Il Tribunale di Bologna condanna al pagamento in solido delle differenze retributive in favore dei ricorrenti le datrici di lavoro che si sono succedute nel contratto di appalto in assenza di alcun elemento di discontinuità nell’organizzazione, dell’attività, dei lavoratori occupati e dei beni utilizzati, ritenendo che tra le parti datoriali si siano configurate cessioni di ramo d’azienda.
Il fatto Nella sentenza numero 1014/2024 il Tribunale di Bologna ha affrontato la spinosa questione che riguarda la legittimità della successione nel contratto di appalto, piuttosto che l'identificazione di una cessione di ramo di azienda, nel momento in cui si verifichi il subentro di molteplici datori di lavoro senza che vi siano modifiche organizzative e strutturali all'attività. Ciò al fine di stabilire l'eventuale responsabilità di ciascun datore per il pagamento degli importi richiesti dai ricorrenti a titolo di differenze retributive. Gli atti di causa I ricorrenti, assunti nel 2019, deducevano di aver svolto senza soluzione di continuità le medesime mansioni alle dipendenze di quattro differenti datori di lavoro. Sostenevano, altresì, che la successione nell'appalto e il loro passaggio nelle nuove società avrebbe celato una cessione di ramo d'azienda, atteso che le compagini subentranti assumevano gli stessi lavoratori, i medesimi responsabili, mantenendo immutata l'organizzazione dell'attività, compreso l'uso dei beni aziendali. I Ricorrenti deducevano di aver diritto al riconoscimento di differenze retributive per aver svolto mansioni riconducibili al livello superiore e ore di lavoro straordinario, chiedendone il pagamento in via solidale a tutte le datrici di lavoro succedutesi. I Ricorrenti omettevano di convenire in giudizio il primo datore di lavoro, limitandosi alle società succedutesi. L'unica convenuta costituita eccepiva come nel caso di specie non si sarebbe trattato di un trasferimento di ramo d'azienda ma di un effettivo subentro nel contratto di appalto. Le altre società rimanevano contumaci. La sentenza del Tribunale di Bologna Nella sentenza in commento il Giudice felsineo ha avuto modo di ricordare che l'articolo 2112 c.c. regola, in maniera inderogabile, l'ipotesi in cui si verifichi una mera sostituzione della parte datoriale, fermo restando il complesso organizzativo aziendale. Richiamando la consolidata e costante interpretazione della Corte di Cassazione Cass. civ. numero 16255/2011 viene evidenziato come suddetta disposizione trovi «applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità ». Pertanto, è la stessa legge, al di là di un accordo in tal senso tra cedente e cessionaria, che impone la continuazione, in capo alla cessionaria, del rapporto dei dipendenti della cedente, salvo il caso in cui il rapporto sia cessato, legittimamente, prima del mutamento di titolarità cfr. Corte d'Appello Palermo, sez. lav., numero 601/2022 Cass. civ., sez. lav., numero 6387/2016 . Il Tribunale riflette, quindi, nel caso in esame, sull'applicabilità di tale disposizione piuttosto che della norma di cui all'articolo 29, comma 4, del D.lgs. 276/2003 come modificato e integrato dall'articolo 30 della L. numero 122/2016 che, regolando e definendo il subentro nel contratto di appalto, esclude la configurabilità del trasferimento d'azienda soltanto quando, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, vi siano elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa. L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha evidenziato la circostanza, dirimente, di avvicendamenti societari avvenuti in assenza di alcun elemento di discontinuità, né con riferimento ai responsabili, né per quanto attiene l'aspetto ammnistrativo, di segreteria e dei beni aziendali utilizzati per le attività. Pertanto, essendo il nome della nuova datrice l'unico, formale, elemento di cambiamento, il Giudice di primo grado ha ritenuto che tra le parti datoriali siano intercorse cessioni di ramo d'azienda. Sotto un ulteriore profilo, riconoscendo dovute ai ricorrenti le differenze retributive maturate fondate sull'orario di lavoro concretamente svolto e sulle loro mansioni, il Tribunale ha ritenuto ininfluente l'assenza di domanda giudiziale rivolta nei confronti della Cooperativa originaria titolare dei rapporti di lavoro con i ricorrenti. Tale circostanza, infatti, non avrebbe avuto effetti sul giudizio, atteso che, anche per le domande accertative di precedenti rapporti di lavoro, non vi è alcun litisconsorzio necessario cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. lav. numero 284/2019 . Sul punto la Corte di Cassazione Cass. Civ. sez. lav., numero 438/2021 ha affermatoche si possono limitare gli effetti pregiudizievoli dell'accertamento con l'assenza di efficacia di giudicato nei confronti della parte non chiamata il contrasto tra giudicati è invece bilanciato da esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di un'altra parte nel giudizio.
