Filodiretto sull’imposta di bollo e diritto di certificato nelle cause matrimoniali e responsabilità genitoriale

Con nota del 3 giugno 2024 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha trasmesso al Ministero della Giustizia, il quesito della Procura della Repubblica di Bari volto a chiarire «se siano dovuti l’imposta di bollo e il diritto di certificato per il rilascio del certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003».

La Procura ha messo in evidenza che il versamento del diritto di certificato è dovuto secondo gli importi previsti dall'articolo 273 del d.P.R. n. 115 del 2002 . Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 contiene, tra le altre, una serie di norme in tema di riconoscimento ed esecuzione , in uno Stato membro dell'Unione, delle decisioni rese in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale dalle autorità di un altro Stato membro . In particolare, le decisioni relative alla responsabilità genitoriale possono essere eseguite in un altro Stato membro purché siano esecutive nello Stato membro di origine, siano state notificate alla parte tenuta a dar loro esecuzione e siano state dichiarate esecutive, su istanza della parte interessata, nello Stato membro richiesto (artt.28 e 31 Regolamento cit.). Nel procedimento per ottenere la dichiarazione di esecutività  il giudice decide senza la costituzione del contraddittorio fra le parti, ponendo a fondamento della sua decisione i documenti indicati nelle disposizioni comuni (artt.37 e ss. Regolamento cit.) che devono essere depositati dalla parte istante, tra cui il certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine di cui all'articolo39 in esame . La finalità di tali procedimenti è dunque quella di munire la decisione emessa in uno Stato membro di efficacia esecutiva anche in altro ordinamento, per cui non è possibile estendere a queste procedure , nonché al rilascio della certificazione indicata all' articolo39 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 , le regole fiscali tipizzate per i procedimenti di separazione e divorzio dall' articolo19 della legge n. 74 del 1987 (come modificato dalle sentenze della Corte Costituzionale n.176/1992 e 154/1999 ), trattandosi di normativa speciale di stretta interpretazione avente una ratio differente. Ciò posto, il Ministero della Giustizia ha così risolto la questio : « è  dovuto il versamento del diritto di certificato , secondo gli importi previsti dall' articolo 273 del d.P.R. n. 115 del 2002 , per il rilascio del certificato indicato nell' articolo 39 Regolamento (CE) n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale».