La confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato deve tenere conto del vantaggio ottenuto dal singolo partecipe

La Sesta Sezione della Cassazione affronta il tema della confisca per equivalente del profitto, in caso di pluralità di concorrenti nel medesimo reato. 

Al riguardo si prospettavano in materia diverse opinioni    se cioè la misura potesse essere disposta per l’intero valore del profitto di confronto di ciascuno di essi indipendentemente dalla quota conseguita    oppure, se tutto ciò conseguisse solo nel caso in cui non sarebbe stato possibile stabilire la quota del profitto    ovvero, nella impossibilità di procede in questo modo, con quale criterio doveva procedersi.    Invero sul punto si era già pronunciata la Cassazione a Sezioni unite del 27 marzo 2008, con la quale si era affermato che «di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso , non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti, all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi».  Contestualmente le stesse Sezioni Unite precisavano che «in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre che tale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile». La successiva giurisprudenza presentava un quadro molto articolato di posizioni, a fronte del quale la sesta sezione rimetteva la questione al collegio riunito prospettando il seguente quesito  «se nel caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno».  Con la massima provvisoria numero 12/2024, le Sezioni Unite hanno affermato che «la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».