Giudice Pucci Motivi della decisione 1- I ricorrenti allegavano di essere stati assunti nel 2019 il 1° agosto il ricorrente omissis , il 2 dicembre il ricorrente omissis dalla Cooperativa omissis , di essere passati dal 1° giugno 2020 alle dipendenze di omissis S.r.l , dal 1° maggio 2021 alle dipendenze di omissis S.r.l. e dal 1° agosto 2022 alle dipendenze di omissis S.r.l.s., al fine di svolgere le medesime mansioni in relazione allo stesso contratto di appalto per attività di facchinaggio presso i magazzini della omissis S.p.A. Sostenevano altresì che, contrariamente all'aspetto formale, la successione nell'appalto e il loro conseguente transito presso le nuove società, nascondesse, in realtà, una cessione di ramo d'azienda, considerando che le compagini subentranti assumevano gli stessi lavoratori, gli stessi responsabili, mantenendo la stessa organizzazione dell'attività, comprensiva anche dei beni utilizzati. 2- Da quanto evidenziato, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, i vari datori di lavori susseguitisi dovrebbero rispondere, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., degli importi dovuti, in particolare con riferimento alle ore di lavoro straordinario e ai compensi derivanti dall'inquadramento in qualifiche inferiori rispetto alle mansioni in concreto svolte che non erano mai mutate negli anni . Nello specifico, i ricorrenti rilevano di aver sempre svolto mansioni riconducibili al livello 4 della contrattazione collettiva di settore, mentre sarebbero stati inquadrati, almeno fino all'agosto 2022, nel livello 6J e, successivamente alle dipendenze di omissis S.r.l.s. nel livello 5 e dopo due mesi nel corretto livello 4. Chiedevano perciò alle resistenti parti datoriali, ciascuna per la propria quota e in solido per quelle relative ai rapporti precedenti, il pagamento di tutte le differenze economiche spettanti loro, con interessi e rivalutazione, nonché alla committente S.p.A. il pagamento in solido di quanto loro dovuto. 3- Si costituiva solo la omissis eccependo l'incompetenza per territorio e contestando le domande dei ricorrenti, in particolare evidenziando come, nel caso di specie non si sarebbe trattato di un trasferimento di ramo di azienda, ma di un subentro nel contratto di appalto. In corso di giudizio, tra la parte resistente costituita e i ricorrenti interveniva un accordo conciliativa, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei loro confronti e relativa estinzione parziale del giudizio. 4- Per il resto, nel merito, è opportuno ricordare che l'articolo 2112 c.comma regola, in maniera inderogabile dalle parti, l'ipotesi in cui vi sia una mera sostituzione della parte datoriale, fermo restando il complesso organizzativo aziendale cfr., Cassazione civile sez. lav. 26 luglio 2011 numero 16255 «L'articolo 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto d'azienda ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per gli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che invece l'attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell'azienda affittuaria era continuata» . Dunque, è la stessa Legge, senza necessità di un accordo tra le parti cedente e cessionaria, che impone la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della prima, laddove, ovviamente, il rapporto stesso sia ancora in essere al momento del mutamento di titolarità, ovvero sia stato illegittimamente interrotto in precedenza cfr., Corte appello, Palermo, sez. lav., 20/06/2022, numero 601 «La disposizione di cui al secondo comma dell' articolo 2112 c.comma - in base alla quale “il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento” - è applicabile ai soli rapporti di lavoro ancora in corso al momento della cessazione dell'azienda e non ai rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento, salva la generale applicabilità della disposizione di cui all' articolo 2560 c.comma nella parte in cui contempla la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta laddove risultanti dai libri contabili obbligatori ex articolo 2214 c.c.» nonché, Cassazione civile sez. lav. 01 aprile 2016 numero 6387 «In caso di trasferimento d'azienda, il licenziamento illegittimo, intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, non impedisce che il rapporto di lavoro tra le parti originarie si trasferisca in capo al cessionario» . 