Con nota del 3 giugno 2024 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha trasmesso al Ministero della Giustizia, il quesito della Procura della Repubblica di Bari volto a chiarire «se siano dovuti l’imposta di bollo e il diritto di certificato per il rilascio del certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento CE numero 2201/2003».
La Procura ha messo in evidenza che il versamento del diritto di certificato è dovuto secondo gli importi previsti dall'articolo 273 del d.P.R. numero 115 del 2002. Il Regolamento CE numero 2201/2003 contiene, tra le altre, una serie di norme in tema di riconoscimento ed esecuzione, in uno Stato membro dell'Unione, delle decisioni rese in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale dalle autorità di un altro Stato membro. In particolare, le decisioni relative alla responsabilità genitoriale possono essere eseguite in un altro Stato membro purché siano esecutive nello Stato membro di origine, siano state notificate alla parte tenuta a dar loro esecuzione e siano state dichiarate esecutive, su istanza della parte interessata, nello Stato membro richiesto artt.28 e 31 Regolamento cit. . Nel procedimento per ottenere la dichiarazione di esecutività il giudice decide senza la costituzione del contraddittorio fra le parti, ponendo a fondamento della sua decisione i documenti indicati nelle disposizioni comuni artt.37 e ss. Regolamento cit. che devono essere depositati dalla parte istante, tra cui il certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine di cui all'articolo 39 in esame. La finalità di tali procedimenti è dunque quella di munire la decisione emessa in uno Stato membro di efficacia esecutiva anche in altro ordinamento, per cui non è possibile estendere a queste procedure, nonché al rilascio della certificazione indicata all'articolo 39 del Regolamento CE numero 2201/2003, le regole fiscali tipizzate per i procedimenti di separazione e divorzio dall'articolo 19 della legge numero 74 del 1987 come modificato dalle sentenze della Corte Costituzionale numero 176/1992 e 154/1999 , trattandosi di normativa speciale di stretta interpretazione avente una ratio differente. Ciò posto, il Ministero della Giustizia ha così risolto la questio «è dovuto il versamento del diritto di certificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 273 del d.P.R. numero 115 del 2002, per il rilascio del certificato indicato nell'articolo 39 Regolamento CE numero 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale».