Mesotelioma da amianto: recap sul danno parentale ai congiunti

Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a sé stessi nel mondo. Ragion per cui nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve esser tenuto conto, seguendo una tabella basata sul sistema a punti, dell'età del superstite.

Il danno parentale dei congiunti della vittima da amianto Il Tribunale aveva condannato un'Autorità di sistema portuale, pronunciando sulle domande risarcitorie proposte dai congiunti di un uomo per i danni da lesione del rapporto parentale subiti in conseguenza della morte del predetto avvenuta, all'età di 73 anni, a causa del mesotelioma pleurico contratto per le inalazioni di amianto durante il lavoro. Seguiva la pronuncia territoriale, che viene impugnata, sotto diverse angolature, in Cassazione. Il danno da perdita parentale dei fratelli Tre fratelli, tramite il ricorso principale, denunziano il mancato riconoscimento del loro diritto, in qualità di fratelli della vittima, a esser risarciti del danno da perdita parentale. Il motivo è stato accolto sul presupposto di un consolidato orientamento in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale. In dettaglio, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà col defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo «nucleo familiare minimo», nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria, anche presuntiva, da parte del convenuto Cass. numero 9010/2022 . Da tale principio si era discostata la sentenza impugnata per aver negato il risarcimento ai fratelli della vittima totalmente obliterando il valore presuntivo ascrivibile ex se allo stretto vincolo formale di parentela che li legava alla vittima, in mancanza di alcuna allegazione o emergenza contraria idonea a far venir meno la presunzione di fatto da esso derivante. La sentenza è stata pertanto cassata sul punto. La liquidazione del danno parentale alla vedova L'Autorità Sistema Portuale, convenuta in primo grado, ha denunciato in sede di legittimità l'erronea applicazione del criterio tabellare di liquidazione del danno parentale con riferimento alla posizione della vedova della vittima omettendo di valorizzare, come elemento riduttivo del calcolo, la ridotta durata della sopravvivenza della stessa, deceduta poco più di dieci mesi dopo la morte del marito. Il motivo è stato ritenuto fondato poiché il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, come anche l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi in ragione della particolarità e dell'eventuale eccezionalità del caso concreto Cass. numero 11689/2022 . Adeguate a tali esigenze sono state ritenute le tabelle della Corte di appello di Roma, tuttavia, la sentenza impugnata ne ha fatto, a dir del collegio di legittimità, un'applicazione meccanica che finisce col tradirne i criteri di fondo, omettendo di valorizzare l'accertata breve durata della vita residua della vedova della vittima. La rilevanza di siffatto dato, accertato in sentenza, non può essere posta in dubbio secondo il collegio, nonostante si tratti di rilevanza più limitata di quella che a esso è possibile riconoscere nel caso del danno biologico da premorienza Cass. numero 15112/2024 . La sofferenza morale Per il danno da perdita del rapporto parentale è necessario tener presente che, come più volte affermato Cass. numero 26301/2021 , la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce di frequente l'aspetto più significativo del danno de quo. Esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus una differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del lutto, «quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché… camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto». Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a sé stessi nel mondo Cass. numero 26301/2021 . Ciò porta a ritenere che, mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana , per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a «cambiare» e farsi compagna di vita il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare per il calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'ulteriore tipologia di danno. Per i criteri del calcolo a punto, come tradotti nelle tabelle romane di cui è stata fatta applicazione, tale elemento è valorizzato calcolando un punto aggiuntivo decrescente al crescere dell'età del congiunto, punto aggiuntivo evidentemente rapportato alla supposta residua durata della vita del congiunto, a sua volta quantificata in base alle statistiche di vita media. Valorizzazione dell'accertata breve durata della sopravvivenza Nel caso di specie, la Corte d'appello ha applicato il punto aggiuntivo 2 in considerazione dell'età della vedova alla data dell'evento 71 anni . L'accertata breve durata della sopravvivenza avrebbe invece dovuto essere valorizzata attribuendo un punto aggiuntivo inferiore e segnatamente pari a 1 atteso che la stessa tabella, anche nella sua versione più aggiornata del 2023, indica tale valore genericamente per congiunti di età superiore ad anni 81 e senza alcun limite di età.