5- Nel caso di specie, come anticipato, i ricorrenti rilevano che la formale successione nei contratti di appalto avrebbe mascherato, in realtà, una cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, tra le parti datoriali succedutesi non si dovrebbe applicare la speciale disciplina di cui all'articolo 29 del D.lgs. 276/2003, quanto piuttosto l'articolo 2112 c.c. Il nuovo articolo 29 co. 4 del D.Lgs. 276/2003, in particolare, dispone che «L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda», escludendo, dunque, la configurabilità, in dette ipotesi, di un trasferimento d'azienda e, quindi, l'applicabilità della relativa disciplina. La norma, peraltro, espressamente specifica, rispetto al testo originario cfr., in un caso diverso, ma comune per il principio espresso, Cassazione civile, sez. lav., 16/12/2022, numero 36944 «Va esclusa l'opzione interpretativa di riconducibilità del cambio di appalto alla fattispecie di cui all'articolo 32, comma 40, lett. c che si riferisce chiaramente ai casi di trasferimento d'azienda, nonostante l'impropria formula usata alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento . Il richiamo espresso all'articolo che disciplina la cessione di azienda, con l'automatico passaggio, senza soluzione di continuità, tra azienda cedente ed azienda cessionaria, esclude che possa farsi rientrare nella fattispecie quella, affatto diversa, della mera cessione del contratto del singolo lavoratore. Argomentare diversamente contrasterebbe del resto con quanto previsto dal D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 3 quanto meno nella vecchia formulazione in vigore all'epoca dei fatti di causa, formulazione modificata con altra, meno generica, dalla L. numero 122 del 2016, articolo 30 , in cui espressamente si esclude che l'acquisizione, nell'impresa aggiudicatrice del nuovo appalto, di personale già impiegato in precedente appalto, possa costituire trasferimento d'azienda» , che per escludere la sussistenza di un trasferimento d'azienda occorre che vi siano elementi di discontinuità, in assenza dei quali si deve, al contrario, presumere che il mutamento concerna solo l'aspetto della titolarità formale dell'impresa, con conseguente riconducibilità del caso all'articolo 2112 c.comma cfr., Tribunale Roma sez. lav., 10/06/2020, numero 3156 «Il trasferimento d'azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto quando si abbia la conservazione dell'identità della entità economica organizzata oggetto della cessione. Solo in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà escludere l'applicabilità dell'articolo 2112 c.c.» . 6- Dall'istruttoria svolta in corso di giudizio, sul punto, è emerso che quando si avvicendavano le compagini datoriali non vi era alcun elemento di discontinuità, né con riferimento alle figure del responsabile del cantiere, né per quanto concerne l'aspetto amministrativo, di segreteria, dei beni usati per le attività cfr., teste omissis – ud. 7.3.2024 «il sig. omissis è stato sempre il nostro responsabile a prescindere dalla titolarità dei rapporti di lavoro e a lui ci rivolgevamo per qualsiasi necessità o richiesta, lui era sostanzialmente il “capo” delle varie cooperative che si succedevano. […]. I nostri ruoli di responsabili esecutivi erano decisi dal omissis e lo faceva a sua discrezione a seconda del comportamento che avevamo sul posto di lavoro, dunque, non erano correlati alle successioni delle varie compagini imprenditoriali. I responsabili della omissis direttore e vicedirettore spesso erano in azienda anzi il vicedirettore sta sempre in magazzino e spesso ci dava direttamente lui gli ordini e le direttive senza passare per il omissis o gli altri responsabili. Nel senso che a volte si interfacciava direttamente con i singoli lavoratori. Posso dire che nelle varie successioni di cooperative, noi venivano tutti assunti in modo completo e posso anche dire che le sedi effettive delle compagini erano sempre le stesse, così come il personale amministrativa con cui parlavamo o gli uffici dove ci recavamo, insomma cambiava solo il nome e a volte la sede formale, ma non quella effettiva» . In sostanza, ciò che mutava era esclusivamente il nome della nuova datrice di lavoro, con la conseguenza che non si rientra nelle ipotesi disciplinate dal co. 4 dell'articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 sopra richiamato, quanto piuttosto in una ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, che, come tale, non necessita di particolari formalità, restando un concetto giuridico ampio, capace di comprendere ogni evenienza successoria residuale rispetto a quelle legislativamente disciplinate cfr., Tribunale Bari, sez. lav., 26/10/2021, numero 3018 «La disciplina del trasferimento d'azienda dettata dall' articolo 2112 c.comma richiede che il complesso organizzato dei beni dell'impresa passi ad un diverso titolare, in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Pertanto il trasferimento d'azienda ha un contenuto ampio ed è configurabile anche in ipotesi, ad esempio, di successione nell'appalto di un servizio, o acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, oppure quando avvenga in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo» . Dalle considerazioni che precedono, confermate anche dalla mancata costituzione delle parti resistenti datoriali, tra queste ultime esclusa omissis S.r.l.s., per la quale è cessata la materia del contendere sono intercorse cessioni di ramo d'azienda. 