È stata depositata l’attesa sentenza delle Sezioni Unite penali numero 36460/2024 in tema di revoca della sospensione condizionale in executivis.
Il caso in esame riguarda la sospensione condizionale di una sentenza revocata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria a causa di condanne precedenti che non erano state considerate durante la concessione iniziale della sospensione. Nello specifico, al ricorrente era stata inizialmente concessa una sospensione condizionale nel 2015, successivamente contestata a causa dell'assenza di un certificato penale aggiornato. La Corte d'Appello, infatti, ha osservato che la sospensione non avrebbe potuto essere concessa per via delle precedenti cinque sentenze di condanna, per le quali il ricorrente aveva ottenuto già la sospensione condizionale in due occasioni. A sua volta, la difesa dell’imputato ha sostenuto che la Corte d'Appello poteva revocare la sospensione basandosi sulle prove disponibili, anche senza una richiesta formale del pubblico ministero. Sul tema si rilevano due interpretazioni opposte l’orientamento maggioritario ritiene che la Corte d'Appello possa revocare una sospensione anche senza ricorso formale del pubblico ministero, mentre una minoranza sostiene che una tale revoca sia consentita solo se la Corte d'Appello ha precedentemente riconosciuto l'illegittimità della sospensione. Rilevando l'esistenza di tale contrasto giurisprudenziale, la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione «se sia legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'articolo 164, comma 4, c.p., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito sul punto dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio». In risposta a tale quesito, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione».