È ricorribile la sentenza che dichiara la mancata conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione dell’udienza preliminare

È stata depositata la massima provvisoria della questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite con la quale si chiedeva al supremo collegio di definire la questione controversa relativamente al fatto se la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’articolo 420-quater c.p.p. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, c.p. 

La questione si prospettava in quanto l’articolo 420-quater c.p.p., ove è prevista la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza pendenza del processo da parte dell’imputato, dispone che fino a quando non sia intercorso il tempo di cui all’art 159, ultimo comma, c.p., la sentenza che consente di procedere alle ricerche dell’imputato non possa essere revocata comma 6 .  Questo dato era interpretato nel senso che il provvedimento non potesse essere impugnato se non in questi termini.  Non mancavano, peraltro, impostazioni per le quali il soggetto, lamentando l’erroneità della decisione del giudice dell’udienza preliminare, intendesse censurare quella decisione con l’impugnazione anche per gli effetti che la pendenza della decisione determinava.   Con la pronuncia di cui alla citata massima in esordio, il Supremo collegio ha riconosciuto la possibilità del ricorso per cassazione ad opera delle parti, per tutti i motivi elencati dall’articolo 606, comma 1, c.p.p.  Attendendo le motivazioni di una decisione puramente condivisibile si intuisce la ratio della stessa dai richiami agli articolo 111, comma 7, Cost., articolo 568 comma 2 c.p.p., a mente dei quali tutte le sentenze sono ricorribili per cassazione e la sentenza di cui al citato articolo 420 quater c.p.p., mancando indicazioni al riguardo non derogate dal riferimento alla revoca, non possono sottrarsi a queste previsioni.  Per un maggiore approfondimento, si veda anche “Sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza del processo e ricorribilità in Cassazione”.