In materia di cessione in blocco di rapporti giuridici, si ritiene utile e vantaggioso per la cessionaria prevedere la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale come presupposto di efficacia della stessa cessione nei confronti dei debitori ceduti.
La Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi in materia di contratto di mutuo di credito, si è espressa anche sulla delicata questione della cessione di crediti in blocco effettuata, cioè, alla stregua dell'articolo 58 d.lgs. numero 385/1993 TUB nonché della l. numero 130/1999 cd. legge sulla cartolarizzazione . Al fine di agevolare tale cessione dei rapporti giuridici, il legislatore ha previsto - quale presupposto per l'efficacia della cessione verso tutti i debitori ceduti - la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, sollevando la cessionaria dall'onere di provvedere a notificare la cessione medesima alle singole contropartite. La Corte ha evidenziato che, mentre la disciplina codicistica ex articolo 1264 c.c. stabilisce che il cessionario debba dare prova della notificazione della cessione o dell'accettazione del debitore ceduto, nei casi come quello in esame, alla luce della suddetta disciplina speciale, si considera sufficiente la sola prova che la cessione sia stata pubblicata in Gazzetta. Inoltre, il giudice di secondo grado, richiamando la Suprema Corte, ha chiarito che «la notifica al ceduto può avvenire unitamente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile». Cass. numero 10200/2021 . Con la pronuncia in esame, la Corte d'Appello si è, poi, espressa anche sugli aspetti connessi al contratto di mutuo di credito fondiario oggetto del giudizio, ricordando in materia l'orientamento della Cassazione, secondo cui il mutuo condizionato stipulato per atto notarile vale come titolo esecutivo e rigettando, di conseguenza, l'appello.
Motivazione La presente sentenza non attiene alla materia della impresa. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società omissis della omissis s.r.l.& C. s.a.s. poi omissis s.a.s. della omissis s.r.l. & C. ha impugnato la sentenza numero omissis /18 con cui il Tribunale di omissis ha respinto le domande proposte anche dalla predetta società oltre che dai fideiussori nei confronti dei omissis dei omissis di omissis s.p.a. diretta ad accogliere la opposizione a precetto ai medesimi notificato per il pagamento della somma di € 2.887.411,57 a saldo della restituzione di un mutuo fondiario, nonché a dichiarare la non esecutività del titolo posto a base del precetto medesimo e sentir quindi dichiarare anche la usurarietà degli interessi applicati. A sostegno del gravame la sola società appellante ha posto i seguenti motivi A Errata valutazione del contratto di mutuo di credito fondiario come titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. B Errata valutazione della usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori applicati dalla omissis al mutuo. Sulla base dei due predetti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia la Corte di Appello adita, considerate le indicate ragioni di urgenza del decidere a In accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo di credito fondiario dell'8.6.2010 a rogito del omissis D' omissis omissis numero omissis , Racc. numero omissis non costituisce titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittima e/o inefficacia e/o infondatezza dell'intimazione di pagamento b In accoglimento del secondo motivo, accertare e dichiarare la violazione da parte della omissis del combinato disposto di cui all'articolo 644 c.p.c. ed articolo 1815 c.c. e, per l'effetto, disporre la conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, dichiarando illegittimo, nulle ed inefficaci le clausole contrattuali che prevedono il pagamento, in favore della omissis di interessi, commissioni, oneri e spese connesse e/o riconducibili all'erogazione del finanziamento in ogni caso, che nulla è dovuto alla omissis a titolo di interessi, convenzionali e moratori, spese, commissioni, oneri e spese connessi e riconducibili all'erogazione del credito di cui al contratto di mutuo. Per l'effetto dell'accoglimento, anche alternativo, delle domande di cui sopra, condannare la omissis alla restituzione in favore della attrice di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi preammortamento, compensativi e/o moratori commissioni, oneri e spese connesse e/o riconducibili all'erogazione del finanziamento del mutuo per cui è causa, da quantificarsi nel complessivo importo di € 439.445,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, maggiorata degli interessi dal giorno dell'effettivo pagamento al saldo operata la compensazione tra gli eventuali reciproci crediti tra le parti ed imputati i maggiori importi percepiti dalla omissis a soddisfacimento della quota capitale delle rate di mutuo scadute, accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti alla data di notifica del precetto l'illegittimità, inefficacia e/o infondatezza della risoluzione del contratto di mutuo dedotta dalla omissis e conseguentemente, dichiarare parte mutuataria tenuta al pagamento della sola quota capitale relativa alle rate di rimborso a scadere, da corrispondersi secondo il piano di ammortamento convenuto. c In linea istruttoria, ammettere ctu. contabile, illegittimamente negata dal omissis volta ad accertare l'usurarietà del contratto di mutuo utilizzando i criteri e parametri di cui alla allegata perizia di parte. d Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio, con espresso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali al 15% e degli oneri accessori”. Si è costituita la omissis 2018 quale cessionaria del credito e per essa, quale procuratore speciale, la mandataria omissis S.p.a. oggi omissis S.p.a. la quale, nel contestare l'avverso gravame, ne ha richiesto il rigetto essendo infondato