La palestra condominiale può essere utilizzata anche dai proprietari dei soli boxes?

In materia di condominio, è stato stabilito che anche chi è proprietario del solo box auto ha diritto all’utilizzo delle aree comuni del palazzo adibite a palestra e sala ricreativa.

Con la pronuncia in analisi, il Tribunale di Milano accertava il diritto all'uso della palestra e della sala ricreativa da parte degli undici attori proprietari di boxes che avevano contestato la decisione del condominio di escluderli dal godimento di queste aree. Ritenendo tale circostanza lesiva del diritto di comproprietà, gli attori - richiamando le clausole contrattuali del regolamento di condominio e dei rogiti d'acquisto - chiedevano di condannare il convenuto alla consegna delle chiavi di accesso ai suddetti locali comuni. Il condominio si costituiva in giudizio, affermando che l'accesso alle aree comuni era consentito solo ai condòmini proprietari degli appartamenti, come dimostrato dalle caratteristiche dell'edificio condominiale ai boxes si accede da un ingresso separato ed indipendente che si raggiunge direttamente dalla strada e dall'esenzione dal pagamento delle spese manutentive per i proprietari dei soli boxes, con conseguente rinuncia all'uso di questi locali per facta concludentia. Dopo aver esaminato il regolamento di condominio, gli atti di vendita dei boxes e sulla base dell'articolo 1117 c.c., il Tribunale ha sottolineato che è prevista per tutti i condòmini la comunione di taluni beni, tra cui la sala ricreativa e la palestra. Inoltre, le spese manutentive per i suddetti locali vanno ripartite secondo le carature millesimali generali. Il giudice ha, poi, evidenziato l'assenza di restrizioni dell'utilizzo della palestra e sala ricreativa e ritenuto irrilevante la circostanza che nei rendiconti i proprietari dei soli box auto erano stati esentati dal pagamento delle relative spese manutentive. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni subisce compressioni, infatti, soltanto in caso di acquisto e convenzioni, per cui non è ipotizzabile una rinuncia a tali diritti per fatti concludenti. Secondo il Tribunale, peraltro, il riferimento all'“edificio” dev'essere collegato all'intero plesso dalle fondamenta alla copertura terminale, compresi i vani scantinati e quindi, nonostante l'ingresso separato e indipendente, anche i boxes. In conclusione, è stato deciso che la condotta del condominio mirata ad impedire agli attori l'utilizzo della palestra e sala ricreativa confliggeva con i loro diritti di condòmini al pari degli altri, imponendo, pertanto, al condominio di prevedere la possibilità per i proprietari dei boxes di accedere a tali aree tramite la consegna delle rispettive chiavi di ingresso.

Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani Svolgimento in fatto del processo omissis ex articolo 58 co. 2 L. numero 69 del 2009 e articolo 132 c.p.comma novellato Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 numero 4 c.p.comma con la L. numero 69 del 2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tulle le vicende processuali anteriori alla decisione. Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con allo di citazione notificato a mezzo pec il 16.03.2022 gli attori omissis quali proprietari di boxes posti al piano secondo interrato nello stabile in via omissis , convenivano in giudizio il omissis di via omissis . Per sentir dichiarare il loro diritto all'utilizzo delle parti comuni del omissis adibite a palestra e sala ricreativa e di sentir condannare il convenuto alla consegna delle chiavi di accesso a tali locali. Gli attori chiedevano, inoltre, disporsi, ex articolo 614 bis c.p.c., una penale pari ad Euro.500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo preteso e la condanna del omissis al risarcimento dei danni, secondo gli importi da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa. A fondamento delle proprie domande gli attori si dolevano della pretesa violazione del loro diritto di proprietà ed al godimento dei locali palestra e sala ricreativa, asseritamente previsto nel regolamento contrattuale del condominio. Il omissis convenuto si costituiva in giudizio eccependo la improcedibilità della domanda risarcitoria degli attori per mancato esperimento della mediazione e comunque la infondatezza in fallo e diritto delle domande degli stessi, di cui chiedevano il rigetto ed in subordine rigettare in ogni caso la domanda di condanna al pagamento di una penale, nonché accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale con riferimento alla domanda risarcitoria, quantificando l'importo eventualmente dovuto in misura ridotta. All'udienza del 14.07.2022 il procuratore degli attori dava allo