Con Circolare numero 4/2024, l'Ispettorato del Lavoro ha fornito le prime indicazioni inerenti la patente a crediti obbligatoria nei cantieri. Il portale per il rilascio della patente sarà attivo dal 1° ottobre 2024, ma è comunque già possibile presentare una valida autocertificazione fino al 31 ottobre 2024.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024, numero 221, il Decreto del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2024, numero 132, contenente il «Regolamento sull'individuazione delle modalità di presentazione della domanda ai fini del conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili». Successivamente alla pubblicazione del Decreto Ministeriale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Circolare del 23 settembre 2024, numero 4, che stabilisce le diverse linee guida relative al rilascio, alla gestione e al conseguimento della patente a crediti. Destinatari A partire dal 1° ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 27 d.lgs. numero 81/2008, saranno tenute al possesso della patente le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. L'Ispettorato ha chiarito il concetto di attività fisica, escludendo soggetti come ingegneri, architetti e geometri che svolgono attività di fornitura o prestazioni intellettuali e non lavorano direttamente nei cantieri, a meno che non lavorino fisicamente in loco. Requisiti Tra i requisiti per ottenere la patente, l’Ispettorato ha individuato l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il completamento degli obblighi formativi previsti dalla legge il possesso di documenti di regolarità contributiva e fiscale la valutazione dei rischi e la designazione di responsabili per la prevenzione e la protezione. L'Ispettorato ha chiarito che non tutti questi requisiti sono necessari per tutte le tipologie di soggetti, ma solo in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Modalità di richiesta La procedura di rilascio della patente avverrà in maniera digitale accessibile tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attivo dal 1° ottobre 2024, attraverso SPID personale o Carta d'Identità Elettronica CIE . In attesa del funzionamento del portale, la domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. In conformità con i dettami del d.m. numero 132/2024, l'iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC e della certificazione di regolarità fiscale sono attestati mediante autocertificazione, mentre gli aspetti formativi, il Documento di Valutazione dei Rischi DVR e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP saranno confermati attraverso dichiarazioni sostitutive. Nel caso di delegati alla richiesta, come consulenti del lavoro o commercialisti, verranno richieste le medesime dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo. Il portale dell'Ispettorato, al momento della richiesta, permetterà a ciascuna categoria di richiedenti di indicare eventuali esenzioni o la “non obbligatorietà” di specifici requisiti, considerate le diverse casistiche presenti. Per imprese e lavoratori autonomi stranieri è essenziale presentare una autocertificazione relativa al possesso di documenti equipollenti alla patente a crediti per Paesi UE o attestanti il riconoscimento conforme alla normativa italiana paesi extra UE . Al termine della procedura di richiesta, il portale genererà un codice univoco relativo alla patente che verrà emessa in formato digitale. Fino al completo rilascio della patente, le attività potranno comunque essere svolte, a meno che non venga comunicato diversamente dall'Ispettorato, nel caso in cui siano state accertate mancanze nei requisiti da parte del richiedente. Sospensione della patente In caso di incidenti sul lavoro nei cantieri che portino alla morte di uno o più lavoratori per responsabilità del datore di lavoro, di un suo delegato o di un dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento è obbligatoria. Se l'incidente causa l'invalidità permanente o danni irreversibili per uno o più lavoratori, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere applicata solo se le necessità cautelari non sono soddisfatte tramite le disposizioni dell'articolo 14 d.lgs. numero 81/2008 o dell'articolo 321 c.p.p. La durata della sospensione della patente dipende dalla gravità degli incidenti e delle violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle eventuali recidive, ma non può superare i 12 mesi. Assegnazione dei crediti Per quanto riguarda l'assegnazione e l'aggiunta di crediti, si inizia con 30 crediti, che possono aumentare fino a un massimo di 100 crediti. Le circostanze per l'assegnazione di ulteriori crediti sono elencate nell'articolo 5 e includono la longevità dell'azienda fino a 10 crediti , la mancata decurtazione del punteggio, che porta a un incremento di un credito ogni due anni fino a un massimo di 20 crediti, e altre situazioni specifiche che possono portare fino a un massimo di 40 crediti aggiuntivi. Nel caso in cui vi siano contestazioni riguardanti una o più violazioni elencate nell'Allegato I-bis del d.lgs. numero 81/2008, l'aumento sopracitato è sospeso fino alla decisione definitiva dell'impugnazione, se presentata. Tale incremento non si applica per un periodo di tre anni a partire dalla decisione definitiva, nel caso in cui siano state mosse contestazioni simili a partire dal 1° ottobre 2024. Recupero dei crediti Il recupero dei crediti decurtati, fino a un massimo di 15, è soggetto alla valutazione di una specifica Commissione territoriale, considerando il rispetto degli obblighi formativi e la possibilità di realizzare investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Decreto del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2024, numero 132 in G.U. del 20 settembre 2024, numero 221 Circolare INL 23 settembre 2024, numero 4