Rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla ripetibilità, o meno, da parte dell’INPS dei trattamenti di disoccupazione/mobilità corrisposti in relazione al recesso datoriale nell’ipotesi in cui sopraggiunga una formale ricostituzione del rapporto di lavoro alla quale, tuttavia, non faccia seguito l’effettivo ripristino di tale rapporto con conseguente mancata erogazione della retribuzione.
Il fatto Nell'ordinanza numero 25399/2024, la Cassazione affronta la questione relativa alla possibilità, o meno, in presenza dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, di ripetizione da parte dell'Ente previdenziale degli importi erogati a titolo di indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori quando, in seguito all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro sia stato formalmente ricostituito “ex tunc”, in assenza di effettivo ripristino. L'interpretazione della Corte d'Appello Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'Appello di Ancona ha respinto il ricorso dell'INPS, ritenendo la suddetta indennità di mobilità non ripetibile atteso che, nel caso esaminato, lo stato di disoccupazione non è venuto meno ciò in ragione del fatto che i lavoratori, pur avendo conseguito un provvedimento che ha dichiarato illegittimo il licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, in realtà non hanno mai ripreso lo svolgimento di alcuna attività né tantomeno hanno percepito alcuna retribuzione a causa del fallimento della società, ndr . Il ricorso dell'INPS Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto il vizio di violazione di legge in riferimento al combinato disposto degli articolo 7, co.12, della L. numero 223/1991 e 45, co. 3, R.D.L. numero 1827/1935 con riferimento all'articolo 18, L. 300/1970 e all'articolo 2033 c.c sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere lo stato di disoccupazione indennizzabile anche nel caso di accertamento, per gli stessi periodi, di un valido rapporto di lavoro in virtù di una pronuncia di reintegra e risarcimento del danno. Ad avviso dell'Ente previdenziale, infatti, l'indennità di mobilità, come quella di disoccupazione, avrebbe lo scopo di garantire, una volta perduta la precedente occupazione, il sostegno economico per un periodo occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro. L'ordinanza interlocutoria della Cassazione e la rimessione alle Sezioni Unite Nell'ordinanza in commento la Suprema Corte ha prospettato una ricostruzione dell'attuale contrasto giurisprudenziale sulla questione della ripetibilità delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione in presenza di un formale provvedimento di ricostituzione del rapporto di lavoro al quale non segua un'effettiva ripresa dell'attività con relativa erogazione della retribuzione. Secondo un primo orientamento, la Cassazione, configurando l'indennità di mobilità come trattamento di disoccupazione cfr. Cass. S.U. numero 17389/2002 , ritiene che tale indennità postuli «l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive » in tal senso Corte Cost., sent. numero 103/1968 e Cass., sez. lav., numero 28295/2019 . Alla luce di tali finalità si giustifica l'interpretazione che esclude la detraibilità di tali indennità dagli importi che il datore di lavoro sia condannato a versare nell'ipotesi di licenziamento illegittimo Cass. numero 24447/2009 Cass. numero 6265/2000 . L'indennità di mobilità costituisce una misura sostitutiva del reddito in favore del lavoratore privato della retribuzione la sua eventuale non debenza darebbe comunque luogo a ripetibilità da parte dell'ente previdenziale Cass. sez. lav. 2716/2012 . Ciò accadrebbe anche in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento – di carattere retroattivo ed efficace ex tunc – che fa venir meno la disoccupazione configurando come indebite le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità Cass. numero 854/2024 . In una diversa prospettiva, altre pronunce della Cassazione reputano insufficiente il mero ripristino de iure del rapporto di lavoro, ritenendo dirimente, ai fini della ripetibilità dell'indennità di mobilità da parte dell'INPS, la sua effettività Cass. numero 9418/2007 Cass. numero 28295/2019, dove si ritiene che l'indennità di