Affinché possa riscontrarsi un vizio redibitorio, ai sensi dell’articolo 1490, primo comma, c.c., il difetto deve essere ponderato in funzione della sua capacità di rendere la cosa inidonea all’uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore. Con la conseguenza che, ove il difetto non renda la cosa inadatta all’uso per il quale è stata acquistata o non ne riduca in modo consistente il valore, l’actio quanti minoris ex articolo 1492, primo comma, c.c., non spetta.
La pronuncia in commento, ha origine dall'acquisto di un'auto di lusso da parte di una coppia, la quale successivamente citava in giudizio la concessionaria dinnanzi al Giudice di Pace di Crotone a causa di presunti difetti riscontrati sulla vettura. In particolare, gli attori lamentavano un rumore inusuale durante la frenata, tale da giustificare la riduzione del prezzo di acquisto o, in alternativa, un risarcimento danni quantificato in 5.000 euro. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di riduzione del prezzo nella misura indicata, ma in appello, il Tribunale di Crotone stabiliva che il rumore segnalato non costituiva un difetto tale da giustificare una così significativa diminuzione del valore economico dell'auto cosicché la coppia veniva condannata alla restituzione della somma precedentemente riconosciuta. I soccombenti proponevano quindi, ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Preliminarmente ha sottolineato che, il rumore inusuale durante la frenata non rappresenta un difetto di produzione, fabbricazione o formazione dell'auto poiché, a seguito di accertamenti compiuti dalla concessionaria, lo stesso rumore veniva riscontrato anche su un veicolo di confronto. Inoltre, il veicolo acquistato è conforme ai criteri costruttivi della casa automobilistica il sistema frenante funziona perfettamente e il cigolio lamentato può essere considerato normale in determinate condizioni di tensione, come in caso di una forte pressione sull'asse posteriore. Pur volendo considerare il cigolio un vizio di produzione, comunque non avrebbe potuto diminuire in modo così significativo il valore economico dell'auto, atteso che non si manifestava in modo regolare ad ogni utilizzo del sistema frenante, ma solo quando l'asse posteriore e l'impianto frenante subiscono una specifica sollecitazione. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, affinché si possa parlare di vizio redibitorio, ai sensi dell'articolo 1490 c.c., il difetto deve essere valutato in base alla sua capacità di rendere la cosa non idonea all'uso previsto o di ridurne notevolmente il valore, secondo un apprezzamento effettuato dal giudice del merito, sulla base di una normativa specifica che non può essere integrata dal principio generale della non scarsa importanza dell'inadempimento rilevante ai sensi dell'articolo 1455 c.c. Se il difetto non rende quindi, la cosa inadatta all'uso per cui è stata acquistata o non ne diminuisce in misura consistente il valore, non si può procedere con l'azione di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. Infine, ricorda la Suprema Corte, la garanzia per i difetti richiede che nella cosa venduta le imperfezioni rilevate derivino da un errore nel processo di produzione, fabbricazione o formazione, tale da rendere la cosa inadatta all'uso previsto o ridotto il suo valore.
Presidente Di Virgilio - Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1. - Con atto di citazione notificato il 28 settembre 2017, Ri.Ma. e Za.Ma. convenivano, davanti al Giudice di Pace di Crotone, l'AUDI Zentrum Srl per sentire accertare l'esistenza dei vizi sull'autovettura Audi A1 Sport Back 1400 TDI, da questi acquistata il 17 giugno 2015 per la somma di Euro 22.500,00, e conseguentemente per sentire dichiarare la responsabilità della venditrice, con la sua condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro 5.000,00, o - in subordine - alla riduzione del prezzo nella misura del medesimo importo. Si costituiva in giudizio la AUDI Zentrum Srl, la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza numero 821-2021, depositata il 29 dicembre 2021, accoglieva la domanda di riduzione del prezzo della autovettura acquistata, nella misura di Euro 5.000,00. 