore in quanto, trattandosi comunque di una prova, non poteva che essere ammessa nei limiti in cui possono prodursi le prove, e non vi era ragione di una acquisizione successiva. Il motivo è inammissibile. La stessa società ammette che il contratto prodotto tardivamente in primo grado non è quello invocato dal ricorrente a fondamento del suo diritto all'indennizzo, contratto, quest'ultimo, che invece è stato prodotto soltanto in appello < < inoltre, è utile sottolineare anche in questa sede che la produzione oggetto di primo grado non era nemmeno la polizza posta alla base della domanda di indennizzo segnatamente la numero 220312885 , ma la numero 220312884, ragione per cui quella produzione doveva comunque essere giudicata ininfluente ai fini del decidere.> > p. 9 , con la conseguenza che < < La polizza corretta veniva depositata solo in grado di appello e correttamente espunta dalla Corte di merito ai sensi dell'articolo 345 comma 3 c.p.c., ragione per cui, ad oggi, non è ancora agli atti la polizza corretta su cui si fonda la pretesa! > > . Dunque da un lato si ammette che la documentazione acquisita in primo grado è irrilevante ai fini del decidere, ed allora il motivo di ricorso che mira a dichiararla inammissibile è per certi versi privo di utilità, salva la dimostrazione che di quella documentazione inutile invece è stato fatto uso decisivo per altro verso, e come conseguenza di ciò, la censura fa presente che il documento effettivamente rilevante è stato correttamente dichiarato come tardivamente depositato e dunque espunto dalla Corte di appello. In altri termini, a parte che non è chiaro a questo punto quale fosse il contenuto della prima e quale quello della seconda documentazione, elementi entrambi necessari per stabilire che uso ne ha fatto la decisione impugnata, la censura si risolve nell'affermazione che non è mai stata depositata la polizza sulla cui base è fatto valere il diritto dell'assicurato censura smentita oltre che dall'intera motivazione delle due decisioni impugnate, dalle quali risulta chiaro il contenuto del diritto fatto valere sulla base della polizza, altresì dal passo della sentenza di appello da cui risulta che l'esistenza di una tale polizza non era contestata dalle parti in alcun modo p. 16 ratio quest'ultima niente affatto contestata dalla società di assicurazione che pure, avendo di mira la dimostrazione che non c'era prova del diritto dell'assicurato, aveva l'onere di smentire l'esistenza di tale prova, che invece era pacificamente ammessa, come si è visto, dai giudici di merito. 3. Il ricorso principale va dunque accolto in questi termini il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile la decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.