In materia di assemblea condominiale, il conferimento dell’incarico ad un tecnico per revisionare le tabelle millesimali non richiede l’unanimità dei condòmini se non si apporta una «dirette ed immediata modifica» alle stesse.
La Corte di Appello di Messina, chiamata a pronunciarsi sul quorum necessario per conferire ad un tecnico l'incarico di revisionare le tabelle millesimali, ha precisato in quali casi è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condòmini. In particolare, nel caso in esame veniva contestata dall'attrice la delibera condominiale, adottata dalla maggioranza dei presenti, perché ritenuta in contrasto con quanto previsto dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile che sanciscono – in caso di modifica delle carature millesimali - l'approvazione unanime dei condòmini. Il Tribunale respingeva tale impugnazione, ritenendo legittima la delibera, in quanto approvata con la maggioranza qualificata prevista ex articolo 1136, comma 2, c.c. I condòmini, infatti, come ben illustrato, poi dalla Corte d'Appello, non intendevano operare una modifica immediata delle tabelle, ma conferire semplicemente un incarico finalizzato alla redazione di una bozza di revisione delle stesse. Invero, a tale tipo di delibera deve seguire una nuova assemblea condominiale per esaminare ed approvare o respingere l'elaborato tecnico commissionato. Ad ulteriore comprova di ciò, sono stati presentati in giudizio l'oggetto dell'assemblea che espressamente prevedeva «Discussione e deliberazione circa la revisione delle tabelle millesimali e relativo incarico al tecnico», nonché il postumo verbale di assemblea di approvazione delle nuove tabelle millesimali. In ogni caso, anche secondo i giudici di secondo grado, la delibera è stata approvata anche con la maggioranza qualificata, ossia con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresentava almeno un terzo del valore dell'edificio «maggioranza idonea a modificare le tabelle millesimali». L'unanimità è, infatti, richiesta solo se si ha intenzione di derogare alle disposizioni dell'articolo 1123 c.c., che disciplina i criteri di riparto per le spese da sostenere per la conservazione e il godimento delle parti comuni. La Corte messinese, evidenziando la natura meramente programmatica della delibera condominiale e richiamando anche la Cassazione sul punto, ha rigettato l'appello in linea con quanto stabilito in primo grado.
Presidente Minutoli - Relatore Lau Svolgimento del processo Con sentenza numero 477/2018 il Tribunale di Patti ha respinto l'impugnazione proposta dalla omissis avverso la delibera adottata in data 19.10.2013 dall'assemblea dei proprietari del omissis , sito nel Comune di Oliveri, con la quale si era dato mandato all'amministratore di condominio di incaricare un tecnico per la redazione di un progetto di revisione delle tabelle millesimali, da sottoporre poi alla stessa assemblea per la eventuale approvazione. Il primo Giudice, ha ritenuto che «la delibera condominiale impugnata deve ritenersi valida e legittima in quanto è stata approvata con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 2, c.c. e l'attore non ha dimostrato che le tabelle millesimali allegate al regolamento del Condomino abbiano derogato al disposto normativo di cui all'articolo 1123, comma 1, c.c. come richiesto dalla Corte di Cassazione». Con atto di citazione notificato telematicamente in data 10/06/2019, la omissis ha impugnato la predetta sentenza e ne ha chiesto la riforma, insistendo nella richiesta di declaratoria di invalidità della delibera impugnata perché adottata in violazione del disposto normativo previsto dall'articolo 69 disp. att. c.c., che prevede l'approvazione dei condomini all' unanimità. Si costituiva il omissis chiedendo la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.12.2023, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione con i termini di legge per gli atti conclusivi finali. Motivi della decisione Con un articolato gravame l'appellante lamenta contraddittorietà nella motivazione della sentenza e violazione dell'articolo 69 disp. att. c.c., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto pretendere l'applicazione della regola dell'unanimità, dato che la delibera dava corso ad un iter che avrebbe modificato le precedenti tabelle. Il gravame è infondato. La Corte richiamando la natura meramente programmatica e non immediatamente costitutiva/modificativa della delibera assemblea impugnata dalla omissis avente ad oggetto il conferimento di un incarico professionale e non la modifica diretta delle tabelle ribadisce che per la sua approvazione non occorre l'unanimità dei consensi, essendo sufficiente la maggioranza cui all'articolo 1136 c.c. Ed invero, come si legge dal verbale della riunione del 19 ottobre 2013, il punto numero 7 dell'o.d.g. reca il seguente argomento «Discussione e deliberazione circa la revisione delle tabelle millesimali e relativo incarico al tecnico». L'assemblea, dopo la discussione sul tema, deliberava «Pertanto, con la maggioranza predetta di n° 152 condomini [numero d.r. su un totale di 165 partecipanti] pari ad 590,27 millesimi, viene approvato il settimo punto all'ordine del giorno così rimanendo onere dell'amministratore di dare incarico ad un tecnico di fiducia È evidente, quindi, che in quella sede i condomini non abbiano inteso operare una diretta ed immediata modifica delle tabelle, quanto piuttosto conferire un incarico volto alla futura redazione di una bozza di nuove tabelle da sottoporre al vaglio assembleare. Pertanto, ne caso de quo, non occorre l'unanimità dei consensi di tutti i condomini e non sussiste la lamentata violazione dell'articolo 691 comma disp att. c.c. Ad ulteriore comprova che la delibera è meramente programmatica, oltre il criterio di interpretazione letterale, soccorre la produzione in giudizio del postumo verbale di assemblea del omissis del 6 aprile 2019, di approvazione delle nuove tabelle millesimali punto numero 3 all'o.d.g. pagg. 8-9 e atto di citazione della omissis per l'impugnazione del predetto verbale assembleare del 26.7.2019 con il ministero dell'avv. omissis e citazione innanzi al Tribunale di Patti per l'udienza del 18.1.2020. In ogni caso, la delibera impugnata è stata approvata anche con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2°, c.c. ovvero con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresentava almeno un terzo del valore dell'edificio maggioranza idonea a modificare le tabelle millesimali. L'unanimità è infatti necessaria soltanto ove si intenda derogare ai criteri di cui all'articolo 1123 c.c., statuizione questa sulla quale era pervenuta da tempo la giurisprudenza di legittimità, che la riforma del omissis di cui alla legge numero 220/2012 non ha modificato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al numero R.G.A. 401/2019, concernente l'impugnativa della sentenza numero 477/2018, pubblicata il 12/12/2018 dal Tribunale di Patti, avente ad oggetto condominio, tabelle millesimali, così provvede - rigetta l'appello - condanna omissis in liquidazione persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al omissis in persona del legale rappresentante pro tempore le spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 4.423,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA - ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater D.P.R. numero 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.9.2024.