disoccupazione è ripetibile quando si riscontri «una effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici» . Secondo tale interpretazione, nel momento in cui la sentenza di reintegrazione non sia eseguita e il lavoratore non percepisca la retribuzione, non potendosi soddisfare neanche in sede fallimentare, si configura una situazione riconducibile a quella di disoccupazione involontaria Cass. numero 24950/2021 . Si ritiene, quindi, legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ove non sia disposta l'immediata reintegra del lavoratore in ragione dell'intervenuta pronuncia di illegittimità del licenziamento Cass. numero 30553/2022 Cass. numero 848/2024 . Alla luce dell'attuale quadro ermeneutico, si profila, pertanto, l'alternativa tra la sufficienza del dato formale della ricostituzione del rapporto di lavoro la necessità di considerare un'effettiva ricostituzione dello stesso, considerando altresì in questa seconda ipotesi l'incidenza del contegno e della diligenza del lavoratore o la rilevanza delle altre tutele di stampo solidaristico come l'intervento del Fondo di garanzia .
Presidente Galli – Relatore Cerulo Fatti di causa 1. - Con sentenza numero 57 del 2019, depositata il 27 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Ancona ha accolto il gravame del signor Ma.Lu. causa numero 234 del 2017 del ruolo generale lavoro e, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, ha dichiarato non dovuta la restituzione della somma corrispostagli a titolo d'indennità di mobilità dal 25 novembre 2009 al 25 novembre 2012. La Corte territoriale ha poi respinto l'appello dell'INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno causa numero 149 del 2018 del ruolo generale lavoro, riunita alla precedente , che aveva dichiarato l'insussistenza del diritto dell'INPS di ottenere la restituzione del trattamento d'integrazione salariale e dell'indennità di mobilità erogati dal primo febbraio 2009 all'11 luglio 2013 ai signori Na.Ga., Ta.Ed., La.Pa., St.As., Ce.Gi., Sc.Fr., Ma.Ce., Co.Gi., Da.Vi., Pe.Pr., Pa.Gi., Li.Pi. e Sp.Cl. 1.1. - I giudici d'appello hanno accertato, in punto di fatto, che ai lavoratori, originariamente dipendenti di Foodinvest Srl, dichiarata fallita, e quindi licenziati dalla curatela del fallimento, è stata erogata l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, numero 223. Con sentenza numero 587 del 2013, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Ancona, in accoglimento del ricorso dei lavoratori, ha riconosciuto il loro rapporto di lavoro con Ortofrost Srl, che aveva rimesso in attività lo stabilimento produttivo di Foodinvest, a decorrere dal primo febbraio 2009. Ortofrost Srl, a sua volta dichiarata fallita, l'11 luglio 2013 ha proceduto al licenziamento collettivo dei lavoratori, che hanno quindi beneficiato dell'indennità di mobilità. 1.2. - Poste tali premesse, la Corte di merito ha osservato, in punto di diritto, che lo stato di disoccupazione non è venuto meno, in quanto i lavoratori, pur avendo conseguito un provvedimento che dichiara illegittimo il licenziamento e dispone la reintegrazione nel posto di lavoro, hanno continuato a non svolgere alcuna prestazione e a non percepire alcuna retribuzione. Tale situazione di fatto è in tutto e per tutto equiparabile allo stato di disoccupazione, che giustifica l'erogazione dell'indennità. La società Ortofrost ha cessato la propria attività e tale stato di fatto ha vanificato il concreto soddisfacimento delle pretese dei lavoratori. Le somme percepite a titolo d'indennità di mobilità non si cumulano con il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo o con altri emolumenti retributivi e, pertanto, adempiono alla funzione sostitutiva che le contraddistingue, nel sistema di sicurezza sociale approntato dalla legge. L'indebito arricchimento si verifica soltanto quando i beneficiari dell'indennità di mobilità abbiano effettivamente ricominciato a percepire le retribuzioni. Lo stato di disoccupazione cessa nella sola ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia la possibilità di realizzare concretamente gli effetti della sentenza che ha annullato il licenziamento. Non è sufficiente, ai fini della ripetibilità dell'indennità di disoccupazione, la mera ricostituzione formale del rapporto di lavoro. Conclusione che, nel caso di specie, trova paradigmatica conferma, in quanto la società Ortofrost ha cessato la propria attività e il suo fallimento risulta incapiente. 2. - L'INPS ricorre per cassazione, con un motivo, illustrato da memoria, contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona. 3. - Resistono con il medesimo controricorso, egualmente illustrato da memoria, i signori Ma.Lu., Na.Ga., Ta.Ed., La.Pa., St.As., Ce.Gi., Sc.Fr., Ma.Ce., Co.Gi., Da.Vi., Pe.Pr., Pa.Gi., Li.Pi. e Sp.Cl. 4. - Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375, secondo comma, e 380-bis 1, primo comma, cod. proc. civ. 5. - Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6. - All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni articolo 380-bis 1, secondo comma, cod. proc. civ. . Ragioni della decisione 1. - Con l'unico motivo articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. , l'Istituto denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 7, comma 12, della legge 23 luglio 1991, numero 223, e 45, terzo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, con riferimento all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, numero 300, e all'articolo 2033 cod. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nell'affermare la permanenza dello stato di disoccupazione indennizzabile anche nel caso di accertamento, per i medesimi periodi, di un valido rapporto di lavoro, in virtù di una pronuncia che ha condannato il datore di lavoro a reintegrare i lavoratori illegittimamente licenziati e a risarcire il danno. Ad avviso del ricorrente, l'indennità di mobilità, al pari dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si prefiggerebbe di garantire, una volta perduta la precedente occupazione, la percezione di un sostegno economico per un periodo ragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro pagina 11 del ricorso per cassazione . Il sistema di sicurezza sociale non riconoscerebbe, invece, alcuna tutela al lavoratore che resta vincolato al datore di lavoro in base ad un rapporto di lavoro suscettibile di retribuzione, pur se in virtù di un successivo accertamento giurisdizionale e che si trova pur sempre in stato di occupazione, sia pure con accertamento ex post la già richiamata pagina 11 del ricorso dell'illegittimità del licenziamento. Tale accertamento è provvisto di natura costitutiva ed effetti retroattivi, comportanti la non interruzione, de iure , del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale pagina 12 del ricorso . Con l'annullamento del licenziamento, le somme corrisposte a titolo d'indennità di mobilità perderebbero il loro titolo giustificativo e formerebbero oggetto, pertanto, di un indebito previdenziale ripetibile, in virtù del mero ripristino de iure del rapporto di lavoro e della sua correlata ricostituzione giuridica senza soluzione di continuità pagina 14 del ricorso per cassazione . Il rapporto di lavoro sarebbe ripristinato in ogni caso, a prescindere dall'incompleto ed inesatto adempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro pagina 7 della memoria illustrativa . Tale interpretazione sarebbe l'unica compatibile con l'esigenza di garantire la tutela sociale alle situazioni di effettivo bisogno, che non si raccorderebbero alla mera inattività, ma all'estinzione del rapporto di lavoro. Anche nella memoria illustrativa pagina 6 , il ricorrente ribadisce che è meritevole di tutela solo il lavoratore che non ricopra più alcun posto di lavoro. Peraltro, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni retributive, soccorrerebbe la diversa tutela di cui agli articolo 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, numero 80, con l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS. Nel caso di specie, i crediti retributivi e per TFR dei lavoratori sarebbero stati ammessi al passivo del fallimento Ortofrost e l'INPS, sollecitato dai lavoratori, avrebbe quantificato l'importo della contribuzione obbligatoria connessa con la sussistenza del rapporto di lavoro con Ortofrost, ottenendo l'ammissione al passivo per la contribuzione concernente la posizione dei lavoratori. La ricostruzione propugnata dalla Corte d'Appello di Ancona assegnerebbe, per