7- Per quanto riguarda le richieste di differenze retributive maturate in favore dei ricorrenti, le stesse si fondano sull'orario di lavoro concretamente svolto dai dipendenti e sulle loro mansioni, asseritamente proprie del livello 4 fin dall'inizio del primo rapporto, quello alle dipendenze della cooperativa omissis , che non è parte del presente giudizio. Quest'ultima circostanza non ha effetti particolari sul giudizio, considerando che non vi è, nemmeno per le domande accertative dei precedenti rapporti di lavoro, alcun litisconsorzio necessario cfr., Corte appello Roma sez. lav., 06/02/2019, numero 284 «In caso di trasferimento dell'azienda, la ratio cui si ispira il primo comma dell'articolo 2112 c.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'articolo 47 comma 3 L. numero 428 del 1990, facendo ricadere unicamente sull'ultimo acquirente gli effetti derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità del lavoratore, implicitamente esclude che rispetto alle pretese da questi al riguardo azionate si possa ipotizzare un litisconsorzio necessario dei datori di lavoro succedutisi per effetto dell'uno o più trasferimenti nella titolarità del rapporto, ritenuto continuo in virtù del principio dell'infrazionabilità dell'anzianità, e consente invece che nei confronti dell'ultimo acquirente si possano accertare qual mezzo al fine, nonché quale logico presupposto delle questioni principali, tutte le vicende traslative che si fossero eventualmente verificate in precedenza, nonché il carattere fittizio dei licenziamenti intimati dai precedenti datori di lavoro in violazione del principio suddetto» , potendosi limitare gli effetti pregiudizievoli dell'accertamento con l'assenza di efficacia di giudicato nei confronti della parte non evocata in giudizio e quelli del contrasto tra giudicati con la valutazione di semplificazione processuale cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2021, numero 438 «In caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, nel giudizio promosso dal lavoratore per affermare l'esistenza del rapporto lavorativo con il datore di lavoro cedente, e negare quello con il cessionario, non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario, in quanto il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo, né alcuna situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad una sola persona, ossia il vero datore di lavoro in tal caso, l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato e l'eventuale contrasto tra giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di un'altra parte nel giudizio» . Nel merito, le testimonianze assunte in corso di giudizio hanno permesso di accertare che, effettivamente, le mansioni dei ricorrenti non si limitassero, fin dall'inizio, a compiti elementari di movimentazione merci, con limitate conoscenze professionali propri del livello 6J e 6, cfr., docomma 28, fascomma ricorrenti , in quanto entrambi utilizzavano mezzi complessi di trasporto interno, per i quali erano richieste abilitazioni, operavano sui terminali per la preparazione degli ordini e si relazionavano con gli uffici amministrativi cfr., teste omissis cit. «confermo che i ricorrenti hanno iniziato a lavorare presso il magazzino alle date indicate in ricorso, cioè il sig. omissis dall'agosto 2019 e il sig. omissis dal 2 dicembre 2019. omissis arrivava la mattina e si incaricava dello scarico e carico merce, preparazione dei viaggi che dovevano partire la mattina stessa. Prelevava i bancali con la merce in destinazione e usava la “pistola” laser leggi barcode per caricare e spuntare i vari colli e bancali e bolle, fatto questo controllava che le bolle fossero tutte dentro il computer, altrimenti iniziava cercarla nel magazzino, poi doveva preparare i carichi e chiudeva la finestra del programma, dopo aver operato sul terminale inserendo la targa e il numero del piombo di chiusura del camion, prendendo i documenti del rimorchio e consegnandoli all'autista e portare le bolle in ufficio per il prosieguo