Assemblea sindacale nei tempi e nei luoghi di lavoro: quando è possibile?

È antisindacale la condotta di una società che non consenta alle organizzazioni sindacali, dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti, di indire le assemblee presso le sedi e durante l’orario di lavoro dei dipendenti.

Il Tribunale condanna per condotta antisindacale una società che ha negato alla Fiom Cgil di tenere in azienda le assemblee, nei modi e nei termini di cui all'articolo 20 l. numero 300/1970. La società ha motivato il diniego osservando che la Fiom Cgil non contasse all'interno dell'azienda alcun iscritto e, quindi, alcuna rappresentanza sindacale costituita. Il diritto alla convocazione delle assemblee però, come precedentemente già affermato dalla Cassazione, spetta oltre che alle R.S.A. anche alle R.S.U. nonchè ad altre organizzazioni sindacali «se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda». Nel caso in esame, non risultano esservi, pertanto, limitazioni in quanto il requisito della rappresentatività è rispettato dalla Fiom Cgil che risulta essere firmataria del contratto collettivo applicato all'unità produttiva in questione. Inoltre, la Cgil, di cui la Fiom è organizzazione di categoria, è firmataria dell'Accordo Interconfederale del luglio 2016 che consente di indire alle parti firmatarie singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro. Alla luce di queste considerazioni, deve essere ordinato alla società resistente di consentire all'organizzazione sindacale di tenere le assemblee secondo le modalità di cui al combinato disposto degli articolo 20 l. numero 300/1970 e 79 del CCNL applicato all'unità produttiva.

Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.