contro, alla prestazione di disoccupazione e all'indennità di mobilità una funzione di garanzia delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro che non le è propria pagina 16 del ricorso per cassazione e colliderebbe con il fondamentale principio dell'incumulabilità della contribuzione effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del rapporto di lavoro, e della contribuzione figurativa, accreditata per il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione. L'Istituto paventa la conseguenza paradossale pagina 18 del ricorso per cassazione che i lavoratori percepiscano per due volte, rispetto al medesimo rapporto di lavoro, il trattamento di mobilità, che è stato corrisposto dopo il licenziamento da parte del curatore del fallimento Ortofrost Srl 2. - I controricorrenti, a supporto dell'istanza di rigetto del ricorso, evidenziano che la sentenza di reintegra è stata in pratica deludente e che, dal 25 novembre 2009 al 23 novembre 2012, l'indennità di mobilità ha rappresentato l'unica fonte di sostentamento il Fallimento Ortofrost non ha pagato le retribuzioni arretrate ad esso relative pagina 2 del controricorso . Reintegra e retribuzioni arretrate sarebbero rimaste solo sulla carta , per fallimento ed assoluta incapienza del debitore e l'indennità di mobilità avrebbe svolto una evidente funzione addirittura alimentare la già menzionata pagina 2 . Né i lavoratori, che non avrebbero realizzato concretamente gli effetti della sentenza di reintegra, trarrebbero alcun ingiustificato arricchimento dalla percezione dell'indennità di mobilità. 3. - Il ricorso interpella questa Corte sulla ripetibilità delle somme corrisposte dall'INPS a titolo d'indennità di mobilità e, più in generale, d'indennità di disoccupazione, allorché il licenziamento intimato al lavoratore sia stato annullato e sia sopravvenuto il ripristino de iure del rapporto di lavoro. 4. - Occorre prender le mosse dalla considerazione delle caratteristiche e delle funzioni delle indennità di cui si discorre. 4.1. - L'indennità di disoccupazione postula l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro così Corte Cost. 16/07/1968, numero 103 Cass., Sez. Lav., 4 novembre 2019, numero 28295, punto 14 delle Ragioni della decisione . L'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dal recesso datoriale, determina lo stato di disoccupazione, anche quando la legittimità del licenziamento sia contestata in giudizio. In tal caso si riscontra l'esigenza di assicurare tutela ai più bisognosi, compatibilmente con le risorse disponibili, e la tutela si estrinseca nel riconoscimento di un indennizzo, che differisce dalla mera integrazione della retribuzione Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2007, numero 9326, e 5 aprile 2007, numero 8581 . 4.2. - L'indennità di mobilità, benché sia contraddistinta da talune peculiarità per ciò che concerne i presupposti, la procedura e le modalità di finanziamento, si configura pur sempre come trattamento di disoccupazione, preordinato a far fronte al medesimo evento protetto Cass., S.U., 6 dicembre 2002, numero 17389 . 4.3. - Tanto l'indennità di disoccupazione quanto l'indennità di mobilità presentano affinità evidenti e sono riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2015, numero 20520, punto 25 delle Ragioni di fatto e di diritto della decisione . Tali indennità costituiscono attuazione dell'articolo 38, secondo comma, Cost., che riconosce il diritto dei lavoratori alla previsione e alla concreta assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per il caso di disoccupazione involontaria . 5. - Anche alla luce delle richiamate finalità si giustificano le affermazioni, ribadite a più riprese, che escludono la detraibilità di tali indennità dagl'importi che il datore di lavoro sia condannato a corrispondere nell'ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo. 5.1. - Le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale pensione, indennità di mobilità o trattamento CIGS si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno, e quindi non vanno sottratte dal risarcimento danni conseguente all'annullamento, commisurato alle retribuzioni perdute, in quanto tali somme perdono il loro titolo giustificativo con l'annullamento del licenziamento e devono pertanto essere restituite, su sua richiesta, all'ente previdenziale Cass., Sez. Lav., 19 novembre 2009, numero 24447, punto 5 dei Motivi della decisione sul punto, già Cass., Sez. Lav., 15 maggio 2000, numero 6265 . In tal senso si sono espresse le sezioni unite di questa Corte, con specifico riguardo alla detraibilità dell'importo della pensione da quello del risarcimento del danno liquidato in favore del lavoratore illegittimamente licenziato Cass., S.U., 13 agosto 2002, numero 12194 . A favore delle conclusioni, cui è approdata da tempo la giurisprudenza di questa Corte, militano ragioni di ordine sistematico. Solo il reddito conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa può, a rigore, rilevare sul versante della compensatio lucri cum damno, laddove il diritto a pensione è legato al verificarsi di presupposti distinti, del tutto avulsi dal potere di recesso del datore di lavoro, e a requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge. Le utilità economiche correlate alla pensione non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimo e non si atteggiano come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore è la fruizione del trattamento previdenziale, nei limiti in cui ne vengono meno le condizioni - per effetto della disposta reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato - a doversi considerare oggettivamente indebita e, quindi, inidonea ad accrescere in pari misura il patrimonio del lavoratore e ad operare in riduzione del risarcimento dovutogli sentenza numero 12194 del 2002, cit., punto 7 dei Motivi della decisione . Tali conclusioni sono state estese a tutte le indennità previdenziali , sulla scorta del comune rilievo che non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali Cass., Sez. Lav., 3 aprile 2018, numero 8150, punto 8 del Considerato in diritto . 5.2. - Quanto all'indennità di mobilità, si è specificato che essa opera su un piano diverso da quello di possibili incrementi patrimoniali soprattutto retributivi che derivano al lavoratore per essere stato liberato illegittimamente dall'obbligo di prestare la sua attività ossia la percezione dell'indennità di mobilità non è conseguenza del fatto che le energie lavorative del lavoratore licenziato siano state liberate dal recesso illegittimo, ma si raccorda al sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore privato della retribuzione. Quindi comunque non è mai deducibile come aliunde perceptum anche nel caso in cui sia mancata la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato. La sua eventuale non debenza dà luogo invece a un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2012, numero 2716, punto 4 dei Motivi della decisione nello stesso senso, Cass., Sez. Lav., 27 marzo 2017, numero 7794, punto 2 dei Motivi della decisione . 6. - Il ripristino ope iudicis del rapporto di lavoro rende, dunque, ripetibili l'indennità di disoccupazione o altra analoga indennità erogata dall'INPS come quella di mobilità Cass., Sez. Lav., 29 dicembre 2014, numero 27424, punto 4 dei Motivi della decisione . Tali conclusioni sono avvalorate dal richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte, che riconnette l'effetto della ricostituzione de iure del rapporto di lavoro alla pronuncia del giudice che accerta l'illegittimità del licenziamento, perché inefficace, nullo o annullabile, e ordina, di conseguenza, la reintegrazione del lavoratore Cass., S.U., 18 settembre 2014, numero 19665, punto 11 dei Motivi della decisione . L'ordine di reintegrazione ricostituisce il rapporto di lavoro, ripristinandone la continuità con efficacia ex tunc Cass., Sez. Lav., 29 gennaio 2024, numero 2694 e determinando la non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale Cass., Sez. Lav., 24 marzo 2023, numero 8523 e numero 8513 . 