Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 18 settembre 2024, numero 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni, sulle donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva». Tra i molteplici interventi riformistici, l’articolo 1 del predetto decreto interviene sulla disciplina fiscale del patto di famiglia.
Si rammenta che il patto di famiglia, introdotto con la legge 14 febbraio 2006, numero 55, è un contratto inter vivos, con effetti traslativi immediati, con cui l'imprenditore o titolare delle partecipazioni trasferisce a uno o più discendenti l'azienda o la partecipazione sociale. La finalità è quella di consentire la sopravvivenza dell'azienda, in modo da evitare le liti temerarie che possono insorgere ex post, causando lo smembramento dell'azienda. Al fine di incentivare l'imprenditore a stipulare suddetto “patto” sono previste alcune agevolazioni fiscali, qualora si verifichino dei presupposti ex lege. In particolare, il trasferimento dell'azienda a seguito di patto di famiglia è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni nel caso in cui l'assegnatario subentri nella conduzione dell'impresa e ne prosegua l'attività per almeno 5 anni e rilasci, al momento della stipula dell'atto, apposita dichiarazione attestante la sua volontà acquisti o integri, con quanto ricevuto al momento della stipula, il controllo della società, rappresentato dalla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria mantenga il controllo ottenuto per almeno 5 anni e rilasci, al momento della stipula dell'atto, apposita dichiarazione comprovante la sua volontà. Come si legge nel testo del provvedimento, «gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto». Il vincolo del controllo da un lato può apparire un limite alla libera circolazione del bene, dall'altro opera come presidio antielusivo in quanto, vuole evitare che avvenga il trasferimento, come mera attribuzione, senza che si realizzi il fine ultimo che è quello della continuità aziendale. L'obiettivo del patto di famiglia non è, infatti, il mero incremento del patrimonio del destinatario, ma garantire la sopravvivenza dell'azienda. L'agevolazione fiscale riguarda solo il primo passaggio dal disponente al beneficiario e non anche la liquidazione della quota dal beneficiario al non assegnatario. La defiscalizzazione della sola prima operazione comprova la necessità di incentivare l'imprenditore al trasferimento della quota o di parte dell'azienda, esigenza, non rinvenibile nel secondo passaggio quello che va dal beneficiario al non assegnatario che soggiace, invece, all'ordinario sistema di tassazione. Si va ormai diffondendo l'immagine di un fisco dai lineamenti umani, non più soltanto “mero riscossore delle imposte”, ma contributivo ovvero funzionale al perseguimento dello sviluppo sociale della collettività e nel pieno rispetto della libertà di iniziativa economica privata articolo 41 Cost. . Lo Stato, dunque, deve porre le basi per favorire il progresso della società. La sopravvivenza dell'azienda, tuttavia, opera anche a vantaggio dello Stato, se si considera che l'attività economica genera capacità contributiva che è il presupposto per concorrere alle spese statali.
Decreto legislativo 18 settembre 2024, numero 139 in G.U. del 2 ottobre 2024, numero 231