L’articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., induce a ritenere che la dichiarazione o elezione di domicilio sia necessaria solo nel caso in cui l’imputato sia libero. Qualora sia, invece, detenuto, le stesse devono effettuarsi presso il luogo di detenzione.
La Corte di appello di Salerno, con ordinanza, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., l'atto d'appello, proposto da detenuto in esecuzione di pena per altra causa, presso la Casa circondariale di Salerno, avverso la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno, il quale ne disponeva, per l'effetto, l'esecuzione. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello si fondava sulla mancata allegazione, all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di sentenza pronunciata in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, dovesse applicarsi l'art 581, comma 1-ter c.p.p. «con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Avverso l'ordinanza, ricorreva il difensore dell'imputato in Cassazione, con un unico, articolato, motivo con cui deduceva inosservanza degli articolo 581, comma 1-ter, 156,157, e 161 c.p.p. Ponendo la seguente questione di diritto «se la norma dell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., debba essere applicata anche all'imputato detenuto per altra causa ovvero debba darsi prevalenza all'articolo 156 c.p.p., secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto, anche successiva alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione, mediante copia di consegna alla persona». La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. L'interpretazione sistematica dell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., induce a ritenere che la dichiarazione o elezione di domicilio sia necessaria solo nel caso in cui l'imputato sia libero, attesa la ratio della disposizione, rappresentata dall'esigenza di evitare il rallentamento della celebrazione del giudizio di impugnazione. Le notifiche all'imputato detenuto, devono essere effettuate presso il luogo di detenzione secondo il principio dettato dalle Sezioni Unite «le notificazione all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio». Ciò posto, il Collegio ritiene che «l'elezione di domicilio prevista dall'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., non sia requisito necessario a pena di inammissibilità neanche nel caso in cui il soggetto risulti, come nel caso di specie, detenuto in relazione ad altro giudizio, atteso che proprio dal quadro normativo in tema di notifiche all'imputato detenuto si evince come lo stesso si applichi in diretta conseguenza del suo stato di restrizione». «Un'interpretazione eccessivamente formale», prosegue la Corte, «comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'articolo 6 CEDU, imponendosi, anche rispetto all'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p., per la necessità di una interpretazione che scongiuri il rischio di sanzioni senza lesione, che tenga conto del principio di proporzione, che tenda a conciliare l'esigenza di filtro sottesa alla regola con il fondamentale canone del diritto di accesso alla giustizia, che rifugga da eccessi formalistici capaci di frustrare, svuotandone di contenuto, diritti fondamentali e garanzie oggettive».
Presidente Di Salvo - Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , l'atto di appello, proposto II 28/11/202,3 da P.A. - attualmente detenuto in esecuzione pena, per altra causa, presso la Casa circondariale di Salerno - avverso la sentenza pronunciata il 13/11/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, disponendone, per l'effetto, l'esecuzione. 1.2. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello si fonda sulla circostanza che a tale atto di impugnazione non è stata allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto che, trattandosi di sentenza pronunciata in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, debba farsi applicazione dell'articolo 581 comma 1-ter cod. proc. penumero , secondo cui con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio . 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore dell'Imputato che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce inosservanza degli articolo 581, comma 1-ter, 156,157 e 161 cod. proc. penumero La questione di diritto posta dalla difesa è la seguente se la norma dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , debba essere applicata anche all'imputato detenuto per altra causa ovvero debba darsi prevalenza all'articolo 156 cod. proc. penumero , secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione, mediante copia di consegna alla persona. Contrariamente a quanto assume l'ordinanza impugnata, la giurisprudenza di legittimità, ha esteso il principio di prevalenza della notificazione personale, già affermato in relazione al soggetto detenuto per il reato per cui si procede, all'imputato detenuto per altra causa, considerando anche in questo caso superflua la elezione di domicilio. È la stessa disposizione dell'articolo 161 cod. proc. penumero ad escludere l'imputato detenuto dall'ambito di applicazione dell'elezione di domicilio. Né appare concreto il rischio paventato dalla Corte territoriale per il quale, nell'ipotesi in cui l'imputato non si trovasse più in custodia cautelare in carcere al momento in cui venisse emesso dalla Corte di appello il decreto di citazione a giudizio, o lo stesso dovesse essere risultare scarcerato per espiazione di pena, non si riuscirebbe a celebrare validamente il giudizio di appello nei brevi termini previsti dall'articolo 344/bis, comma 1, cod. proc. penumero Al riguardo, la difesa ricorda che l'imputato, in data 25/11/22, innanzi all'ufficio della polizia penitenziaria, presso la Casa circondariale di Salerno, ha provveduto ad eleggere domicilio, conseguendone che, qualora dovesse essere scarcerato, questa elezione, contratta durante lo stato detentivo, riacquisterebbe efficacia. La nuova disposizione dell'articolo 581-ter cod. proc. penumero non ha natura di legge speciale rispetto all'articolo 156 codice di rito e, pertanto, non è applicabile all'imputato detenuto. 2.1. In data 15/05/2024 è pervenuta memoria del difensore, avv. Edoardo Rocco, che insiste nelle ragioni del ricorso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione oggetto di scrutinio riguarda l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero - introdotto dall'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 per le impugnazioni proposte, ai sensi del successivo articolo 89, in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto e in base al quale «con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» - alle ipotesi in cui l'imputato sia detenuto per altra causa . Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che l'unico caso in cui deve ritenersi ammissibile l'atto di appello privo dell'allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello, è quello in cui l'appellante sia detenuto per la causa per cui si procede, giacché solo in tale ipotesi l'efficienza processuale, che costituisce la ratio dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , verrebbe salvaguardata qualora l'imputato non si trovi più in custodia cautelare in carcere al momento in cui viene emesso dalla Corte di appello il decreto di citazione a giudizio, perché quest'ultima disporrebbe della dichiarazione/elezione di domicilio obbligatoriamente prevista dall'articolo 161, comma 3, cod. proc. penumero Efficienza procedimentale che verrebbe vanificata, si afferma nell'ordinanza impugnata, qualora l'imputato, al momento del deposito dell'atto di appello, sia detenuto per altra causa. Sostiene questa tesi una pronuncia della Quinta Sezione di questa Corte numero 4606 del 28/11/2023, dep. 01/02/2024, D'Amuri Antonio, Rv. 285973 , la quale - dopo aver premesso che, nel comma 1-ter dell'articolo 581 cod. proc. penumero , vengono in rilievo due profili finalisticamente collegati, ossia quello dell'esecuzione della notificazione e quello dell'adempimento formale previsto dalle disposizioni in argomento, che non fanno eccezioni nel richiedere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio debba accompagnare la proposizione dell'impugnazione, nel caso di specie, dell'appello e che l'atto richiesto, funzionale alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, costituisce un atto formale che si connota proprio in funzione della notifica del decreto - ha rilevato che tale adempimento esecutivo può intervenire non di rado anche a distanza di tempo, in un momento successivo rispetto alla formalizzazione dell'impugnazione, così determinando uno scollamento tra il deposito dell'atto di impugnazione e il momento esecutivo della notificazione tale da comportare l'eventualità che l'imputato non sia più detenuto all'atto della notificazione del decreto di citazione per l'appello. Siffatta evenienza, si sostiene, rimarrebbe priva di quella copertura in termini di facilitazione della notificazione e di certezza della conoscenza dell'atto notificato da parte dell'Imputato che le disposizioni di cui all'articolo 581, commi 1-ter e 1 -quater, hanno inteso assicurare, richiedendo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio anche nel caso in cui dovesse già esservene una in atti. L'orientamento richiamato è stato, tuttavia, disatteso da altre pronunce di questa Corte, con argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie Sez. 6, numero 21940 del 07/02/2024, Janashia Igori, Rv. 286488 Sez. 4, numero 4342 del 09/01/2024, Shala Rafael, Rv. 285749 Sez. 2, numero 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 Sez. 2, numero 38442 del 20/09/2023, Toure, Rv. 285029 Sez.2, numero 44026 del 12/10/2023, Toure Ismaila, numero m. Sez.6, numero 47172 del 31/10/2023, Alletto, numero m. Sez.6, numero 47174 del 07/11/2023, Chirico, numero m. . L'interpretazione sistematica dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , induce a ritenere che la dichiarazione o elezione di domicilio sia da ritenere necessaria solo nel caso in cui l'imputato sia libero, attesa la ratio della disposizione, rappresentata dall'esigenza di evitare il rallentamento della celebrazione del giudizio di impugnazione. Sotto tale profilo, devono invero essere valorizzati gli elementi testuali rappresentati a dall'Inserimento, da parte del d.lgs. numero 150/2022, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'articolo 156 cod. proc. penumero e regolanti le disposizioni in tema di notifica all'imputato detenuto, degli incisi per i quali la notifica stessa - anche quelle successive alla prima - è effettuata sempre nel luogo di detenzione con consegna di copia alla persona comma 1 , con esclusione espressa delle modalità di notifica telematica previste dall'articolo 148, comma 1, cod. proc. penumero per i soggetti detenuti al di fuori degli istituti penitenziari e con richiamo all'osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 157 comma 3 b dall'Inserimento dell'articolo 157-ter cod. proc. penumero , in base al quale le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio nei confronti dell'imputato non detenuto sono effettuate nel domicilio dichiarato o eletto e - specificamente nel caso dei giudizi di impugnazione - esclusivamente presso il «domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater» comma 3 c dalla previsione, contenuta nel precedente testo dell'articolo 164 cod. proc. penumero - in punto di efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio - e mantenuta anche a seguito della modifica operata dall'articolo 10 d.lgs. numero 150/2022, in base alla quale la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ai fini della notifica degli atti introduttivi, fatto salvo il disposto del già richiamato articolo 156, comma 1, cod. proc. Deve pertanto ritenersi che il sistema previsto dalle suddette disposizioni, in tema di notifiche all'imputato detenuto, sia coerente nello stabilire che le stesse non possano che essere effettuate presso il luogo di detenzione in ciò dovendosi rimarcare come sottolinea in parte motiva dalla citata Sez. 2, numero 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 che la disposizione contenuta nell'articolo 157-ter cod. proc. penumero evidenzia - sulla base della lettura dei commi 1 e 3 - che le disposizioni contenute nell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. penumero , riguardo alla notifica dell'atto di citazione nei giudizi di impugnazione, si applicano unicamente nei confronti dell'imputato non detenuto disposizione che sarebbe superflua in caso di applicazione alla generalità degli imputati dello stesso articolo 581 cod. proc. penumero . Si tratta, peraltro, come sottolineato nelle citate pronunce, di una lettura coerente anche con il principio dettato dalle Sezioni Unite numero 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 , in base alla quale le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio avendo la Corte precisato in motivazione che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto per altra causa . Proprio in considerazione dell'interpretazione complessiva del quadro normativo sopra riassunto e del predetto principio enunciato dalle Sezioni Unite, deve ritenersi che l'elezione di domicilio prevista dall'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , non sia requisito necessario a pena di inammissibilità neanche nel caso in cui il soggetto risulti - come nel caso di specie - detenuto in relazione ad altro giudizio, atteso che proprio dal richiamato quadro normativo in tema di notifiche all'imputato detenuto si evince come lo stesso si applichi in diretta conseguenza del suo stato di restrizione d'altra parte, occorre ricordare che - ai sensi dell'articolo 161, comma 3, cod. proc. penumero - l'imputato detenuto deve, all'atto della scarcerazione, obbligatoriamente operare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, elemento che consente l'agevole individuazione del recapito per le successive notifiche così, in parte motiva, Sez. 6, numero 47174 del 07/11/2023, Chirico . Sul punto si è condivisibilmente osservato Sez. 6, numero 21940 del 07/02/2024, Janashia Igori, cit. che una interpretazione eccessivamente formale comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'articolo 6 CEDU, imponendosi, anche rispetto all'articolo 581, comma 1-ter cod. proc. penumero , la necessità di una interpretazione che scongiuri il rischio di sanzioni senza lesione, che tenga conto del principio di proporzione, che tenda a conciliare l'esigenza di filtro sottesa alla regola con il fondamentale canone del diritto di accesso alla giustizia, che rifugga da eccessi formalistici capaci di frustrare, svuotandone di contenuto, diritti fondamentali e garanzie soggettive. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, per il giudizio.