2. - La AUDI Zentrum Srl proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando 1 l'intervenuta decadenza dal diritto di garanzia per i vizi e la conseguente prescrizione 2 l'erronea valutazione dei fatti, poiché dalle risultanze istruttorie acquisite emergeva che l'autovettura acquistata non fosse affetta da alcun vizio idoneo a diminuirne in modo apprezzabile il valore 3 in subordine, l'erronea quantificazione della riduzione del prezzo, ove fosse stato ravvisato un difetto del bene acquistato. Si costituivano nel giudizio di impugnazione Ri.Ma. e Za.Ma., i quali chiedevano il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Crotone, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava le domande di risarcimento dei danni o, in subordine, di riduzione del prezzo, proposte a garanzia dei vizi dell'autovettura acquistata, e condannava parte appellata alla restituzione, in favore di parte appellante, della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, liquidando le spese di lite nella somma unitaria, per entrambi i gradi di giudizio, di Euro 2.543,00, oltre spese e accessori. A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede a che, in tema di compravendita, sarebbero ricorsi i vizi redibitori solo allorché nella cosa venduta fossero sussistite imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui doveva essere destinata o che ne avessero diminuito in modo apprezzabile il valore, incombendo sull'acquirente l'onere di offrire la prova dell'esistenza di siffatti vizi b che, nel caso in esame, il lamentato rumore inusuale in frenata, anche a voler ammettere che costituisse un difetto di produzione, di fabbricazione e di formazione dell'automobile - cosa di cui era lecito dubitare, stante che, dagli accertamenti compiuti dall'Audi, il rumore in questione era stato riscontrato anche su un veicolo comparativo - non aveva determinato alcuna difformità del veicolo dai parametri costruttivi prescritti dalla casa automobilistica c che, infatti, l'impianto dei freni era perfettamente funzionante e il rumore lamentato poteva essere considerato normale per le condizioni in cui si manifestava, ossia in caso di estrema tensione per l'asse posteriore e il sistema frenante d che, pertanto, dalle risultanze istruttorie era dato ricavare che, quand'anche il dedotto rumore fosse stato qualificato come vizio, esso comunque non aveva diminuito in modo apprezzabile il valore economico dell'automobile, atteso che non si manifestava ordinariamente ad ogni utilizzo del sistema frenante, bensì solo quando l'asse posteriore e l'impianto frenante avessero subito una speciale sollecitazione, ossia in ipotesi saltuarie nell'ambito di una normale circolazione, circostanza non confutata dalla parte appellata, che si era limitata ad allegare, peraltro piuttosto genericamente, che l'automobile era affetta da un rumore inusuale in frenata nel ciclo urbano e che a diverse conclusioni non poteva pervenirsi neanche argomentando in ordine al comportamento extraprocessuale tenuto dalla società appellante, posto che non era stato provato che questa avesse mai operato alcun riconoscimento espresso dei vizi, poiché la circostanza che l'Audi avesse eseguito qualche controllo tecnico - in occasione di uno dei quali aveva provveduto alla sostituzione di alcuni pezzi, quali i porta pinza posteriori e le pastiglie dei freni posteriori - non valeva a configurare un riconoscimento tacito per facta concludentia, dal momento che la società aveva chiarito espressamente che avrebbe svolto le predette lavorazioni da un punto puramente commerciale e non tecnico , sicché la prefata condotta - più orientata ad assecondare e fidelizzare il cliente che non a risolvere un problema esistente - non poteva costituire un'inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed una altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti f che, per l'effetto, poiché il rumore indicato si manifestava occasionalmente, in circostanze eccezionali, il difetto non incideva in modo apprezzabile sul valore economico del bene acquistato, con la conseguente infondatezza della domanda di riduzione del prezzo g che, nel caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, doveva procedersi d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere doveva essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza operava, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale h che, in conseguenza, parte appellata doveva essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nei confronti di parte appellante, alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 55-2014, così come aggiornati dal D.M. numero 147-2022, tenuto conto del valore della controversia, del mancato espletamento di attività istruttoria nel giudizio d'appello e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto. 3. - Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Ri.Ma. e Za.Ma. Ha resistito, con controricorso, l'intimata AUDI Zentrum Srl 4. - All'esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 18 marzo 2024, depositata il 19 marzo 2024, accettata il 20 marzo 2024, comunicata il 20 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. Con atto depositato il 24 aprile 2024, Ri.Ma. e Za.Ma. hanno spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5. - I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. - Preliminarmente si rileva che, nonostante non sia stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione asseritamente avvenuta il 28 marzo 2023 , ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, numero 2, c.p.c., il ricorso di legittimità è ugualmente procedibile, atteso che la notifica di tale ricorso è avvenuta - il 15 maggio 2023 - entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della pronuncia - avvenuta il 25 marzo 2023 - Cass. Sez. 6, Ordinanza numero 15832 del 07-06-2021 Sez. 6-3, Ordinanza numero 11386 del 30-04-2019 Sez. 6-3, Sentenza numero 17066 del 10-07-2013 . 2. - Tanto premesso, con il primo motivo articolato i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., l'omessa o insufficiente motivazione, quale omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, nonché la violazione dell'articolo 111, sesto comma, Cost., e l'error in procedendo per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale valutato le risultanze probatorie acquisite nel giudizio di prime cure in modo parziale e non nella loro interezza. 2.1. - Il motivo è infondato. 2.1.1. - Ora, la sentenza impugnata, al fine di giungere al rigetto della domanda, ha prospettato, nell'ordine, i seguenti rilievi a che il lamentato rumore inusuale in frenata non costituiva un difetto di produzione, di fabbricazione o di formazione dell'automobile, dal momento che, in esito agli accertamenti compiuti da Audi, detto rumore era stato riscontrato anche su un veicolo comparativo b che dalle risultanze probatorie in atti si evinceva che il veicolo in questione era conforme ai parametri costruttivi della casa automobilistica, stante che, nello specifico, l'impianto dei freni era perfettamente funzionante e il rumore lamentato poteva essere considerato normale per le condizioni in cui si manifestava, ossia nel caso di estrema tensione per l'asse posteriore e il sistema frenante c che, per l'effetto, detto rumore, quand'anche avesse potuto essere qualificato come un vizio, non poteva diminuire in modo apprezzabile il valore economico dell'automobile, atteso che non si manifestava ordinariamente ad ogni utilizzo del sistema frenante, bensì solo quando l'asse posteriore e l'impianto frenante avessero subito una speciale sollecitazione e, dunque, in ipotesi saltuarie nell'ambito di una normale circolazione d che, peraltro, non era dimostrato che la AUDI Zentrum avesse mai riconosciuto i vizi dedotti, posto che i controlli tecnici effettuati - in occasione di uno dei quali aveva provveduto alla sostituzione di alcuni pezzi porta pinza posteriori e pastiglie dei freni posteriori - non valevano a configurare un riconoscimento tacito per facta concludentia, avendo la società chiarito espressamente che avrebbe svolto le predette lavorazioni da un punto di vista puramente commerciale e non tecnico, ossia solo per assecondare e fidelizzare il cliente e non già per risolvere un problema ritenuto esistente. A fronte della predetta ricostruzione, effettuata sulla scorta della valorizzazione di tutte prove raccolte nel giudizio davanti al Giudice di Pace, la censura articolata si traduce, in sostanza, in una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, preclusa in questa sede Cass. Sez. 5, Ordinanza numero 32505 del 22-11-2023 Sez. 1, Ordinanza numero 5987 del 04-03-2021 Sez. U, Sentenza numero 34476 del 27-12-2019 Sez. 6-5, Ordinanza numero 9097 del 07-04-2017 Sez. U, Sentenza numero 8053 del 07-04-2014 , e non già nell'omissione di un fatto specifico. Infatti, ogni circostanza storico-naturalistica risulta valutata, con puntuale riguardo al rumore cigolio lamentato al momento dell'azionamento del sistema frenante e alle sue cause anche dopo l'intervento eseguito , rientrante nelle caratteristiche proprie del modello di autovettura acquistata, senza alcuna incidenza sull'idoneità all'uso del veicolo e sul suo valore, sicché la censura si appunta precipuamente avverso gli esiti di tale valutazione. 2.1.2. - Si rammenta, in proposito, che - in base all'argomentata ricostruzione del Tribunale - dalle risultanze acquisite emergeva che l'impianto dei freni era perfettamente funzionante, in quanto conforme alle prescrizioni della casa automobilistica, e il rumore lamentato doveva essere considerato normale, in ragione delle condizioni nelle quali si manifestava, ossia nel caso di estrema tensione per l'asse posteriore e il sistema frenante. Per l'effetto, si rileva in questa sede che, affinché possa riscontrarsi un vizio redibitorio, ai sensi dell'articolo 1490, primo comma, c.c., il difetto deve essere ponderato in funzione della sua capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, alla stregua di una disciplina speciale completa, non integrabile con il principio generale della non scarsa importanza dell'inadempimento rilevante ex articolo 1455 c.c. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 26402 del 23-05-2023 Sez. 2, Ordinanza numero 24317 del 05-08-2022 Sez. 2, Ordinanza numero 19802 del 22-09-2020 Sez. 2, Sentenza numero 17138 del 26-08-2015 Sez. 2, Sentenza numero 22415 del 29-11-2004 Sez. 2, Sentenza numero 1153 del 01-02-1995 Sez. 3, Sentenza numero 2188 del 06-05-1978 Sez. 3, Sentenza numero 3362 del 09-10-1976 contra Cass. Sez. 2, Sentenza numero 21949 del 25-09-2013 Sez. 2, Sentenza numero 914 del 15-02-1986 . Con la conseguenza che, ove il difetto non renda la cosa inadatta all'uso per il quale essa è stata acquistata ovvero non ne riduca in modo consistente il valore, l'actio quanti minoris e così la risoluzione ex articolo 1492, primo comma, c.c. non spetta. Pertanto, la garanzia per i vizi postula che nella cosa venduta sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, non ricorrendone, per converso, i presupposti allorché vi siano imperfezioni che non interessino la natura della cosa compravenduta Cass. Sez. 2, Sentenza numero 26402 del 13-09-2023 Sez. 2, Sentenza numero 1424 del 12-02-1994 Sez. 2, Sentenza numero 4980 del 19-07-1983 , come è stato accertato, con valutazione logica e congrua, nel caso in disputa. 2.1.3. - E d'altronde - una volta escluso che il rumore contestato e appurato incidesse sull'idoneità all'uso del mezzo - sarebbe stato onere degli acquirenti dimostrare che vi fosse stato un vizio tale da incidere in modo apprezzabile sul valore dell'autovettura acquistata con la precisa indicazione della percentuale di riduzione di detto valore . E tanto perché, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno Cass. Sez. 2, Sentenza numero 19529 del 16-07-2024 Sez. 2, Ordinanza numero 8775 del 03-04-2024 Sez. 2, Sentenza numero 3581 del 08-02-2024 Sez. 2, Sentenza numero 14895 del 29-05-2023 Sez. 2, Ordinanza numero 14109 del 23-05-2023 Sez. 2, Ordinanza numero 8451 del 24-03-2023 Sez. 2, Ordinanza numero 33612 del 15-11-2022 Sez. 2, Ordinanza numero 22979 del 22-07-2022 Sez. 2, Ordinanza numero 9960 del 28-03-2022 Sez. 2, Ordinanza numero 1218 del 17-01-2022 Sez. 6-2, Ordinanza numero 34636 del 16-11-2021 Sez. 2, Sentenza numero 21258 del 05-10-2020 Sez. 2, Ordinanza numero 16073 del 28-07-2020 Sez. 2, Sentenza numero 8199 del 27-04-2020 Sez. U, Sentenza numero 11748 del 03-05-2019 . 3. - Con il secondo motivo svolto i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., l'omessa o insufficiente motivazione, quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con decisione ultra petitum, per avere il Tribunale escluso che ricorresse un riconoscimento tacito del vizio da parte di AUDI Zentrum negli interventi effettuati sull'autovettura, affermando altresì che l'onere della prova dei vizi ricadesse sull'acquirente, anziché sul venditore l'onere della prova della mancanza dei difetti, senza che nell'atto di appello l'Audi avesse mai contestato l'esistenza dei vizi avendo piuttosto insistito nell'affermazione della decadenza dalla loro denuncia, ai sensi dell'articolo 1495 c.c. . 3.1. - Il motivo è infondato. 3.1.1. - Il Tribunale ha dato contezza delle ragioni per le quali il comportamento del venditore - il quale, in seguito alla denuncia, anche non formale, dei vizi di funzionamento, si era prestato, con propri tecnici, alla revisione o alla riparazione dei difetti lamentati - non potesse essere interpretato, nella valutazione complessiva del contegno dei contraenti, come un riconoscimento dei difetti della cosa venduta, avendo, infatti, precisato che le predette lavorazioni erano state eseguite su un piano puramente commerciale e non tecnico, ossia solo per assecondare e fidelizzare il cliente e non già per risolvere un problema ritenuto esistente. Il giudice di merito ha, dunque, escluso che tale condotta costituisse un'inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed una altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti, valutazione, questa, demandata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede Cass. Sez. 2, Sentenza numero 5597 del 17-04-2001 Sez. 2, Sentenza numero 4464 del 20-05-1997 Sez. 2, Sentenza numero 587 del 30-01-1990 Sez. 3, Sentenza numero 68 del 15-01-1969 Sez. 3, Sentenza numero 2229 del 13-08-1966 . 