7. - Su queste premesse sistematiche s'incardina l'orientamento, che l'INPS invoca a supporto delle censure. Di recente si è ribadito che la declaratoria d'illegittimità del licenziamento, proprio per il suo carattere retroattivo e la sua efficacia ex tunc, determina, con la medesima efficacia, il venir meno della condizione di disoccupazione. Ne scaturisce il carattere indebito condictio ob causam finitam delle somme corrisposte a titolo d'indennità di mobilità Cass., Sez. Lav., 9 gennaio 2024, numero 854 . In questa prospettiva, è irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria di fatto sia stato solo coperto in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, a seguito della reintegrazione, sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro. Quanto poi all'eliminazione solo parziale dello stato di bisogno sul piano fattuale, va detto che l'indennità di mobilità - in quanto indebita - è ripetibile ex articolo 2033 cod. civ., senza che rilevi quale ostacolo alla ripetizione lo stato di bisogno dell'interessato Cass., Sez. Lav., 5 gennaio 2024, numero 384, nel Considerato . Nella medesima linea argomentativa, si afferma che, nell'ipotesi di declaratoria d'illegittimità della procedura di mobilità, alla ripetibilità dell'indennità di mobilità non è d'ostacolo la circostanza che la reintegrazione non sia stata in concreto disposta e che il risarcimento del danno ottenuto non includa le somme corrispondenti all'indennità di mobilità Cass., Sez. Lav., 30 agosto 2018, numero 21439 . 8. - Tale orientamento costituisce il paradigma dei principi enunciati da questa Corte anche in altre fattispecie di ripristino de iure del rapporto di lavoro. 8.1. - Con specifico riferimento al trasferimento d'azienda, si è consolidato il principio di diritto, che esclude la detraibilità delle somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennità di mobilità da quanto il lavoratore abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente a seguito di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa. L'indennità di mobilità, invero, opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivino al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge Cass., Sez. Lav., 18 settembre 2019, numero 23306 . I medesimi principi si attagliano all'ipotesi in cui la cessazione dello status di disoccupato sia intervenuta per dichiarata inefficacia dell'originaria cessione di ramo di azienda e ripristino de iure del rapporto di lavoro, con efficacia ex tunc, ancorché non de facto per rifiuto ingiustificato da parte del datore di lavoro Cass., Sez. Lav., 3 maggio 2024, numero 11994, punto 10 delle Ragioni della decisione . Da quest'angolazione prospettica, è ininfluente l'effettività del ripristino del rapporto di lavoro. Una volta che il rapporto di lavoro sia ripristinato sul piano giuridico, il datore di lavoro è obbligato comunque a corrispondere la retribuzione sia che la prestazione lavorativa sia effettivamente eseguita, sia nel caso di rifiuto di effettiva utilizzazione delle energie lavorative messe a disposizione dal lavoratore ordinanza numero 11994 del 2024, cit., punto 12 delle Ragioni della decisione . 8.2. - Ai medesimi principi questa Corte si è conformata anche con riferimento alla fattispecie della nullità dell'apposizione di un termine e della conseguente ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, chiarendo che, anche in tal caso, viene a cessare la condizione di disoccupazione Cass., Sez. Lav., 16 agosto 2023, numero 24645 . Ne deriva che l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza e dall'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, numero 183 configura un indebito previdenziale, ripetibile, ai sensi dell'articolo 2033 cod. civ., entro il limite temporale della prescrizione. Si è puntualizzato, a tale riguardo, che il diritto al beneficio previdenziale, lungi dal costituire una conseguenza della liberazione delle energie lavorative mediante l'illegittimo recesso dal rapporto di lavoro, scaturisce dalla scelta a monte del sistema di Sicurezza Sociale rivolta ad assicurare misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore deprivato della retribuzione tale logica è alla base dell'orientamento giurisprudenziale che considera non deducibile, a titolo di aliunde perceptum, l'indennità di mobilità nel caso di inadempimento dell'obbligo di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato . L'orientamento richiamato si fonda sul presupposto, già individuato in tema di licenziamenti illegittimi, che le utilità economiche percepite dal lavoratore, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno Cass., Sez. Lav., 30 agosto 2018, numero 21439, cit., punto 4 delle Ragioni della decisione . Si tratta, inoltre, di somme non acquisite in via definitiva ma ripetibili in ipotesi di ripristino in via giudiziale del rapporto Cass., Sez. Lav., 20 agosto 2020, numero 17490, punto 4.1. delle Ragioni della decisione e dunque inidonee a produrre un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore Cass., Sez. VI - L., 7 novembre 2018, numero 28317 . 