Nel caso di specie, nonostante la mancata notifica riguardava una udienza nella quale non era ancora obbligatoria la presenza fisica del difensore, la sua forma di celebrazione imponeva, quale adempimento propedeutico, la comunicazione della sua fissazione anche al difensore dell’imputato.
Con ricorso per cassazione, il legale adito premetteva che, nel processo di primo grado, l'imputato veniva assistito da un difensore di ufficio, il quale impugnava la sentenza del Tribunale. Successivamente, veniva depositato presso la cancelleria della Corte d'appello di competenza, atto di nomina dell'attuale difensore di fiducia, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a cui veniva ammesso e dal quale emergeva chiaramente la nuova nomina. Sennonché, il decreto di citazione per il giudizio d'appello veniva notificato comunque al difensore d'ufficio, ancora indicato come legale nel verbale d'udienza nella quale la Corte d'appello provvedeva senza la partecipazione delle parti. L'Avvocato generale infatti, chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto l'omesso avviso al difensore di fiducia nominato integrava una nullità assoluta ai sensi degli articolo 178, comma 1, lett. c , e 179 c.p.p. Peraltro, nel caso di specie, vi era stata trattazione solo cartolare del giudizio d'appello, sicché la nullità assoluta non poteva degradare a nullità di ordine generale ex articolo 180 c.p.p. A causa dell'erronea applicazione degli articolo 178, comma 1, lett. c e 179 c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto. Il Collegio rileva che nel fascicolo dell'appello è contenuta la nomina del difensore di fiducia dell'imputato con «revoca di ogni altra nomina presente agli atti». La suddetta, in verità, è priva della data di deposito in cancelleria, ma può ritenersi fosse nota alla Corte d'appello poiché con decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'autorità giudiziaria indicava espressamente l'avvocato di fiducia nominato. La conformità al vero delle circostanze di fatto rappresentate nel ricorso è provata anche dal verbale di udienza celebrato in assenza delle parti, in quanto a trattazione scritta, in cui veniva individuato, quale difensore, l'odierno ricorrente. Nel caso di specie dunque, il difensore di fiducia dell'imputato non è stato avvisato dell'udienza benché nominato in data anteriore alla sua fissazione. Ciò posto, i giudici di legittimità, richiamano un principio di diritto, con il quale le Sezioni Unite hanno puntualizzato che «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, quando di esso è obbligatoria la presenza, integra una nullità assoluta ai sensi degli articolo 178, comma 1, lett. c e 179 c.p.p.». Tale principio doveva essere calibrato alla peculiare ipotesi prevista dall'articolo 23-bis, comma 1, d.l. numero 137/2020, ancora vigente al momento della fissazione del giudizio di appello. Sulla base del sopra esposto assunto, la Suprema Corte chiarisce che le ipotesi di nullità prefigurate dalla disciplina richiamata, riguardano l'assenza del difensore dell'imputato nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. In questo caso, l'avviso omesso attiene invece, «alla fissazione di una udienza in camera di consiglio, nella quale», ricordano, «la partecipazione del difensore dell'imputato può divenire obbligatoria proprio ove sia formulata, a seguito di rituale e tempestivo avviso, la richiesta di trattazione orale, nell'esercizio di quello che è stato definito un autonomo e insindacabile diritto potestativo di ciascuna parte processuale». A seguito di tale logica processuale, sebbene l'avviso omesso riguardava una udienza nella quale non era ancora obbligatoria la presenza fisica del difensore, la sua forma di celebrazione imponeva, per i giudici di legittimità, quale adempimento propedeutico, la comunicazione della sua fissazione anche al difensore dell'imputato. L'omissione dell'avviso al difensore di fiducia dell'udienza in camera di consiglio per il giudizio d'appello rappresenta, per il Supremo Consesso, una nullità assoluta ex articolo 179 c.p.p., poiché «determina un difetto del contraddittorio su cui si fonda il giudizio d'appello e un irreparabile vulnus circa l'esercizio della facoltà attribuita alla parte di richiedere entro un termine perentorio la trattazione orale del processo con la partecipazione obbligatoria del difensore all'udienza».
Presidente De Marzo - Relatore Valiante Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 26.6.2023, la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza, emessa in data 20.6.2017 dal Tribunale di Nola, di condanna di C.L. alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli articolo 75 D.Lgs. numero 159 del 2011 e 495 cod. penumero accertati il 3.9.2016, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale . 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto, ai sensi dell'articolo 606, lett. c , cod. proc. penumero , la erronea applicazione degli articolo 178, comma 1, lett. c , e 179 cod. proc. penumero Il ricorso premette che, nel processo di primo grado, l'imputato era assistito da un difensore di ufficio, il quale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nola del 26.6.2017. Successivamente, è stato depositato in data 12.7.2018, nella cancellarla della Corte d'Appello di Napoli, atto di nomina del difensore di fiducia avv. Luigi Maturo, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato tanto è vero che la Corte d'Appello di Napoli ha poi ammesso l'imputato al patrocinio a spese dello Stato, dando atto che il suo difensore di fiducia fosse appunto l'avv. Luigi Maturo. Sennonché, il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato in seguito notificato, non al difensore di fiducia di C.L., bensì al difensore di ufficio avv. Francesca Cirigliano, ancora indicato come difensore dell'imputato nel verbale dell'udienza del 26.6.2023 allegato al ricorso , nella quale la Corte d'Appello di Napoli ha provveduto senza la partecipazione delle parti. 3. Con requisitoria scritta del 6.5.2024, l'Avvocato generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto l'omesso avviso al difensore di fiducia nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli articolo 178, comma 1, lett. c , e 179 cod. proc. penumero peraltro, nel caso di specie c'è stata trattazione solo cartolare del giudizio d'appello, sicché la nullità assoluta non può degradare a nullità di ordine generale ex articolo 180 cod. proc. penumero Considerato in diritto Il motivo di ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura dell'eccezione, risulta che effettivamente nel fascicolo dell'appello sia contenuta la nomina dell'avv. Luigi Maturo del foro di Nola a difensore di fiducia dell'imputato, con revoca di ogni altra nomina presente agli atti . La nomina reca la data del 12.7.2018, ma, per vero, è priva della data di deposito nella cancelleria in ogni caso, era da ritenersi nota alla Corte d'Appello di Napoli quantomeno dal 10.3.2021, che è la data del decreto di ammissione di C.L. al patrocinio a spese dello Stato, nel quale l'autorità giudiziaria procedente indica espressamente l'avv. Luigi Maturo come difensore di fiducia nominato dall'imputato. Risulta, altresì, che in data 2.5.2023 la Corte d'Appello di Napoli abbia emesso il decreto di citazione a giudizio, indicando come difensore dell'imputato l'avv. Maria Francesca Cirigliano, la quale anche nel verbale dell'udienza del 26.6.2023, celebrata in assenza delle parti in quanto a trattazione scritta, è individuata quale difensore di C.L Si tratta, peraltro, dello stesso avvocato che in data 20.6.2023 ha presentato alla Corte d'Appello conclusioni scritte. Così verificata la conformità al vero delle circostanze di fatto rappresentate nel ricorso, si può affermare, dunque, che nel caso di specie il difensore di fiducia dell'imputato non sia mai stato avvisato dell'udienza, benché nominato in data anteriore alla sua fissazione l'avviso, infatti, è stato notificato al difensore d'ufficio. Le Sezioni Unite hanno già avuto occasione di puntualizzare che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, quando di esso è obbligatoria la presenza, integra una nullità assoluta ai sensi degli articolo 178, comma 1, lett. c , e 179, comma 1, cod. proc. penumero Sez. U, numero 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01 . Tale principio di diritto deve essere solo calibrato rispetto alla peculiare ipotesi prevista dall'articolo 23-bis, comma 1, DL numero 137 del 2020, ancora vigente al momento della fissazione del giudizio d'appello in questione per effetto di plurime proroghe della disciplina emergenziale, il quale prevedeva che « .fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». Richiesta che, ai sensi del successivo comma 4, doveva essere presentata dal pubblico ministero o dal difensore dell'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Peraltro, si tratta di disposizioni poi sostanzialmente confermate dal D.Lgs. numero 150 del 2022, in base al quale il rito cartolare non partecipato nel giudizio di appello è divenuto la regola. Ora, le ipotesi di nullità prefigurate nell'articolo 178, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero , cui l'articolo 179 cod. proc. penumero ascrive il carattere di assolutezza, riguardano oltre che quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato l'assenza del difensore dell'imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. In questo caso, l'avviso omesso riguarda la fissazione di una udienza in camera di consiglio, nella quale la partecipazione del difensore dell'imputato può divenire obbligatoria proprio ove sia formulata, a seguito di rituale e tempestivo avviso, la richiesta di trattazione orale, nell'esercizio di quello che è stato definito un autonomo e insindacabile diritto potestativo di ciascuna parte processuale Sez. 6, numero 16080 del 20/3/2024, Rv. 286336 - 01, in relazione al diverso caso in cui, pur avendo il difensore depositato richiesta di discussione orale, si era poi proceduto alla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta . E, peraltro, il comma 6 dell'articolo 23-bis DL numero 137 del 2020 prevedeva che la parte privata potesse presentare la richiesta di trattazione orale esclusivamente a mezzo della difesa tecnica, con la conseguenza che anche nell'applicazione pratica si era posto il dubbio che la richiesta eventualmente presentata dall'imputato regolarmente avvisato potesse essere considerata inammissibile. Questo vuol dire che, sebbene l'avviso omesso riguardasse formalmente una udienza nella quale non era ancora obbligatoria la presenza fisica del difensore, ciò nondimeno la forma di celebrazione dell'udienza stessa - partecipata oppure no - era rimessa alla scelta delle parti, rispetto alla quale costituiva adempimento propedeutico appunto la comunicazione della sua fissazione, tra gli altri, al difensore dell'imputato. Di conseguenza, deve ritenersi che quella conseguente all'omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza in camera di consiglio per il giudizio d'appello sia una nullità assoluta ex articolo 179 cod. proc. penumero , giacché ha determinato un difetto del contraddittorio su cui si fonda il giudizio d'appello e un irreparabile vulnus circa l'esercizio della facoltà attribuita alla parte di richiedere entro un termine perentorio la trattazione orale del processo con la partecipazione obbligatoria del difensore all'udienza. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.