È stato pubblicato in GU il d.lgs. 18 settembre 2024, numero 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA».
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre, ma le disposizioni saranno applicate solo a partire dal 1° gennaio 2025. La riforma sulle successioni e donazioni ha introdotto diverse novità significative vediamole insieme. Principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni gli eredi fino a 26 anni potranno anticipare le somme necessarie per il pagamento dell’imposta. Liberalità d’uso si escluderà l'imposizione fiscale sulle liberalità d'uso, assimilandole a spese di educazione e mantenimento. Donazioni indirette le donazioni indirette verranno tassate solo in caso di superamento delle franchigie in termini di valore o se accertate nel corso di un procedimento in tal caso si applicherà l’aliquota dell'8% per le somme oltre franchigia , o se dichiarate volontariamente. Trust con doppia scelta per il momento di tassazione per i trust, sarà possibile pagare l'imposta al momento del trasferimento o della successione, con aliquote e franchigie definite in base al rapporto tra disponente e beneficiario. Trasferimenti d’azienda con fiscalità agevolata ampliata viene ampliata l'esenzione fiscale per i trasferimenti di aziende, rami di azienda e partecipazioni societarie a discendenti o coniugi, ammettendo il godimento del beneficio anche in tutti quei trasferimenti di partecipazioni sociali che consentano al beneficiario di integrare un controllo già esistente o aventi ad oggetto società holding, non operative come imprese, mere immobiliari di gestione o società semplici. Banche e intermediari finanziari potranno consentire lo svincolo anticipato delle attività cadute in successione in presenza di beni immobili per il pagamento delle imposte, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni. Per un maggiore approfondimento, si rimanda al testo del decreto allegato.
Decreto legislativo 18 settembre 2024, numero 139 in G.U. del 2 ottobre 2024, numero 231