in fatto e diritto e con vittoria di spese e competenze del grado. Non si sono costituiti gli altri appellati dei quali è stata dichiarata la contumacia. Alla udienza a trattazione scritta del 20.2.2024, sulle conclusioni delle sole parti costituite, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 e 352 c.p.c. Va preliminarmente respinta la eccezione di carenza di legittimazione passiva della omissis 2018 s.r.l. e, quindi, della sua procuratrice speciale, sollevata dalla difesa appellante in sede di deposito di comparsa conclusionale. La eccezione oltre che tardiva è infondata, avendo la difesa della omissis e della sua procuratrice speciale provveduto a depositare l'atto di cessione dei crediti contenente tutte le indicazioni utili per la esatta individuazione anche di quello oggetto del presente giudizio. In particolate, dal sito internet riportato nel predetto atto, era ben possibile risalire, attraverso il numero indicato, a tutti i rapporti ceduti relativi alle parti ed il relativo credito della banca. Va, al riguardo, ricordato anche l'orientamento della S.C. a mente del quale “nel caso di cessioni in blocco ex articolo 4 della legge numero 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'articolo 58 del TUB, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'articolo 1264 c.c. le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole contropartite acquisite tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale nell'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” Cass. numero 10200/2021 . Venendo più specificatamente ai motivi di appello, essi non sono meritevoli di accoglimento e vanno entrambi respinti. Con il primo, parte appellante si duole della sentenza nella parte in cui il omissis ha ritenuto il mutuo munito della formula esecutiva e, dunque, integrante i requisiti richiesti dall'articolo 474 c.p.c., senza aver tuttavia aver considerato che nella fattispecie in esame non si sarebbe affatto perfezionata la traditio della somma di mutuo solo fittiziamente erogata, visto che in realtà all'atto della stipula la omissis aveva provveduto a consegnare alla società beneficiaria solo un mandato emesso sulle casse della banca mutuante contenente semplicemente l'ordine di versare alla mutuataria la somma di € 3.500.000,00. Inoltre, la mutuante aveva riconsegnato alla banca l'intera somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fin tanto che non fossero state fornite dalla società le dovute garanzie da prestarsi entro 90 giorni e non fossero state rispettate precise condizioni ben determinate. In sostanza, si sarebbe trattato di un mutuo condizionato. Al riguardo, è tuttavia principio consolidato della S.C., che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. In applicazione di detto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari Cass. Sez. III^ numero 9229/2022 . E ancora, afferma la S.C. che in tema di contratto di mutuo, l'ordine proveniente da un istituto bancario, di versare una somma determinata a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un atto di quietanza finale di mutuo fondiario, integra il perfezionamento del contratto di mutuo, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, come si è verificato con l'ordine predetto, piuttosto che con la consegna in natura, in considerazione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari ed alla loro sostituzione con annotazioni contabili Cass. Sez. III^ numero 25569/2011 . Ed è proprio questa la fattispecie di cui al presente giudizio, sicché il motivo non può che essere respinto. Non miglior sorte merita anche il secondo motivo con cui parte appellante si duole della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la usurarietà degli interessi. Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamare la stessa ctp. allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado laddove il consulente, nell'esaminare le condizioni contrattuali, ha evidenziato come in relazione alle pattuizioni sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori, non fosse previsto alcun superamento del tasso soglia. Il medesimo consulente ha invece ritenuto superato il tasso soglia quanto agli interessi corrispettivi e/o moratori, nel momento in cui si fosse aggiunto “il compenso di eventuale estinzione anticipata”. Al riguardo, tuttavia, ancora una volta la S.C., a cui già in precedenza anche questo Collegio ha fatto espresso richiamo, ha statuito come non sia possibile cumulare ai fini del calcolo del tasso soglia la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori” 7.3.2022 numero 7352 . Ugualmente, e sempre nel rispetto del principio di “simmetria” più volte richiamato dalla S.C. non appare possibile operare la sommatoria di tutti gli altri oneri e commissioni meramente eventuali previsti nel caso di inadempimento del debitore. Peraltro, non risulta che tali spese e commissioni siano state in concreto applicate dall'istituto di credito. Per i suesposti motivi, anche il gravame deve quindi essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza appellata, essendo ultronea anche la invocata ctu contabile. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza omissis del Tribunale di omissis proposto dalla appellante omissis della omissis s.r.l.& C. s.a.s. poi omissis s.a.s. della omissis s.r.l. & C , ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata. Condanna la appellante, alla rifusione in favore della terza cessionaria intervenuta e per essa della sua procuratrice speciale delle competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 12.156,00 oltre spese genumero , IVA e CPA come per legge. Nulla sulle spese relativamente alle altre parti non costituite. Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'articolo 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 numero 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.