Presidente Travaglino Relatore Iannello Rilevato che con sentenza numero 1060 del 2020 il Tribunale di Venezia ─ pronunciando sulle domande risarcitorie proposte dai congiunti di G. B. contro l'Autorità OMISSIS per i danni da lesione del rapporto parentale rispettivamente subiti in conseguenza della morte del predetto avvenuta, all'età di 73 anni, in data 25 gennaio 2014, a causa del mesotelioma pleurico contratto per le inalazioni di amianto subite durante il lavoro prestato come addetto a carico\u2012scarico e movimentazione merci fino al 1975 ─ ha condannato la convenuta al pagamento ─ in favore di P., D., V. ed E. B., figlie del predetto, nonché eredi del coniuge superstite A. O., della somma di € 239.182,36 ciascuna, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, comprensiva del danno iure proprio da esse subito liquidato in Euro 192.259,68 ciascuna e della quota loro spettante, quali eredi della madre A. O., deceduta, all'età di 71 anni, nel OMISSIS , del risarcimento a quest'ultima riconosciuto per la stessa causale, liquidato nell'intero in Euro 187.690,72 ─ in favore di S. S., A. S., G. P., F. P., J. C., N. C. e V. F., nipoti del defunto, della somma di € 27.142,54 ciascuno, oltre interessi legali dalla decisione al saldo ha invece rigettato l'analoga domanda risarcitoria pure avanzata dai fratelli del defunto, L. e A. B., avendo escluso la sussistenza del danno parentale da essi dedotto, attese le «scarne e non pienamente pertinenti deduzioni di parte attrice sul punto» pronunciando sui contrapposti gravami quello principale proposto da tutti i congiunti e, al posto di A. B., morto nelle more, dai suoi eredi D., R. e S. B. , la Corte d'appello di Venezia, con sentenza numero 1076/2022, resa pubblica il 12/05/2022 ─ in parziale accoglimento dell'appello principale ha liquidato -facendo applicazione della Tabella del tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, aggiornata al 2019 il danno subito dalla vedova, A.O., in complessivi € 300.000,00, condannando per l'effetto l'Autorità OMISSIS a pagare alle di lei eredi, P., E., V. e D. B., l'ulteriore importo complessivo di € 112.310,00, oltre rivalutazione e interessi secondo il calcolo specificato in dispositivo ─ ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, rigettando in particolare, per quanto ancora interessa, sia il quinto motivo dell'appello principale con il quale si censurava il mancato riconoscimento del danno dedotto dai fratelli della vittima primaria, sia l'appello incidentale dell'Autorità OMISSIS con il quale essa si doleva sia della mancata considerazione della breve durata della sopravvivenza della vedova poco più di dieci mesi ai fini del calcolo del risarcimento ad essa spettante, sia della liquidazione del danno da perdita parentale in favore dei nipoti del defunto • in relazione alla doglianza dei fratelli del defunto ha rilevato testualmente in motivazione v. pagg. 10-11 della sentenza, §§ 16 e 18 «Il motivo non è fondato, poiché tutto è affidato al rilievo che il Porto datore di lavoro di tutti, non ha contestato che i tre fratelli fossero colleghi di lavoro articolo 167 cpc . Quindi la morte di uno per amianto scatena il terrore di tutti per il timore della stessa sorte . La Corte ritiene insufficiente una deduzione svolta in questi termini» «Per i fratelli\u2012colleghi di lavoro le allegazioni d'appello sono generiche vd. p. 29 e pertanto ai fratelli di B. G., viste le scarne e non pienamente pertinenti deduzioni di parte attrice sul punto, non può essere riconosciuto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non avendo essi offerto prova adeguata a valutare il rapporto affettivo tra i fratelli B.» • in relazione alle doglianze dell'appellante incidentale la Corte lagunare ha osservato v. pagg. 11-12 della sentenza, §§ 23-24 che «la liquidazione equitativa ancorata al sistema tabellare a punti variabili postula l'esistenza del rapporto di parentela, mentre ove mai siano allegate e dimostrare ulteriori circostanze a riprova del legame particolare del parente superstite col defunto, allora si può incrementare la misura del risarcimento. / … Nel caso in esame, il rapporto di coniugio e di parentela sono dimostrati, e pertanto si reputa equo applicare il parametro tabellare di riferimento. Infatti, occorre verificare innanzitutto se vi sia l'interiore sofferenza morale soggettiva» provocata dalla morte del congiunto che qui non può certo essere negata per la vedova o i nipoti oltre a questo, vi può essere una «sofferenza riflessa sul piano dinamico-relazionale», sicché il concreto rapporto col congiunto va allegato e dimostrato in tutte le sue manifestazioni soltanto per graduare la gravità ed effettiva entità del danno Cass. 28989/2019 , non certo per escluderlo dalla liquidazione nel valore base» avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione L., R. e S. B., affidato ad un unico mezzo vi resiste l'Autorità OMISSIS depositando controricorso, con il quale propone ricorso incidentale sulla base di quattro motivi gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede è stata fissata per la trattazione l'odierna adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero Considerato che con l'unico motivo del ricorso principale L., R. e S. B. denunciano «violazione degli articolo 1226,2043,2056,2059 e 2697 c.c., per il mancato riconoscimento del diritto dei fratelli della vittima ad esser risarciti del danno da perdita parentale» ritrascritto per esteso il quinto motivo d'appello pagg. 9 – 11 del ricorso ed offerta una rassegna di massime della giurisprudenza di merito e di legittimità pagg. 11 – 13 l'illustrazione del motivo si sostanzia nelle seguenti conclusive affermazioni «non vi è un onere di prova dell'affetto vi è una presunzione di rapporto affettivo connesso al rapporto parentale propria delle relazioni parentali considerate dalle tabelle di liquidazione. / In aggiunta la circostanza, non contestata ex articolo 167 c.p.c., che i due fratelli fossero anche colleghi di lavoro della vittima primaria, cioè tutti portuali legati alla stessa convenuta, e quindi siano vissuti anch'essi nel terrore di contrarre la stessa malattia accentua il carattere afflittivo ed in tal senso la sentenza impugnata è chiaramente priva di convincente motivazione anche per il conflitto tra quanto dedotto a paragrafo 18 rispetto a quanto dedotto a paragrafo 24 della motivazione» il motivo è fondato e merita accoglimento secondo consolidato indirizzo, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo , nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria – anche presuntiva ─ da parte del convenuto Cass. 15/02/2018, numero 3767, Rv. 648035 11/11/2019, numero 28989 14/10/2019, numero 25774 21/03/2022, numero 9010, Rv. 664554 da tale principio si è evidentemente discostata la sentenza impugnata per aver negato il risarcimento ai fratelli della vittima totalmente obliterando il valore presuntivo ascrivibile ex se allo stretto vincolo formale di parentela che li legava alla vittima, in mancanza di alcuna allegazione o emergenza contraria idonea a far venir meno la presunzione di fatto da esso derivante la sentenza impugnata va pertanto sul punto cassata con il primo motivo del ricorso incidentale l'Autorità OMISSIS denuncia, con riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. Proc. Civ., violazione e/o falsa applicazione degli articolo 111, sesto comma, Cost., 2043 c.c., 2059 c.c., 2056 c.c. e 1226 c.c., 2697 c.c., per aver fatto erronea applicazione del criterio tabellare di liquidazione del danno parentale in relazione alla posizione della vedova della vittima primaria, A.O., omettendo di valorizzare, quale elemento riduttivo del calcolo, la ridotta durata della sopravvivenza della stessa, deceduta nello stesso anno, poco più di dieci mesi dopo la morte del marito il motivo è fondato nei termini appresso precisati secondo principio ormai altrettanto consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie v. Cass. nnumero 10579, 26300, 26301 e 33005 del 2021, numero 11689 del 2022 adeguate a tali esigenze sono state ritenute le tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma, prima che quelle del Tribunale di Milano fossero adeguate ai criteri sopra indicati, come solo di recente avvenuto con la versione aggiornata al 2022 l'opzione nella specie espressa dai giudici di merito a favore delle Tabelle di Roma non è stata da alcuno censurata e comunque -si rileva incidentalmente è in iure corretta essendo stata la sentenza d'appello decisa e pubblicata anteriormente alla pubblicazione delle nuove Tabelle di Milano la sentenza impugnata ne fa tuttavia una applicazione meccanica che finisce col tradirne i criteri di fondo, quali sopra evidenziati, omettendo di valorizzare la pur accertata breve durata della vita residua della vedova della vittima primaria la rilevanza di tale dato, accertato in sentenza, non può per vero essere posta in dubbio, sebbene si tratti di rilevanza più limitata di quella che ad esso è possibile riconoscere nel caso del danno biologico da premorienza sul quale v. Cass. 29/12/2021, numero 41933 29/05/2024, numero 15112 per il danno da perdita del rapporto parentale