dell'intervenuto decesso della sig.ra omissis e della costituzione in pari data del l'erede omissis . Nelle more veniva svolta la mediazione ed all'esito infruttuoso della stessa venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex articolo 183, co. 6 c.p.c. Effettuati detti depositi veniva disattese le istanze istruttorie formulate in atti e le stesse venivano invitate a tentare la conciliazione della lite. All'esito infruttuoso di detti tentativi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate poi le conclusioni, la causa veniva rinviala ai sensi dell'articolo 281 sexies ed oggi, all'esito dei depositi di note e della discussione orale, viene decisa con la presente sentenza. Preliminarmente va rilevato che la eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria e stata superata dallo svolgimento della mediazione, seppure con esito infruttuoso. Nel merito, va osservato che parte attrice ha allegato, a sostegno delle sue domande, ed ha provato, per quanto in atti, le seguenti circostanze -il Condominio omissis è un complesso edilizio condominiale ubicato nel Comune di omissis che comprende tra le sue parti comuni, anche una palestra condominiale ed una sala ricreativa - lo stesso, in particolare, risulta composto da i un primo piano interrato, accessibile dai vani scala A e B, comprendente, oltre vani tecnici e comuni, numero 18 cantine, numero 56 box auto e numero 5 posti moto nonché, da un secondo piano interrato, accessibile dal vano scala C e comprendente, oltre vani tecnici e comuni, numero 64 box auto e un posto moto, un magazzino, una cantina ii un piano terra adibito ad ingresso carraio con relativa rampa di accesso al primo e secondo interrato, ingresso pedonale principale e secondario con accesso ai vani scala A, B, C, locali tecnici, palestra condominiale con annessi servizi, sala ricreativa comunale con annessi cucina e servizi, il locale rifiuti, numero 7 cantine, guardiola e locali portineria oltre allo spazio esterno adibito a camminamenti ed ed aree verdi iii i piani primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo fuori terra adibiti a civili abitazioni e sottotetti di proprietà esclusiva iv un piano ottavo adibito a lastrici solari e sottotetti di proprietà esclusiva nonché da un piano nono adibito a lastrici solari e serre di proprietà esclusiva e locali tecnici cfr. docomma 1 attori -gli odierni attori sono proprietari solo di box auto all'interno del omissis convenuto - ad essi non viene consentito l'utilizzo della palestra e della sala ricreativa. Gli attori si dolgono di tale circostanza ritenendola illegittima perché lesiva del loro diritto di comproprietà e godimento su dette pani comuni dell'edificio condominiale e pongono a fondamento della loro tesi il dettato del regolamento condominiale e degli atti di compravendita. Di contro il omissis sostiene che l'accesso alla palestra ed alla sala ricreativa sarebbero consentiti esclusivamente ai condomini proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, sia in base alle caratteristiche dell'edificio condominiale, perché ai boxes degli attori, posizionali al piano -2 interrato, si accede da un ingresso separato cd indipendente scala C che si raggiunge direttamente dalla strada sia in base alla interpretazione del regolamento di condominio sia perché gli stessi sarebbero stati esentati dal pagamento degli onorari di manutenzione di detti locali, con conseguente rinuncia all'uso di questi locali per facta concludentia. Va osservato in proposito quanto segue. Come è noto, è ormai consolidato il principio per cui sia il Condominio, che il Condominio parziale, non esigono un fatto o un atto costitutivo a sé, ma insorgono ope legis in virtù della situazione materiale o funzionale giuridicamente rilevante, ovverossia per la relazione di accessorio a principale, configurata dalla necessità per l'esistenza o per l'uso, ovvero dalla destinazione all'uso o al servizio di talune cose, impianti e servizi in favore soltanto di alcuni piani o porzioni di piano dell'edificio. E' anche pacifico, poi, l'orientamento giurisprudenziale che statuisce che, con riguardo ai beni comuni in condominio, l'articolo 1117 c.comma pone una presunzione di condominialità per i beni ivi indicati, la cui elencazione non è tassativa ma meramente esemplificativa dei beni da considerare oggetto di comunione, che deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune, laddove tali parti siano necessarie quindi, per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero, siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune. Tale presunzione può essere superata solo dalla prova di un titolo contrario oppure se la cosa, per obbiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/07/2012, numero 13262 Cass. civ., Sez. II, 27/05/2011. numero 11812 Cass. civ., Sez. II, 02/08/2010,numero 17993 Cass. civ., Sez. II, 28/02/2007, numero 4787 . Ciò posto e considerato in diritto, nel caso in esame, in esito alla istruttoria documentale in atti, risulta provato e non contestato che -l'articolo 3 del Regolamento Condominiale cose di proprietà comune , stabilisce che sono di proprietà ed uso comune di tutti i Condomini, proprietà ed uso che devono intendersi indivisibili ed inalienabili, tutte quelle parti, locali, cose impianti dell'edificio che, in base agli atti di vendita, non risultano di proprietà singola ed indivisibile di un condomino o del venditore. Specificamente sono da intendersi comuni omissis la sala ricreativa/riunioni comune inclusi servizi e accessori con guardaroba, servizi separati e zona cucina attrezzata G. 468 mappò. 26 sub. 7 palestra attrezzata con macchinari per allenamento aerobico ed attrezzi per pesi con annessi spogliatoi e servizi Fg. omissis cfr. doc.1 . - a sua volta l'articolo 6 dello stesso Regolamento Condominiale Garanzie e impianti prevede che palestra e sala ricreativa ubicati al piano terreno e primo sono considerate pertinenze del fabbricato ad uso esclusivo e permanente degli utenti dello stesso - infine l'articolo 15 dello stesso Regolamento Condominiale Spese generali - Tabella Millesimi Generali prevede che le spese di manutenzione ordinaria delle Parti comuni tra cui ingresso, atrio, verde comune, impianto fognatura, pulizia vani scala, locale portineria, sala ricreativa, palestra e relativi consumi, compreso lo stipendio del custode, dovranno essere ripartite secondo i millesimi di cui all'Allegata Tabella Millesimi Generali - nelle premesse contenute nei singoli atti di vendita dei box auto degli attori, poi, è espressamente indicato che le parti comuni censibili risultano attualmente così distinte foglio omissis , mappale omissis , subalterno omissis omissis che identifica la palestra omissis foglio omissis che identifica la sala ricreativa/riunioni comune cfr. docomma 2 . - l'articolo 2 di tutti i singoli atti di vendita dei box auto degli attori oggetto , inoltre, specifica espressamente che il trasferimento si effettua a corpo nello stato di fatto in cui gli immobili attualmente si trovano, con ogni diritto, accessione, pertinenza, servitù e comunione, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato omissis quali risultano dall'articolo 1117 c.comma e dal Regolamento Condominiale di cui si dirà al successivo articolo 9, nonché quelli graficamente individuate nelle planimetrie che si allegano sotto -B-. Si allegano altresì sotto la lettera -C-, le planimetrie depositate in Catasto relative alle parti comuni cfr. doccomma 2 e 14 degli attori . Da una piana lettura di questi alti non risulta alcuna restrizione della proprietà comune e dell'utilizzo della palestra e della sala ricreativa oggetto di causa ad alcuni soltanto dei condomini del complesso edilizio condominiale ubicato nel Comune di omissis . In particolare non coglie nel segno l'eccezione del convenuto che. per utenti del fabbricato debbano intendersi soltanto i condomini proprietari di immobili nel corpo dello stesso sopra terra, atteso che, in tema di parli comuni di un immobile in condominio, il termine edificio va interpretato nel senso che, per esso, si intende l'intero manufatto, dalle fondamenta al tetto, inclusi, quindi, anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse e tutta l'area di terreno sita in profondità - sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato - sulla quale posano le fondamenta dell'immobile cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza numero 8346 del 24/08/1998 . Nell'arca di terreno sulla quale sorge il complesso condominiale, per quanto in atti, rientrano anche i boxes degli attori che, dunque, fanno parte dello stesso, rimanendo cosi irrilevante che ad essi si accede unicamente da un ingresso separato ed indipendente, la scala C, che si raggiunge direttamente dalla strada, apparendo la stessa solo una modalità costruttiva del fabbricato ai fini della fruizione di questa sua parte. Neppure può darsi rilievo alla circostanza che nella maggior parte dei consuntivi condominiali i proprietari di detti boxes sarebbero stati esentati dal pagamento delle spese di manutenzione di detti locali, atteso che la stessa non è confortata da alcuna disposizione del regolamento di condominio, né risulta esservi stata una rinuncia degli attori ai loro diritti sulle parti comuni, per quanto in atti. Manca difatti la adesione di tutti i partecipanti al condominio ad una modifica dei loro diritti e, in particolare, la accettazione espressa degli attori, atteso