della chiusura carico. Quindi il ricorrente omissis usava il muletto per spostare i bancali e per caricarli sui mezzi e poi si spostava anche con il transpallet elettrico per tutta la struttura del magazzino. […]. Anche omissis si occupava delle bolle e creava l'etichetta delle merci che arrivavano, controllando la consistenza dei bancali e dei coli in arrivo peso e volume degli stessi , controllando che corrispondesse tutto a quanto indicato nella bolla consegnata dal cliente e poi preparava l'etichetta per la spedizione presso la destinazione finale, poi faceva anche tutte le mansioni che ho indicato in relazione al ricorrente omissis » teste omissis – ud. 7.3.2024 «Confermo che il omissis si occupava dello scarico dei mezzi che arrivavano e poi preparava le partenze “sparando” con la pistola laser i codici dei bancali o dei colli e caricando tutto sul computer per poi fare la chiusura dei carichi in partenza, effettuava tutti i controlli anche del peso, dei volumi e se c'era tutto quello che ci doveva essere, poi alla fine portava i documenti negli uffici amministrativi del magazzino. Inseriva targhe dei rimorchi ed effettuava il piombo del carico. Spostava anche la merce all'interno del magazzino con il transpallet elettrico e il muletto. Confermo gli orari del ricorrente come indicati al capitolo 3. omissis oltre a fare le mansioni che ho riferito, quando arrivava la merce, preparava le etichette con il computer. Confermo anche per il sig. omissis tutti gli orari indicati nel capitolo 5 che mi viene letto» . Può, allora, essere correttamente riconosciuto il livello 4 della contrattazione collettiva di settore, in particolare il livello 4s che individua gli «operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal carico scarico spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci ” “facchino specializzato lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello». Anche in relazione all'orario di lavoro, le specifiche allegazioni contenute in ricorso hanno trovato adeguato e completo riscontro in sede di istruttoria orale cfr., teste omissis cit. «Lui omissis [ , ndg] poteva arrivare di mattina alle 9, come alle 8 come anche tra le 10 e le 11, le 9 comunque erano l'orario ordinario del suo arrivo. Faceva non più di un'ora di pausa e usciva mai prima delle 12 ore, quindi difficilmente usciva prima delle 21. […]. Per un periodo il sig. omissis faceva un orario spezzato, dunque arrivava la mattina presto, verso le 6, staccava verso le 10, per tornare alle 16, staccare verso ora di cena, tipo le 20/21 e poi tornava per la notte dalle 22/23 fino ad orari non preventivabili che potevano arrivare fino alle 2/3 di notte per completare tutto il lavoro, da gennaio 2002 ha iniziato a svolgere gli orari dell'altro ricorrente, dunque circa 12 ore con una pausa per il pranzo» nonché teste omissis cit. . Considerando la documentazione in atti cfr., docomma 19, fascomma ricorrenti e la mancata costituzione delle parti resistenti, le domande dei ricorrenti possono trovare accoglimento e, per l'effetto, parte resistente omissis S.r.l. deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 2.562,00 in favore del ricorrente omissis ed euro 18.046,00 in favore del ricorrente omissis . Parte resistente omissis S.r.l.s. deve essere condannata al pagamento delle somme sopra dette in solido con omissis S.r.l., nonché degli ulteriori importi di euro 11.879,68 in favore del sig. omissis ed euro 13.208,20 in favore del sig. omissis Infine omissis Spa dovrà essere ritenuta responsabile in via solidale ai sensi dell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003, per tutte le differenze retributive accertate, per un totale di euro 14.441,68 in favore del sig. omissis ed euro 31.254,20 favore del sig. omissis . Il tutto oltre interessi e rivalutazione. 8- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 c.p.c., A dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di parte resistente omissis S.r.l.s. B accoglie, per il resto, in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido omissis S.r.l., omissis S.r.l.s. e omissis S.p.A. al pagamento dell'importo di euro 2.562,00 in favore del ricorrente omissis e di euro 18.046,00 in favore del ricorrente omissis , oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente C condanna in solido omissis S.r.l.s. e omissis S.p.A. al pagamento dell'importo di euro 11.879,68 in favore del sig. omissis e di euro 13.208,20 in favore del sig. omissis , oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente D condanna le resistenti omissis S.r.l., omissis S.r.l.s. e omissis S.p.A. in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 5.100,00 oltre spese generali, IVA e CAP.