9. - In una diversa prospettiva, altre pronunce di questa Corte reputano insufficiente il mero ripristino de iure del rapporto di lavoro. Su tale indirizzo fanno leva tanto la pronuncia impugnata, per disattendere le pretese restitutorie dell'Istituto, quanto i controricorrenti, per chiedere il rigetto dell'impugnazione. 9.1. - In questo percorso ricostruttivo, si ritiene necessario che il lavoratore licenziato abbia la possibilità di realizzare concretamente gli effetti della sentenza Cass., Sez. Lav., 20 aprile 2007, numero 9418 . È indispensabile, per garantire l'effettività della tutela , che la reintegrazione sia attuata, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege Cass., Sez. Lav., 4 novembre 2019, numero 28295, cit., punto 21 delle Ragioni della decisione . 9.2. - Nelle pronunce più risalenti, questa Corte ha valorizzato la concreta possibilità di ottenere una fruttuosa tutela e ha precisato che, ove tale possibilità non sia debitamente esplorata, non possono farsi ricadere le conseguenze dell'inerzia del lavoratore sull'Istituto Previdenziale, né possono invocarsi situazioni di impedimento che si sono successivamente verificate sentenza numero 9418 del 2007, cit. . Nella successiva elaborazione della giurisprudenza, queste conclusioni sono state rimeditate, puntualizzando che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'articolo 1227 cod. civ., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali sentenza numero 28295 del 2019, cit., punto 22 delle Ragioni della decisione . L'indennità di disoccupazione, dunque, è ripetibile, quando si riscontri una effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici sentenza numero 28295 del 2019, cit., punto 24 delle Ragioni della decisione nello stesso senso, Cass., Sez. Lav., 26 agosto 2020, numero 17793, punto 10 del Ritenuto in diritto . Quando, invece, alla pronuncia non faccia riscontro l'effettiva reintegrazione, permane lo stato di disoccupazione involontario, legato all'atto datoriale di recesso. Né il lavoratore è obbligato a esperire iniziative per eseguire la sentenza favorevole Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2022, numero 22850 . Allorché la sentenza di reintegrazione non sia eseguita e il lavoratore non percepisca la retribuzione e neppure si possa soddisfare in misura adeguata nella sede fallimentare, si versa in una situazione non dissimile da quella di disoccupazione involontaria Cass., Sez. Lav., 15 settembre 2021, numero 24950, punto 9 delle Ragioni della decisione . È, dunque, legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra del lavoratore in tal caso, essendo lo stato di disoccupazione, pur sempre frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non già della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, esso non perde la propria caratteristica di involontarietà, e, pertanto, l'erogazione della prestazione mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2022, numero 30553 . Anche di recente, si è ricordato che la condizione di disoccupazione permane quando l'ordine di reintegra non viene nei fatti eseguito Cass., Sez. Lav., 9 gennaio 2024, numero 848 . Quest'orientamento valorizza l'effettivo atteggiarsi dei rapporti, tenendo conto anche delle sopravvenienze eventualmente legate all'insolvenza del datore di lavoro. 10. - Con ordinanza del 21 agosto 2024, numero 22985, questa Corte ha rimesso gli atti alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza, con riferimento alla disciplina sulla ripetizione dell'indennità di disoccupazione in caso di nullità dell'apposizione del termine, giudizialmente accertata. In particolare, questa Corte ha posto l'accento sulla necessità di chiarire, anche alla luce del latente contrasto esistente nella giurisprudenza di questa Corte punto 7 delle Ragioni della decisione , in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'articolo 38 secondo comma della Costituzione. L'evento coperto dal trattamento è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro Corte Cost. 16/07/1968, numero 103 punto 6.1. delle Ragioni della decisione . 