occorre invero tener presente che, come ripetute volte affermato da questa Corte v. Cass. nnumero 8887 del 2020 901 del 2018 7513 del 2018 2788 del 2019 25988 del 2019 26301 del 2021 , la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno de quo come è stata efficacemente evidenziato, «esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a macrolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus una differenziazione che rileva da un punto di vista qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del lutto, quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché camminiamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo» così, in motivazione, Cass. numero 26301 del 2021, cit. ciò porta a ritenere che, mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana , per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a «cambiare» e farsi compagna di vita il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno secondo i criteri del calcolo a punto sopra indicati, come tradotti nelle tabelle romane di cui è stata fatta applicazione, tale elemento è congruamente valorizzato calcolando un punto aggiuntivo decrescente al crescere dell'età del congiunto punto aggiuntivo evidentemente rapportato alla supposta residua durata della vita del congiunto, a sua volta calcolata in base alle statistiche di vita media orbene, nel caso di specie, la Corte d'appello ha applicato il punto aggiuntivo 2 in considerazione dell'età della vedova alla data dell'evento 71 anni più precisamente, dai dati esplicitati in motivazione, può risalirsi al seguente sviluppo del calcolo Tabella di riferimento Roma 2019 Valore del Punto Base € 9.806,70 Punti riconosciuti per il grado di parentela 20 Punti in base all'età del coniuge 2 Punti in base all'età della vittima 2 Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4 Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3 Punti totali riconosciuti 31 l'accertata breve durata della sopravvivenza avrebbe invece dovuto essere valorizzata attribuendo un punto aggiuntivo inferiore e segnatamente pari ad 1 atteso che la stessa tabella, anche nella sua versione più aggiornata del 2023, indica tale valore genericamente per congiunti di età superiore ad anni 81 e senza alcun limite di età il motivo merita pertanto, in questi limiti, accoglimento, restando assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo i quali prospettano la medesima doglianza, riferendola ad altre tipologie di vizio cassatorio omesso esame e motivazione apparente con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. Proc. Civ., violazione e/o falsa applicazione degli articolo 111, sesto comma, Cost., 2043 c.c., 2059 c.c., 2056 c.c. e 1226 c.c., 2697 c.c., per avere la Corte d'appello confermato la liquidazione operata dal Tribunale in favore dei nipoti della vittima, senza procedere ad alcuna analitica considerazione della particolare situazione in cui si era venuto a trovare ciascun nipote a seguito della perdita del nonno, pur in presenza di specifica censura formulata dall'Amministrazione con il secondo motivo di appello incidentale, con il quale si era dedotta la mancanza di alcuna specifica allegazione e prova circa i rapporti sussistenti con la vittima il motivo è inammissibile, ai sensi dell'articolo 360-bis numero 1 cod. proc. civ. sul punto la Corte d'appello si è invero conformata al principio che attribuisce al vincolo formale di parentela e dunque anche a quello che esiste tra nonno e nipote già di per sé valore di elemento presuntivo della sussistenza del danno, secondo «meccanismi che richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino secondo una progressione che trova un limite ragionevole nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate» così in motivazione Cass. numero 28989 del 2019, cit. , salva la prova contraria, anche di tipo presuntivo, che spetta al responsabile fornire e che nella specie non è stata in alcun modo offerta l'importo liquidato, peraltro, è stato sensibilmente ridotto rispetto a quel che sarebbe risultato in base alle tabelle romane, proprio in considerazione della mancanza di puntuali allegazioni per comprendere l'entità del legame col nonno e della correlativa perdita in accoglimento, dunque, dell'unico motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo e il terzo, inammissibile il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. accogliere, nei termini di cui in motivazione, l'unico motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale assorbiti i rimanenti cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.