3.1.2. - Inoltre - contrariamente all'assunto dei ricorrenti -, a fronte della reiterata negazione dei vizi anche nell'atto introduttivo dell'appello, la dimostrazione della loro ricorrenza ricadeva sull'acquirente, come già esposto scrutinando la prima doglianza. Infatti, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova. 4. - Con il terzo motivo proposto i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articolo 2 e 4 del D.M. numero 55-2014, come aggiornato dal D.M. numero 147-2022, con la contraddittorietà tra parte motiva e dispositiva, per avere il Tribunale, dopo avere evidenziato il mancato espletamento di attività istruttoria nel giudizio d'appello e l'assenza di questioni di fatto e di diritto, disposto la condanna alla refusione delle spese di lite, tenendo conto della fase relativa all'istruzione del giudizio, e tralasciato di applicare la prevista riduzione in assenza di questioni di fatto e di diritto, con la conseguente errata quantificazione di tali spese. 4.1. - Il motivo è infondato. 4.1.1. - Si premette che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale Cass. Sez. 6-3, Ordinanza numero 27056 del 06-10-2021 Sez. 3, Ordinanza numero 9064 del 12-04-2018 Sez. L, Sentenza numero 11423 del 01-06-2016 Sez. 6-L, Ordinanza numero 6259 del 18-03-2014 . 4.1.2. - Senonché nessuna violazione dei parametri sulla liquidazione delle spese di lite è stata perpetrata, poiché la quantificazione di tali spese è avvenuta in via globale e unitaria per entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto della sola attività istruttoria espletata nel giudizio di prime cure. Segnatamente, facendo applicazione dei parametri medi aggiornati dal D.M. numero 147-2022, come specificato dalla motivazione della sentenza impugnata, si perviene alla seguente quantificazione, attenendosi allo scaglione compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00 posto che il valore della causa ammontava pacificamente ad Euro 5.000,00, come dichiarato dagli stessi ricorrenti A per il giudizio di primo grado davanti al Giudice di Pace 1 fase di studio della controversia Euro 236,00 2 fase introduttiva del giudizio Euro 252,00 3 fase istruttoria e-o di trattazione Euro 352,00 4 fase decisionale Euro 425,00 B per il giudizio d'appello davanti al Tribunale 1 fase introduttiva del giudizio Euro 425,00 2 fase decisionale Euro 851,00 escluso alcun compenso per la fase di studio e di trattazione nel giudizio di gravame per un totale di Euro 2.541,00 sostanzialmente corrispondente all'importo liquidato . 4.1.3. - Ancora, si evidenzia che l'irregolarità consistente nella liquidazione delle spese senza distinzione fra il giudizio di primo e di secondo grado, non ha rilevanza quando non si contesti alcuna violazione specifica di voci di tariffe e siano state tenute distinte le spese, da un lato, e i compensi, dall'altro Cass. Sez. 3, Sentenza numero 463 del 28-02-1964 . 4.1.4. - Né sotto il profilo dell'interesse ad agire i soccombenti avrebbero potuto lamentarsi di tale liquidazione globale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, senza una specifica deduzione dello sforamento dei massimi consentiti, essendo semmai interesse della parte vittoriosa ottenere una doppia liquidazione per ciascun grado di giudizio. 5. - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore della controricorrente che ne ha fatto istanza, quale distrattario, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. Poiché, all'esito dell'opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l'articolo 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore dei ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore ad Euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.075,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del suo difensore condanna altresì i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in Euro 1.500,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 1.500,00.