11. - Le considerazioni esposte nell'ordinanza citata si attagliano anche al presente giudizio, che investe la declaratoria d'illegittimità del licenziamento e la ripetizione dei trattamenti di disoccupazione corrisposti in relazione al recesso del datore di lavoro. La questione interpretativa si raccorda alle medesime premesse, che accomunano le disparate fattispecie di ripristino ope iudicis del rapporto di lavoro, pur nelle irriducibili peculiarità di ciascuna di esse. Essa tocca, in un orizzonte più ampio, le ripercussioni della pronuncia del giudice sulla condizione di disoccupazione. 11.1. - Anche nella controversia oggi devoluta all'esame di questa Corte, all'interprete si profila l'alternativa, che sottende diverse opzioni assiologiche, tra la sufficienza del dato eminentemente formale della ricostituzione de iure del rapporto di lavoro e la necessità di ponderare, per contro, una ricostituzione effettiva e di tenere comunque nel debito conto anche il carattere satisfattivo della tutela che il lavoratore abbia medio tempore conseguito. Nel contesto di questa seconda scelta ermeneutica, occorre poi chiarire quale incidenza abbiano il contegno e la diligenza del lavoratore, aspetto enfatizzato dalla difesa dell'Istituto, e quale rilevanza rivestano le altre tutele che l'ordinamento appresta in chiave solidaristica come l'intervento del Fondo di garanzia, sottolineato dalla difesa del ricorrente . 11.2. - Le questioni dibattute si pongono al crocevia tra tematiche di capitale importanza, che attengono alle interferenze, da sempre problematiche, tra le vicende del rapporto di lavoro, anche in connessione con i loro esiti contenziosi, e la tutela contro la disoccupazione, garantita dallo Stato sociale. La corretta ricostruzione dell'assetto prefigurato dal legislatore si riverbera sull'attuazione stessa dei principi presidiati dall'articolo 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l'astratta previsione, ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione. La Carta fondamentale impone che non siano soltanto preveduti , ma che siano anche assicurati mezzi adeguati e pone al legislatore uno stringente vincolo di scopo, che non può non orientare anche l'interpretazione della disciplina vigente. Né si può sottacere l'inscindibile connessione con la tematica dell'indebito previdenziale non pensionistico, alla luce dell'interpretazione delineata dal giudice delle leggi sentenza numero 8 del 2023 , che modula in termini più duttili l'obbligazione restitutoria e, da quest'angolo visuale, annette rilievo alle condizioni soggettive dell'accipiens e al legittimo affidamento che questi abbia a giusta ragione riposto. 11.3. - Sui temi descritti, la giurisprudenza di questa Corte si rivela quanto mai frastagliata e corrisponde a linee direttrici non sempre convergenti, che rispecchiano la diversa tutela che il legislatore a vario titolo appresta, sul versante negoziale, per l'illegittima cessazione del rapporto e, in un ambito eminentemente pubblicistico, per sovvenire al bisogno generato dalla disoccupazione. Diversi sono gl'interessi che vengono in rilievo e diverso è il bilanciamento attuato di volta in volta dalla legge, ma ineludibile è l'esigenza di comporre tali linee ad unità, allo scopo di non pregiudicare l'effettività dei principi costituzionali e, in pari tempo, di indirizzare le non illimitate risorse disponibili verso le situazioni di autentico bisogno. Solo per questa via, si può offrire un più solido e trasparente fondamento alla valutazione di meritevolezza richiesta dalla legge, altrimenti affidata a incontrollabili e cangianti apprezzamenti casistici. Si rivela indifferibile, pertanto, l'esigenza di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, in un settore prioritario dello Stato sociale. 12. - Alla stregua di tali considerazioni, si rimette la controversia alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 374, secondo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle