Il Regolamento CE numero 1215 del 2012 non si limita ad individuare l’ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all’interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa.
Una società tedesca proponeva regolamento necessario di competenza, corroborato da due motivi, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano dichiarava la propria competenza territoriale a seguito della domanda risarcitoria proposta, nei confronti della società, da diversi soggetti, i quali lamentavano «di aver riportato danni a seguito dell'assunzione, da parte delle rispettive madri, mentre erano in gravidanza, di un non meglio precisato farmaco contenente il principio attivo talidomide», asseritamente sintetizzato dalla società tedesca. Gli attori, convenivano in giudizio la sede italiana dinnanzi al Tribunale di Milano, il quale, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, dichiarava la propria competenza sull'assunto per cui nel proprio circondario risultava avere sede la società tedesca. Sede da intendersi come secondaria, posto che l'intero capitale sociale risultava detenuto dalla sede tedesca. Il ricorso per regolamento di competenza depositato dalla società tedesca in Cassazione, poggia su due motivi l'assunto per cui la sede italiana non è la sede secondaria e l'erronea convinzione del Tribunale di Milano di essere giudice territorialmente competente. La Cassazione accoglie il regolamento. Secondo i giudici, non è sostenibile che la sede italiana sia un «rappresentante autorizzato a stare in giudizio» per conto della società tedesca poiché all'atto della sua costituzione, al consiglio di amministrazione, «furono conferiti i più ampi poteri fra cui quelli di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale», tale formula non allude in nessun modo al conferimento di un potere di rappresentanza. La Corte ricorda agli addetti ai lavori che, «nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19 c.p.c trattandosi di causa promossa contro società con sede all'estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, trova applicazione analogica quanto disposto dall'articolo 18, secondo comma, c.p.c., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l'attore». Ciò premesso, con l'avvento del Regolamento CE numero 1215 del 2012, osserva la Corte, è stata dettata una disciplina che «non si limita ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all'interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa» , la quale permette di affermare che «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la competenza va individuata in favore dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». Alla luce di tale orientamento, il Collegio accoglie il regolamento individuando i Tribunali competenti in quelli nei cui circondari rientrano i luoghi di nascita di ciascuno degli attori, così come indicato dagli stessi nell'atto di citazione. Infatti, per i giudici, il luogo in cui si è concretizzato il danno, nel caso di specie, non può che essere quello in cui i soggetti sono nati. Nascita intesa come evento che ha determinato la venuta ad esistenza della pretesa risarcitoria da essi azionata a seguito di danno da «vita malformata».
Presidente Frasca - Relatore Guizzi Fatti di causa 1. La società tedesca OMISSIS GmbH, con sede ad OMISSIS , in Germania, ha proposto regolamento necessario di competenza – sulla base di due motivi – avverso l'ordinanza numero 4002/23, del 21 settembre 2023, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria competenza territoriale, in relazione alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di detta società, da S.R., M.V.C., M.M., F.F. e M.G. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che costoro, asserendo di aver riportato danni a seguito dell'assunzione – da parte delle rispettive madri, mentre erano stato di gravidanza in epoca compresa tra il 1958 e il 1964 – di un non meglio precisato farmaco contenente il principio attivo talidomide, asseritamente sintetizzato da OMISSIS GmbH, convenivano in giudizio la OMISSIS S.r.l., quale pretesa “sede italiana” di essa OMISSIS GmbH. Costituitasi quest'ultima in giudizio, l'adito giudicante – in accoglimento dell'eccezione dalla medesima, all'uopo, formulata – ordinava la rinnovazione della notificazione, avvenuta presso la sede tedesca della società. Di seguito, il Tribunale di Milano, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla predetta società, dichiarava la propria competenza, sul presupposto che nel proprio circondario risultava avere sede la OMISSIS S.r.l., da intendersi come sede secondaria della società tedesca, posto che l'intero capitale sociale della prima risultava detenuto dall'odierna ricorrente. 3. Avverso tale ordinanza del Tribunale ambrosiano ha proposto regolamento necessario di competenza OMISSIS GmbH, sulla base – come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell'articolo 19 cod. proc. civ., posto che OMISSIS S.r.l. non è la sede secondaria di OMISSIS GmbH. Assume, difatti, la ricorrente che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, secondo inciso, cod. proc. civ., in caso di controversie radicate nei confronti di una persona giuridica, la competenza spetta al giudice del luogo dove essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Tale, però, non risulta essere il caso di specie, visto che “nessun potere di rappresentanza processuale della OMISSIS GmbH è attribuito ai rappresentanti della OMISSIS S.r.l., come risulta pacificamente dalla visura camerale di quest'ultima”. Difatti, OMISSIS GmbH sottolinea di avere la propria sede legale ad OMISSIS , in Germania, non avendo alcuna sede secondaria a Milano, essendo, inoltre, irrilevante il fatto che il capitale sociale della OMISSIS S.r.l. sia da essa interamente detenuto, trattandosi di circostanza ininfluente al fine di poterla considerare quale sede secondaria della ricorrente anziché correttamente quale società separata e distinta rispetto alla società tedesca. Le due società, infatti, sono persone giuridiche autonome, se è vero che il collegamento economico-funzionale fra imprese, gestite da società di un unico gruppo, non esclude l'autonoma personalità giuridica delle società stesse. Tanto basterebbe, dunque, per escludere che OMISSIS S.r.l. possa ritenersi “sede secondaria” dell'odierna ricorrente, giacché la sede secondaria di un'impresa – anche se organizzata in forma societaria – non può rilevare come centro autonomo di imputazione, visto che l'articolo 2197 cod. civ. richiede l'iscrizione di sedi secondarie nel registro delle imprese, proprio al fine di rendere manifesto il vincolo organico tra di esse e l'impresa. 3.2. Il secondo motivo evidenzia che il Tribunale di Milano non può ritenersi competente, e ciò a norma degli articolo 4 e 7 del Regolamento numero 1215/2012/UE, del 12 dicembre 2012. Sul presupposto che essa OMISSIS GmbH non ha alcuna sede secondaria a Milano né in Italia , la ricorrente assume che il Tribunale di Milano non è territorialmente competente a decidere della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti, poiché non è né il foro del luogo nel quale il convenuto ha la propria sede legale, né il foro del luogo nel quale si è verificato il danno. Il giudice territorialmente competente, per contro, andrebbe individuato alla stregua del citato regolamento dell'Unione Europea, a mente del quale – in caso di controversia radicata in uno Stato membro contro una persona domiciliata in altro Stato articolo 4 – la competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” va individuata in favore della “autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” articolo 7 . Nella specie, poiché coloro che hanno agito in giudizio asseriscono di essere nati con malformazioni congenite, causate dalla pretesa assunzione, da parte delle rispettive madri allorché erano in stato di gravidanza, di farmaci contenenti talidomide, ciò che essi ascrivono a fatto addebitabile a OMISSIS GmbH a titolo di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 e/o 2050 cod. , il luogo in cui il danno si è verificato non può che coincidere con quello di nascita di ciascuno di essi, così come indicato nell'atto di citazione, ovvero OMISSIS Sondrio per il Sig. R.S., OMISSIS per i Sig.ri V.C.M. e M.M., OMISSIS Genova per la Sig.ra F.F. e OMISSIS per la Sig.ra G.M. 4. Hanno resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, i predetti OMISSIS , S., M., F. e M., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria. 7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 8. In via preliminare va rilevato che la scrittura difensiva – denominata “controricorso” – depositata da S.R., M.V.C., M.M., F.F. e M.G., come eccepito dalla società ricorrente – nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale – è stata da essi depositata successivamente allo spirare del termine di venti giorni previsto dall'articolo 47, ultimo comma, cod. proc. civ., visto che OMISSIS GmbH ha notificato il proprio ricorso per regolamento di competenza il 20 ottobre 2023, sicché i resistenti avrebbero dovuto depositare il “controricorso” entro il 9 novembre 2023, e non il 24 novembre 2023. Al riguardo viene in rilievo il principio di diritto secondo cui < < Il disposto di cui all'articolo 47, comma 5, c.p.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali.> > Cass. numero 6380 del 2018 numero 34595 del 2021 . Stante il rilievo della parte ricorrente della detta scrittura non si deve tenere conto e così della successiva memoria. 9. Ciò premesso, il regolamento va accolto. 9.1. Non è, infatti, sostenibile che la società OMISSIS S.r.l. sia un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio” per conto della società tedesca, odierna ricorrente, e ciò per il sol fatto che, “all'atto della costituzione, al consiglio di amministrazione” della prima furono conferiti “i più ampi poteri fra cui quelli di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale”, perché tale formula non allude affatto al conferimento di un potere di rappresentanza. Tanto premesso, deve rilevarsi che questa Corte, in passato, con riferimento all'ipotesi in cui “non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19 cod. proc. civ., trattandosi di causa promossa contro società con sede all'estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio”, ha ritenuto che trovai “applicazione analogica quanto disposto dall'articolo 18 secondo comma cod. proc. civ., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l'attore” Cass. Sez. 1, sent. 4 luglio 1985, numero 4018, Rv. 441540-01 . Tuttavia, come osservato del Procuratore Generale presso questa Corte, con l'avvento del Regolamento CE numero 1215 del 2012, è stata dettata una disciplina che “non si limita ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all'interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa” Cass. Sez. Unumero , ord. 6 marzo 2020, numero 6456, Rv. 657210-01 , sicché, “in materia di illeciti civili dolosi o colposi”, essa va individuata in favore della “autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” articolo 7 . Di conseguenza, il regolamento va accolto, individuando i Tribunali competenti in quelli nei cui circondari rientrano i luoghi di nascita di ciascuno degli attori, così come indicato dagli stessi nell'atto di citazione ovvero Sondrio, per il Sig. R.S., Torino per i Sig.ri V.C.M. e M.M., Genova, per la Sig.ra F.F. e Udine per la Sig.ra G.M. , atteso che il luogo in cui si è “concretizzato il danno” a loro carico Cass. Sez. Unumero , ord. 9 febbraio 2021, numero 3125, Rv. 660357-02 non può che essere quello della loro nascita, evento che ha determinato la venuta ad esistenza della pretesa risarcitoria da essi azionata, concernendo essa un danno da “vita malformata”. D'altra parte, trattandosi di competenza inderogabile, risulta irrilevante che i soggetti asseritamente danneggiati abbiano agito congiuntamente, atteso che il “cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause” – ciò che qui non è – non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione” tra le molte, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2014, numero 5705, Rv. 630542-01 . 10. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, ex articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. Il carattere inedito della questione costituisce, infatti, “giusto motivo” di compensazione, ai sensi della norma suddetta. P.Q.M La Corte accoglie il regolamento, dichiarando la competenza, rispettivamente, del Tribunale di Torino quanto alle domande dei Sig.ri V.C.M. e M.M., del Tribunale di Genova quanto alla domanda della Sig.ra F.F., del Tribunale di Sondrio quanto alla domanda del Sig. R.S., e del Tribunale di Udine quanto alla domanda della Sig.ra G.M.