che, poiché il diritto di ciascun condomino sulle parti di proprietà comune può trovare limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni , una eventuale delibera assembleare che modifichi i diritti dei condòmini sulle parti comuni è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini cfr. Cass. numero 16228/2006 . Così da non potersi neppure ipotizzare alcuna rinuncia a detti diritti per facta concludentia . Nel caso in esame quindi non emerge l'ipotesi di condominio parziale non essendo stato provato che i locali oggetto di causa, per le loro obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, sono destinati oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio né una rinuncia al diritto su detti beni comuni da parte degli attori. Ne consegue che la condotta del omissis di impedire ad alcuni dei suoi partecipanti di fare uso dei locali oggetto di causa viola il loro diritto ai sensi dell'articolo 1102 c.comma e va dichiarato il diritto degli odierni attori all'utilizzo delle parti comuni, palestra e sala ricreativa, del omissis oggetto di causa. Va, ancora, conseguentemente ordinato al omissis convenuto di consegnare immediatamente agli odierni attori copia di tutte le chiavi per l'accesso alla palestra e alla sala ricreativa oggetto di causa. In mancanza, il convenuto va poi condannato, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, al pagamento a favore degli attori di una penale, che viene equitativamente determinata in Euro.50,00 al giorno a favore di ciascuno degli allori per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso e la esecuzione dei lavori suddetti, a decorrere dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo. Gli odierni attori hanno poi chiesto di essere risarciti dei danni asseritamente patiti per l'illegittimo impedimento a loro posto all'utilizzo della palestra e sala ricreativa, oggetto di causa. Sul punto hanno asserito che la lesione lamentata dagli attori avrebbe natura contrattuale per violazione del regolamento condominiale e violazione del diritto di proprietà e l'evento lesivo si sarebbe determinato automaticamente e direttamente per la illegittimità del comportamento del convenuto c per la lesione del loro diritto di proprietà. Ai fini della quantificazione di questo danno hanno indicato quale parametro i costi di abbonamenti medi in varie palestre della città di Milano, tra un minimo ed un massimo, per quanto riguarda la palestra nonché il costo medio per la città di omissis del noleggio di una sala ricreative per riunione, quale quella in esame. Di contro il omissis convenuto eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno quantomeno a data anteriore al 16/03/2017 atteso che la citazione è stata notificata in data 16/03/2022 nonché che gli attori non avessero concretamente provato il danno ricevuto nonché, infine, che i parametri presi a misura dagli allori per quantificare il danno asseritamente subito non sarebbero utilizzabili attese le concrete caratteristiche della palestra e della sala riunioni oggetto di causa, nonché le modalità di fruizione turnaria delle stesse. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di condominio negli edifici, laddove il singolo partecipante sia privato dei propri diritti individuali su una parte comune dell'edificio, la circostanza integra un fallo potenzialmente idoneo ad arrecare danno al condòmino medesimo, che ha dunque la facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del danno subito dal condominio, quale centro di imputazione degli atti e delle attività compiute dalla collettività condominiale e delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 23076 del 26/09/2018 giungendo a ritenere che il danno patrimoniale in questi casi sarebbe da ritenere in re ipsa Cass. Sez. 6-2, Ordinanza numero 17460 del 04/07/2018 . Secondo le recenti stauizioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite rese nella sentenza numero 33645/2022, in tali casi la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quella di danno normale o danno presunto , privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato cfr. sul punto anche Cass. 7 gennaio 2021, numero 39 20 gennaio 2022, numero 4936 22 aprile 2022, numero 12865 . Dunque fattore deve pur sempre provare il danno subito in conseguenza della condotta dannosa in modo idoneo a consentire al giudice, in applicazione della regula iuris di cui all'articolo 116 cod. procomma civ., una valutazione in concreto - e cioè caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini conseguenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del più probabile che non . Cass. civ., Sez. III. 13/06/2008, numero 15986 . Ciò posto, per quanto in atti, va ritenuto che gli attori hanno provato la responsabilità del omissis , ma non hanno provato le conseguenze dannose che assumono di aver subito, non avendo dimostrato in particolare di aver mai dovuto usufruire, forzosamente, di altre palestre o sale riunioni o ricreative in conseguenza dell'impedimento frappostogli dal omissis all'utilizzo di quelle condominiali, nel corso degli anni successivi all'acquisto dei boxes di loro proprietà. Ne consegue che va, quindi, rigettata la richiesta di risarcimento danni, come formulata dagli attori, perché non è provato in atti il danno subito. Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dagli attori nei confronti del convenuto omissis , ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Con riferimento all'ipotesi di cui comma I di tale norma, c.p.c., non è stato allegato né, a fortiori, provalo l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite. Non ignora, invero, questo Giudice, l'orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza. Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'articolo 96, comma 1. c.p.comma presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali clementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio a ristorare Cass. 30 luglio 2010, numero 17902 Cass. 8 giugno 2007 numero 13395 . Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli articolo 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare almeno gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. Fatto quest'ultimo non occorso nel presente procedimento. Con riguardo poi all'ipotesi prevista dal III comma della stessa norma va osservato che la stessa ha introdotto un meccanismo che, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatoria in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia , e come tale sottratto a differenza dell'ipotesi di cui all'articolo 96, comma I, c.p.c. dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Dunque scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte, ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. numero 89 del 2001. Nella specie, per quanto in atti, non si ritiene che l'atteggiamento processuale di parte convenuta omissis mediante la proposizione delle proprie domande ed eccezioni ed il tentativo reiterato di trovare una composizione bonaria della lite abbia comportato danni irreparabili in capo a parte attrice e ciò tenuto conto anche della durata del processo nè che si ravvisino sintomi di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo. Di qui il rigetto della domanda in esame. Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulata in giudizio per il principio della ragione più liquida Cass. Sez. U, numero 9936 del 08/05/2014 Cass. numero 12002 del 28/05/2014 . Per le considerazioni in fatto e diritto sopra svolte, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande attoree, i compensi di giudizio e di mediazione vanno parzialmente compensati, per la metà, tra le parti di causa, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. La rimanente metà dei compensi e tutte le spese di lite e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., vanno posti a favore degli attori, in solido tra di loro, ed a carico del omissis convenuto, in persona dell'amministratore pro-tempore e le stesse si liquidano come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia numero 55 del 10 marzo 2014, in considerazione del valore della domanda. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione - Dichiara il diritto degli attori omissis ad utilizzare le parti comuni del Condominio omissis di via omissis adibite a palestra e sala ricreativa. - Condanna il convenuto omissis di via omissis a consegnare agli attori omissis immediatamente le chiavi di accesso a tali parti comuni adibite a palestra e sala ricreativa. - Condanna il convenuto omissis di via omissis al pagamento di una penale in favore di ciascuno degli attori omissis determinata equitativamente in Euro.50,00 al giorno per ciascuno, DI LORO, PER OGNI GIORNO DI RITARDO NEL CONSEGNARE LE CHIAVI E consentire l'utilizzo delle parti comuni adibite a palestra e sala ricreativa, a decorrere dalla notifica della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo. - Rigetta ogni altra domanda delle parti in giudizio. - Condanna il convenuto omissis di via omissis , a corrispondere agli attori omissis in solido tra di loro, la metà dei compensi di lite e di mediazione, liquidati per tale sola metà in Euro 7.000,00, nonché integralmente le spese di lite e di mediazione determinate in Euro 1.155.00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi cd a epa e Iva di legge. Compensa la rimante metà dei compensi di lite e di mediazione tra queste parti.