Decreto ingiuntivo, la fattura elettronica non è titolo sufficiente

Il creditore che voglia ottenere un decreto ingiuntivo non può limitarsi a produrre solo le fatture elettroniche, ma è tenuto a presentare anche l'estratto autentico delle scritture contabili.

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Roma ha avallato la tesi, già diffusa tra i giudici di merito si ricordi, ad esempio, la pronuncia del tribunale di Massa del 21 luglio 2023 , per cui non è possibile emanare un decreto ingiuntivo soltanto sulla base delle fatture emesse seppur elettroniche. La ratio dell'articolo 634 c.p.c. relativo alla prova scritta - secondo il giudice - «si fonda sulla peculiare valenza della contabilità ordinata e conforme a legge, indice di affidabilità del soggetto alla cui attività si riferisce», per cui la fatturazione elettronica, pur assicurando elevati standard di certezza e autenticità, non risulta di per sé idonea ad ottenere un decreto ingiuntivo. Alla luce delle suddette considerazioni, la settima sezione civile del tribunale di Roma ha, pertanto, emesso un decreto di richiesta di integrazione documentale, invitando il ricorrente a depositare, entro 30 giorni, estratto autentico notarile delle scritture contabili con l'annotazione delle fatture e l'attestazione da parte del notaio di regolare tenuta ai sensi delle norme vigenti.

Rilevato  che la registrazione delle fatture a fini fiscali non risulta abolita, né tanto meno è stata abrogata la previsione di cui all'articolo 634 c.p.c. invero comunemente rispettata dalla generalità dai ricorrenti, che pur alleghino fatture elettroniche - che la perdurante vigenza dell'obbligo di tenuta dei registri in questione, già desumibile da precedenti disposizioni, come l'articolo 16 del D.L. numero 124/2019, convertito in L. numero 157/2019, e da documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, come la circolare numero 14/E del 2019, è confermata anche da disposizioni successive, come quelle sulla sperimentazione della registrazione telematica delle fatture a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 10 luglio 2021 , introdotte nell'articolo 4 del D.Lgs. numero 127/2015 dall'articolo I, comma 1106, lett. a , della L. 30 dicembre 2020, numero 1 78, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 10, lett. a , numero 1 , del D.L. 22 marzo 2021, numero 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, numero 69 - che il tenore testuale di tali disposizioni è tale da confermare la vigenza in via generale dell'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva, salvo che per coloro che si avvalgano dei registri telematici messi a disposizioni dall'Agenzia delle entrate anche per questi ultimi, peraltro, la registrazione delle fatture non è, in realtà, eliminata in assoluto, ma al registro tenuto presso il contribuente viene sostituito un registro telematico predisposto dall'Agenzia fiscale, che il contribuente ha l'onere di convalidare o di integrare osservato, quanto alla disposizione di cui all'articolo 1 co. 3-ter, del D.Lgs numero 127/2015, secondo la quale «I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633»,   che essa i presenta criticità di interpretazione, non risultando congruamente coordinata con i precedenti co. 3 e 3-bis del medesimo articolo I del D.Lgs numero 127/2015 verosimilmente per effetto di una distonia nelle numerose e ravvicinate novellazioni subite da detto articolo 1   ii collega l'esonero non di per sé all'emissione di fatture elettroniche, ma all'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture e, dunque, alla disciplina del C.d. spesometro o anche, più di recente, esterometro    iii è stata introdotta dall'articolo II, comma 2-bis, D.L. 12 luglio 2018, numero 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, numero 96, e non può, quindi, in ogni caso, dare fondamento al ritenuto venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri a fini Iva, che risulta, al contrario, confermato, come visto, dalla più recente e sopravvenuta normativa introdotta dalla L. numero 178/ 2020 e dal D.L. numero 41 /2021, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 69/2021 evidenziato, infine, che la ratio dell'articolo 634 c.p.c., derogante al principio generale per cui un documento formato dalla stessa parte che lo produce non rileva come prova in favore della parte stessa, si fonda sulla peculiare valenza della contabilità ordinata e conforme a legge, indice di affidabilità del soggetto alla cui attività si riferisce con effetti anche in materia tributaria, ad esempio in ordine alla delimitazione delle forme di accertamento tributario , e non sull'autenticità o meno delle fatture, come ben dimostra il tenore testuale della disposizione, facente riferimento non appunto alle fatture, ma alle scritture contabili previste dal codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute , e a quelle prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture , sicché non rilevanti appaiono le considerazioni sulla certezza, autenticità, immodificabilità e/o altre qualità delle fatture elettroniche   Invita   Il ricorrente a depositare estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente l'annotazione delle fatture e l'attestazione del notaio di regolare tenuta ai sensi di legge entro trenta giorni.